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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 22141/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11967-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare dell'omonima Ditta, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/02/2021 R.G.N. 186/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.11967/2021 Cron.

Rep.

Ud25/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova riformando parzialmente la decisione del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’agenzia di assicurazioni, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] (agente) la minor somma (rispetto a quella liquidata dal tribunale) di E. 7.065,9, con esclusione di quanto richiesto a titolo di superminimo.

La corte di appello premetteva che la Barabesi, già dipendente della Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., era stata assunta dal Gai in data 2.3.2009, dopo che la mandante, [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato il mandato ad [OSCURATO:SOCIETA] conferendolo al Gai.

Quest’ultimo aveva assunto la Barabesi mantenendo lo stesso inquadramento, la stessa anzianità, ma non il superminimo già asseritamente goduto presso il precedente datore di lavoro. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],licenziava la dipendente per mancanza di lavoro.

Per quanto qui in rilievo, la corte precisava che il superminimo liquidato dal primo giudice non era dovuto, poiché, l’art. 59 ccnl, applicabile al caso di specie, prevedeva che per i dipendenti di agenzia di assicurazione, il trapasso tra una agenzia e l’altra fosse garantito con la conservazione delle pregresse condizioni giuridiche e normative, ma non tutti i diritti economici.

La corte, peraltro, escludeva l’applicazione al caso in esame dell’art.2112 c.c. non essendosi verificato nessun trasferimento di azienda; escludeva inoltre che si applicasse il previgente contratto collettivo, poiché dal momento della stipula del nuovo contratto di lavoro era applicabile il solo ccnl a questo riferito.

Avverso detta decisione la Barbaresi proponeva ricorso cui resisteva con controricorso il Gai.

Entrambe le parti i depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo parte ricorrente si duole della decisione relativa alla esclusione del diritto a mantenere il trattamento retributivo goduto presso l’[OSCURATO:PERSONA] 2000 ed alla errata valutazione circa il fenomeno del trapasso di agenzia, sussumibile nell’art. 2112 c.c.

Il motivo non si confronta con la decisione della corte di merito che esclude l’applicazione del 2112 cc, in quanto non verificatosi un trasferimento di azienda.

Occorre osservare che la corte territoriale aveva escluso che la vicenda in esame fosse governata dall’art. 2112 c.c., in quanto non verificatosi un trasferimento d’azienda, ma solo “il passaggio dell’agenzia da un soggetto all’altro”.

Il giudice aveva infatti asserito che gli effetti del passaggio in questione eranoregolati dall’art.59 del ccnl applicabile, dispositivo della garanzia della prosecuzione del rapporto di lavoro per i lavoratori e della salvezza delle “condizioni giuridiche e normative” già godute, ma non di altri diritti in precedenza riconosciuti, comeil superminimo richiesto.

Né giova a parte ricorrente il richiamo al precedente di questa Corte di legittimità (Cass. n. 17063/2015), in quanto, a ben leggere il contenuto della pronuncia, deve rilevarsi che se pur “L'applicazione dell'art. 2112 c.c. non è esclusa, con riferimento all'attività dell'agente diassicurazioni in gestione libera, ( …) ove l'entità economica preesistente conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dai nuovi titolari con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento, (…) tuttavia Può intanto dubitarsi in linea generale dell'applicabilità della norma invocata ai rapporti di lavoro autonomo, cui sarebbe al più applicabile, sempre che ne ricorrano i presupposti (nel caso, peraltro nemmeno invocati), l'art. 2560 c.c.relativo alla successione di aziende .

L’assenza delle condizioni indicatee, anzi, la presenza di elementi di fatto in contrasto con l’ipotesi rappresentata dall’odierna ricorrente , devono far escludere, in concreto, la possibilità di ritenere che la corte di merito abbia mal valutato la vicenda traslativa in questione.

Il motivo deve essere, quindi,disatteso. 2)-Con il secondo motivo è dedotta la errata considerazione dell’art.59 ccnl, utile, nella prospettazione della parte ricorrente, a chiarire che il trapasso di agenzia comporterebbe semprela prosecuzione del rapporto di lavoro e di tutti i diritti ad esso connessi.

La corte di merito, nel considerare la disposizione in esame, ha escluso che il riferimento alla conservazione delle condizioni “giuridiche e normative” comprendesse anche le condizioni economiche, vuoiperché non richiamate, vuoi perché comunque non tali, per la genericità del riferimento, da comprendere anche il superminimo.

In breve,va condivisa tale interpretazione del disposto contrattuale. 3)- Con il terzo motivo ci si duole della decurtazione delle somme riconosciute e del mancato riconoscimento della voce “varie soggette” contenute nel precedente contratto.

Le censure possono essere esaminate congiuntamente sul presupposto che la cessazione non impugnata del primo rapporto di lavoro e la presenza di un nuovo contratto, come detto, non regolato dall’art. 2112 c.c., devono far escludere ogni effetto “trascinamento” di tutti i precedenti trattamenti.

Peraltro, nel motivo si fa riferimento al contenuto di buste paga non inserite nel testo della censura che, pertanto, risulta priva di specificazione, anche in considerazione della precisa contestazione della parte controricorrente che nega la continuità della erogazione degli emolumenti richiesti.

Per le osservazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11967-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare dell'omonima Ditta, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/02/2021 R.G.N. 186/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.11967/2021 Cron. Rep. Ud25/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova riformando parzialmente la decisione del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’agenzia di assicurazioni, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] (agente) la minor somma (rispetto a quella liquidata dal tribunale) di E. 7.065,9, con esclusione di quanto richiesto a titolo di superminimo. La corte di appello premetteva che la Barabesi, già dipendente della Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., era stata assunta dal Gai in data 2.3.2009, dopo che la mandante, [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato il mandato ad [OSCURATO:SOCIETA] conferendolo al Gai. Quest’ultimo aveva assunto la Barabesi mantenendo lo stesso inquadramento, la stessa anzianità, ma non il superminimo già asseritamente goduto presso il precedente datore di lavoro. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],licenziava la dipendente per mancanza di lavoro. Per quanto qui in rilievo, la corte precisava che il superminimo liquidato dal primo giudice non era dovuto, poiché, l’art. 59 ccnl, applicabile al caso di specie, prevedeva che per i dipendenti di agenzia di assicurazione, il trapasso tra una agenzia e l’altra fosse garantito con la conservazione delle pregresse condizioni giuridiche e normative, ma non tutti i diritti economici. La corte, peraltro, escludeva l’applicazione al caso in esame dell’art.2112 c.c. non essendosi verificato nessun trasferimento di azienda; escludeva inoltre che si applicasse il previgente contratto collettivo, poiché dal momento della stipula del nuovo contratto di lavoro era applicabile il solo ccnl a questo riferito. Avverso detta decisione la Barbaresi proponeva ricorso cui resisteva con controricorso il Gai. Entrambe le parti i depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo parte ricorrente si duole della decisione relativa alla esclusione del diritto a mantenere il trattamento retributivo goduto presso l’[OSCURATO:PERSONA] 2000 ed alla errata valutazione circa il fenomeno del trapasso di agenzia, sussumibile nell’art. 2112 c.c. Il motivo non si confronta con la decisione della corte di merito che esclude l’applicazione del 2112 cc, in quanto non verificatosi un trasferimento di azienda. Occorre osservare che la corte territoriale aveva escluso che la vicenda in esame fosse governata dall’art. 2112 c.c., in quanto non verificatosi un trasferimento d’azienda, ma solo “il passaggio dell’agenzia da un soggetto all’altro”. Il giudice aveva infatti asserito che gli effetti del passaggio in questione eranoregolati dall’art.59 del ccnl applicabile, dispositivo della garanzia della prosecuzione del rapporto di lavoro per i lavoratori e della salvezza delle “condizioni giuridiche e normative” già godute, ma non di altri diritti in precedenza riconosciuti, comeil superminimo richiesto. Né giova a parte ricorrente il richiamo al precedente di questa Corte di legittimità (Cass. n. 17063/2015), in quanto, a ben leggere il contenuto della pronuncia, deve rilevarsi che se pur “L'applicazione dell'art. 2112 c.c. non è esclusa, con riferimento all'attività dell'agente diassicurazioni in gestione libera, ( …) ove l'entità economica preesistente conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dai nuovi titolari con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento, (…) tuttavia Può intanto dubitarsi in linea generale dell'applicabilità della norma invocata ai rapporti di lavoro autonomo, cui sarebbe al più applicabile, sempre che ne ricorrano i presupposti (nel caso, peraltro nemmeno invocati), l'art. 2560 c.c.relativo alla successione di aziende . L’assenza delle condizioni indicatee, anzi, la presenza di elementi di fatto in contrasto con l’ipotesi rappresentata dall’odierna ricorrente , devono far escludere, in concreto, la possibilità di ritenere che la corte di merito abbia mal valutato la vicenda traslativa in questione. Il motivo deve essere, quindi,disatteso. 2)-Con il secondo motivo è dedotta la errata considerazione dell’art.59 ccnl, utile, nella prospettazione della parte ricorrente, a chiarire che il trapasso di agenzia comporterebbe semprela prosecuzione del rapporto di lavoro e di tutti i diritti ad esso connessi. La corte di merito, nel considerare la disposizione in esame, ha escluso che il riferimento alla conservazione delle condizioni “giuridiche e normative” comprendesse anche le condizioni economiche, vuoiperché non richiamate, vuoi perché comunque non tali, per la genericità del riferimento, da comprendere anche il superminimo. In breve,va condivisa tale interpretazione del disposto contrattuale. 3)- Con il terzo motivo ci si duole della decurtazione delle somme riconosciute e del mancato riconoscimento della voce “varie soggette” contenute nel precedente contratto. Le censure possono essere esaminate congiuntamente sul presupposto che la cessazione non impugnata del primo rapporto di lavoro e la presenza di un nuovo contratto, come detto, non regolato dall’art. 2112 c.c., devono far escludere ogni effetto “trascinamento” di tutti i precedenti trattamenti. Peraltro, nel motivo si fa riferimento al contenuto di buste paga non inserite nel testo della censura che, pertanto, risulta priva di specificazione, anche in considerazione della precisa contestazione della parte controricorrente che nega la continuità della erogazione degli emolumenti richiesti. Per le osservazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previs