CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 marzo 2021
Cassazione n. 42049/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia, sezione del riesame dei provvedimenti cautelari reali; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che è stata presentata rituale richiesta difensiva di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 04/03/2021, il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 16/02/2021 in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., per essere illegittimamente rimasto nell'alloggio E.R.P. sito in Torremaggiore via la Malfa 162 assegnato allo zio [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso l'ordinanza reiettiva del proposto gravame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Lamenta il ricorrente, quale formale motivo unico, la violazione di legge in relazione agli artt. 633, 639 bis cod. pen., 3 e 13 della I. Regione Puglia n. 10/2014 relativa alla "Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale". Nel ricorso si evidenzia in premessa come l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 cod. pen. non è l'occupazione bensì l'invasione ab externo del terreno o dell'edificio ovvero l'introduzione arbitraria nel terreno altrui. Ne consegue che, tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene, deve escludersi la sussistenza del reato: in particolare, il semplice "subentro" nel godimento di un appartamento ad un soggetto che aveva un legittimo titolo occupativo sul bene oggetto della "nuova occupazione", previa autorizzazione di quest'ultimo, non rappresenta comportamento tale da poter essere qualificato come invasione in senso penalistico. A ciò si aggiunga che, per la sussistenza del reato, occorre, sotto il profilo soggettivo, che si dimostri che l'intento voluto e perseguito dall'agente sia proprio quello di sottrarre il bene alla disponibilità dell'avente diritto o trarne comunque profitto. La legge Regione Puglia n. 10/2014 stabilisce i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio e dopo aver indicato i soggetti che debbono ritenersi rientranti nel "nucleo familiare", disciplina, all'art. 13, il subentro nella domanda di assegnazione, in caso di decesso dell'aspirante assegnatario, dei componenti di detto nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA], allorquando lo zio, [OSCURATO:PERSONA], era ancora in vita, in data 16/04/2018, aveva avanzato richiesta di cambio di residenza presso l'immobile assegnato allo zio; a seguito della nota comunale che, in data 13/12/2018, negava l'ampliamento del nucleo familiare (provvedimento da ritenersi illegittimo, in quanto il ricorrente è figlio del fratello dell'assegnatario e, come tale, collaterale di terzo grado con legame di consanguineità ed inseribile nel nucleo familiare di quest'ultimo), [OSCURATO:PERSONA], invalido al 100%, avanzava richiesta di ospitalità temporanea del nipote al fine di formalizzare la convivenza di fatto con lo stesso che lo stava accudendo. L'ospitalità temporanea aveva corso in quanto [OSCURATO:PERSONA], sin dal subentro nell'immobile de quo, si intestava tutte le utenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per tardività di proposizione. 2. Il dispositivo dell'ordinanza impugnata risulta pronunciato in data 04/03/2021 e la motivazione depositata in data 30/03/2021; in quest'ultima data, il provvedimento veniva notificato al difensore che proponeva ricorso per cassazione con atto depositato in data 08/04/2021 presso la cancelleria del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] (FG). L'impugnazione de qua perveniva presso il Tribunale di Foggia (giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) solo in data 20/4/2021, oltre il termine di quindici giorni (nella specie, in scadenza il 14/04/2021) previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per le decisioni adottate in camera di consiglio, termine che inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701), ciò, in quanto il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., il quale fa riferimento solo ai commi 3 e 4 dell'art. 311 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, P.M. in proc. Miccicchè e altri, Rv. 265559; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190). Fermo quanto precede, nella fattispecie non è possibile ritenere osservato il predetto termine con il suo avvenuto deposito presso la cancelleria di altro giudice ed il suo successivo pervenimento tardivo (ossia oltre il quindicesimo giorno) presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), ha riconosciuto che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza. Si pone, infatti, a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione I 3 rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/10/2021. Il C