CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Comune di Calabritto (AV), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 4 dicembre 2020, n. 87 , rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Vallata (AV), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: vitonicola.cicchetti @ pec.it ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il C o nsorzio A.S.I. per la Provin cia di Avellino, con sede in Avellino, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 26 gennaio 2021,n. 2021/2/21B, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] , entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliatopresso [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania –Sezione Staccata di Salerno l’8 giugno 20 20 , n. 2571/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 , n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’1 marzo 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Comune di Calabritto (AV) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania – Sezione Staccata di Salerno l’8 giugno 2020 , n. 2571/04/2020 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avvisodi accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2011 con riguardo alla proprietà di aree ed opifici industriali ubicati nel medesimo Comune, di cui il Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino era proprietario ex art. 39 del d.lgs. 30 marzo 1990,n. 76, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino nei confronti del medesimo a vverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] diAvellino il 6 giugno 2016, n. 1114/04/2016, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure sul rilievo che la base imponibile dell’ICI doveva essere correttamente ri determinata in relazione al valore venale degli immobili residuati in capo alla contribuente nel Comune di Calabritto (AV) secondo la stima risultante dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio, essendo riferito l’ammontare appostato sotto la voce “costo di costruzionedelle opere infrastrutturali” nella nota integrativa al bilancio di esercizio dell’anno 1999 all’intera consistenza degli immobili ubicati nel Comune di Calabritto (AV) e nel Comune di Senerchia (AV)(ivi compresi quelli assegnati medio tempore a privati negli anni 1998 - 2002). [OSCURATO:PERSONA] A.S.I. per la Provincia di Avellino si è costituito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia no, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 de l d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, 115 e 116 co. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che i lotti assegnati in diritto di superficie a privati per un totale di mq. 84.862 erano rimasti in proprietà del Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino, per cui il relativo valore doveva essere computato nella determinazione della base imponibile dell’ICI relativa all’anno 2011. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado il valore probatorio del bilancio di esercizio Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino per la determinazione della base imponibile dell’ICI con riferimento ai costi di realizzazione degli impianti e delle opere infrastrutturali. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo (al di là dell’improprio richiamo ad un profilo di doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) è infondato. 1.1Secondo l’orientamento di questa Corte, posto che l'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504 , stabilisce che : «Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa», è tenuto al pagamento dell'ICI l'assegnatario, anche provvisorio, di un lotto in proprietà del Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA], nonostante non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore. (Cass., Sez. 5^,10 settembre 2004, n. 18294; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12797; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31037). A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ( da ultima: Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3341), ha espressamente affermato che, nel lasso temporale tra la data di assegnazione dell'area per la costruzione dell'opificio industriale e quella del trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo, il concessionario dell'area è titolare di un diritto reale di superficie ed è, quindi, titolare del diritto di proprietà sull'opificio medio tempore separato dalla proprietà del suolo sul quale esso viene, realizzato ed è soggetto passivo dell'ICI sul fabbricato. Con riguardo ai lotti eventualmente assegnati alle ditte assegnatarie, l'assegnazione determina il riconoscimento del diritto di superficie e la soggettività passiva ai fini ICI in capo a queste ultime così come queste ultime sono soggette a ICI per gli insediamenti e stabilimenti industriali realizzati nella qualità di assegnatarie dell'area. Quindi, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del diritto di superficie, eliminandosi sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto diproprietà sul fabbricato (tra le tante: Cass., Sez. 5^,3 dicembre 2004, n. 22757; Cass. Sez. 5^, 4 agosto 2006, n. 17730; Cass. Sez. 5^, 28 marzo 2008, n. 8057; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2008, nn. 21281, 21282, 21283, 21284 e 21285; Cass., Sez.5^, 20 novembre 2009, nn. 24498 e 24499; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3341). 1.2 Nella specie, quindi, la sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, avendo accertato c he « (…) la consistenza immobiliare dell’intera [OSCURATO:PERSONA] di Calabritto, estesa per una superficie complessiva di m. 315.689 è comprensiva di una parte ricadente nel Comune di Calabritto ed una parte del Comune di Senerchia (quest’ultima estesa per m. 93.346), pertanto, per quanto di competenza dell’ente comunale appellante, oggetto dell’accertamento riguarda soltanto l’area industrializzata compresa nel territorio comunale di Calabritto, pari a m. 222.343. Un’ulteriore limitazione riguarda, poi, l’individuazione dei cespiti ed infrastrutture di proprietà ed in possesso del Consorzio ASI nell’anno 2011 rientranti nella parte dell’[OSCURATO:PERSONA] ricadente nel Comune di Calabritto, comprensivi di un lotto ancora non assegnato (n. 7), dell’area coperta dal serbatoio idrico e stazione di sollevamento acqua (ma si tratta di area a cui non è attribuito alcun valore imponibile trattandosi di impianti classificabili in cat. E), di strade pubbliche ed area destinata a parcheggi, dell’area risultante dalla rettifica della superficie dei lotti ricadenti nel [OSCURATO:PERSONA], dell’area destinata a verde di rispetto e verde pubblico comprese sovrastrutture e sottostrutture tecnologiche; ne restano escluse le aree o lotti attribuiti ad altri operatori economici, ai quali erano stati assegnati i lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 per un totale di mq. 84.862, per cui l’area tassabile definitiva risultava pari a mq. 130.950». 2.Il secondo motivo è infondato. 2.1Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, ha abrogato gli artt. 5, comma 4, e 11, commi 1, 2 e 2 bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i Comuni avevano il potere di determinare la base imponibile per gli immobili non iscritti in catasto, ma iscrivibili in categoria D, alla stregua del valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti indicati nell'art. 7 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come indicato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero, in mancanza, in virtù della rendita presunta di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; successivamente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'annualità di imposta 2007 residua in capo ai Comuni il potere di determinare la rendita degli opifici non iscritti in catasto esclusivamente sulla base del criterio di cui al citato art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8358; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21115). Invero, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, disciplina la fattispecie (qui ricorrente) relativa alla determinazione (provvisoria) della base imponibile dei «fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati», prescrivendo, quindi, che il relativo valore, - giustappunto rilevante, in difetto di iscrizione catastale, ai fini della liquidazione dell'imposta, - debba essere determinato «secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359» e, dunque, assumendo quale base imponibile il valore di detti beni risultante «dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili» (c.d. valore contabilizzato). Inoltre, questa Corte ha precisato anche che, a detti fini, deve aversi riguardo al costo di acquisto ovvero al costo di costruzione, aumentato degli eventuali costi incrementativi (Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2009, n. 9385; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2009, n. 21445; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9602;Cass., Sez. 5^ , 10 aprile 2019, n. 10006 ; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2022, n. 8501). Come è stato rimarcato dal giudice delle leggi, la ratio della disposizione in esame (art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504) va individuata nella particolare natura giuridica, a fini catastali, delle unità immobiliari classificabili nel gruppo D, unità la cui rendita catastale, - diversamente da quella relativa alle unità, a c.d. destinazione ordinaria, che sono ordinate per tariffe d'estimo e, così, suscettibili di (provvisorio) accertamento, a fini ICI, secondo il criterio della rendita c.d. presunta (art. 5, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - consegue da una stima diretta, « con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, si è preferito il criterio - già sperimentato per l'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) - del costo rivalutato di acquisizione del bene ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita "presunta", di più difficile applicazione» (così:Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67). 2.2Peraltro, è pacifico che i Consorzi A.S.I., costituiti tra enti pubblici territoriali ed altri enti (pubblici o privati), sono enti pubblici economici, come è previsto dall'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono, pertanto, tenuti al pagamento dell'ICI, al pari di qualsiasi altro operatore commerciale o industriale (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31037; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36478). 2.3Pertanto, si può ribadire l’orientamento consolidato per cui, in tema di ICI, ai fini della determinazione della base imponibile (costituita dal valore degli immobili), per l'applicabilità dei criteri dettati dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è necessario che i fabbricati, classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in catasto, siano posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, presupposto, quest'ultimo, che trova la sua ratiogiustificatrice nella puntuale correlazione che deve sussistere, in ordine ai singoli fabbricati, fra il costo indicato nelle scritture contabili e la futura rendita da attribuirsi agli immobili stessi all'atto dell'iscrizione in catasto (Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2005, n. 5565; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2008, n. 27067; Cass., Sez. 5^, 26marzo 2010, nn. 7332 e 7333).Inoltre, è stato anche precisato che, quanto al significato dell'avverbio «distintamente», usato dal legislatore, si deve ritenere che l'iscrizione del valore di un fabbricato nei registri aziendali è «distinta», e pertanto integra il requisito di legge per il calcolo contabilistico dell'ICI, se non comprende cumulativamente quello di altri beni non soggetti all'imposta (macchine, scorte, ecc.), ma corrisponde al prezzo d'acquisto dell'intero bene immobile, comunque censito in catasto, ed all'ammontare delle spese incrementative, risultanti dalle scritture contabili, come pure dispone l’art. 7, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,n. 359, richiamato dal l'art. 5 , comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504(Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2009, n. 21445). 2.4Ciò posto, l’art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, novellando il testo dell’art. 5, comma 1, del d.l. 23 ottobre 1996,n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, aveva disposto che: « 1 . Sono trasferite alle [OSCURATO:PERSONA] e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo conle disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, dellalegge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla Regione competente. Con decreto del M inistro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato è nominato un commissario ad acta , determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi». In seguito, il Decreto reso dal Ministro de ll'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 2 luglio 1999 ha disposto il trasferimento al Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino della proprietà dei lotti ubicati nell’area industriale di Calabritto (AV)con le relative accessioni e pertinenze, individuandone le opere infrastrutturali nell’«Infrastrutturazione del nucleo industriale di Calabritto» e nell’«Impianto di depurazione a servizio del nucleo industriale di Calabritto». Non vi è dubbio, peraltro, che gli impianti e le opere di infrastrutturazionein questione, essendo immobili strumentali all’attività imprenditoriale svolta d al Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino, siano beni imponibili ai fini dell’ICIex art. 2, lett. a, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504.2.5 Nella specie, però, la sentenza impugnata si è conformata ai principi enunciati, avendo motivatamente escluso il riferimento al criterio previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , per la determinazione d ella base imponibile ai fini della liquidazione dell’ICI in specifica considerazione dell’onnicomprensività del “costo di costruzione” iscritto nel bilancio di esercizio con riguardo all’intera consistenza del complesso immobiliare del Consorzio A.S.I. per la Provincia di Avellino, nel quale erano cumulativamente compresi sia gli immobili ubicati nel Comune di Senerchia (AV) che gli immobili assegnati a privati. Secondo il giudice di appello: «Riguardo all’accatastamento delle aree, è stato precisato che il Consorzio non vi ha provve duto per tutte le aree ad esso attribuite dal MICA con decreto di trasferimento del 2/7/1999, mente per i lotti trasferiti in proprietà alle società acquirenti i dati catastali acquisiti dal CTU illustrano una attribuzione di cat. D/7 e D/1. È stato anche precisato che nel caso di specie, per le residue aree di competenza ASI nel territorio comunale in oggetto, non si tratta di fabbricati né di altre strutture da iscrivere in categoria catastale D, sicché “il valore contabile risulta essere del tutto ininfluente ad individuare, ai fini imponibili ICI, il valore da attribuire alle infrastrutture interne al Comune di Calabritto”». 3. Pertanto, valutandosi l ’in fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 4.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura fissata in dispositivo. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.700,00 per compensi, oltre a rimb orso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente,