CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a IK procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di ricettazione di false magliette a marchio [OSCURATO:PERSONA] e Burberry. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione sarebbe carente in ordine alle doglianze proposte dalla Corte di appello con riguardo (a) alla grossolanità del falso, (b) alla conferma della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che non era stato trovato all'interno dell'opificio all'atto del controllo, (e) alla mancanza di prova della registrazione dei marchi, (d) alla mancata prova della destinazione dei capi alla vendita; 2.2. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.1. Le ricorrenti hanno reiterato le doglianze - già avanzate con la prima impugnazione - in ordine alla grossolanità del falso, alla mancata prova della registrazione dei marchi dei bottoni oggetto della ricettazione, ed, infine, alla mancata prova della destinazione dei capi alla vendita. Il collegio ribadisce quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza circa il fatto che non è necessaria la prova della registrazione di marchi ampiamente conosciuti; si ribadisce cioè che ai fini della sussistenza della contraffazione allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 - 01; Sez. 5, n. 5215 del 24/10/2013, dep. 2014, Ngom, Rv. 258673 - 01). A ciò si aggiunge che, ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.), nessun rilievo spiega la cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che il bene tutelato in via principale e diretta dalla fattispecie incriminatrice, non è la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, similmente a quanto richiesto per l'ipotesi del reato di cui all'art. 474 cod. pen., considerato che ferma la diversità della condotta caratterizzanti le due fattispecie, la res oggetto della condotta è la medesima, di guisa che ricorrendo la eadem ratio si applica analogo principio (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01; Sez. 5, n. 21049, Pascale, del 26/04/2012, Rv. 252974 - 01 Il collegio rileva, inoltre, che la contraffazione del materiale rinvenuto nella disponibilità delle ricorrenti, è sufficiente per identificarne la provenienza delittuosa e, dunque, per consentire la conferma della responsabilità per l'unico reato non prescritto ovvero la ricettazione dei bottoni. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Ribadito quanto già affermato in relazione alla posizione degli altri ricorrenti con riguardo alla grossolanità del falso ed alla registrazione dei marchi, per quanto concerne la dimostrazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta di ricettazione, il collegio rileva che la Corte di appello ha assegnato valenza probatoria alle dichiarazioni delle coimputate rese nell'immediatezza della perquisizione e riportate nel verbale di sequestro (pag. 5 della sentenza impugnata). Sul punto il collegio ribadisce che l'affermazione di responsabilità non può essere fondata su dichiarazioni non assunte in contraddittorio e veicolate nel fascicolo del dibattimento attraverso il verbale di sequestro in quanto si tratta di dichiarazioni "cartolari", non assunte in contraddittorio (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep.2021, Minauro, Rv. 280242 - 01; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148). Quando si procede con rito ordinario, l'introduzione nel fascicolo del dibattimento di dichiarazioni predibattimentali - senza che si verta in una delle ipotesi che consentono questo passaggio, ovvero i casi previsti dall'articolo 512, 512-bis, 500, comma 4, 513 e 392 del codice di rito - genera una inutilizzabilità della testimonianza rilevabile ex officio ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen.. L'utilizzo a fini probatori di dichiarazioni non assunte in contraddittorio costituisce infatti non una mera irregolarità, ma una esiziale violazione dello statuto "costituzionale" della testimonianza, che impone la sua assunzione in contraddittorio di fronte al giudice che procede, sempre che non si proceda con un rito a prova contratta e che non si versi in uno dei casi in cui il codice, che regola il rito, legittima il passaggio della dichiarazione dal fascicolo del pubblico ministero a quello del dibattimento.Si rileva, dunque, che le dichiarazioni contenute nel verbale di sequestro, circa il fatto che le coimputate agissero su commissione di [OSCURATO:PERSONA], non sono utilizzabili. Il collegio ritiene tuttavia che tale elemento non assuma rilevanza decisiva per la conferma della responsabilità, come si evince dal fatto che la Corte territoriale, confermando analoga valutazione del primo giudice, rilevava come dal compendio probatorio raccolto fosse pacificamente emerso che [OSCURATO:PERSONA] era l'unico conduttore del locale: questa sua posizione, unitamente all'uso all'interno del locale di macchinari per la produzione seriale di indumenti contraffatti, si configura sufficiente per dimostrare che la locazione dell'immobile - che serviva per la produzione ed il deposito dei beni contraffatti - ha una indubbia efficacia causale rispetto all'attività delittuosa contestata e dunque consente di ritenere dimostrato il concorso nel reato. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua li Dichiara inammissibileìi ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d