CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dei criteri di valutazione delle prove ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. e carenza e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché teso a contestare la valutazione delle risultanze processuali, reiterando profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con una congrua e logica motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), dovendosi gli stessi considerare privi di specificità e solamente apparenti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si è dedotta l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risulta manifestamente infondato, poiché va in proposito ricordato che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si è censura l'eccessività della pena, risulta oltre che connotato da genericità, manifestamente infondato, poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; esaminato che in relazione alla contestata mancata ammissione al gratuito patrocinio da parte della Corte di appello posto che il testo dell'art. 96 T.U. Spese di giustizia, come modificato non prevede più tale radicale conseguenza in caso di mancata adozione del provvedimento; che al proposito questa Corte di legittimità ha affermato come in tema di patrocinio a spese dello Stato, la modifica dell'art. 96 del D.Lgs. n. 115 del 2002 - che sanzionava con la nullità assoluta l'omessa decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel termine ivi previsto - ad opera dell'art. 2ter, comma primo, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, ha reso non più sussistenti le nullità integrate e dedotte vigente la previsione di cui all'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 4, n. 46439 del 18/11/2008, Belgacem, Rv. 242312 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non può essere accolta la richiesta della parte civile, in quanto tardivamente proposta, oltre il termine di cui all'art. 611 cod. proc, pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulla richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso