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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2021

Cassazione n. 42269/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 03/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 12/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 641 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva; non sussistono i relativi presupposti e altra precedente vicenda processuale per fatti analoghi è caduta in prescrizione; - violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica, da rivedere ai sensi dell'art. 176 CDS ; comunque, non sussistono gli elementi costitutivi del reato di insolvenza fraudolenta, sotto il profilo della oggettiva impossibilità di adempiere.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è aspecifico; invero, a fronte del rilievo che il ricorrente è gravato di numerosi e gravi precedenti penali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), la contestazione sull'esistenza di precedenti condanne e il dato dell'avvenuta prescrizione di una condotta analoga a quella di specie risultano essere doglianze generiche, meramente assertive e indímostrate.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come osservato dal giudice del merito, la preordinazione dell'inadempimento è logicamente desunta dal gran numero di passaggi fraudolenti ; a quel punto, laddove si contesta la ricorrenza dell'elemento costitutivo della fattispecie ex art.641 CP dell'impossibilità di adempiere, occorrerebbe ravvisare il più grave reato di truffa, cosa per la quale difetta ovviamente l'interesse dell'imputato.

Né può ravvisarsi la sola integrazione del mero illecito amministrativo di cui all'art. 176 CDS (che punisce chiunque eluda il pagamento del pedaggio autostradale), la quale si si pone in rapporto di sussidiarietà e non di specialità rispetto al reato di insolvenza fraudolenta, che non è pertanto escluso dalla coesistenza dell'illecito amministrativo (Cass., Sez. 2, n. 11734 del 06/03/2008, Rv. 239750 - 01) .

Né nella fattispecie si pone questione di doppia sanzione della medesima condotta, non risultando neppure dedotta l'applicazione della sanzione amministrativa.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 021 [OSCURATO:PERSONA] nsore V._

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 03/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 12/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 641 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva; non sussistono i relativi presupposti e altra precedente vicenda processuale per fatti analoghi è caduta in prescrizione; - violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica, da rivedere ai sensi dell'art. 176 CDS ; comunque, non sussistono gli elementi costitutivi del reato di insolvenza fraudolenta, sotto il profilo della oggettiva impossibilità di adempiere. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è aspecifico; invero, a fronte del rilievo che il ricorrente è gravato di numerosi e gravi precedenti penali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), la contestazione sull'esistenza di precedenti condanne e il dato dell'avvenuta prescrizione di una condotta analoga a quella di specie risultano essere doglianze generiche, meramente assertive e indímostrate. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come osservato dal giudice del merito, la preordinazione dell'inadempimento è logicamente desunta dal gran numero di passaggi fraudolenti ; a quel punto, laddove si contesta la ricorrenza dell'elemento costitutivo della fattispecie ex art.641 CP dell'impossibilità di adempiere, occorrerebbe ravvisare il più grave reato di truffa, cosa per la quale difetta ovviamente l'interesse dell'imputato. Né può ravvisarsi la sola integrazione del mero illecito amministrativo di cui all'art. 176 CDS (che punisce chiunque eluda il pagamento del pedaggio autostradale), la quale si si pone in rapporto di sussidiarietà e non di specialità rispetto al reato di insolvenza fraudolenta, che non è pertanto escluso dalla coesistenza dell'illecito amministrativo (Cass., Sez. 2, n. 11734 del 06/03/2008, Rv. 239750 - 01) . Né nella fattispecie si pone questione di doppia sanzione della medesima condotta, non risultando neppure dedotta l'applicazione della sanzione amministrativa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 021 [OSCURATO:PERSONA] nsore V._
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