CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/setzrt4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 luglio 2021 del Tribunale di Isernia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai seguenti gruppi di sentenze: - primo gruppo: al) al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessolll marzo 2012 in Pozzilli, giudicato dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza del 21 luglio 2016, definitiva il 16 ottobre 2016; a2) al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 14 aprile 2013 in Pozzilli, giudicato dal Tribunale di Isernia con sentenza del 19 giugno 2018, definitiva il 3 novembre 2018; a3) al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 27 maggio 2013 in Napoli, giudicato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 13 luglio 2015, definitiva in data 1 dicembre 2015; - secondo gruppo: bl) ai reati di falsità in titolo di credito e ricettazione, ai sensi degli artt. 485 e 648 cod. pen., commessi tra il 18 ottobre e il 17 novembre 2006 in Roma, giudicati dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 4 marzo 2014, definitiva il 6 luglio 2018; b2) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso in epoca anteriore e prossima al 13 dicembre 2006 in luogo ignoto, giudicato dalla Corte di appello di Salerno con sentenza dell'8 febbraio 2018, definitiva il 26 marzo 2018; b3) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 23 febbraio 2007 in Roma, giudicato dalla Corte di appello di Roma con sentenza dell'8 novembre 2016, definitiva il 23 febbraio 2017. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la richiesta aveva ad oggetto anche il reato sub b3), non considerato dal giudicante. In ogni caso, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dei rispettivi gruppi, i quali erano omogenei tra loro, commessi nel medesimo luogo, con la medesima condotta e in un ristretto arco temporale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632), posto che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto. In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo delle violazioni, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non ha verificato in concreto la prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, requisito indispensabile per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen., atteso che, come è stato evidenziato dal ricorrente, non ha tenuto conto in alcun modo del fatto che l'istanza aveva ad oggetto anche il reato sub b3).2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo