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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36330/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di42.0MA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. ) - avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento di motivi di ricorso. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi, in data 17 aprile 2018, appellata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica: - ha rideterminato in anni 16 di reclusione la pena inflitta [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso di cui al capo A) e di violenza privata, così riqualificata l'originaria imputazione di estorsione di cui al capo B); - ha rideterminato in anni 17 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo A); - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo A) e lo ha condannato alla pena di anni 12 di reclusione;4 - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo A) riqualificata in concorso esterno l'originaria contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa e lo ha condannato alla pena di anni 9 di reclusione; - ha confermato la condanna alla pena di anni 20 di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) e B); - ha applicato le pene accessorie e la misura di sicurezza della libertà vigilata.

2. Le sentenze di merito hanno ritenuto accertata, principalmente sulla scorta delle conversazioni intercettate, anche su iniziativa del privato [OSCURATO:PERSONA], investigazioni per riscontrarne il contenuto, la perdurante operatività dell'associazione di tipo ‘ndranghetistico nota come cosca [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza era stata giudiziariamente riconosciuta da plurime sentenze definitive.

Si tratta di un gruppo a prevalente base familiare, sviluppatosi intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA] cl. 39 e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha conseguito un penetrante controllo nel territorio di riferimento (il comune di Rizziconi e nelle zone limitrofe del versante tirrenico della provincia di [OSCURATO:PERSONA]) grazie alla forza di intimidazione, esercitata sia per condizionare le attività pubbliche, specie quelle gestite dal comune, sia per garantire agli associati con ruoli verticistici lunghi periodi di latitanza.

Nel periodo oggetto di contestazione il sodalizio: - aveva messo in piedi un sofisticato e articolato sistema di intestazioni fittizie, che aveva consentito il reinvestimento del denaro, provento delle svariate attività illecite, nella sistematica acquisizione di terreni nel territorio; - aveva consumato una pluralità di truffe alla Comunità europea per ingenti somme di denaro; - aveva posto in essere attività finalizzate a neutralizzare il sindaco del comune di Rizziconi, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto ostacolo alla realizzazione degli interessi della organizzazione criminale, culminate nelle pressioni che avevano determinato lo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi per le dimissioni dei suoi componenti; - aveva esercitato pressioni per favorire l'assegnazione alla SICURPOL Vigilantes di [OSCURATO:PERSONA], il servizio di vigilanza presso l'azienda [OSCURATO:PERSONA].

Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avevano, inoltre, commesso, in concorso tra loro, il reato scopo di cui all'art. 610 cod. pen., contestato al capo B), costringendo, mediante violenza e minacce, il consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] a presentare le dimissioni rivelatesi decisive per lo scioglimento ex lege del Consiglio comunale.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

Nell'illustrare i motivi dedotti da ciascun ricorrente, ai fini di maggiore chiarezza espositiva, è utile premettere le argomentazioni poste dalla Corte distrettuale a sostegno delle statuizioni impugnate.

3. [OSCURATO:PERSONA].

E' stato assolto in primo grado dal reato associativo e da quello di estorsione di cui al capo B), riqualificato in violenza privata, per non avere commesso il fatto.

In accoglimento dell'appello del pubblico ministero è stato riconosciuto colpevole di entrambi i reati: il contributo concorsuale nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. è stato desunto dalla convergenza tra le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA] e la trascrizione della conversazione tra quest'ultimo ed il padre della persona offesa, il consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA]; la partecipazione al reato associativo è stata affermata sulla base della valutazione unitaria della chiamata in correità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e di talune specifiche condotte dell'odierno ricorrente reputate sintomatiche dell'attualità dell'affiliazione perché evocative della forza di intimidazione che l'imputato era in grado di esercitare nella qualità di esponente in posizione apicale della cosca.

Al riguardo la Corte distrettuale ha menzionato: - il risentimento verso [OSCURATO:PERSONA] per la scelta di non comunicargli preventivamente la nomina quale consulente contabile nella procedura giudiziaria in cui era stato disposto il sequestro di una società a lui riconducibile; - le pressioni esercitate su [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'intermediazione di un assessore, per non dare esecuzione al trasferimento della dipendente [OSCURATO:PERSONA], disposto per la riscontrata carenza dei necessari titoli, dalla segreteria del responsabile servizio lavori pubblici, posizione strategica per consentire al sodalizio il condizionamento dell'amministrazione comunale; - l'iter privilegiato che gli aveva consentito, una volta ottenuta la disponibilità di palazzo Cordopatri, di procedere in tempi celerissimi (tre giorni dopo la stipula del preliminare) e senza i necessari permessi edilizi dall'amministrazione comunale, alla sua demolizione, avendo cura di partecipare personalmente alle operazioni a bordo di un macchinario di proprietà di una società in sequestro, affiancato dalla polizia municipale al solo fine di dimostrare la potenza della cosca; - l'attivismo dimostrato per far consegnare alle imprese impegnate nell'esecuzione di un appalto scorte di gasolio dal titolare di un distributore di benzina così sa superare le difficoltà create da uno sciopero;v - la considerazione in cui era tenuto da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo nucleo familiare i quali, da decenni in stretti rapporti con esponenti della 'ndrangheta ed in particolare della cosca [OSCURATO:PERSONA], lo avevano apertamente indicato in alcune conversazioni intercettate come l'unico soggetto in grado di porre fine ad un'attività delittuosa in corso di svolgimento nel territorio di Rizziconi ai danni di un loro congiunto.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso in cui, premessa una ricostruzione della vicenda processale, sviluppa tre motivi, a loro volta articolati in più censure.

3.1.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., 6, par. 3 lett. c), CEDU e 111 Cost.La Corte di appello, nel riformare la sentenza assolutoria con riferimento al reato associativo di cui al capo A), ha operato una diversa valutazione delle fonti dichiarative in relazione a più punti senza procedere, nei termini imposti dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Mentre il Tribunale aveva considerato il risentimento di [OSCURATO:PERSONA] per l'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] in occasione della nomina a consulente contabile come una reazione giustificata dalla risalente amicizia tra i protagonisti, la Corte di appello lo ha ritenuto espressione di tracotanza mafiosa da parte di chi riveste un ruolo attivo nell'associazione, attribuendo rilevanza decisiva non tanto alle testimonianze rese in dibattimento dal [OSCURATO:PERSONA] e da un collega, quanto ad un verbale di dichiarazioni rese dal primo nel corso delle indagini preliminari il cui contenuto, non utilizzabile per la decisione, era però ripotato nell'ordinanza cautelare annullata.

La vicenda del trasferimento della dipendente comunale Brunetto, ricondotta dal Tribunale ad un conflitto personale con il sindaco, è stata considerata dalla Corte reggina sintomatica del condizionamento dell'azione amministrativa perpetrato dalla cosca attraverso l'intervento personale di [OSCURATO:PERSONA], attribuendo un diverso significato alle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Da nessun elemento di prova, anche a carattere non dichiarativo, è comunque emersa la strumentalizzazione del ruolo della Brunetto da parte del clan.

La demolizione di palazzo Cordopatri è stata reinterpretata quale concreta attuazione del programma criminoso dell'associazione mafiosa sovvertendo la ricostruzione fornita dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come recepita dalla sentenza di primo grado.

Entrambi i testimoni hanno sottolineato l'inevitabilità della demolizione dell'immobile a causa delle precarie condizioni statiche e la concessione di deroghe alle procedure ordinarie concesse per supportare l'azione del privato, tenuto ad attivarsi, per scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, da ordinanze sindacabili che imponevano termini stringenti già decorsi.

Il macchinario utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva ad un azienda sottoposta a sequestro di prevenzione bensì ad una società in liquidazione autorizzata ad operare sotto la direzione del suo amministratore, la moglie di [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, si avvaleva della collaborazione del marito.

L'intervento dei vigili urbani era stato ampiamente giustificato dall'esigenza di canalizzare il traffico durante l'operazione di raccolta delle macerie.

Gli interventi di [OSCURATO:PERSONA] per risolvere problematiche insorte nell'esecuzione di appalti sono stati reinterpretati quali sintomatici dell'"autorevolezza" di un affiliato alla 'ndrangheta, senza previamente rinnovare l'esame dei testimoni che li avevano giustificati con l'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA], titolare di una delle imprese coinvolte, alla rapida prosecuzione dei lavori. - le dichiarazioni dei collaboratori Bruzzese, Ascone e Mammoliti sono state rivalutate in chiave accusatoria superando l'opposta valutazione del Tribunale, fondata sul dato pacifico che tutte e tre avevano collocato l'appartenenza del ricorrente alla cosca [OSCURATO:PERSONA] in epoca molto precedente a quella cui aveva fatto riferimento Femia.

Peraltro le dichiarazioni rese da quest'ultimo hanno un carattere equivoco.

Come ammesso dallo stesso collaboratore in sede di controesame della difesa, la presentazione da parte di Ursino di [OSCURATO:PERSONA] quale amico poteva alludere alla pregressa e non più attuale appartenenza dell'odierno ricorrente alla 'ndrangheta.

Anche il ribaltamento della decisione di cui al capo B) è stato operato senza la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] - escluso dal Tribunale sulla scorta di un'analitica ricostruzione dei dialoghi intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con il padre dell'assessore dimissionario, [OSCURATO:PERSONA], registrati dal primo - è stato ritenuto sussistente assegnando un diverso significato alle deposizioni di numerosi testimoni che avevano fornito informazioni sulle dinamiche dello scioglimento del consiglio comunale e del repentino cambiamento di decisione di [OSCURATO:PERSONA] del tutto incompatibili con l'ipotesi accusatoria.

Il ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA], definito dal Tribunale una "mera supposizione dei colloquianti", è stato invece ritenuto provato superando le criticità segnalate dal Tribunale con argomentazioni illogiche e mere congetture sulla collocazione temporale dell'incontro di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e senza approfondire il tema decisivo dell'efficacia condizionante ed intimidatrice del discorso di [OSCURATO:PERSONA] sulla libertà di autodeterminazione del secondo.3.1.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento algi artt. 191, 511, 187, 192, comma 2, 333 e 546 lett. e) cod. proc. pen. ed art. 6, par. 3, lett. d), CEDU.

Lamenta che la sentenza impugnata abbia accolto l'appello del pubblico ministero senza adempiere all'onere di motivazione rafforzata con riferimento agli stessi elementi fattuali indicati nel motivo precedente, ignorando gli argomenti difensivi esposti in apposita memoria depositata nel giudizio di appello, utilizzando solo parti delle dichiarazioni rese dalla parte civile o estraendone frammenti dai verbali di informazioni inutilizzabili e, comunque, limitandosi a mere notazioni critiche di dissenso rispetto alle argomentazioni della sentenza appellata.

L'intercettazione eseguita presso la masseria di [OSCURATO:PERSONA] è stata valorizzata in chiave accusatoria senza previamente confutare gli argomenti, di segno contrario, svolti dal Tribunale che, in aderenza al contenuto del dialogo di cui aveva citato frasi da contenuto auto evidente, aveva evidenziato che il proposito manifestato dal Mazzaferro, ottuagenario incensurato, di avvalersi dell'intercessione di [OSCURATO:PERSONA] fosse compatibile con altre ipotesi ricostruttive diverse dall'appartenenza di quest'ultimo alla cosca [OSCURATO:PERSONA] con un ruolo apicale.

3.1.3. Con il terzo motivo denunzia, in relazione al capo B) vizio di legge e vizio di motivazione con riferimento agli art. 40 e 610 cod. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi in tema di nesso causale tra condotta ed evento in presenza di cause indipendenti e concomitanti, nella specie rappresentate dalle condotte minatorie dei concorrenti.

Ha, infatti, ritenuto l'invito al disimpegno politico, rivolto da [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa durante un incontro, dotato di efficacia causale rispetto alle dimissioni che avevano portato allo scioglimento ex lege del consiglio comunale, nonostante non sia intervenuto, al pari delle altre intimidazioni poste in essere per raggiungere lo stesso obbiettivo, nel marzo 2011 ma in epoca molto precedente.

4. [OSCURATO:PERSONA].

4.1. E' stato assolto in primo grado dal reato associativo per non avere commesso il fatto.

In accoglimento dell'appello del Pubblico ministero è stato riconosciuto colpevole della medesima imputazione.

Secondo la Corte territoriale la condotta associativa contestata risulta adeguatamente provata sulla scorta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] come rinnovate nel giudizio di appello.[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, riferito di essere stato avvicinato prima da emissari di [OSCURATO:PERSONA] poi personalmente da quest'ultimo che avevano cercato, con l'esternazione di messaggi implicitamente intimidatori, di condizionarlo per ottenere, attraverso la sua intermediazione, l'assegnazione alla Securpol dell'appalto di vigilanza della centrale elettrica [OSCURATO:PERSONA], estromettendo l'impresa impegnata nell'espletamento del servizio.

Le modalità dell'avvicinamento e di recapito della richiesta di favorire nell'aggiudicazione la ditta Securpol non lasciavano dubbi sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito spendendo la qualità di rappresentante della cosca di cui faceva parte.

La richiesta, dapprima esternata a soggetti legati da rapporti amicali ed istituzionali con il sindaco ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al fine di amplificarne la portata e preparare il terreno, aveva un chiaro contenuto intimidatorio.

Anche l'espressione utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per esprimere a [OSCURATO:PERSONA] il suo disappunto qualora avesse continuato a perorare la causa della ditta già assegnataria dell'appalto sfavorendo la Securpol, società cui era interessato il latitante [OSCURATO:PERSONA]. ("sono vivamente preoccupato per la sua immagine di sindaco") aveva un evidente contenuto intimidatorio se si considera che quest'ultima era stata destinataria di due attentati mediante esplosione di colpi di arma da fuoco.

Ulteriori elementi dimostrativi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione sono stati individuati: - nella accertata disponibilità a portare all'esterno del carcere, eludendo i controlli, "un pizzino" di un compagno di cella del fratello, già coinvolto nel favoreggiamento della latitanza di un altro congiunto; - nei commenti espressi, nel corso di una conversazione telefonica, dal sindaco [OSCURATO:PERSONA] e dall'assessore [OSCURATO:PERSONA], i quali lo avevano indicato tra i "lestofanti", ovvero tra gli appartenenti al contesto malavitoso che stava ostacolando l'attività dell'amministrazione comunale; - nel dialogo in cui [OSCURATO:PERSONA] ed altri esponenti politici ed amministratori partecipanti ad una riunione presso la sede dell'azienda agricola Bruzzese lo avevano inserito nell'elenco di personaggi vicini alla ‘ndrangheta, che avevano cercato di condizionare le prerogative del consiglio comunale fino a provocarne lo scioglimento.

D'altra parte, che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole di appartenere ad un gruppo criminale mafioso si evinceva dalla telefonata con cui aveva rassicurato un pizzaiolo appena assunto presso la sua pizzeria.

Al dipendente che, impaurito dall'atteggiamento assunto nei cuoi confronti da alcuni soggetti, gli aveva espresso la volontà di abbandonare Rizziconi licenziandosi, aveva confidato che non sarebbe potuto accadergli nulla di spiacevole solo perché lavorava alle sue dipendenze.4.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso in cui, premessa una ricostruzione della vicenda processale, sviluppa tre motivi, a loro volta articolati in più censure.

4.2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 191, 192, 498, 499 e 526 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine all'assunzione delle prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio.

La sentenza impugnata ha posto a fondamento del ribaltamento della decisione assolutoria il verbale di dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini preliminari e trasfuse nell'ordinanza di custodia cautelare.

Si tratta di un atto privo di rilevanza processuale perché mai acquisito nel fascicolo del dibattimento né oggetto di lettura o contestazione nell'ambito della rinnovazione dibattimentale compiuta in fase d appello né, infine, reso da dichiarante non più in grado di essere esaminato. 4.2.2 Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e 6, par. 3, lett. d), CEDU, e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nonché violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per mancato rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La Corte di appello, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ha proceduto ad una sostanziale reformatio in peius operando un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove valutate in primo grado senza adempiere all'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e, anzi, implicitamente rigettando la richiesta difensiva di riesaminare i testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano state ritenute decisive per la pronuncia liberatoria.

Nel compiere questa operazione ha apprezzato la base probatoria già valutata dal Tribunale in senso peggiorativo per l'imputato senza riassumere le prove in contraddittorio così da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa.

4.2.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo A) La Corte di appello, anziché confutare le solide argomentazioni del Tribunale, ha incentrato il percorso motivazionale su un concetto vago ed onnivoro di nnafiosità.

Non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale, pure richiamato, secondo il quale la partecipazione ad un'associazione mafiosa postula la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo desunta da inequivoci indicatori fattuali ed un contributo causale al perseguimento degli scopi del sodalizio. 9 %Roi) Ha, infatti valorizzato quale prova della condotta partecipativa alcuni banali episodi, manifestamente travisandoli: - i colloqui con [OSCURATO:PERSONA] ed il vicesindaco [OSCURATO:PERSONA], hanno il contenuto di semplici confronti tra soggetti legati da rapporti amicali; - l'espressione usata da [OSCURATO:PERSONA] rappresenta una giustificata manifestazione di perplessità collegata alla volontà del sindaco di confermare l'attuale assegnazione dell'appalto di vigilanza della centrale elettrica ad un ditta vicina ad un suo oppositore politico. - gli attentati alla EUROPOL sono avvenuti a più di un anno di distanza dai colloqui. - la circospezione utilizzata per consegnare il messaggio all'esterno del carcere si spiega con la consapevolezza di infrangere il regolamento carcerario. - con l'espressione "lestofanti" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intendevano riferirsi agli avversari politici sicché, a tutto concedere, nella riunione presso l'azienda agricola Bruzzese, il nome di [OSCURATO:PERSONA] è staro accostato a quello degli oppositori politici favorevoli allo scioglimento del consiglio comunale; - le rassicurazioni al pizzaiolo sono spiegabili con la circostanza pacifica che [OSCURATO:PERSONA] essendo del posto conosceva tutti gli abitanti del paese.

Non è stato chiarito il contributo materiale in concreto apportato dal ricorrente alla conservazione o al rafforzamento della cosca di asserita appartenenza.

Non è stato individuato alcuno dei "segni" di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'attività mafiosa enucleati dall'evoluzione giurisprudenziale: l'affiliazione rituale, la qualifica di uomo d'onore, la consumazione di reati scopo.

Nemmeno il tentativo di condizionamento dell'appalto del servizio di vigilanza della centrale elettrica ha rafforzato il sodalizio in termini di effettività se si considera che il contratto non era in imminente scadenza e non poteva comunque essere rinnovato o assegnato ad altra impresa per mezzo dell'intervento del sindaco, ossia del soggetto che era stato destinatario della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], peraltro priva di qualunque efficacia intimidatoria.

L'apparato motivazionale è illogico e carente nella parte dedicata alla confutazione e al superamento delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado per escludere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, trascritte nel ricorso nelle parti più significative.

La Corte di appello per dimostrare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli affari della cosca, anziché adempiere allo stringente obbligo di esplicitare le ragioni per cui è pervenuta ad una conclusione diametralmente opposta a quella del Tribunale secondo il paradigma della motivazione rafforzata, si è limitata a riproporre gli stessi episodi, pur definiti includenti dal Tribunale, attribuendoli una diversa valenza attraverso mere asserzioni e senza indicare prove nuove o risultanze Ut probatorie diversamente interpretate e leggendo in chiave accusatoria episodi ritenuti irrilevanti per gli altri protagonisti, come la riunione politica presso l'azienda agricola Bruzzese.

Nel compiere quest'operazione per di più ha riportato con il sistema del copia e incolla interi brani dell'ordinanza di custodia cautelare e della memoria depositata dal pubblico ministero, come si evince dal raffronto tra gli atti allegati al ricorso in omaggio al principio dell'autosufficienza e dallo schema riepilogativo contenuto nelle pagine 37 e 38.

5. [OSCURATO:PERSONA].

5.1. La sentenza impugnata ha confermato la condanna per il reato associativo con ruolo apicale.

Preliminarmente, ha ritenuto infondata la doglianza difensiva sulla violazione del principio del ne bis in idem.

Ha osservato che la contestazione associativa elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel processo denominato "Toro", definito con sentenza irrevocabile, non era sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento.

A seguito della modifica dell'imputazione operata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento di primo grado, infatti, la condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA] coperta da giudicato deve ritenersi cessata alla data del 31 dicembre 2009.

In ragione della natura chiusa dell'imputazione, non opera la fictio iuris in base alla quale, in mancanza di specifici accertamenti sul punto, la cessazione della permanenza del reato di associazione mafiosa coincide con la data di emanazione della sentenza di primo grado (4 marzo 2015).

Tenuto conto della persistente operatività del sodalizio in epoca successiva a quella della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], accertata con sentenza irrevocabile, non è sostenibile la tesi difensiva secondo la quale i fatti accertati nel procedimento "Toro" sono, sul piano storico e naturalistico, identici a quelli contestati in questa sede.

Molteplici sono gli elementi probatori dimostrativi del ruolo apicale rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo contestato.

In primo luogo vengono in considerazione le risultanze delle investigazioni del procedimento denominato "Spazio di libertà" relative all'operato dei fiancheggiatori che avevano reso possibile la sua latitanza protrattasi per dieci anni.

Da tali evidenze, in particolare dalle conversazioni intercettate, si evince che [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilmente fruito di protezione da soggetti in posizione di subalternità che avevano agito quali mandatari ed esecutori delle sue direttive, impartite anche nel settore della compravendita delle armi.Qq91/49)fr D'altra parte, l'elevato numero di armi materialmente rinvenute nel rifugio dove, in esito all'attività investigativa e dopo un lungo periodo di latitanza, [OSCURATO:PERSONA] era stato catturato, poteva essere giustificato soltanto dalla loro destinazione al compimento di azioni militari riconducibili alla cosca e non certamente ad iniziative individuali.

Sul ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA], mantenuto per un periodo di tempo prolungatosi per decenni, convengono le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, confermate in punto di perdurante attività della cosa [OSCURATO:PERSONA] da più sentenze irrevocabili.

Se è vero che le informazioni fornite dai collaboratori si riferiscono a frequentazioni risalenti nel tempo, è anche vero che non sono stati acquisiti elementi che consentano anche solo di ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] abbia in qualche modo cessato i rapporti con il sodalizio.

Riscontri alla condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo contestato provengono, infine, dalle dichiarazioni rese nel giudizio di appello, a seguito della riapertura dell'istruttoria dibattimentale, dal testimone di polizia giudiziaria D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato specifici elementi fattuali da cui risulta che la potente cosca dei Mazzaferro si era interessata della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendogli un ruolo di primo piano all'interno dell'organizzazione.

5.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso con il quale chiede annullarsi la sentenza impugnata sulla base di sette motivi.

5.2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 597, comma 1, 581, comma 1, lett. a), e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen per omessa motivazione in ordine alla memoria difensiva depositata all'udienza del 20 febbraio 2020.

La Corte di appello, pur avendo disposto l'esame del teste D'[OSCURATO:PERSONA] in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in accoglimento dell'istanza del pubblico ministero formulata con riferimento alla posizione degli imputati per i quali era intervenuta in primo grado pronuncia assolutoria, ha utilizzato le dichiarazioni anche a carico di [OSCURATO:PERSONA] la cui posizione non era stata investita dall'appello dell'accusa.

Ha ignorato la memoria difensiva che aveva evidenziato articolati rilievi per contestare l'estensione delle richieste di rinnovazione del pubblico ministero alla posizione degli imputati non interessati alla sua impugnazione.

6.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 649 e 238-bis, cod. proc. pen., artt. 111, 112 e 117 Cost., artt. 6 e 4, prot. 7, CEDU, con riferimento ai fatti di reato contestati nel capo A) e nel procedimento denominato "Toro". 12 )ì La Corte territoriale ha omesso di pronunziarsi sull'incidenza nel presente processo dell'abnormità della decisione adottata dal pubblico ministero nel procedimento definito dal Tribunale di Palmi con la sentenza del 4 marzo 2015 di ridurre la contestazione originariamente "aperta" ad un periodo di tempo circoscritto, fissando artificiosamente la cessazione della condotta partecipativa al 3 dicembre 2009, nonostante l'avvenuta acquisizione di elementi di prova relativi a periodi successivi.

La Corte avrebbe dovuto dichiarare incidentalmente illegittima la "riduzione" della permanenza perché posta in essere in violazione del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale al solo fine di provocare una proliferazione di imputazioni in relazione ad una condotta unitaria costituente uno "stesso fatto" ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., anche perché basate sulle medesime fonti dichiarative.

Conformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dai Giudici di Strasburgo, la Corte, esclusa la legittimità della riduzione della contestazione, operata mediante attività di mera correzione dell'imputazione al fuori dei limiti del potere di integrazione riconosciutogli dagli artt. 516 e 518 cod. proc. pen., avrebbe dovuto procedere ad un accertamento rigoroso sull'epoca di cessazione della permanenza del reato associativo contestato nel procedimento "Toro", che non può essere arbitrariamente rimessa alle scelte del pubblico ministero, arrivando all'unica conclusione rispettosa del divieto di ne bis in idem di considerare improcedibile l'azione penale perché promossa, come si desume dalla comparazione dei capi di imputazione dei due procedimenti interessati, a carico del ricorrente per la partecipazione alla medesima organizzazione.

Non rileva in senso contrario né l'apparente diversa tipologia dei reati fine, comunque attinenti al controllo e al condizionamento dell'amministrazione comunale, né l'apparente diversità del tempo di consumazione, dovendosi avere riguardo alla contestazione originaria del procedimento "Toro" non a quella illegittimamente modificata nel corso del processo.

Fissata la corretta data di cessazione della permanenza della condotta associativa alla pronuncia di primo grado si impone l'annullamento con rinvio affinché nel nuovo giudizio sia verificata la resistenza del materiale probatorio residuo con riferimento al periodo successivo al 4 marzo 2015 al netto del condotte precedenti già coperte da giudicato.

5.2.3. Con terzo motivo deduce violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), avuto riguardo agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1, 2 e 3, 234, 238-bis, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen.kn L'apparato motivazionale a sostegno del giudizio di colpevolezza relativo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] successiva a quella coperta da giudicato è illogico se non completamente assente.

Non sono stati indicati elementi fattuali indicativi della partecipazione e del ruolo dinamico e funzionale assunto all'interno del tessuto organizzativo del gruppo.

Non rilevano i dati ricavati dal procedimento "Spazio di libertà", peraltro ancora non definito con sentenza irrevocabile, sui fiancheggiatori della latitanza del ricorrente.

Sul punto la Corte distrettuale, anziché rispondere ai rilievi approfonditi nei motivi di appello, si è limitata a riportare pedissequamente il contenuto della sentenza di primo grado, attribuendo rilievo decisivo non ad una condotta operativa, ma al semplice status di latitante.

Ciò è tanto vero che non è stata indicata alcuna condotta che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere da latitante nell'interesse del sodalizio ed ai fini di consentire l'attuazione del programma criminoso di quest'ultimo.

La dimostrazione della partecipazione non può ricavarsi né dalle dichiarazioni dei collaboratori, i quali hanno fornito notizie risalenti, né dalla consumazione dei delitti concernenti le armi rinvenute nel suo rifugio stante la insussistenza di elementi indiziari da cui desumere ragionevolmente che dette armi fossero detenute non per fini individuali, come si evincerebbe dal luogo impervio ed irraggiungibile in cui erano custodite, ma per conto dell'associazione.

5.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avuto riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen.

La sentenza impugnata ha formulato il giudizio sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione con ruolo apicale in violazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, fornendo sul punto una motivazione illogica.

Ha, infatti, ritenuto sufficiente uno status genericamente inteso senza selezionare le condotte attraverso le quali sono stati in concreto esercitati i poteri connessi al ruolo di vertice.

Non è sufficiente a tal fine l'episodio isolato dell'acquisto di armi.

5.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e 416-bis, quarto comma, cod. pen.

Il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata è frutto di una motivazione apparente in quanto fondata in via esclusiva sul rinvenimento delle armi nel luogo dove il ricorrente si trova durate la latitanza in assenza di prova di episodi cruenti nonché dell'accresciuta capacità intimidatoria della cosca.

5.2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. avuto riguardo agli artt. 132 e 133, cod. pen.

La pena è stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza alcuna argomentazione giustificativa.

5.2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avuto riguardo agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

Nessuna risposta è stata fornita allo specifico motivo di appello con il quale la difesa aveva sollecitato l'applicazione delle attenuanti generiche.

5.3. Con atto depositato in data 5 maggio 2022 sono stati dedotti, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. due motivi nuovi.

5.3.1. Con il primo motivo nuovo, che riprende sotto un diverso profilo le censure già dedotte con il secondo motivo del ricorso principale, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 649 e 238-bis cod. proc. pen., 111, 112 e 117 Cost., 7 e 4 prot. n. 7 CEDU e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché vizio di motivazione.

Sostiene il ricorrente che la decisione, imprevedibile ed arbitraria, del Pubblico ministero di modificare la delimitazione temporale della condotta associativa nel procedimento "Toro", limitandola fino al 31 dicembre 2009, in assenza della sopravvenienza di fatti processuali che la giustificavano, abbia comportato nel presente procedimento la violazione dei citati parametri internazionali in tema di divieto di ne bis in idem.

A [OSCURATO:PERSONA] viene, infatti, nuovamente contestata l'accusa per il medesimo fatto storico per il quale è stata già esercitata l'azione penale ed in relazione alla quale è stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile in assenza dei parametri che consentono la riapertura sostanziale di un nuovo procedimento penale.

5.3.2. Con il secondo motivo nuovo, connesso con il primo motivo del ricorso principale, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 597, comma 1, e 581, comma 1, lett. a), 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e 6 CEDU L'omessa valutazione della memoria difensiva del 20 febbraio 2020 viene in rilievo anche come violazione della normativa sovrannazionale in considerazione della questione posta strettamente attinente ai diritti e alle libertà garantite dalla Convenzione e dai suoi protocolli: l'utilizzabilità a carico del ricorrente delle dichiarazioni accusatorie rese dal teste D'[OSCURATO:PERSONA] escusso nel giudizio di appello a seguito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero nei confronti di diverso imputato La scelta della Corte di appello di allargare gli effetti della rinnovazione nei confronti degli imputati non interessati dall'impugnazione del pubblico ministero, ha finito per consentire l'introduzione di una prova a carico senza contraddittorio e senza possibilità di citare testimoni a discarico. 6. [OSCURATO:PERSONA]

6.1. La sentenza impugnata ha confermato la condanna per il reato associativo con il ruolo apicale di cui al capo A) nonché per il reato violenza privata di cui al capo B).

Preliminarmente ha ritenuto infondata la doglianza difensiva sulla violazione del principio del ne bis in idem osservando, oltre a quanto evidenziato nell'esaminare la posizione, sotto questo profilo sovrapponibile, di [OSCURATO:PERSONA], a proposito del diverso arco temporale della contestazione associativa elevata nel processo denominato "Toro", che le imputazioni dei due procedimenti avevano un contenuto diverso posto solo il procedimento definito con la sentenza irrevocabile aveva riguardato una molteplicità di fatti estorsivi ai danni di liberi professionisti ed imprenditori.

Nel merito ha ritenuto corretta la valutazione delle prove poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità per entrambi i reati.

Quanto alla partecipazione alla violenza privata, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] è stato desunto dalle conversazioni intercettate aventi ad oggetto le confidenze fatte da [OSCURATO:PERSONA], padre di Michele, all'ex sindaco [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al reato associativo, deponevano nel senso della protrazione anche nel periodo indicato nel capo di imputazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale capo indiscusso della cosca le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e quelle relative alla vicenda estorsiva [OSCURATO:PERSONA], ossia le dichiarazioni accusatorie rese da Antonino e [OSCURATO:PERSONA] sia in sede dibattimentale sia nelle intercettazioni ambientali.

6.2. Avverso la sentenza ricorre, per il tramite dei difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] articolando nove motivi. 6.2.1 Con il primo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 649 e 238-bis, cod. proc. pen., artt. 111, 112 e 117 Cost., artt. 6 e 4, prot.

N. 7, CEDU, con riferimento ai fatti di reato contestati nel capo A) e nel procedimento denominato "Toro".

Le argomentazioni sono sovrapponibili a quelle del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

6.2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al capo B) vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1, 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 610 cod. pen.La sentenza impugnata ha omesso di rispondere alle censure contenute nell'atto di appello Non vi è traccia nell'apparato argomentativo delle dinamiche soggettive da cui nascono le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], padre di Michele.

Eppure la difesa aveva evidenziato, da una parte, il carattere facilmente suggestionabile di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, il forte pregiudizio nutrito dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

E' stata trascurata la sollecitazione ad un maggior approfondimento del materiale probatorio che tenesse conto anche delle parti di conversazioni intercettate da cui emergevano elementi a discarico, come quelle in cui [OSCURATO:PERSONA] indica come causale delle dimissioni del figlio un inganno politico.

La Corte di appello non ha adeguatamente confutato l'interpretazione alternativa delle conversazioni prospettata dalla difesa appellante che, fondandosi sul significato letterale delle espressioni utilizzate, esclude che [OSCURATO:PERSONA] abbia pronunziato frasi o tenuto condotte minatorie dimostrandosi, al contrario, del tutto indifferente alle richieste di [OSCURATO:PERSONA].

Non è stato precisato con quale forma si è in concreto manifestata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla fase ideativa o preparatoria del reato concorsuale una volta escluso che si sia in qualche modo rapportato con il soggetto, il concorrente [OSCURATO:PERSONA] detto "il malandrino", che per primo si era fatto latore dell'"imbasciata" del clan nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], padre del consigliere comunale per ottenere le dimissioni del figlio.

6.2.3. Con il terzo motivo, relativo al reato di cui al capo A), deduce, a mente degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), violazione degli artt. 25, comma 3, 192, commi 1, 2 e 3, 234, 238-bis e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

Difetta un puntuale accertamento di condotte significative della partecipazione alla cosca poste in essere dal ricorrente in epoca successiva all'anno 2009.

La Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità in via esclusiva sulla storica intraneità alla cosca [OSCURATO:PERSONA] accettata da plurimi provvedimenti giudiziari applicando in sostanza l'inaccettabile brocardo semel mafioso semper mafioso e, conseguentemente, dando spazio ad un altrettanto inaccettabile automatismo probatorio.

Le sentenze irrevocabili, anziché fondarsi su elementi concreti indicativi dello stabile inserimento nel tessuto organizzativo del sodalizio mafioso fino all'attualità o comunque al periodo oggetto di contestazione, hanno utilizzato presunzioni.

In quest'ottica non ha alcuna utilità nemmeno il riferimento alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] posto che la Corte di appello non ha spiegato le ragioni per l'asserita attività estorsiva fosse stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] non per vantaggi personali, ma nel perseguimento del programma delinquenziale del gruppo.

Per di più, difetta un confronto critico con la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa secondo cui la vicenda si inseriva in un rapporto di credito - debito del tutto lecito, rimasto inadempiuto a causa della la sopravvenuta condizione di sofferenza economica di [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna risposta è stata fornita alle cesure sull'attendibilità della persona offesa messa in dubbio nell'atto di appello con indicazione di molteplici incongruenze e profili di inattendibilità.

6.2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione avuto riguardo all'art.192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen.

La Corte di appello ha desunto la posizione verticistica del ricorrente in via esclusiva dalla preg ressa condanna per tale partecipazione qualificata e non certo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali non hanno fatto riferimento a condotte concrete del ricorrente valutabili come estrinsecazione del ruolo apicale.

6.2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. e 416-bis, quarto comma, cod. pen.

Il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata è frutto di un ragionamento circolare e presuntivo.

L'unico elemento valorizzato è il rinvenimento delle armi nel luogo dove si trovava [OSCURATO:PERSONA] durante la latitanza ma da tale circostanza non si desume che fossero nella disponibilità del sodalizio, così da aumentarne la forza intimidatoria.

6.2.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. ed in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152.

Discostandosi dai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha agganciato l'aggravante del metodo mafioso, contestata nel capo B), al dato dell'appartenenza del ricorrente a contesti di criminalità organizzata senza, tuttavia, considerare che le espressioni utilizzate per consumare l'attività illecita non hanno oggettivamente una potenzialità intimidatoria tale da evocare la forza dell'intera organizzazione criminale né dimostrano la certa ricorrenza delle metodologie operative mafiose.

6.2.7. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. avuto riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen.

E' stata determinata una pena superiore al minimo edittale ignorando le censure difensive esposte nell'atto di appello per evidenziare l'assenza di appropriata giustificazione della dosimetria, tale non potendosi ritenere l'impiego di mere clausole di stile. 18 'VA/

6.2.8. Con l'ottavo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. in relazione all'art. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avuto riguardo agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato solo con il riferimento ai precedenti penali e senza argomentazioni che consentano di effettuare un sindacato di congruenza delle scelte adottate.

6.2.9. Con il nono motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avuto riguardo all'art. 81, secondo comma, cod. pen.

L'aumento a titolo di continuazione è stato giustificato in modo apparente, erroneamente ritenendosi la sua quantificazione in un anno di reclusione corrispondente al minimo concedibile.

Al contrario, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, il minimo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. può essere pari ad un solo giorno di reclusione in deroga ai principi generali.

7. [OSCURATO:PERSONA].

7.1. In primo grado è stato assolto dal reato associativo e riconosciuto colpevole del reato di violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] aggravato dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA].

In accoglimento dell'appello del Pubblico ministero è stato riconosciuto colpevole anche del reato di cui al capo A) riqualificato in concorso esterno in associazione mafiosa.

La Corte di appello, nel valutare infondato l'appello dell'imputato, ha escluso che l'intervento sull'omonimo cugino per ottenere le dimissioni del figlio dalla carica di consigliere comunale, oggetto dell'imputazione di cui al capo B), potesse essere inquadrato, così come ricostruito nelle conversazioni registrate dal sindaco [OSCURATO:PERSONA] valutate attendibili, in dinamiche di natura politica o personali.

Ha, invece, ritento provato entrambi i profili dell'aggravante posto che [OSCURATO:PERSONA], non solo nel profferire le minacce si era avvalso della forza di intimidazione promanante dalla cosca, evocata quale mandante e reale beneficiaria dell'intera operazione, ma aveva agito al fine di portare un vantaggio a quest'ultima.

Nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero, ha osservato che siffatto intervento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delle dimissioni del consigliere comunale, oltre ad essere strettamente funzionale alla realizzazione del programma criminoso dell'associazione di cui al capo A), aveva in concreto avuto una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento di quest'ultima, così da integrare gli estremi del concorso esterno.

Le dimissioni del consigliere comunale ottenute grazie alla condotta intimidatoria di [OSCURATO:PERSONA] hanno, infatti, evitato il raggiungimento del numero legale del consiglio comunale chiamato all'approvazione del bilancio e, in tal modo, provocato le dimissioni del sindaco e dalla sua amministrazione ritenuta ostile alla cosca.

7.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso affidato a quattro motivi.

7.2.1. Con il primo deduce, a mente degli artt. 606, lett. b) ed e), 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di violenza privata di cui al capo B).

La Corte di appello si è limitata a dare atto che in sede dibattimentale era emerso un contrasto tra le versioni rese dai diretti interessati senza adeguatamente rispondere ai rilievi difensivi sulla natura eminentemente politica dell'intera vicenda e sulle modalità concrete con cui si è sviluppato l'intervento del ricorrente.

Ha, inoltre, trascurato i pur evidenziati profili di instabilità della prova legati alla personalità degli interlocutori delle conversazioni intercettate: da una parte [OSCURATO:PERSONA] interessato a forzare il padre del consigliere comunale, pilotando il dialogo per indurlo ad attribuire le dimissioni del figlio alla cosca [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro il cugino dell'odierno ricorrente facilmente suggestionabile, oltre che interessato a compiacere il [OSCURATO:PERSONA] per ragioni economiche.

Valutando complessivamente tutti i dialoghi registrati si comprende che non vi è stata alcuna "imbasciata minacciosa" nei termini chiariti dallo stesso consigliere comunale che in sede di esame dibattimentale di primo grado, ha escluso di essersi dimesso perché minacciato.

Le affermazioni sulla esistenza dell'aggravante non sono conciliabili con quelle poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato associativo.

7.2.1. Con il secondo motivo, a mente degli artt. 606, lett. b) ed e), 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo A).

La Corte di appello ha ribaltato la sentenza assolutoria ritenendo l'unica condotta accertata, quella interante il reato di violenza privata, punibile anche quale concorso esterno nel reato associativo.

Si tratta di decisione erronea in diritto perché in stridente contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza legittimità anche a Sezioni unite.

È pacifico che il concorrente esterno deve avere con il sodalizio un rapporto strutturale tale da consentirgli di comprendere il carattere di stretta necessità del suo intervento e deve apportare un contributo connotato dal requisito dell'i nfung ibilità.

Al contrario, il contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA] è descritto dalla Corte territoriale in termini contraddittori e illogici: da una parte si sostiene che abbia avuto carattere occasionale e sia stato di così minima importanza da giustificare l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; dall'altra, si ritiene che ekQ9 ) 1, abbia contributo a rafforzare la cosca ponendosi come condizione necessaria per la conservazione delle capacità operative del sodalizio.

E' stato trascurato che i destinatari della condotta intimidatoria di [OSCURATO:PERSONA] non hanno subito, per come si evince dall'esame complessivo della motivazione, alcun condizionamento dalla stessa.

Per tale ragione hanno ritenuto necessario rapportarsi direttamente con [OSCURATO:PERSONA] il quale, in ragione del ruolo apicale ricoperto, non aveva bisogno per raggiungere lo scopo avuto di mira della collaborazione dell'odierno ricorrente.

Nel percorso motivazionale della sentenza impugnata non si comprende, una volta ammesso che l'ordine era stato rivolto agli interessati direttamente da [OSCURATO:PERSONA], perché quest'ultimo doveva servirsi anche di un ambasciatore, estraneo al contesto criminale con il quale, per di più, non risulta avere mai intrattenuto rapporti.

Non è stato nemmeno indicato quale utile [OSCURATO:PERSONA] ed i concorrenti abbiano ottenuto dalle dimissioni del consigliere comunale.

7.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo A) denunziando violazione degli artt. 603, commi 3 e 3-bis, e cod. proc. pen.

La Corte ha ribaltato la pronuncia assolutoria senza procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale delle prove dichiarative costruite dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1966.

Nessuno dei testimoni escussi nel giudizio di appello ha fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e alla sue condotte illecite già valutate come penalmente irrilevanti dal Tribunale.

7.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

La Corte distrettuale, nel rispondere ai rilievi esposti nell'atto di appello, non si è conformata ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'aggravante, la partecipazione dell'imputato, sia pure nelle forme del concorso esterno, all'associazione mafiosa senza evidenziare elementi concreti indicativi dell'impiego del metodo mafioso nella consumazione del reato.

7.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivamente motivi nuovi articolati in tre censure.

7.3.1. Con la prima eccepisce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, più in radice, per originaria inammissibilità dell'appello inosservante delle forme di cui all'art. 581 cod. proc. pen. nella parte in cui non ha indicato la prova da rinnovare.Il pubblico ministero appellante aveva contestato la valutazione da parte della sentenza di primo grado delle prove dichiarative costituite dalle testimonianze rese dai protagonisti della vicenda descritta nel capo B) dell'imputazione ([OSCURATO:PERSONA] cl. 66, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 49) dolendosi della preferenza accordata alle dichiarazioni rese in dibattimento rispetto alle conversazioni registrate.

La Corte di appello avrebbe potuto riformare in pejus la sentenza assolutoria solo dopo avere proceduto alla rinnovazione di tutte le prove dichiarative saggiandone nuovamente l'attendibilità. 7.3.1 Con la seconda censura chiede dichiararsi la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. nonché per vizio di motivazione La Corte territoriale non ha tenuto conto della reale portata innovativa dell'orientamento espresso dalla sentenza a Sezioni unite Mannino, pur esplicitamente citata.

Non ha infatti né individuato quale sia stata l'incidenza causale del contributo occasionale sull'esistenza del reato associativo né verificato se [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmente voluto che il suo contributo fosse diretto alla realizzazione del programma criminoso secondo il paradigma del dolo diretto, unico compatibile con il concorso esterno.

7.3.2. Con la terza cesura ribadisce la contraddittorietà della motivazione in punto di aggravante dell'agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vanno preliminarmente esaminati i motivi di ricorso che ponendo questioni procedurali sono potenzialmente idonei, in caso di accoglimento, a rendere superfluo l'esame di quelli attinenti più strettamente al merito.

Di tale natura sono, in primo luogo, le censure dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (per entrambi i reati) e [OSCURATO:PERSONA] (per il solo reato associativo) che lamentano l'intervenuta riforma della decisione assolutoria di primo grado, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, senza la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed il mancato adempimento da parte del giudice dell'impugnazione dell'obbligo di motivazione rafforzata.

1.1. La giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente occupata del tema del "ribaltamento" della sentenza assolutoria di primo grado.

Secondo una prima elaborazione giurisprudenziale la sentenza che, in riforma totale della decisione di primo grado, sostituisce l'assoluzione dell'imputato con l'affermazione di colpevolezza, deve contenere una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte.

Ne discende che il giudice di appello dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire un percorso argomentativo, nuovo e compiuto, che dimostri, in primo luogo, con una rigorosa analisi, «l'incompletezza o l'incoerenza» della decisione appellata, «non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma» (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez.

U, n. 6682 del 4/2/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191229; Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093).

Per la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma occorre invece una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio".

La condanna, infatti, come incisivamente notato da Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066 «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza».

Successivamente la giurisprudenza si è mostrata particolarmente sensibile nel recepire le indicazioni interpretative provenienti dalla Corte EDU che, a cominciare dalla pronuncia Dan c.

Moldavia, ha riconosciuto la violazione del diritto ad un processo equo, ai sensi dell'art. 6 CEDU, se, dopo un'assoluzione in primo grado, intervenga una condanna nel giudizio di appello senza che le prove dichiarative, poste a base del primo pronunciamento, siano state nuovamente formate davanti al secondo giudice.

L'equità del processo impone che l'imputato si possa sempre confrontare con i testimoni davanti al giudice che dovrà decidere, confronto che avviene con la pubblica accusa, nel contraddittorio che diventa l'elemento essenziale del processo equo (nello stesso senso Corte EDU 26/2/2012, Gaitaranu c.

Romania; Corte EDU, 5/3/2013, Manoiachi c.

Romania; Corte EDU, 4/7/2013, Hanu c.

Romania; Corte EDU, 9/4/2013, Flueras c.

Romania).

Le Sezioni Unite, in piena sintonia con l'orientamento della Corte EDU, hanno affermato il principio che il giudice di appello per riformare la sentenza assolutoria e riconoscere la responsabilità penale dell'imputato deve procedere, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni decisive sui fatti del processo nel corso del giudizio di primo grado, precisando che qualora il "ribaltamento" della decisione avvenga solo sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, ritenute decisive, la sentenza è affetta da vizio di motivazione, seppur connesso ad una carenza istruttoria del giudizio di appello (Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 01).

In questi casi non è richiesta la motivazione rafforzata, ma, più in radice, il giudice di appello non può, in ogni caso, condannare il prosciolto sulla base di una valutazione diversa delle prove dichiarative, se non disponendone la rinnovazione.

L'omessa rinnovazione produce comunque effetti sulla tenuta logica della sentenza di condanna, in quanto fondata sul materiale cartolare controverso, con la conseguenza che la mancata rinnovazione realizza la violazione della regola posta dall'art. 533 cod. proc. pen., secondo cui la condanna è sempre subordinata al superamento di ogni ragionevole dubbio.

Tale omissione è rilevabile anche d'ufficio, in tutti i casi in cui i profili della responsabilità sono portati alla cognizione della Corte di cassazione attraverso il vizio di motivazione.

Il principio affermato dalla sentenza Dasgupta è stato confermato anche in relazione al ribaltamento della pronuncia assolutoria emessa nel giudizio abbreviato (Sez.

U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785), è stato esteso alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento (Sez.

U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112), nonché all'annullamento, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Sez.

U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228), mentre la sua applicazione è stata esclusa nell'ipotesi in cui la riforma riguarda una sentenza di condanna in primo grado (Sez.

U, n. 14800/18 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430).

Dopo il mutamento del quadro normativo di riferimento per effetto dell'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod, proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, le Sezioni Unite, che hanno chiarito che il giudice di appello non è obbligato a disporre una rinnovazione "generale e incondizionata" dell'attività istruttoria svolta in primo grado e hanno precisato, da una parte, che l'attività probatoria va «concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello» e, dall'altra, che la nuova rinnovazione deve essere circoscritta alla «mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice di appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità (Sez.

U, n. 14800/18 del 21/12/2017, Troise).

1.2. Tanto posto, i motivi di ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati laddove lamentano l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

I ricorrenti pur dando atto che la Corte di appello aveva provveduto a rinnovare l'istruttoria procedendo, tra l'altro, all'udienza 23 luglio 2020 alla nuova audizione del principale testimone di accusa, [OSCURATO:PERSONA], qualificano l'implementazione del materiale probatorio così realizzata insufficiente o parziale, senza tuttavia indicare in modo specifico il carattere autonomamente divisivo delle prove dichiarative di cui era stata omessa la rinnovazione.

Carenza quest'ultima particolarmente grave ove si consideri che la Corte di appello, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, ha ripetutamente affermato di porre a fondamento dell'accertamento di responsabilità nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non le dichiarazioni rese da testimoni sentiti in dibattimento, compresi quelli di cui è chiesta invano un nuova audizione nel giudizio di appello, giudicate inattendibili e comunque frutto di pesante condizionamento ma quelle che gli stessi soggetti avevano reso in sede di intercettazioni telefoniche ed ambientali, a cominciare da quelle registrate dalla stessa persona offesa.

A questo proposito va ribadito che devono ritenersi prove dichiarative "decisive" quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna".

Rientrano nella nozione di "prove decisive", rilevante sempre ai fini dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. anche quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna.

Non può invece ritenersi "decisivo" un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (in questo senso prima della modifica dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267491 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/9/2014, P., Rv. 260867, successivamente Sez. 3, n. 42524 del 19/6/2019, D. Rv. 277274 - 01; Sez. 5, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi, Rv. 274593 - 01).

1.3. I motivi sono, invece, fondati ed assorbenti laddove si dolgono dell'assenza di una motivazione rafforzata.

1.3.1. La Corte territoriale (pag. 97 e seguenti) ha posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e B), e di [OSCURATO:PERSONA], per il solo reato di cui al capo A), i medesimi elementi di prova già valorizzati dal Tribunale per pervenire ad una pronuncia liberatoria, fornendone una lettura prospettata come più plausibile.

Nel delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, non ha, però, proceduto alla necessaria confutazione delle difformi valutazioni del primo giudice, mettendone in luce le carenze o le aporie o, quanto meno, dando conto delle ragioni dell'incompletezza o incoerenza dei più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza.

Il Tribunale (pag. 66 e seguenti), per escludere il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo B), ha attribuito rilevanza decisiva a due argomenti: - l'affermazione esplicita, in alcuni passi del dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre della persona offesa, che l'identificazione nell'odierno ricorrente del mandante dell'imbasciata era il frutto di una supposizione e non rappresentava, quindi, un dato conosciuto dagli interlocutori o comunque appreso da fonte certa; - l'incertezza sulla collocazione cronologica dell'incontro, anche esso citato nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a non coltivare aspirazioni politiche.

Il tenore letterale escludeva che avesse avuto luogo poco tempo prima delle dimissioni, così da essere annoverato tra le condotte intimidatorie dotate di efficienza causale ai fini della violenza privata, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è ancora indicato come consigliere comunale in carica e non come assessore, incarico ricoperto successivamente e mantenuto fino al momento delle dimissioni.

Entrambi i citati aspetti non sono stati presi in esame dalla sentenza impugnata anche sol solo fine di ridimensionarne la portata, in applicazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Con riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di associazione mafiosa, il Tribunale (soprattutto pag. 186 e seguenti) ha considerato insufficiente la piattaforma accusatoria, costituita dalla chiamata in correità da parte di alcuni collaboratori di giustizia e da alcune condotte dell'imputato, desunte dalle conversazioni intercettate o dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA].

Più in dettaglio, ha osservato che: - la chiamata di correo del collaboratore Fennia, per quanto attendibile e riferita al periodo oggetto di contestazione, era rimasta priva di riscontri, tali non potendosi intendere le convergenti dichiarazioni di contenuto accusatorio rese dai collaboratori Bruzzese, Ascone e Mammoliti, i quali avevano fornito indicazioni sulla condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] riferita ad epoca assai più risalente; - i favoritismi goduti da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la demolizione di palazzo Cordopatri, potevano essere dipesi da ragioni differenti della sua affiliazione mafiosa. - gli ostacoli che il ricorrente aveva frapposto al trasferimento della dipendente comunale Brunetto non potevano essere ricondotti all'esercizio di forza 26 sa 9 di intimidazione mafiosa non risultando in alcun modo che la donna avesse svolto un'attività in favore del clan, offrendo la sua disponibilità al raggiungimento degli obbiettivi illeciti. - i testimoni Raso, Minolfi e Tirinzoni avevano fornito valida spiegazione delle interposizioni operate da [OSCURATO:PERSONA] a loro vantaggio ricollegandole al suo interesse personale al buon esito dei lavori nella qualità di proprietario dell'escavatore. - le conversazioni intercettate nella masseria Mazzaferro, in assenza di riferimenti concreti, non potevano assumere valore di riscontro individualizzante della chiamata di Femia.

Gli interlocutori avrebbero rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la protezione di un loro congiunto, vittima di atti intimidatori a Rizziconi, non perché esponente della cosca, ma solo in ragione della sua parentela con gli affiliati o del suo passato inserimento nel gruppo o per i sui legami personali con gli autori della condotta sopraffattrice.

Nel ribaltare l'assoluzione, la Corte di appello (pag. 103 e seguenti), oltre a valorizzare atti di indagine non utilizzabili per la decisione (il verbale di informazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] citato a pag. 104), ha considerato preferibile la prospettazione accusatoria, reinterpretando tutti gli episodi quali altrettante conferme delle dichiarazioni accusatorie di reità di Femia in quanto, direttamente o indirettamente, evocativi dell'appartenenza del ricorrente alla cosca, senza però superare le criticità evidenziate dal primo giudice, che non sono state confutate, se con il ricorso a congetture o a mere asserzioni del tutto inidonee a rendere più convincente e persuasivo il nuovo ordito motivazionale.

Le dichiarazioni dei collaboratori Bruzzese, Ascone e Mammoliti sono state ritenute genericamente attendibili "nell'ottica accusatoria" senza verificare la loro idoneità a costituire, in ragione del contenuto concreto, riscontri individualizzanti della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla conservazione della posizione lavorativa della impiegata comunale Brunetto è stato considerato riflesso diretto della sua personale appartenenza, con un ruolo di spicco, alla cosca sol perché la persona favorita si occupava del settore nevralgico dei lavori pubblici e non perché risultassero pregressi forme di strumentalizzazione dell'ufficio ricoperto da costei a vantaggio del clan o anche solo rapporti di frequentazioni con affiliati.

Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto in grado di interrompere le azioni illecite subite dal nipote di [OSCURATO:PERSONA] è stato ricondotto ad "una logica 'ndranghetistica" alla luce dei ripetuti rapporti intrattenuti da Mazzaferro con esponenti della criminalità organizzata, su cui ha relazionato il teste di polizia giudiziaria D'[OSCURATO:PERSONA], escusso a seguito della riapertura dell'istruttoria dibattimentale, rapporti che tuttavia sono compatibili anche con le ipotesi alternative formulate dal primo giudice.

L'impegno di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere le forniture di gasolio in favore delle imprese impegnate in lavori di subappalto in un periodo di sciopero è stato di per sé considerato, a prescindere dalle deposizioni testimoniali dei soggetti interessati, "espressione dell'invito all'utilizzo di un potere criminale e all'esercizio della forza di intimidazione promanante dall'investitura mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]".

1.3.2. Il Tribunale (p. 191 e seguenti) è pervenuto all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, ritenendo non adeguatamente accertato che il suo intervento sull'amministrazione comunale per favorire l'aggiudicazione del servizio di vigilanza della centrale elettrica alla Securpol, di cui aveva ampiamente parlato il sindaco [OSCURATO:PERSONA] e di cui vi era traccia in più conversazioni, fosse avvenuto nell'interesse della cosca anche in considerazione dell'accertata assenza di rapporti tra la consorteria e l'impresa di vigilanza che si sarebbe avvantaggiata dell'operazione (cfr. pag. 67 e seguenti dedicate all'assoluzione dal reato di concorso esterno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della Securpol, e di [OSCURATO:PERSONA]).

Ha ritenuto non significativi della affiliazione alla 'ndrangheta l'inclusione, da parte di un componente della giunta [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata, del nome di [OSCURATO:PERSONA] tra i "lestofanti" e il comportamento tenuto dall'imputato in occasione di un colloquio in carcere, allorquando si era prestato a recapitare all'esterno del carcere un appunto vergato a mano da un compagno di detenzione del fratello.

Infatti, con l'espressione "lestofanti" erano stati indicati non gli affiliati alla cosca [OSCURATO:PERSONA] ma tutti gli avversari politici; l'assenza di informazioni sul contenuto del "pizzino" impediva di escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito per fini individuali o, comunque, non connessi agli scopi del clan.

La Corte di appello (pag. 83 e seguenti) ha valutato il medesimo compendio probatorio, arricchito dalle precisazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, dimostrativo della "... cointeressenza di un esponente di assoluto rilievo della cosca [OSCURATO:PERSONA] nell'attività imprenditoriale ..." nonché della "... precisa volontà della cosca [OSCURATO:PERSONA] di far aggiudicare l'appalto presso la centrale elettrica alla Sicurpol ..." A supporto di tale ricostruzione, la sentenza impugnata si è limitata a riportare un ampio stralcio delle le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 2010 ed il 23 luglio 2020 in cui tuttavia, anche tenuto conto del metodo, particolarmente avvolgente, utilizzato per far pervenire al sindaco la richiesta di favorire la Securpol a danno dell'impresa che aveva già ottenuto l'appalto del servizio di vigilanza, non sono contenuti riferimenti, espliciti o impliciti, ad attività intimidatoria riconducibile alla cosca [OSCURATO:PERSONA] bensì a singoli soggetti, [OSCURATO:PERSONA] ed il latitante [OSCURATO:PERSONA] i quali, per di più, avevano esercitato pressioni per favorire non una impresa controllata dal sodalizio o da qualche suo esponente, ma 28 0n4( nella effettiva disponibilità di soggetti, i Lombardi, risultati del tutto estranei e che, per tale ragione, era stato assolti dall'inziale accusa di concorso esterno nel reato associativo.

1.4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, in accoglimento dei motivi sin qui esaminati dedotti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che, nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza, dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai richiamati principi di diritto.

Rimangono assorbiti tutti i rimanenti motivi perché afferenti a questioni la cui delibazione resta logicamente subordinata all'esito del nuovo scrutinio del tema, principale, della responsabilità.

2. E' fondato anche il comune motivo, dedotto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo all'improcedibilità dell'azione penale per il reato associativo di cui al capo A).

E' pacifico che nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale per il reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. in altro procedimento, definito con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Palmi, nel corso del quale la contestazione, originariamente "aperta" (dal settembre 2006) era stata "chiusa" dal pubblico ministero all'udienza del 27 settembre 2012, con l'indicazione della data finale di cessazione della condotta ("al 31 dicembre 2009").

Sostiene la Corte di appello che la diversità dell'epoca di consumazione della contestazione elevata nel procedimento definito con la sentenza irrevocabile (dal settembre 2006 al 31 dicembre 2009) rispetto a quella del presente procedimento (dal 1 gennaio 2010 al giorno 8 luglio 2016) sia da sola sufficiente a superare lo sbarramento imposto dall'applicazione del principio del ne bis in idem.

Infatti, il giudice di ogni processo è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sul periodo contestato senza poter conoscere dell'eventuale protrazione della condotta criminosa oltre la data indicata nel capo di imputazione, come individuata dalla pubblica accusa.

D'altra parte, anche i fatti storici oggetto dei due processi sono diversi (pag. 32 e seguenti).

La "riduzione" dell'imputazione, in quanto avallata dal giudice procedente autolinnitatosi nell'accertamento in conformità all'intervenuta modifica dell'imputazione, non ha reso nemmeno improcedibile l'azione penale esercitata nel presente procedimento dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato associativo, anche se commesso in un arco temporale in larga parte coincidente con quello dell'originaria imputazione che, essendo "aperta", consentiva legittimamente l'estensione dell'accertamento cognitivo sulla permanenza fino alla sentenza di primo grado, emessa nel marzo 2015.

L'assunto non è corretto perché ignora le conseguenze del principio di irretrattabilità dell'azione penale previsto dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen. in base al quale la revoca dell'atto di esercizio dell'azione penale è sempre illegittima (Sez. 1, n. 6999720 del 9/12/1999, Rv. 215235; Sez. 3, n. 129 del 16/1/1996, Rv. 204344).

Una volta che il pubblico ministero chiede la verifica giudiziale sull'ipotesi di accusa sintetizzata nell'imputazione, il vaglio del giudice è ineludibile.

Il potere di dare al fatto una diversa definizione giuridica o di pronunciare una sentenza di proscioglimento compete solo al giudice.

Il pubblico ministero a norma degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte (Sez. 5, n. 9806 del 13/2/2006, P.G. in proc.

Casagrande, Rv. 234231) e la sua eventuale iniziativa di eliminare la contestazione di un fatto (o di una parte di esso) o di sua circostanza, proprio perché contrastante con il principio desumibile dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli, con l'esercizio dell'azione penale e con le integrazioni successive (e, infatti, in questo senso si vedano le conseguenze tratte, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, da Sez. 4, n. 26653 del 22/4/2009, Pinna, Rv. 244505 - 01; Sez. 2, n. 6905/10 del 11/11/2009, Sarti, Rv. 246451 - 01; Sez. 2, n. 18167 del 8/2/2017, Davicco, Rv. 269743 - 01).

È, invece, revocabile la richiesta di archiviazione, ovvero la scelta di "non azione", atteso il principio generale della revocabilità dei provvedimenti che non definiscono una fase del giudizio (in questo caso non aperto) e soprattutto delle istanze delle parti (Sez. 6, n. 11379 del 29/1/2018, Rv. 272638; Sez. 4, n. 26872 del 13/6/2006, Rv. 234812).

Il principio di irretrattabilità dell'azione penale, in conclusione, priva il pubblico ministero del potere di riformulare l'imputazione o eliminando uno dei reati in contestazione (Sez. 5, n. 8998 del 24/2/2022, Barabino, Rv. 282861- 01) o eliminando una circostanza aggravante (Sez. 5, n. 9806 del 13/2/2006, Casagrande, Rv. 234231 - 01) o eliminando qualunque altro elemento essenziale dell'imputazione (Sez. 2, n. 36376 del 23/6/2021, Cimini, Rv. 282015 - 01).

L'accertamento giudiziale, il cui ambito è definito dall'imputazione su cui si misurano i poteri di cognizione e di decisione, si atteggia in modo particolare quando viene in gioco la contestazione di un reato permanente come l'associazione di tipo mafioso.Nel caso di contestazione "aperta", che ricorre quando l'imputazione indica soltanto la data iniziale del fatto ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, fa sì che la contestazione copra l'intero sviluppo della fattispecie criminosa.

La cognizione del giudice, in tale ipotesi, si svolge entro gli ampi confini temporali dell'imputazione segnati, a monte, dalla data di inizio della condotta indicata dal pubblico ministero e, a valle, dalla data di conclusione del giudizio.

Nel caso di contestazione "chiusa", ossia di imputazione temporalmente definita sia nel momento iniziale che in quello conclusivo della permanenza, il giudice può conoscere di un eventuale tratto successivo della condotta a condizione che essa formi oggetto di nuova contestazione ad opera del p.m. ex art. 516 c.p.p.; l'indicazione di un momento ancora successivo di conclusione della permanenza modifica radicalmente, per aggiunta, il fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità sotto il profilo temporale, che ovviamente influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive (Sez.

U, n. 11930 del 11/11/1994, [OSCURATO:PERSONA]. 199171 - 01).

Il pubblico ministero, una volta esercitata l'azione con l'addebito di un reato associativo in forma aperta, non può manipolare l'imputazione in modo da sottrarre al processo la cognizione di un tratto temporale di condotta contestata; non può ridurre l'arco temporale dell'imputazione perché ciò si risolve nella eliminazione di una parte della contestazione in cui si è sostanziato l'esercizio dell'azione.

Conseguentemente, se anche il giudice limiti espressamente l'accertamento della condotta partecipativa fino alla nuova data (nella specie, fino al 31 dicembre 2009) indicata dal p.m. nell'ambito di una contestazione originariamente aperta, oggetto della decisione giudiziale non può che essere l'intera imputazione, comprensiva anche della parte di condotta associativa successiva, perché comunque oggetto della contestazione (nella specie dal 1° gennaio 2010 - febbraio 2015).

Rispetto a questa porzione di imputazione la decisione conclusiva del giudizio, che si sia espressamente conformata ai nuovi e diversi confini temporali della contestazione sì come delineati dall'intervento di precisazione del p.m., comporta un implicito accertamento negativo.

Deve conclusivamente affermarsi che la riperimetrazione dell'arco temporale di commissione del delitto di associazione di stampo mafioso, inizialmente contestato in forma "aperta", è inibita all'organo dell'accusa se, in concreto, determini l'artificiosa sottrazione al processo di una porzione dell'imputazione, riferibile temporalmente al periodo compreso tra la data finale di cessazione sì 31 Qr-AY come successivamente indicata dal pubblico ministero e il momento di conclusione dell'accertamento giudiziale di primo grado (in senso contrario Sez. 2, n. 36376 del 23/6/2021, già citata).

L'eventuale nuovo esercizio di azione per imputazioni che risultino dall'indebita sottrazione, operata in precedenti processi, di porzioni di più ampie contestazioni operate in forma aperta è precluso o dall'eventuale esistenza di un giudicato o dalla improcedibilità conseguente alla consumazione del potere di azione secondo quanto affermato da Sez.

U, n. 34655 del 28/6/2005, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 231800, per la quale "non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M." Spetta pertanto al giudice del secondo giudizio, ove sia investito della questione, il compito di accertare, mediante opportuno raffronto tra le imputazioni e le condotte accertate in entrambi i giudizi, se il Pubblico ministero abbia contestato, nella sostanza, un fatto, sotto il profilo storico-naturalistico, identico a quello oggetto della pregressa accusa in itinere ritrattata così da generare una proliferazione artificiosa dei procedimenti.

2.1. In accoglimento delle esaminate censure dedotte dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al capo A) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che, uniformandosi ai richiamati principi di diritto, dovrà verificare, attraverso le necessarie valutazioni di merito, la fondatezza della dedotta violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale.

I rimanenti motivi relativi sempre al medesimo capo di imputazione, afferenti a questioni la cui delibazione resta logicamente subordinata all'esito del nuovo scrutinio del tema, principale, della responsabilità, rimangono assorbiti.

3. Il secondo ed il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativi rispettivamente al reato di violenza privata di cui al capo B) e alla correlata aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, sono versati interamente in fatto e sono, comunque, manifestamente infondati sicché devono essere dichiarati inammissibili.

Il ricorrente si è limitato ad opporre una alternativa lettura delle prove da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito, incentrata sulle confidenze fatte all'ex sindaco [OSCURATO:PERSONA] nel corso di alcuni colloqui intercettati da [OSCURATO:PERSONA], padre del consigliere comunale costretto dimettersi per provocare l'automatico scioglimento del consiglio comunale inviso ai [OSCURATO:PERSONA].

Il contributo di [OSCURATO:PERSONA] all'attività intimidatoria è stato oggetto di inequivoci commenti di [OSCURATO:PERSONA] il quale, lungi dal riferire congetture o impressioni in qualche modo condizionate da [OSCURATO:PERSONA], aveva ammesso di avere, dopo il contatto con il cugino omonimo, personalmente consultato [OSCURATO:PERSONA], il quale, gli aveva manifestato la sua approvazione alle dimissioni del figlio dall'incarico pubblico facendogli intendere, attraverso frasi implicite ma dal significato chiaro, che si trattava di una indicazione vincolante e non derogabile, come tale sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 610 cod. pen., perché proveniente dalla "persona che comanda a Rizziconi", noto anche con l'appellativo di "Dio onnipotente", che le aveva espresse, come richiesto dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. nella qualità di capo indiscusso della cosca [OSCURATO:PERSONA], consorteria che ne avrebbe tratto vantaggio (pag. 55 e seguenti), oltre che sfruttando la forza di intimidazione derivante dal vincolo sociale.

4. E' fondato il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla commisurazione della pena per il reato satellite di cui al capo B).

La Corte territoriale ha rilevato che l'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per il reato di violenza privata era stato determinato nella misura del minimo concedibile (un anno di reclusione), tenuto conto della pena base di anni 19 inflitta per il più grave reato di cui al capo A), degli effetti prodotti dal riconoscimento dell'aggravante ad affetto speciale oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e della pena edittale per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.

L'argomentazione è del tutto erronea posto che, a prescindere dai limiti edittali previsti dalla norma incriminatrice del reato satellite e dal riconoscimento di circostanze aggravanti relative a quest'ultima violazione, la misura dell'aumento a titolo di continuazione deve rispettare i criteri fissati dall'art. 81 cod. pen che si limita a porre uno sbarramento al massimo di pena irrogabile (triplo della pena prevista per la violazione più grave) e ad imporre il divieto di infliggere, comunque, una pena superiore a quella applicabile di base al cumulo materiale, senza nulla stabilire in ordine al minimo.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'art. 81 cod. pen., in deroga alle disposizioni generali in materia di minimi edittali, a cominciare dall'art. 23 cod. pen., che fissa in quindici giorni il minimo della pena della reclusione, consenta di determinare la pena per il reato satellite anche nella misura minima concretamente applicabile di un giorno per la reclusione (Sez. 3, n. 23961 del 4/3/2014, Rosta, Rv. 259179 - 01; Sez. 5, n. 22035 del 7/3/2013, Leo, Rv. 256501 - 01). t 33 --(-- Conseguentemente, anche il capo della sentenza relativo al trattamento sanzionatorio riservato al reato di cui al capo B) deve essere annullato con rinvio pe nuovo giudizio sul punto a diversa sezione ella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nella parte in cui lamenta, in relazione all'imputazione di cui al capo A), l'erronea applicazione dell'istituto del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa mentre non supera il vaglio di ammissibilità laddove censura il capo della motivazione relativo al capo B) dell'imputazione.

5.1. Secondo l'accertamento della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], ponendo in essere in concorso con altri, tra cui [OSCURATO:PERSONA], la condotta integrante gli estremi del reato di concorso in violenza privata di cui al capo B), ha prestato in favore del sodalizio, cui non era affiliato, un contributo che, per quanto occasionale ed anzi di minima importanza così da giustificare l'applicazione dell'attenuante di cii all'art.114 cod. pen., si è rivelato comunque funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale ed efficace per il mantenimento in vita della consorteria. [OSCURATO:PERSONA], più precisamente, facendosi portavoce della cosca [OSCURATO:PERSONA], aveva esternato all'omonimo cugino le intimidazioni che, insieme con quelle prospettate personalmente dagli intranei, anche con un ruolo apicale, avevano provocato le dimissioni da consigliere comunale del figlio di quest'ultimo e, quindi, lo scioglimento del consiglio comunale e la decadenza del sindaco che non voleva sottomettersi ai desiderata della consorteria.

Le delineate caratteristiche oggettive della condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] sono di ostacolo alla sua qualificazione giuridica come concorso esterno.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato (Sez.

U. n. 16 del 5/10/1994, Demitry, Rv. 199386; Sez.

U. n. 22327 del 30/10/2002, Rv. 224181; Sez.

U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671), nella selezione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., si impone sempre l'individuazione di un contributo concreto e specifico, avente rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di una sua articolazione, e nel contempo connotato da consapevolezza e volontà: con riguardo al profilo del dolo che deve investire nei momenti della rappresentazione e della volontà sia gli elementi essenziali della figura criminosa sia il contributo causale recato dal proprio comportamento, con la consapevolezza e volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo (sul punto si rinvia a Sez. 2, n. 18132 del 13/4/2016, Trennaterra, Rv. 266907; Sez. 5, n. 2653/16 del 13/10/2015, Paron, Rv. 265926; Sez. 1, n. 49067 del 10/7/2015, Impastato, Rv. 265423; Sez. 6, n. 33885 del 18/6/2014, Marcello, Rv. 260178).

Nella fattispecie di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso l'evento del reato è integrato dalla conservazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la conseguenza che lo stesso deve essere posto in diretta relazione eziologica con la condotta attuata dal concorrente.

Sotto questo profilo, il contributo atipico in tanto può essere considerato apporto dall'esterno alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa, in quanto, all'esito della verifica probatoria ex post della sua efficacia causale e non già mediante una mera valutazione prognostica di idoneità ex ante risulti che abbia inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'organizzazione criminale, essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolte dall'impegno assunto, derivandone l'immediato ed effettivo potenziamento dell'efficienza operativa dell'associazione mafiosa con riguardo allo specifico settore di influenza (Sez.

U.n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, in motivazione).

Nela specie il contributo di [OSCURATO:PERSONA], per quanto abbia agevolato la consumazione del reato scopo aggravato dalla finalità e dal metodo mafioso, non ha inciso intimamente, rafforzandola o preservandola, sull'operatività del sodalizio.

La consorteria, infatti ha conseguito il risultato preso di mira non servendosi in via esclusiva o prevalente dell'apporto di [OSCURATO:PERSONA], ma attraverso la contemporanea attivazione di più canali di pressione sulla persona offesa, ciascuno dei quali, primo fra tutti quello curato personalmente dal capo cosca, [OSCURATO:PERSONA], rivelatosi in concreto idoneo, sul piano causale, a far conseguire il vantaggio rilevante per l'intero organismo collettivo.

In tale contesto può tranquillamente affermarsi che senza l'apporto richiesto ed ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA], il sodalizio avrebbe comunque mantenuto intatta la forza operativa anche nel settore, strategico per la sua sopravvivenza, rappresentato dal condizionamento dell'amministrazione comunale di Rizziconi.

5.2. Le censure relative al reato di violenza privata di cui al capo B) non si confrontano criticamente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, ampio ed analitico, (pag. 62 e seguenti nonché da 65 a 81) e si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti di merito sull'attendibilità dei testimoni o dei soggetti che hanno pronunziato le frasi capate o nella lettura alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate in assenza della denuncia di specifici vizi logici, attività estranea al giudizio di legittimità La Corte di appello si è fatta carico dei rilevi difensivi prevedo alla ragionata conclusione che le minacce ponziate da [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto affermato in dibattimento dal consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] e dal padre, non potevano essere ricondotte al malcontento politico che serpeggiava tra i consiglieri comunali della maggioranza che sosteneva il sindaco [OSCURATO:PERSONA] né potevano essere state fraintese o calunniosamente riferite dagli interlocutori delle conversazioni ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA], padre di Michele, che ne era stato il diretto destinatario e che ne aveva ripetutamente parlato con il [OSCURATO:PERSONA] fornendo, di volta in volta, particolari specifici e coerenti.

L'aggravante del metodo e della finalità mafiosa è stata anch'essa desunta dai dialoghi intercettati in cui è il padre del consigliere costretto a dimettersi a spiegare apertamente che l'odierno ricorrente si era intromesso nella vicenda quale latore di un'imbasciata" della cosca, esprimendo la volontà di "coloro che comandano Rizziconi" ed assicurandosi che il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di42.0MA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. ) - avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento di motivi di ricorso. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi, in data 17 aprile 2018, appellata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica: - ha rideterminato in anni 16 di reclusione la pena inflitta [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso di cui al capo A) e di violenza privata, così riqualificata l'originaria imputazione di estorsione di cui al capo B); - ha rideterminato in anni 17 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo A); - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo A) e lo ha condannato alla pena di anni 12 di reclusione;4 - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo A) riqualificata in concorso esterno l'originaria contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa e lo ha condannato alla pena di anni 9 di reclusione; - ha confermato la condanna alla pena di anni 20 di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) e B); - ha applicato le pene accessorie e la misura di sicurezza della libertà vigilata. 2. Le sentenze di merito hanno ritenuto accertata, principalmente sulla scorta delle conversazioni intercettate, anche su iniziativa del privato [OSCURATO:PERSONA], investigazioni per riscontrarne il contenuto, la perdurante operatività dell'associazione di tipo ‘ndranghetistico nota come cosca [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza era stata giudiziariamente riconosciuta da plurime sentenze definitive. Si tratta di un gruppo a prevalente base familiare, sviluppatosi intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA] cl. 39 e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha conseguito un penetrante controllo nel territorio di riferimento (il comune di Rizziconi e nelle zone limitrofe del versante tirrenico della provincia di [OSCURATO:PERSONA]) grazie alla forza di intimidazione, esercitata sia per condizionare le attività pubbliche, specie quelle gestite dal comune, sia per garantire agli associati con ruoli verticistici lunghi periodi di latitanza. Nel periodo oggetto di contestazione il sodalizio: - aveva messo in piedi un sofisticato e articolato sistema di intestazioni fittizie, che aveva consentito il reinvestimento del denaro, provento delle svariate attività illecite, nella sistematica acquisizione di terreni nel territorio; - aveva consumato una pluralità di truffe alla Comunità europea per ingenti somme di denaro; - aveva posto in essere attività finalizzate a neutralizzare il sindaco del comune di Rizziconi, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto ostacolo alla realizzazione degli interessi della organizzazione criminale, culminate nelle pressioni che avevano determinato lo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi per le dimissioni dei suoi componenti; - aveva esercitato pressioni per favorire l'assegnazione alla SICURPOL Vigilantes di [OSCURATO:PERSONA], il servizio di vigilanza presso l'azienda [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avevano, inoltre, commesso, in concorso tra loro, il reato scopo di cui all'art. 610 cod. pen., contestato al capo B), costringendo, mediante violenza e minacce, il consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] a presentare le dimissioni rivelatesi decisive per lo scioglimento ex lege del Consiglio comunale.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. Nell'illustrare i motivi dedotti da ciascun ricorrente, ai fini di maggiore chiarezza espositiva, è utile premettere le argomentazioni poste dalla Corte distrettuale a sostegno delle statuizioni impugnate. 3. [OSCURATO:PERSONA]. E' stato assolto in primo grado dal reato associativo e da quello di estorsione di cui al capo B), riqualificato in violenza privata, per non avere commesso il fatto. In accoglimento dell'appello del pubblico ministero è stato riconosciuto colpevole di entrambi i reati: il contributo concorsuale nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. è stato desunto dalla convergenza tra le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA] e la trascrizione della conversazione tra quest'ultimo ed il padre della persona offesa, il consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA]; la partecipazione al reato associativo è stata affermata sulla base della valutazione unitaria della chiamata in correità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e di talune specifiche condotte dell'odierno ricorrente reputate sintomatiche dell'attualità dell'affiliazione perché evocative della forza di intimidazione che l'imputato era in grado di esercitare nella qualità di esponente in posizione apicale della cosca. Al riguardo la Corte distrettuale ha menzionato: - il risentimento verso [OSCURATO:PERSONA] per la scelta di non comunicargli preventivamente la nomina quale consulente contabile nella procedura giudiziaria in cui era stato disposto il sequestro di una società a lui riconducibile; - le pressioni esercitate su [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'intermediazione di un assessore, per non dare esecuzione al trasferimento della dipendente [OSCURATO:PERSONA], disposto per la riscontrata carenza dei necessari titoli, dalla segreteria del responsabile servizio lavori pubblici, posizione strategica per consentire al sodalizio il condizionamento dell'amministrazione comunale; - l'iter privilegiato che gli aveva consentito, una volta ottenuta la disponibilità di palazzo Cordopatri, di procedere in tempi celerissimi (tre giorni dopo la stipula del preliminare) e senza i necessari permessi edilizi dall'amministrazione comunale, alla sua demolizione, avendo cura di partecipare personalmente alle operazioni a bordo di un macchinario di proprietà di una società in sequestro, affiancato dalla polizia municipale al solo fine di dimostrare la potenza della cosca; - l'attivismo dimostrato per far consegnare alle imprese impegnate nell'esecuzione di un appalto scorte di gasolio dal titolare di un distributore di benzina così sa superare le difficoltà create da uno sciopero;v - la considerazione in cui era tenuto da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo nucleo familiare i quali, da decenni in stretti rapporti con esponenti della 'ndrangheta ed in particolare della cosca [OSCURATO:PERSONA], lo avevano apertamente indicato in alcune conversazioni intercettate come l'unico soggetto in grado di porre fine ad un'attività delittuosa in corso di svolgimento nel territorio di Rizziconi ai danni di un loro congiunto. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso in cui, premessa una ricostruzione della vicenda processale, sviluppa tre motivi, a loro volta articolati in più censure. 3.1.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., 6, par. 3 lett. c), CEDU e 111 Cost.La Corte di appello, nel riformare la sentenza assolutoria con riferimento al reato associativo di cui al capo A), ha operato una diversa valutazione delle fonti dichiarative in relazione a più punti senza procedere, nei termini imposti dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Mentre il Tribunale aveva considerato il risentimento di [OSCURATO:PERSONA] per l'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] in occasione della nomina a consulente contabile come una reazione giustificata dalla risalente amicizia tra i protagonisti, la Corte di appello lo ha ritenuto espressione di tracotanza mafiosa da parte di chi riveste un ruolo attivo nell'associazione, attribuendo rilevanza decisiva non tanto alle testimonianze rese in dibattimento dal [OSCURATO:PERSONA] e da un collega, quanto ad un verbale di dichiarazioni rese dal primo nel corso delle indagini preliminari il cui contenuto, non utilizzabile per la decisione, era però ripotato nell'ordinanza cautelare annullata. La vicenda del trasferimento della dipendente comunale Brunetto, ricondotta dal Tribunale ad un conflitto personale con il sindaco, è stata considerata dalla Corte reggina sintomatica del condizionamento dell'azione amministrativa perpetrato dalla cosca attraverso l'intervento personale di [OSCURATO:PERSONA], attribuendo un diverso significato alle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da nessun elemento di prova, anche a carattere non dichiarativo, è comunque emersa la strumentalizzazione del ruolo della Brunetto da parte del clan. La demolizione di palazzo Cordopatri è stata reinterpretata quale concreta attuazione del programma criminoso dell'associazione mafiosa sovvertendo la ricostruzione fornita dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come recepita dalla sentenza di primo grado. Entrambi i testimoni hanno sottolineato l'inevitabilità della demolizione dell'immobile a causa delle precarie condizioni statiche e la concessione di deroghe alle procedure ordinarie concesse per supportare l'azione del privato, tenuto ad attivarsi, per scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, da ordinanze sindacabili che imponevano termini stringenti già decorsi. Il macchinario utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva ad un azienda sottoposta a sequestro di prevenzione bensì ad una società in liquidazione autorizzata ad operare sotto la direzione del suo amministratore, la moglie di [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, si avvaleva della collaborazione del marito. L'intervento dei vigili urbani era stato ampiamente giustificato dall'esigenza di canalizzare il traffico durante l'operazione di raccolta delle macerie. Gli interventi di [OSCURATO:PERSONA] per risolvere problematiche insorte nell'esecuzione di appalti sono stati reinterpretati quali sintomatici dell'"autorevolezza" di un affiliato alla 'ndrangheta, senza previamente rinnovare l'esame dei testimoni che li avevano giustificati con l'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA], titolare di una delle imprese coinvolte, alla rapida prosecuzione dei lavori. - le dichiarazioni dei collaboratori Bruzzese, Ascone e Mammoliti sono state rivalutate in chiave accusatoria superando l'opposta valutazione del Tribunale, fondata sul dato pacifico che tutte e tre avevano collocato l'appartenenza del ricorrente alla cosca [OSCURATO:PERSONA] in epoca molto precedente a quella cui aveva fatto riferimento Femia. Peraltro le dichiarazioni rese da quest'ultimo hanno un carattere equivoco. Come ammesso dallo stesso collaboratore in sede di controesame della difesa, la presentazione da parte di Ursino di [OSCURATO:PERSONA] quale amico poteva alludere alla pregressa e non più attuale appartenenza dell'odierno ricorrente alla 'ndrangheta. Anche il ribaltamento della decisione di cui al capo B) è stato operato senza la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] - escluso dal Tribunale sulla scorta di un'analitica ricostruzione dei dialoghi intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con il padre dell'assessore dimissionario, [OSCURATO:PERSONA], registrati dal primo - è stato ritenuto sussistente assegnando un diverso significato alle deposizioni di numerosi testimoni che avevano fornito informazioni sulle dinamiche dello scioglimento del consiglio comunale e del repentino cambiamento di decisione di [OSCURATO:PERSONA] del tutto incompatibili con l'ipotesi accusatoria. Il ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA], definito dal Tribunale una "mera supposizione dei colloquianti", è stato invece ritenuto provato superando le criticità segnalate dal Tribunale con argomentazioni illogiche e mere congetture sulla collocazione temporale dell'incontro di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e senza approfondire il tema decisivo dell'efficacia condizionante ed intimidatrice del discorso di [OSCURATO:PERSONA] sulla libertà di autodeterminazione del secondo.3.1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento algi artt. 191, 511, 187, 192, comma 2, 333 e 546 lett. e) cod. proc. pen. ed art. 6, par. 3, lett. d), CEDU. Lamenta che la sentenza impugnata abbia accolto l'appello del pubblico ministero senza adempiere all'onere di motivazione rafforzata con riferimento agli stessi elementi fattuali indicati nel motivo precedente, ignorando gli argomenti difensivi esposti in apposita memoria depositata nel giudizio di appello, utilizzando solo parti delle dichiarazioni rese dalla parte civile o estraendone frammenti dai verbali di informazioni inutilizzabili e, comunque, limitandosi a mere notazioni critiche di dissenso rispetto alle argomentazioni della sentenza appellata. L'intercettazione eseguita presso la masseria di [OSCURATO:PERSONA] è stata valorizzata in chiave accusatoria senza previamente confutare gli argomenti, di segno contrario, svolti dal Tribunale che, in aderenza al contenuto del dialogo di cui aveva citato frasi da contenuto auto evidente, aveva evidenziato che il proposito manifestato dal Mazzaferro, ottuagenario incensurato, di avvalersi dell'intercessione di [OSCURATO:PERSONA] fosse compatibile con altre ipotesi ricostruttive diverse dall'appartenenza di quest'ultimo alla cosca [OSCURATO:PERSONA] con un ruolo apicale. 3.1.3. Con il terzo motivo denunzia, in relazione al capo B) vizio di legge e vizio di motivazione con riferimento agli art. 40 e 610 cod. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi in tema di nesso causale tra condotta ed evento in presenza di cause indipendenti e concomitanti, nella specie rappresentate dalle condotte minatorie dei concorrenti. Ha, infatti, ritenuto l'invito al disimpegno politico, rivolto da [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa durante un incontro, dotato di efficacia causale rispetto alle dimissioni che avevano portato allo scioglimento ex lege del consiglio comunale, nonostante non sia intervenuto, al pari delle altre intimidazioni poste in essere per raggiungere lo stesso obbiettivo, nel marzo 2011 ma in epoca molto precedente. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. E' stato assolto in primo grado dal reato associativo per non avere commesso il fatto. In accoglimento dell'appello del Pubblico ministero è stato riconosciuto colpevole della medesima imputazione. Secondo la Corte territoriale la condotta associativa contestata risulta adeguatamente provata sulla scorta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] come rinnovate nel giudizio di appello.[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, riferito di essere stato avvicinato prima da emissari di [OSCURATO:PERSONA] poi personalmente da quest'ultimo che avevano cercato, con l'esternazione di messaggi implicitamente intimidatori, di condizionarlo per ottenere, attraverso la sua intermediazione, l'assegnazione alla Securpol dell'appalto di vigilanza della centrale elettrica [OSCURATO:PERSONA], estromettendo l'impresa impegnata nell'espletamento del servizio. Le modalità dell'avvicinamento e di recapito della richiesta di favorire nell'aggiudicazione la ditta Securpol non lasciavano dubbi sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito spendendo la qualità di rappresentante della cosca di cui faceva parte. La richiesta, dapprima esternata a soggetti legati da rapporti amicali ed istituzionali con il sindaco ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al fine di amplificarne la portata e preparare il terreno, aveva un chiaro contenuto intimidatorio. Anche l'espressione utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per esprimere a [OSCURATO:PERSONA] il suo disappunto qualora avesse continuato a perorare la causa della ditta già assegnataria dell'appalto sfavorendo la Securpol, società cui era interessato il latitante [OSCURATO:PERSONA]. ("sono vivamente preoccupato per la sua immagine di sindaco") aveva un evidente contenuto intimidatorio se si considera che quest'ultima era stata destinataria di due attentati mediante esplosione di colpi di arma da fuoco. Ulteriori elementi dimostrativi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione sono stati individuati: - nella accertata disponibilità a portare all'esterno del carcere, eludendo i controlli, "un pizzino" di un compagno di cella del fratello, già coinvolto nel favoreggiamento della latitanza di un altro congiunto; - nei commenti espressi, nel corso di una conversazione telefonica, dal sindaco [OSCURATO:PERSONA] e dall'assessore [OSCURATO:PERSONA], i quali lo avevano indicato tra i "lestofanti", ovvero tra gli appartenenti al contesto malavitoso che stava ostacolando l'attività dell'amministrazione comunale; - nel dialogo in cui [OSCURATO:PERSONA] ed altri esponenti politici ed amministratori partecipanti ad una riunione presso la sede dell'azienda agricola Bruzzese lo avevano inserito nell'elenco di personaggi vicini alla ‘ndrangheta, che avevano cercato di condizionare le prerogative del consiglio comunale fino a provocarne lo scioglimento. D'altra parte, che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole di appartenere ad un gruppo criminale mafioso si evinceva dalla telefonata con cui aveva rassicurato un pizzaiolo appena assunto presso la sua pizzeria. Al dipendente che, impaurito dall'atteggiamento assunto nei cuoi confronti da alcuni soggetti, gli aveva espresso la volontà di abbandonare Rizziconi licenziandosi, aveva confidato che non sarebbe potuto accadergli nulla di spiacevole solo perché lavorava alle sue dipendenze.4.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso in cui, premessa una ricostruzione della vicenda processale, sviluppa tre motivi, a loro volta articolati in più censure. 4.2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 191, 192, 498, 499 e 526 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine all'assunzione delle prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio. La sentenza impugnata ha posto a fondamento del ribaltamento della decisione assolutoria il verbale di dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini preliminari e trasfuse nell'ordinanza di custodia cautelare. Si tratta di un atto privo di rilevanza processuale perché mai acquisito nel fascicolo del dibattimento né oggetto di lettura o contestazione nell'ambito della rinnovazione dibattimentale compiuta in fase d appello né, infine, reso da dichiarante non più in grado di essere esaminato. 4.2.2 Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e 6, par. 3, lett. d), CEDU, e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nonché violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per mancato rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di appello, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ha proceduto ad una sostanziale reformatio in peius operando un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove valutate in primo grado senza adempiere all'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e, anzi, implicitamente rigettando la richiesta difensiva di riesaminare i testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano state ritenute decisive per la pronuncia liberatoria. Nel compiere questa operazione ha apprezzato la base probatoria già valutata dal Tribunale in senso peggiorativo per l'imputato senza riassumere le prove in contraddittorio così da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa. 4.2.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo A) La Corte di appello, anziché confutare le solide argomentazioni del Tribunale, ha incentrato il percorso motivazionale su un concetto vago ed onnivoro di nnafiosità. Non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale, pure richiamato, secondo il quale la partecipazione ad un'associazione mafiosa postula la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo desunta da inequivoci indicatori fattuali ed un contributo causale al perseguimento degli scopi del sodalizio. 9 %Roi) Ha, infatti valorizzato quale prova della condotta partecipativa alcuni banali episodi, manifestamente travisandoli: - i colloqui con [OSCURATO:PERSONA] ed il vicesindaco [OSCURATO:PERSONA], hanno il contenuto di semplici confronti tra soggetti legati da rapporti amicali; - l'espressione usata da [OSCURATO:PERSONA] rappresenta una giustificata manifestazione di perplessità collegata alla volontà del sindaco di confermare l'attuale assegnazione dell'appalto di vigilanza della centrale elettrica ad un ditta vicina ad un suo oppositore politico. - gli attentati alla EUROPOL sono avvenuti a più di un anno di distanza dai colloqui. - la circospezione utilizzata per consegnare il messaggio all'esterno del carcere si spiega con la consapevolezza di infrangere il regolamento carcerario. - con l'espressione "lestofanti" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intendevano riferirsi agli avversari politici sicché, a tutto concedere, nella riunione presso l'azienda agricola Bruzzese, il nome di [OSCURATO:PERSONA] è staro accostato a quello degli oppositori politici favorevoli allo scioglimento del consiglio comunale; - le rassicurazioni al pizzaiolo sono spiegabili con la circostanza pacifica che [OSCURATO:PERSONA] essendo del posto conosceva tutti gli abitanti del paese. Non è stato chiarito il contributo materiale in concreto apportato dal ricorrente alla conservazione o al rafforzamento della cosca di asserita appartenenza. Non è stato individuato alcuno dei "segni" di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'attività mafiosa enucleati dall'evoluzione giurisprudenziale: l'affiliazione rituale, la qualifica di uomo d'onore, la consumazione di reati scopo. Nemmeno il tentativo di condizionamento dell'appalto del servizio di vigilanza della centrale elettrica ha rafforzato il sodalizio in termini di effettività se si considera che il contratto non era in imminente scadenza e non poteva comunque essere rinnovato o assegnato ad altra impresa per mezzo dell'intervento del sindaco, ossia del soggetto che era stato destinatario della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], peraltro priva di qualunque efficacia intimidatoria. L'apparato motivazionale è illogico e carente nella parte dedicata alla confutazione e al superamento delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado per escludere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, trascritte nel ricorso nelle parti più significative. La Corte di appello per dimostrare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli affari della cosca, anziché adempiere allo stringente obbligo di esplicitare le ragioni per cui è pervenuta ad una conclusione diametralmente opposta a quella del Tribunale secondo il paradigma della motivazione rafforzata, si è limitata a riproporre gli stessi episodi, pur definiti includenti dal Tribunale, attribuendoli una diversa valenza attraverso mere asserzioni e senza indicare prove nuove o risultanze Ut probatorie diversamente interpretate e leggendo in chiave accusatoria episodi ritenuti irrilevanti per gli altri protagonisti, come la riunione politica presso l'azienda agricola Bruzzese. Nel compiere quest'operazione per di più ha riportato con il sistema del copia e incolla interi brani dell'ordinanza di custodia cautelare e della memoria depositata dal pubblico ministero, come si evince dal raffronto tra gli atti allegati al ricorso in omaggio al principio dell'autosufficienza e dallo schema riepilogativo contenuto nelle pagine 37 e 38. 5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. La sentenza impugnata ha confermato la condanna per il reato associativo con ruolo apicale. Preliminarmente, ha ritenuto infondata la doglianza difensiva sulla violazione del principio del ne bis in idem. Ha osservato che la contestazione associativa elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel processo denominato "Toro", definito con sentenza irrevocabile, non era sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento. A seguito della modifica dell'imputazione operata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento di primo grado, infatti, la condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA] coperta da giudicato deve ritenersi cessata alla data del 31 dicembre 2009. In ragione della natura chiusa dell'imputazione, non opera la fictio iuris in base alla quale, in mancanza di specifici accertamenti sul punto, la cessazione della permanenza del reato di associazione mafiosa coincide con la data di emanazione della sentenza di primo grado (4 marzo 2015). Tenuto conto della persistente operatività del sodalizio in epoca successiva a quella della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], accertata con sentenza irrevocabile, non è sostenibile la tesi difensiva secondo la quale i fatti accertati nel procedimento "Toro" sono, sul piano storico e naturalistico, identici a quelli contestati in questa sede. Molteplici sono gli elementi probatori dimostrativi del ruolo apicale rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo contestato. In primo luogo vengono in considerazione le risultanze delle investigazioni del procedimento denominato "Spazio di libertà" relative all'operato dei fiancheggiatori che avevano reso possibile la sua latitanza protrattasi per dieci anni. Da tali evidenze, in particolare dalle conversazioni intercettate, si evince che [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilmente fruito di protezione da soggetti in posizione di subalternità che avevano agito quali mandatari ed esecutori delle sue direttive, impartite anche nel settore della compravendita delle armi.Qq91/49)fr D'altra parte, l'elevato numero di armi materialmente rinvenute nel rifugio dove, in esito all'attività investigativa e dopo un lungo periodo di latitanza, [OSCURATO:PERSONA] era stato catturato, poteva essere giustificato soltanto dalla loro destinazione al compimento di azioni militari riconducibili alla cosca e non certamente ad iniziative individuali. Sul ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA], mantenuto per un periodo di tempo prolungatosi per decenni, convengono le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, confermate in punto di perdurante attività della cosa [OSCURATO:PERSONA] da più sentenze irrevocabili. Se è vero che le informazioni fornite dai collaboratori si riferiscono a frequentazioni risalenti nel tempo, è anche vero che non sono stati acquisiti elementi che consentano anche solo di ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] abbia in qualche modo cessato i rapporti con il sodalizio. Riscontri alla condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo contestato provengono, infine, dalle dichiarazioni rese nel giudizio di appello, a seguito della riapertura dell'istruttoria dibattimentale, dal testimone di polizia giudiziaria D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato specifici elementi fattuali da cui risulta che la potente cosca dei Mazzaferro si era interessata della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendogli un ruolo di primo piano all'interno dell'organizzazione. 5.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso con il quale chiede annullarsi la sentenza impugnata sulla base di sette motivi. 5.2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 597, comma 1, 581, comma 1, lett. a), e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen per omessa motivazione in ordine alla memoria difensiva depositata all'udienza del 20 febbraio 2020. La Corte di appello, pur avendo disposto l'esame del teste D'[OSCURATO:PERSONA] in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in accoglimento dell'istanza del pubblico ministero formulata con riferimento alla posizione degli imputati per i quali era intervenuta in primo grado pronuncia assolutoria, ha utilizzato le dichiarazioni anche a carico di [OSCURATO:PERSONA] la cui posizione non era stata investita dall'appello dell'accusa. Ha ignorato la memoria difensiva che aveva evidenziato articolati rilievi per contestare l'estensione delle richieste di rinnovazione del pubblico ministero alla posizione degli imputati non interessati alla sua impugnazione. 6.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 649 e 238-bis, cod. proc. pen., artt. 111, 112 e 117 Cost., artt. 6 e 4, prot. 7, CEDU, con riferimento ai fatti di reato contestati nel capo A) e nel procedimento denominato "Toro". 12 )ì La Corte territoriale ha omesso di pronunziarsi sull'incidenza nel presente processo dell'abnormità della decisione adottata dal pubblico ministero nel procedimento definito dal Tribunale di Palmi con la sentenza del 4 marzo 2015 di ridurre la contestazione originariamente "aperta" ad un periodo di tempo circoscritto, fissando artificiosamente la cessazione della condotta partecipativa al 3 dicembre 2009, nonostante l'avvenuta acquisizione di elementi di prova relativi a periodi successivi. La Corte avrebbe dovuto dichiarare incidentalmente illegittima la "riduzione" della permanenza perché posta in essere in violazione del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale al solo fine di provocare una proliferazione di imputazioni in relazione ad una condotta unitaria costituente uno "stesso fatto" ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., anche perché basate sulle medesime fonti dichiarative. Conformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dai Giudici di Strasburgo, la Corte, esclusa la legittimità della riduzione della contestazione, operata mediante attività di mera correzione dell'imputazione al fuori dei limiti del potere di integrazione riconosciutogli dagli artt. 516 e 518 cod. proc. pen., avrebbe dovuto procedere ad un accertamento rigoroso sull'epoca di cessazione della permanenza del reato associativo contestato nel procedimento "Toro", che non può essere arbitrariamente rimessa alle scelte del pubblico ministero, arrivando all'unica conclusione rispettosa del divieto di ne bis in idem di considerare improcedibile l'azione penale perché promossa, come si desume dalla comparazione dei capi di imputazione dei due procedimenti interessati, a carico del ricorrente per la partecipazione alla medesima organizzazione. Non rileva in senso contrario né l'apparente diversa tipologia dei reati fine, comunque attinenti al controllo e al condizionamento dell'amministrazione comunale, né l'apparente diversità del tempo di consumazione, dovendosi avere riguardo alla contestazione originaria del procedimento "Toro" non a quella illegittimamente modificata nel corso del processo. Fissata la corretta data di cessazione della permanenza della condotta associativa alla pronuncia di primo grado si impone l'annullamento con rinvio affinché nel nuovo giudizio sia verificata la resistenza del materiale probatorio residuo con riferimento al periodo successivo al 4 marzo 2015 al netto del condotte precedenti già coperte da giudicato. 5.2.3. Con terzo motivo deduce violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), avuto riguardo agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1, 2 e 3, 234, 238-bis, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen.kn L'apparato motivazionale a sostegno del giudizio di colpevolezza relativo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] successiva a quella coperta da giudicato è illogico se non completamente assente. Non sono stati indicati elementi fattuali indicativi della partecipazione e del ruolo dinamico e funzionale assunto all'interno del tessuto organizzativo del gruppo. Non rilevano i dati ricavati dal procedimento "Spazio di libertà", peraltro ancora non definito con sentenza irrevocabile, sui fiancheggiatori della latitanza del ricorrente. Sul punto la Corte distrettuale, anziché rispondere ai rilievi approfonditi nei motivi di appello, si è limitata a riportare pedissequamente il contenuto della sentenza di primo grado, attribuendo rilievo decisivo non ad una condotta operativa, ma al semplice status di latitante. Ciò è tanto vero che non è stata indicata alcuna condotta che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere da latitante nell'interesse del sodalizio ed ai fini di consentire l'attuazione del programma criminoso di quest'ultimo. La dimostrazione della partecipazione non può ricavarsi né dalle dichiarazioni dei collaboratori, i quali hanno fornito notizie risalenti, né dalla consumazione dei delitti concernenti le armi rinvenute nel suo rifugio stante la insussistenza di elementi indiziari da cui desumere ragionevolmente che dette armi fossero detenute non per fini individuali, come si evincerebbe dal luogo impervio ed irraggiungibile in cui erano custodite, ma per conto dell'associazione. 5.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avuto riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. La sentenza impugnata ha formulato il giudizio sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione con ruolo apicale in violazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, fornendo sul punto una motivazione illogica. Ha, infatti, ritenuto sufficiente uno status genericamente inteso senza selezionare le condotte attraverso le quali sono stati in concreto esercitati i poteri connessi al ruolo di vertice. Non è sufficiente a tal fine l'episodio isolato dell'acquisto di armi. 5.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e 416-bis, quarto comma, cod. pen. Il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata è frutto di una motivazione apparente in quanto fondata in via esclusiva sul rinvenimento delle armi nel luogo dove il ricorrente si trova durate la latitanza in assenza di prova di episodi cruenti nonché dell'accresciuta capacità intimidatoria della cosca. 5.2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. avuto riguardo agli artt. 132 e 133, cod. pen. La pena è stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza alcuna argomentazione giustificativa. 5.2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avuto riguardo agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Nessuna risposta è stata fornita allo specifico motivo di appello con il quale la difesa aveva sollecitato l'applicazione delle attenuanti generiche. 5.3. Con atto depositato in data 5 maggio 2022 sono stati dedotti, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. due motivi nuovi. 5.3.1. Con il primo motivo nuovo, che riprende sotto un diverso profilo le censure già dedotte con il secondo motivo del ricorso principale, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 649 e 238-bis cod. proc. pen., 111, 112 e 117 Cost., 7 e 4 prot. n. 7 CEDU e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che la decisione, imprevedibile ed arbitraria, del Pubblico ministero di modificare la delimitazione temporale della condotta associativa nel procedimento "Toro", limitandola fino al 31 dicembre 2009, in assenza della sopravvenienza di fatti processuali che la giustificavano, abbia comportato nel presente procedimento la violazione dei citati parametri internazionali in tema di divieto di ne bis in idem. A [OSCURATO:PERSONA] viene, infatti, nuovamente contestata l'accusa per il medesimo fatto storico per il quale è stata già esercitata l'azione penale ed in relazione alla quale è stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile in assenza dei parametri che consentono la riapertura sostanziale di un nuovo procedimento penale. 5.3.2. Con il secondo motivo nuovo, connesso con il primo motivo del ricorso principale, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 597, comma 1, e 581, comma 1, lett. a), 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e 6 CEDU L'omessa valutazione della memoria difensiva del 20 febbraio 2020 viene in rilievo anche come violazione della normativa sovrannazionale in considerazione della questione posta strettamente attinente ai diritti e alle libertà garantite dalla Convenzione e dai suoi protocolli: l'utilizzabilità a carico del ricorrente delle dichiarazioni accusatorie rese dal teste D'[OSCURATO:PERSONA] escusso nel giudizio di appello a seguito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero nei confronti di diverso imputato La scelta della Corte di appello di allargare gli effetti della rinnovazione nei confronti degli imputati non interessati dall'impugnazione del pubblico ministero, ha finito per consentire l'introduzione di una prova a carico senza contraddittorio e senza possibilità di citare testimoni a discarico. 6. [OSCURATO:PERSONA] 6.1. La sentenza impugnata ha confermato la condanna per il reato associativo con il ruolo apicale di cui al capo A) nonché per il reato violenza privata di cui al capo B). Preliminarmente ha ritenuto infondata la doglianza difensiva sulla violazione del principio del ne bis in idem osservando, oltre a quanto evidenziato nell'esaminare la posizione, sotto questo profilo sovrapponibile, di [OSCURATO:PERSONA], a proposito del diverso arco temporale della contestazione associativa elevata nel processo denominato "Toro", che le imputazioni dei due procedimenti avevano un contenuto diverso posto solo il procedimento definito con la sentenza irrevocabile aveva riguardato una molteplicità di fatti estorsivi ai danni di liberi professionisti ed imprenditori. Nel merito ha ritenuto corretta la valutazione delle prove poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità per entrambi i reati. Quanto alla partecipazione alla violenza privata, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] è stato desunto dalle conversazioni intercettate aventi ad oggetto le confidenze fatte da [OSCURATO:PERSONA], padre di Michele, all'ex sindaco [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al reato associativo, deponevano nel senso della protrazione anche nel periodo indicato nel capo di imputazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale capo indiscusso della cosca le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e quelle relative alla vicenda estorsiva [OSCURATO:PERSONA], ossia le dichiarazioni accusatorie rese da Antonino e [OSCURATO:PERSONA] sia in sede dibattimentale sia nelle intercettazioni ambientali. 6.2. Avverso la sentenza ricorre, per il tramite dei difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] articolando nove motivi. 6.2.1 Con il primo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 649 e 238-bis, cod. proc. pen., artt. 111, 112 e 117 Cost., artt. 6 e 4, prot. N. 7, CEDU, con riferimento ai fatti di reato contestati nel capo A) e nel procedimento denominato "Toro". Le argomentazioni sono sovrapponibili a quelle del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al capo B) vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1, 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 610 cod. pen.La sentenza impugnata ha omesso di rispondere alle censure contenute nell'atto di appello Non vi è traccia nell'apparato argomentativo delle dinamiche soggettive da cui nascono le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], padre di Michele. Eppure la difesa aveva evidenziato, da una parte, il carattere facilmente suggestionabile di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, il forte pregiudizio nutrito dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. E' stata trascurata la sollecitazione ad un maggior approfondimento del materiale probatorio che tenesse conto anche delle parti di conversazioni intercettate da cui emergevano elementi a discarico, come quelle in cui [OSCURATO:PERSONA] indica come causale delle dimissioni del figlio un inganno politico. La Corte di appello non ha adeguatamente confutato l'interpretazione alternativa delle conversazioni prospettata dalla difesa appellante che, fondandosi sul significato letterale delle espressioni utilizzate, esclude che [OSCURATO:PERSONA] abbia pronunziato frasi o tenuto condotte minatorie dimostrandosi, al contrario, del tutto indifferente alle richieste di [OSCURATO:PERSONA]. Non è stato precisato con quale forma si è in concreto manifestata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla fase ideativa o preparatoria del reato concorsuale una volta escluso che si sia in qualche modo rapportato con il soggetto, il concorrente [OSCURATO:PERSONA] detto "il malandrino", che per primo si era fatto latore dell'"imbasciata" del clan nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], padre del consigliere comunale per ottenere le dimissioni del figlio. 6.2.3. Con il terzo motivo, relativo al reato di cui al capo A), deduce, a mente degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), violazione degli artt. 25, comma 3, 192, commi 1, 2 e 3, 234, 238-bis e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Difetta un puntuale accertamento di condotte significative della partecipazione alla cosca poste in essere dal ricorrente in epoca successiva all'anno 2009. La Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità in via esclusiva sulla storica intraneità alla cosca [OSCURATO:PERSONA] accettata da plurimi provvedimenti giudiziari applicando in sostanza l'inaccettabile brocardo semel mafioso semper mafioso e, conseguentemente, dando spazio ad un altrettanto inaccettabile automatismo probatorio. Le sentenze irrevocabili, anziché fondarsi su elementi concreti indicativi dello stabile inserimento nel tessuto organizzativo del sodalizio mafioso fino all'attualità o comunque al periodo oggetto di contestazione, hanno utilizzato presunzioni. In quest'ottica non ha alcuna utilità nemmeno il riferimento alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] posto che la Corte di appello non ha spiegato le ragioni per l'asserita attività estorsiva fosse stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] non per vantaggi personali, ma nel perseguimento del programma delinquenziale del gruppo. Per di più, difetta un confronto critico con la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa secondo cui la vicenda si inseriva in un rapporto di credito - debito del tutto lecito, rimasto inadempiuto a causa della la sopravvenuta condizione di sofferenza economica di [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna risposta è stata fornita alle cesure sull'attendibilità della persona offesa messa in dubbio nell'atto di appello con indicazione di molteplici incongruenze e profili di inattendibilità. 6.2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione avuto riguardo all'art.192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. La Corte di appello ha desunto la posizione verticistica del ricorrente in via esclusiva dalla preg ressa condanna per tale partecipazione qualificata e non certo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali non hanno fatto riferimento a condotte concrete del ricorrente valutabili come estrinsecazione del ruolo apicale. 6.2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. e 416-bis, quarto comma, cod. pen. Il riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata è frutto di un ragionamento circolare e presuntivo. L'unico elemento valorizzato è il rinvenimento delle armi nel luogo dove si trovava [OSCURATO:PERSONA] durante la latitanza ma da tale circostanza non si desume che fossero nella disponibilità del sodalizio, così da aumentarne la forza intimidatoria. 6.2.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. ed in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152. Discostandosi dai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha agganciato l'aggravante del metodo mafioso, contestata nel capo B), al dato dell'appartenenza del ricorrente a contesti di criminalità organizzata senza, tuttavia, considerare che le espressioni utilizzate per consumare l'attività illecita non hanno oggettivamente una potenzialità intimidatoria tale da evocare la forza dell'intera organizzazione criminale né dimostrano la certa ricorrenza delle metodologie operative mafiose. 6.2.7. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. avuto riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen. E' stata determinata una pena superiore al minimo edittale ignorando le censure difensive esposte nell'atto di appello per evidenziare l'assenza di appropriata giustificazione della dosimetria, tale non potendosi ritenere l'impiego di mere clausole di stile. 18 'VA/ 6.2.8. Con l'ottavo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. in relazione all'art. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avuto riguardo agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato solo con il riferimento ai precedenti penali e senza argomentazioni che consentano di effettuare un sindacato di congruenza delle scelte adottate. 6.2.9. Con il nono motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avuto riguardo all'art. 81, secondo comma, cod. pen. L'aumento a titolo di continuazione è stato giustificato in modo apparente, erroneamente ritenendosi la sua quantificazione in un anno di reclusione corrispondente al minimo concedibile. Al contrario, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, il minimo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. può essere pari ad un solo giorno di reclusione in deroga ai principi generali. 7. [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. In primo grado è stato assolto dal reato associativo e riconosciuto colpevole del reato di violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] aggravato dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA]. In accoglimento dell'appello del Pubblico ministero è stato riconosciuto colpevole anche del reato di cui al capo A) riqualificato in concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte di appello, nel valutare infondato l'appello dell'imputato, ha escluso che l'intervento sull'omonimo cugino per ottenere le dimissioni del figlio dalla carica di consigliere comunale, oggetto dell'imputazione di cui al capo B), potesse essere inquadrato, così come ricostruito nelle conversazioni registrate dal sindaco [OSCURATO:PERSONA] valutate attendibili, in dinamiche di natura politica o personali. Ha, invece, ritento provato entrambi i profili dell'aggravante posto che [OSCURATO:PERSONA], non solo nel profferire le minacce si era avvalso della forza di intimidazione promanante dalla cosca, evocata quale mandante e reale beneficiaria dell'intera operazione, ma aveva agito al fine di portare un vantaggio a quest'ultima. Nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero, ha osservato che siffatto intervento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delle dimissioni del consigliere comunale, oltre ad essere strettamente funzionale alla realizzazione del programma criminoso dell'associazione di cui al capo A), aveva in concreto avuto una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento di quest'ultima, così da integrare gli estremi del concorso esterno. Le dimissioni del consigliere comunale ottenute grazie alla condotta intimidatoria di [OSCURATO:PERSONA] hanno, infatti, evitato il raggiungimento del numero legale del consiglio comunale chiamato all'approvazione del bilancio e, in tal modo, provocato le dimissioni del sindaco e dalla sua amministrazione ritenuta ostile alla cosca. 7.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso affidato a quattro motivi. 7.2.1. Con il primo deduce, a mente degli artt. 606, lett. b) ed e), 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di violenza privata di cui al capo B). La Corte di appello si è limitata a dare atto che in sede dibattimentale era emerso un contrasto tra le versioni rese dai diretti interessati senza adeguatamente rispondere ai rilievi difensivi sulla natura eminentemente politica dell'intera vicenda e sulle modalità concrete con cui si è sviluppato l'intervento del ricorrente. Ha, inoltre, trascurato i pur evidenziati profili di instabilità della prova legati alla personalità degli interlocutori delle conversazioni intercettate: da una parte [OSCURATO:PERSONA] interessato a forzare il padre del consigliere comunale, pilotando il dialogo per indurlo ad attribuire le dimissioni del figlio alla cosca [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro il cugino dell'odierno ricorrente facilmente suggestionabile, oltre che interessato a compiacere il [OSCURATO:PERSONA] per ragioni economiche. Valutando complessivamente tutti i dialoghi registrati si comprende che non vi è stata alcuna "imbasciata minacciosa" nei termini chiariti dallo stesso consigliere comunale che in sede di esame dibattimentale di primo grado, ha escluso di essersi dimesso perché minacciato. Le affermazioni sulla esistenza dell'aggravante non sono conciliabili con quelle poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato associativo. 7.2.1. Con il secondo motivo, a mente degli artt. 606, lett. b) ed e), 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo A). La Corte di appello ha ribaltato la sentenza assolutoria ritenendo l'unica condotta accertata, quella interante il reato di violenza privata, punibile anche quale concorso esterno nel reato associativo. Si tratta di decisione erronea in diritto perché in stridente contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza legittimità anche a Sezioni unite. È pacifico che il concorrente esterno deve avere con il sodalizio un rapporto strutturale tale da consentirgli di comprendere il carattere di stretta necessità del suo intervento e deve apportare un contributo connotato dal requisito dell'i nfung ibilità. Al contrario, il contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA] è descritto dalla Corte territoriale in termini contraddittori e illogici: da una parte si sostiene che abbia avuto carattere occasionale e sia stato di così minima importanza da giustificare l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; dall'altra, si ritiene che ekQ9 ) 1, abbia contributo a rafforzare la cosca ponendosi come condizione necessaria per la conservazione delle capacità operative del sodalizio. E' stato trascurato che i destinatari della condotta intimidatoria di [OSCURATO:PERSONA] non hanno subito, per come si evince dall'esame complessivo della motivazione, alcun condizionamento dalla stessa. Per tale ragione hanno ritenuto necessario rapportarsi direttamente con [OSCURATO:PERSONA] il quale, in ragione del ruolo apicale ricoperto, non aveva bisogno per raggiungere lo scopo avuto di mira della collaborazione dell'odierno ricorrente. Nel percorso motivazionale della sentenza impugnata non si comprende, una volta ammesso che l'ordine era stato rivolto agli interessati direttamente da [OSCURATO:PERSONA], perché quest'ultimo doveva servirsi anche di un ambasciatore, estraneo al contesto criminale con il quale, per di più, non risulta avere mai intrattenuto rapporti. Non è stato nemmeno indicato quale utile [OSCURATO:PERSONA] ed i concorrenti abbiano ottenuto dalle dimissioni del consigliere comunale. 7.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo A) denunziando violazione degli artt. 603, commi 3 e 3-bis, e cod. proc. pen. La Corte ha ribaltato la pronuncia assolutoria senza procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale delle prove dichiarative costruite dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1966. Nessuno dei testimoni escussi nel giudizio di appello ha fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e alla sue condotte illecite già valutate come penalmente irrilevanti dal Tribunale. 7.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte distrettuale, nel rispondere ai rilievi esposti nell'atto di appello, non si è conformata ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'aggravante, la partecipazione dell'imputato, sia pure nelle forme del concorso esterno, all'associazione mafiosa senza evidenziare elementi concreti indicativi dell'impiego del metodo mafioso nella consumazione del reato. 7.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivamente motivi nuovi articolati in tre censure. 7.3.1. Con la prima eccepisce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, più in radice, per originaria inammissibilità dell'appello inosservante delle forme di cui all'art. 581 cod. proc. pen. nella parte in cui non ha indicato la prova da rinnovare.Il pubblico ministero appellante aveva contestato la valutazione da parte della sentenza di primo grado delle prove dichiarative costituite dalle testimonianze rese dai protagonisti della vicenda descritta nel capo B) dell'imputazione ([OSCURATO:PERSONA] cl. 66, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 49) dolendosi della preferenza accordata alle dichiarazioni rese in dibattimento rispetto alle conversazioni registrate. La Corte di appello avrebbe potuto riformare in pejus la sentenza assolutoria solo dopo avere proceduto alla rinnovazione di tutte le prove dichiarative saggiandone nuovamente l'attendibilità. 7.3.1 Con la seconda censura chiede dichiararsi la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. nonché per vizio di motivazione La Corte territoriale non ha tenuto conto della reale portata innovativa dell'orientamento espresso dalla sentenza a Sezioni unite Mannino, pur esplicitamente citata. Non ha infatti né individuato quale sia stata l'incidenza causale del contributo occasionale sull'esistenza del reato associativo né verificato se [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmente voluto che il suo contributo fosse diretto alla realizzazione del programma criminoso secondo il paradigma del dolo diretto, unico compatibile con il concorso esterno. 7.3.2. Con la terza cesura ribadisce la contraddittorietà della motivazione in punto di aggravante dell'agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno preliminarmente esaminati i motivi di ricorso che ponendo questioni procedurali sono potenzialmente idonei, in caso di accoglimento, a rendere superfluo l'esame di quelli attinenti più strettamente al merito. Di tale natura sono, in primo luogo, le censure dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (per entrambi i reati) e [OSCURATO:PERSONA] (per il solo reato associativo) che lamentano l'intervenuta riforma della decisione assolutoria di primo grado, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, senza la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed il mancato adempimento da parte del giudice dell'impugnazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente occupata del tema del "ribaltamento" della sentenza assolutoria di primo grado. Secondo una prima elaborazione giurisprudenziale la sentenza che, in riforma totale della decisione di primo grado, sostituisce l'assoluzione dell'imputato con l'affermazione di colpevolezza, deve contenere una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte. Ne discende che il giudice di appello dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire un percorso argomentativo, nuovo e compiuto, che dimostri, in primo luogo, con una rigorosa analisi, «l'incompletezza o l'incoerenza» della decisione appellata, «non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma» (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191229; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093). Per la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma occorre invece una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio". La condanna, infatti, come incisivamente notato da Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066 «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza». Successivamente la giurisprudenza si è mostrata particolarmente sensibile nel recepire le indicazioni interpretative provenienti dalla Corte EDU che, a cominciare dalla pronuncia Dan c. Moldavia, ha riconosciuto la violazione del diritto ad un processo equo, ai sensi dell'art. 6 CEDU, se, dopo un'assoluzione in primo grado, intervenga una condanna nel giudizio di appello senza che le prove dichiarative, poste a base del primo pronunciamento, siano state nuovamente formate davanti al secondo giudice. L'equità del processo impone che l'imputato si possa sempre confrontare con i testimoni davanti al giudice che dovrà decidere, confronto che avviene con la pubblica accusa, nel contraddittorio che diventa l'elemento essenziale del processo equo (nello stesso senso Corte EDU 26/2/2012, Gaitaranu c. Romania; Corte EDU, 5/3/2013, Manoiachi c. Romania; Corte EDU, 4/7/2013, Hanu c. Romania; Corte EDU, 9/4/2013, Flueras c. Romania). Le Sezioni Unite, in piena sintonia con l'orientamento della Corte EDU, hanno affermato il principio che il giudice di appello per riformare la sentenza assolutoria e riconoscere la responsabilità penale dell'imputato deve procedere, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni decisive sui fatti del processo nel corso del giudizio di primo grado, precisando che qualora il "ribaltamento" della decisione avvenga solo sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, ritenute decisive, la sentenza è affetta da vizio di motivazione, seppur connesso ad una carenza istruttoria del giudizio di appello (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 01). In questi casi non è richiesta la motivazione rafforzata, ma, più in radice, il giudice di appello non può, in ogni caso, condannare il prosciolto sulla base di una valutazione diversa delle prove dichiarative, se non disponendone la rinnovazione. L'omessa rinnovazione produce comunque effetti sulla tenuta logica della sentenza di condanna, in quanto fondata sul materiale cartolare controverso, con la conseguenza che la mancata rinnovazione realizza la violazione della regola posta dall'art. 533 cod. proc. pen., secondo cui la condanna è sempre subordinata al superamento di ogni ragionevole dubbio. Tale omissione è rilevabile anche d'ufficio, in tutti i casi in cui i profili della responsabilità sono portati alla cognizione della Corte di cassazione attraverso il vizio di motivazione. Il principio affermato dalla sentenza Dasgupta è stato confermato anche in relazione al ribaltamento della pronuncia assolutoria emessa nel giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785), è stato esteso alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento (Sez. U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112), nonché all'annullamento, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228), mentre la sua applicazione è stata esclusa nell'ipotesi in cui la riforma riguarda una sentenza di condanna in primo grado (Sez. U, n. 14800/18 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430). Dopo il mutamento del quadro normativo di riferimento per effetto dell'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod, proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, le Sezioni Unite, che hanno chiarito che il giudice di appello non è obbligato a disporre una rinnovazione "generale e incondizionata" dell'attività istruttoria svolta in primo grado e hanno precisato, da una parte, che l'attività probatoria va «concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello» e, dall'altra, che la nuova rinnovazione deve essere circoscritta alla «mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice di appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità (Sez. U, n. 14800/18 del 21/12/2017, Troise). 1.2. Tanto posto, i motivi di ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati laddove lamentano l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. I ricorrenti pur dando atto che la Corte di appello aveva provveduto a rinnovare l'istruttoria procedendo, tra l'altro, all'udienza 23 luglio 2020 alla nuova audizione del principale testimone di accusa, [OSCURATO:PERSONA], qualificano l'implementazione del materiale probatorio così realizzata insufficiente o parziale, senza tuttavia indicare in modo specifico il carattere autonomamente divisivo delle prove dichiarative di cui era stata omessa la rinnovazione. Carenza quest'ultima particolarmente grave ove si consideri che la Corte di appello, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, ha ripetutamente affermato di porre a fondamento dell'accertamento di responsabilità nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non le dichiarazioni rese da testimoni sentiti in dibattimento, compresi quelli di cui è chiesta invano un nuova audizione nel giudizio di appello, giudicate inattendibili e comunque frutto di pesante condizionamento ma quelle che gli stessi soggetti avevano reso in sede di intercettazioni telefoniche ed ambientali, a cominciare da quelle registrate dalla stessa persona offesa. A questo proposito va ribadito che devono ritenersi prove dichiarative "decisive" quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna". Rientrano nella nozione di "prove decisive", rilevante sempre ai fini dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. anche quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna. Non può invece ritenersi "decisivo" un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (in questo senso prima della modifica dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267491 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/9/2014, P., Rv. 260867, successivamente Sez. 3, n. 42524 del 19/6/2019, D. Rv. 277274 - 01; Sez. 5, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi, Rv. 274593 - 01). 1.3. I motivi sono, invece, fondati ed assorbenti laddove si dolgono dell'assenza di una motivazione rafforzata. 1.3.1. La Corte territoriale (pag. 97 e seguenti) ha posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e B), e di [OSCURATO:PERSONA], per il solo reato di cui al capo A), i medesimi elementi di prova già valorizzati dal Tribunale per pervenire ad una pronuncia liberatoria, fornendone una lettura prospettata come più plausibile. Nel delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, non ha, però, proceduto alla necessaria confutazione delle difformi valutazioni del primo giudice, mettendone in luce le carenze o le aporie o, quanto meno, dando conto delle ragioni dell'incompletezza o incoerenza dei più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza. Il Tribunale (pag. 66 e seguenti), per escludere il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo B), ha attribuito rilevanza decisiva a due argomenti: - l'affermazione esplicita, in alcuni passi del dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre della persona offesa, che l'identificazione nell'odierno ricorrente del mandante dell'imbasciata era il frutto di una supposizione e non rappresentava, quindi, un dato conosciuto dagli interlocutori o comunque appreso da fonte certa; - l'incertezza sulla collocazione cronologica dell'incontro, anche esso citato nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a non coltivare aspirazioni politiche. Il tenore letterale escludeva che avesse avuto luogo poco tempo prima delle dimissioni, così da essere annoverato tra le condotte intimidatorie dotate di efficienza causale ai fini della violenza privata, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è ancora indicato come consigliere comunale in carica e non come assessore, incarico ricoperto successivamente e mantenuto fino al momento delle dimissioni. Entrambi i citati aspetti non sono stati presi in esame dalla sentenza impugnata anche sol solo fine di ridimensionarne la portata, in applicazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di associazione mafiosa, il Tribunale (soprattutto pag. 186 e seguenti) ha considerato insufficiente la piattaforma accusatoria, costituita dalla chiamata in correità da parte di alcuni collaboratori di giustizia e da alcune condotte dell'imputato, desunte dalle conversazioni intercettate o dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA]. Più in dettaglio, ha osservato che: - la chiamata di correo del collaboratore Fennia, per quanto attendibile e riferita al periodo oggetto di contestazione, era rimasta priva di riscontri, tali non potendosi intendere le convergenti dichiarazioni di contenuto accusatorio rese dai collaboratori Bruzzese, Ascone e Mammoliti, i quali avevano fornito indicazioni sulla condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] riferita ad epoca assai più risalente; - i favoritismi goduti da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la demolizione di palazzo Cordopatri, potevano essere dipesi da ragioni differenti della sua affiliazione mafiosa. - gli ostacoli che il ricorrente aveva frapposto al trasferimento della dipendente comunale Brunetto non potevano essere ricondotti all'esercizio di forza 26 sa 9 di intimidazione mafiosa non risultando in alcun modo che la donna avesse svolto un'attività in favore del clan, offrendo la sua disponibilità al raggiungimento degli obbiettivi illeciti. - i testimoni Raso, Minolfi e Tirinzoni avevano fornito valida spiegazione delle interposizioni operate da [OSCURATO:PERSONA] a loro vantaggio ricollegandole al suo interesse personale al buon esito dei lavori nella qualità di proprietario dell'escavatore. - le conversazioni intercettate nella masseria Mazzaferro, in assenza di riferimenti concreti, non potevano assumere valore di riscontro individualizzante della chiamata di Femia. Gli interlocutori avrebbero rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la protezione di un loro congiunto, vittima di atti intimidatori a Rizziconi, non perché esponente della cosca, ma solo in ragione della sua parentela con gli affiliati o del suo passato inserimento nel gruppo o per i sui legami personali con gli autori della condotta sopraffattrice. Nel ribaltare l'assoluzione, la Corte di appello (pag. 103 e seguenti), oltre a valorizzare atti di indagine non utilizzabili per la decisione (il verbale di informazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] citato a pag. 104), ha considerato preferibile la prospettazione accusatoria, reinterpretando tutti gli episodi quali altrettante conferme delle dichiarazioni accusatorie di reità di Femia in quanto, direttamente o indirettamente, evocativi dell'appartenenza del ricorrente alla cosca, senza però superare le criticità evidenziate dal primo giudice, che non sono state confutate, se con il ricorso a congetture o a mere asserzioni del tutto inidonee a rendere più convincente e persuasivo il nuovo ordito motivazionale. Le dichiarazioni dei collaboratori Bruzzese, Ascone e Mammoliti sono state ritenute genericamente attendibili "nell'ottica accusatoria" senza verificare la loro idoneità a costituire, in ragione del contenuto concreto, riscontri individualizzanti della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla conservazione della posizione lavorativa della impiegata comunale Brunetto è stato considerato riflesso diretto della sua personale appartenenza, con un ruolo di spicco, alla cosca sol perché la persona favorita si occupava del settore nevralgico dei lavori pubblici e non perché risultassero pregressi forme di strumentalizzazione dell'ufficio ricoperto da costei a vantaggio del clan o anche solo rapporti di frequentazioni con affiliati. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto in grado di interrompere le azioni illecite subite dal nipote di [OSCURATO:PERSONA] è stato ricondotto ad "una logica 'ndranghetistica" alla luce dei ripetuti rapporti intrattenuti da Mazzaferro con esponenti della criminalità organizzata, su cui ha relazionato il teste di polizia giudiziaria D'[OSCURATO:PERSONA], escusso a seguito della riapertura dell'istruttoria dibattimentale, rapporti che tuttavia sono compatibili anche con le ipotesi alternative formulate dal primo giudice. L'impegno di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere le forniture di gasolio in favore delle imprese impegnate in lavori di subappalto in un periodo di sciopero è stato di per sé considerato, a prescindere dalle deposizioni testimoniali dei soggetti interessati, "espressione dell'invito all'utilizzo di un potere criminale e all'esercizio della forza di intimidazione promanante dall'investitura mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]". 1.3.2. Il Tribunale (p. 191 e seguenti) è pervenuto all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, ritenendo non adeguatamente accertato che il suo intervento sull'amministrazione comunale per favorire l'aggiudicazione del servizio di vigilanza della centrale elettrica alla Securpol, di cui aveva ampiamente parlato il sindaco [OSCURATO:PERSONA] e di cui vi era traccia in più conversazioni, fosse avvenuto nell'interesse della cosca anche in considerazione dell'accertata assenza di rapporti tra la consorteria e l'impresa di vigilanza che si sarebbe avvantaggiata dell'operazione (cfr. pag. 67 e seguenti dedicate all'assoluzione dal reato di concorso esterno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della Securpol, e di [OSCURATO:PERSONA]). Ha ritenuto non significativi della affiliazione alla 'ndrangheta l'inclusione, da parte di un componente della giunta [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata, del nome di [OSCURATO:PERSONA] tra i "lestofanti" e il comportamento tenuto dall'imputato in occasione di un colloquio in carcere, allorquando si era prestato a recapitare all'esterno del carcere un appunto vergato a mano da un compagno di detenzione del fratello. Infatti, con l'espressione "lestofanti" erano stati indicati non gli affiliati alla cosca [OSCURATO:PERSONA] ma tutti gli avversari politici; l'assenza di informazioni sul contenuto del "pizzino" impediva di escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito per fini individuali o, comunque, non connessi agli scopi del clan. La Corte di appello (pag. 83 e seguenti) ha valutato il medesimo compendio probatorio, arricchito dalle precisazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, dimostrativo della "... cointeressenza di un esponente di assoluto rilievo della cosca [OSCURATO:PERSONA] nell'attività imprenditoriale ..." nonché della "... precisa volontà della cosca [OSCURATO:PERSONA] di far aggiudicare l'appalto presso la centrale elettrica alla Sicurpol ..." A supporto di tale ricostruzione, la sentenza impugnata si è limitata a riportare un ampio stralcio delle le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 2010 ed il 23 luglio 2020 in cui tuttavia, anche tenuto conto del metodo, particolarmente avvolgente, utilizzato per far pervenire al sindaco la richiesta di favorire la Securpol a danno dell'impresa che aveva già ottenuto l'appalto del servizio di vigilanza, non sono contenuti riferimenti, espliciti o impliciti, ad attività intimidatoria riconducibile alla cosca [OSCURATO:PERSONA] bensì a singoli soggetti, [OSCURATO:PERSONA] ed il latitante [OSCURATO:PERSONA] i quali, per di più, avevano esercitato pressioni per favorire non una impresa controllata dal sodalizio o da qualche suo esponente, ma 28 0n4( nella effettiva disponibilità di soggetti, i Lombardi, risultati del tutto estranei e che, per tale ragione, era stato assolti dall'inziale accusa di concorso esterno nel reato associativo. 1.4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, in accoglimento dei motivi sin qui esaminati dedotti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che, nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza, dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai richiamati principi di diritto. Rimangono assorbiti tutti i rimanenti motivi perché afferenti a questioni la cui delibazione resta logicamente subordinata all'esito del nuovo scrutinio del tema, principale, della responsabilità. 2. E' fondato anche il comune motivo, dedotto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo all'improcedibilità dell'azione penale per il reato associativo di cui al capo A). E' pacifico che nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale per il reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. in altro procedimento, definito con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Palmi, nel corso del quale la contestazione, originariamente "aperta" (dal settembre 2006) era stata "chiusa" dal pubblico ministero all'udienza del 27 settembre 2012, con l'indicazione della data finale di cessazione della condotta ("al 31 dicembre 2009"). Sostiene la Corte di appello che la diversità dell'epoca di consumazione della contestazione elevata nel procedimento definito con la sentenza irrevocabile (dal settembre 2006 al 31 dicembre 2009) rispetto a quella del presente procedimento (dal 1 gennaio 2010 al giorno 8 luglio 2016) sia da sola sufficiente a superare lo sbarramento imposto dall'applicazione del principio del ne bis in idem. Infatti, il giudice di ogni processo è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sul periodo contestato senza poter conoscere dell'eventuale protrazione della condotta criminosa oltre la data indicata nel capo di imputazione, come individuata dalla pubblica accusa. D'altra parte, anche i fatti storici oggetto dei due processi sono diversi (pag. 32 e seguenti). La "riduzione" dell'imputazione, in quanto avallata dal giudice procedente autolinnitatosi nell'accertamento in conformità all'intervenuta modifica dell'imputazione, non ha reso nemmeno improcedibile l'azione penale esercitata nel presente procedimento dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato associativo, anche se commesso in un arco temporale in larga parte coincidente con quello dell'originaria imputazione che, essendo "aperta", consentiva legittimamente l'estensione dell'accertamento cognitivo sulla permanenza fino alla sentenza di primo grado, emessa nel marzo 2015. L'assunto non è corretto perché ignora le conseguenze del principio di irretrattabilità dell'azione penale previsto dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen. in base al quale la revoca dell'atto di esercizio dell'azione penale è sempre illegittima (Sez. 1, n. 6999720 del 9/12/1999, Rv. 215235; Sez. 3, n. 129 del 16/1/1996, Rv. 204344). Una volta che il pubblico ministero chiede la verifica giudiziale sull'ipotesi di accusa sintetizzata nell'imputazione, il vaglio del giudice è ineludibile. Il potere di dare al fatto una diversa definizione giuridica o di pronunciare una sentenza di proscioglimento compete solo al giudice. Il pubblico ministero a norma degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte (Sez. 5, n. 9806 del 13/2/2006, P.G. in proc. Casagrande, Rv. 234231) e la sua eventuale iniziativa di eliminare la contestazione di un fatto (o di una parte di esso) o di sua circostanza, proprio perché contrastante con il principio desumibile dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli, con l'esercizio dell'azione penale e con le integrazioni successive (e, infatti, in questo senso si vedano le conseguenze tratte, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, da Sez. 4, n. 26653 del 22/4/2009, Pinna, Rv. 244505 - 01; Sez. 2, n. 6905/10 del 11/11/2009, Sarti, Rv. 246451 - 01; Sez. 2, n. 18167 del 8/2/2017, Davicco, Rv. 269743 - 01). È, invece, revocabile la richiesta di archiviazione, ovvero la scelta di "non azione", atteso il principio generale della revocabilità dei provvedimenti che non definiscono una fase del giudizio (in questo caso non aperto) e soprattutto delle istanze delle parti (Sez. 6, n. 11379 del 29/1/2018, Rv. 272638; Sez. 4, n. 26872 del 13/6/2006, Rv. 234812). Il principio di irretrattabilità dell'azione penale, in conclusione, priva il pubblico ministero del potere di riformulare l'imputazione o eliminando uno dei reati in contestazione (Sez. 5, n. 8998 del 24/2/2022, Barabino, Rv. 282861- 01) o eliminando una circostanza aggravante (Sez. 5, n. 9806 del 13/2/2006, Casagrande, Rv. 234231 - 01) o eliminando qualunque altro elemento essenziale dell'imputazione (Sez. 2, n. 36376 del 23/6/2021, Cimini, Rv. 282015 - 01). L'accertamento giudiziale, il cui ambito è definito dall'imputazione su cui si misurano i poteri di cognizione e di decisione, si atteggia in modo particolare quando viene in gioco la contestazione di un reato permanente come l'associazione di tipo mafioso.Nel caso di contestazione "aperta", che ricorre quando l'imputazione indica soltanto la data iniziale del fatto ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, fa sì che la contestazione copra l'intero sviluppo della fattispecie criminosa. La cognizione del giudice, in tale ipotesi, si svolge entro gli ampi confini temporali dell'imputazione segnati, a monte, dalla data di inizio della condotta indicata dal pubblico ministero e, a valle, dalla data di conclusione del giudizio. Nel caso di contestazione "chiusa", ossia di imputazione temporalmente definita sia nel momento iniziale che in quello conclusivo della permanenza, il giudice può conoscere di un eventuale tratto successivo della condotta a condizione che essa formi oggetto di nuova contestazione ad opera del p.m. ex art. 516 c.p.p.; l'indicazione di un momento ancora successivo di conclusione della permanenza modifica radicalmente, per aggiunta, il fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità sotto il profilo temporale, che ovviamente influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive (Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, [OSCURATO:PERSONA]. 199171 - 01). Il pubblico ministero, una volta esercitata l'azione con l'addebito di un reato associativo in forma aperta, non può manipolare l'imputazione in modo da sottrarre al processo la cognizione di un tratto temporale di condotta contestata; non può ridurre l'arco temporale dell'imputazione perché ciò si risolve nella eliminazione di una parte della contestazione in cui si è sostanziato l'esercizio dell'azione. Conseguentemente, se anche il giudice limiti espressamente l'accertamento della condotta partecipativa fino alla nuova data (nella specie, fino al 31 dicembre 2009) indicata dal p.m. nell'ambito di una contestazione originariamente aperta, oggetto della decisione giudiziale non può che essere l'intera imputazione, comprensiva anche della parte di condotta associativa successiva, perché comunque oggetto della contestazione (nella specie dal 1° gennaio 2010 - febbraio 2015). Rispetto a questa porzione di imputazione la decisione conclusiva del giudizio, che si sia espressamente conformata ai nuovi e diversi confini temporali della contestazione sì come delineati dall'intervento di precisazione del p.m., comporta un implicito accertamento negativo. Deve conclusivamente affermarsi che la riperimetrazione dell'arco temporale di commissione del delitto di associazione di stampo mafioso, inizialmente contestato in forma "aperta", è inibita all'organo dell'accusa se, in concreto, determini l'artificiosa sottrazione al processo di una porzione dell'imputazione, riferibile temporalmente al periodo compreso tra la data finale di cessazione sì 31 Qr-AY come successivamente indicata dal pubblico ministero e il momento di conclusione dell'accertamento giudiziale di primo grado (in senso contrario Sez. 2, n. 36376 del 23/6/2021, già citata). L'eventuale nuovo esercizio di azione per imputazioni che risultino dall'indebita sottrazione, operata in precedenti processi, di porzioni di più ampie contestazioni operate in forma aperta è precluso o dall'eventuale esistenza di un giudicato o dalla improcedibilità conseguente alla consumazione del potere di azione secondo quanto affermato da Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 231800, per la quale "non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M." Spetta pertanto al giudice del secondo giudizio, ove sia investito della questione, il compito di accertare, mediante opportuno raffronto tra le imputazioni e le condotte accertate in entrambi i giudizi, se il Pubblico ministero abbia contestato, nella sostanza, un fatto, sotto il profilo storico-naturalistico, identico a quello oggetto della pregressa accusa in itinere ritrattata così da generare una proliferazione artificiosa dei procedimenti. 2.1. In accoglimento delle esaminate censure dedotte dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al capo A) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che, uniformandosi ai richiamati principi di diritto, dovrà verificare, attraverso le necessarie valutazioni di merito, la fondatezza della dedotta violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale. I rimanenti motivi relativi sempre al medesimo capo di imputazione, afferenti a questioni la cui delibazione resta logicamente subordinata all'esito del nuovo scrutinio del tema, principale, della responsabilità, rimangono assorbiti. 3. Il secondo ed il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativi rispettivamente al reato di violenza privata di cui al capo B) e alla correlata aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, sono versati interamente in fatto e sono, comunque, manifestamente infondati sicché devono essere dichiarati inammissibili. Il ricorrente si è limitato ad opporre una alternativa lettura delle prove da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito, incentrata sulle confidenze fatte all'ex sindaco [OSCURATO:PERSONA] nel corso di alcuni colloqui intercettati da [OSCURATO:PERSONA], padre del consigliere comunale costretto dimettersi per provocare l'automatico scioglimento del consiglio comunale inviso ai [OSCURATO:PERSONA]. Il contributo di [OSCURATO:PERSONA] all'attività intimidatoria è stato oggetto di inequivoci commenti di [OSCURATO:PERSONA] il quale, lungi dal riferire congetture o impressioni in qualche modo condizionate da [OSCURATO:PERSONA], aveva ammesso di avere, dopo il contatto con il cugino omonimo, personalmente consultato [OSCURATO:PERSONA], il quale, gli aveva manifestato la sua approvazione alle dimissioni del figlio dall'incarico pubblico facendogli intendere, attraverso frasi implicite ma dal significato chiaro, che si trattava di una indicazione vincolante e non derogabile, come tale sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 610 cod. pen., perché proveniente dalla "persona che comanda a Rizziconi", noto anche con l'appellativo di "Dio onnipotente", che le aveva espresse, come richiesto dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. nella qualità di capo indiscusso della cosca [OSCURATO:PERSONA], consorteria che ne avrebbe tratto vantaggio (pag. 55 e seguenti), oltre che sfruttando la forza di intimidazione derivante dal vincolo sociale. 4. E' fondato il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla commisurazione della pena per il reato satellite di cui al capo B). La Corte territoriale ha rilevato che l'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per il reato di violenza privata era stato determinato nella misura del minimo concedibile (un anno di reclusione), tenuto conto della pena base di anni 19 inflitta per il più grave reato di cui al capo A), degli effetti prodotti dal riconoscimento dell'aggravante ad affetto speciale oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e della pena edittale per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. L'argomentazione è del tutto erronea posto che, a prescindere dai limiti edittali previsti dalla norma incriminatrice del reato satellite e dal riconoscimento di circostanze aggravanti relative a quest'ultima violazione, la misura dell'aumento a titolo di continuazione deve rispettare i criteri fissati dall'art. 81 cod. pen che si limita a porre uno sbarramento al massimo di pena irrogabile (triplo della pena prevista per la violazione più grave) e ad imporre il divieto di infliggere, comunque, una pena superiore a quella applicabile di base al cumulo materiale, senza nulla stabilire in ordine al minimo. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'art. 81 cod. pen., in deroga alle disposizioni generali in materia di minimi edittali, a cominciare dall'art. 23 cod. pen., che fissa in quindici giorni il minimo della pena della reclusione, consenta di determinare la pena per il reato satellite anche nella misura minima concretamente applicabile di un giorno per la reclusione (Sez. 3, n. 23961 del 4/3/2014, Rosta, Rv. 259179 - 01; Sez. 5, n. 22035 del 7/3/2013, Leo, Rv. 256501 - 01). t 33 --(-- Conseguentemente, anche il capo della sentenza relativo al trattamento sanzionatorio riservato al reato di cui al capo B) deve essere annullato con rinvio pe nuovo giudizio sul punto a diversa sezione ella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nella parte in cui lamenta, in relazione all'imputazione di cui al capo A), l'erronea applicazione dell'istituto del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa mentre non supera il vaglio di ammissibilità laddove censura il capo della motivazione relativo al capo B) dell'imputazione. 5.1. Secondo l'accertamento della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], ponendo in essere in concorso con altri, tra cui [OSCURATO:PERSONA], la condotta integrante gli estremi del reato di concorso in violenza privata di cui al capo B), ha prestato in favore del sodalizio, cui non era affiliato, un contributo che, per quanto occasionale ed anzi di minima importanza così da giustificare l'applicazione dell'attenuante di cii all'art.114 cod. pen., si è rivelato comunque funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale ed efficace per il mantenimento in vita della consorteria. [OSCURATO:PERSONA], più precisamente, facendosi portavoce della cosca [OSCURATO:PERSONA], aveva esternato all'omonimo cugino le intimidazioni che, insieme con quelle prospettate personalmente dagli intranei, anche con un ruolo apicale, avevano provocato le dimissioni da consigliere comunale del figlio di quest'ultimo e, quindi, lo scioglimento del consiglio comunale e la decadenza del sindaco che non voleva sottomettersi ai desiderata della consorteria. Le delineate caratteristiche oggettive della condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] sono di ostacolo alla sua qualificazione giuridica come concorso esterno. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato (Sez. U. n. 16 del 5/10/1994, Demitry, Rv. 199386; Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002, Rv. 224181; Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671), nella selezione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., si impone sempre l'individuazione di un contributo concreto e specifico, avente rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di una sua articolazione, e nel contempo connotato da consapevolezza e volontà: con riguardo al profilo del dolo che deve investire nei momenti della rappresentazione e della volontà sia gli elementi essenziali della figura criminosa sia il contributo causale recato dal proprio comportamento, con la consapevolezza e volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo (sul punto si rinvia a Sez. 2, n. 18132 del 13/4/2016, Trennaterra, Rv. 266907; Sez. 5, n. 2653/16 del 13/10/2015, Paron, Rv. 265926; Sez. 1, n. 49067 del 10/7/2015, Impastato, Rv. 265423; Sez. 6, n. 33885 del 18/6/2014, Marcello, Rv. 260178). Nella fattispecie di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso l'evento del reato è integrato dalla conservazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la conseguenza che lo stesso deve essere posto in diretta relazione eziologica con la condotta attuata dal concorrente. Sotto questo profilo, il contributo atipico in tanto può essere considerato apporto dall'esterno alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa, in quanto, all'esito della verifica probatoria ex post della sua efficacia causale e non già mediante una mera valutazione prognostica di idoneità ex ante risulti che abbia inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'organizzazione criminale, essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolte dall'impegno assunto, derivandone l'immediato ed effettivo potenziamento dell'efficienza operativa dell'associazione mafiosa con riguardo allo specifico settore di influenza (Sez. U.n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, in motivazione). Nela specie il contributo di [OSCURATO:PERSONA], per quanto abbia agevolato la consumazione del reato scopo aggravato dalla finalità e dal metodo mafioso, non ha inciso intimamente, rafforzandola o preservandola, sull'operatività del sodalizio. La consorteria, infatti ha conseguito il risultato preso di mira non servendosi in via esclusiva o prevalente dell'apporto di [OSCURATO:PERSONA], ma attraverso la contemporanea attivazione di più canali di pressione sulla persona offesa, ciascuno dei quali, primo fra tutti quello curato personalmente dal capo cosca, [OSCURATO:PERSONA], rivelatosi in concreto idoneo, sul piano causale, a far conseguire il vantaggio rilevante per l'intero organismo collettivo. In tale contesto può tranquillamente affermarsi che senza l'apporto richiesto ed ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA], il sodalizio avrebbe comunque mantenuto intatta la forza operativa anche nel settore, strategico per la sua sopravvivenza, rappresentato dal condizionamento dell'amministrazione comunale di Rizziconi. 5.2. Le censure relative al reato di violenza privata di cui al capo B) non si confrontano criticamente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, ampio ed analitico, (pag. 62 e seguenti nonché da 65 a 81) e si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti di merito sull'attendibilità dei testimoni o dei soggetti che hanno pronunziato le frasi capate o nella lettura alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate in assenza della denuncia di specifici vizi logici, attività estranea al giudizio di legittimità La Corte di appello si è fatta carico dei rilevi difensivi prevedo alla ragionata conclusione che le minacce ponziate da [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto affermato in dibattimento dal consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] e dal padre, non potevano essere ricondotte al malcontento politico che serpeggiava tra i consiglieri comunali della maggioranza che sosteneva il sindaco [OSCURATO:PERSONA] né potevano essere state fraintese o calunniosamente riferite dagli interlocutori delle conversazioni ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA], padre di Michele, che ne era stato il diretto destinatario e che ne aveva ripetutamente parlato con il [OSCURATO:PERSONA] fornendo, di volta in volta, particolari specifici e coerenti. L'aggravante del metodo e della finalità mafiosa è stata anch'essa desunta dai dialoghi intercettati in cui è il padre del consigliere costretto a dimettersi a spiegare apertamente che l'odierno ricorrente si era intromesso nella vicenda quale latore di un'imbasciata" della cosca, esprimendo la volontà di "coloro che comandano Rizziconi" ed assicurandosi che il con
Sentenza Cassazione n. 36330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris