CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: H1 [OSCURATO:PERSONA] H2 [OSCURATO:PERSONA] H3 [OSCURATO:PERSONA] H4 [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Roma ha respinto l’appello, ex art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l’ordinanza del Tribunale collegiale di Roma che aveva respinto l’istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo, in relazione al reato di cui all’art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, avanzata dalle società H1 [OSCURATO:PERSONA], H2 [OSCURATO:PERSONA], H3 [OSCURATO:PERSONA], H4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, [OSCURATO:PERSONA] LTD, in persona dei rispettivi legali rappresentati. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, le società sopra indicate, aventi motivi comuni, con cui si deduce: -Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 321 cod.proc.pen. 11 e 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 240 e 240 bis cod.proc.pen. sul rilievo che il Tribunale avrebbe respinto l'appello cautelare ravvisando l'esigenza del rischio di sottrazione dei beni e valori alla futura eventuale confisca, beni rimasti nella disponibilità di fatto dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che dismettendo il proprio patrimonio personale in favore di soggetti terzi, le società oggi ricorrenti, dal medesimo controllate, fonderebbero la necessità di anticipare l'effetto ablatorio della confisca. Il tribunale avrebbe erroneamente argomentato il requisito del pericouum in mora, rispetto ai beni formalmente intestati alle ricorrenti, pur permanendo la disponibilità di fatto in capo all'alienante/indagato, soggetto passivo dell'attività fiscale. Avrebbe argomentato i riferiti rischi di dispersione avendoli meramente prospettati in astratto, non essendo rilevante il pregresso spostamento del patrimonio dall'imputato a quello di terzi. Sulla base di tali ragioni chiedono l’annullamento dell'ordinanza restituzione dei cespiti individuati nell'atto di appello alle società ricorrenti. -Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 321 cod.proc.pen. 11 e 12 -bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento alla corretta individuazione del profitto del reato, e, dunque, del valore suscettibile di confisca e di sequestro senza alcuna comparazione con l'entità e consistenza qualitativa e quantitativa dei rispettivi patrimoni dei soggetti destinatari del sequestro ai fine di ravvisare un effettivo concreto attuale rischio di dispersione dei valori da confiscare. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi. In data 12/12/2025, la difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria della Procura Generale, argomentando che la loro legittimazione sarebbe coperta da giudicato, perché già riconosciuta in appello e non impugnata dalla Procura, che, poiché sono titolari dei beni sequestrati, potrebbero contestare i presupposti del sequestro senza sconfinare in doglianze “de iure tertii”, le loro censure denunciano la violazioni di legge, non vizi di motivazione, il giudice cautelare non avrebbe accertato concretamente l’esigenza cautelare, confondendo disponibilità dei beni e rischio di dispersione, né avrebbe argomentato la proporzione tra patrimonio sequestrato e ammontare realmente confiscabile. Concludono chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi congiuntamente proposti dai terzi, e aventi motivi comuni, sono inammissibili. Va disattesa, siccome manifestamente infondata, l’argomentazione difensiva, svolta in replica alla requisitoria scritta, secondo cui le ricorrenti, società terze rispetto al reato tributario di cui all’art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sarebbero legittimate a contestare i presupposti del sequestro preventivo (fumus commissi delicti e periculum in mora) in forza del provvedimento impugnato che ha riconosciuto a loro tale diritto. Con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti cautelari, si è evidenziato che l’art. 325 cod.proc.pen. elenca i soggetti legittimati, tra cui la persona che avrebbe diritto alla restituzione, non di meno è poi necessario, ai fini dell'ammissibilità del l'impugnazione, che il soggetto legittimato vanti anche un concreto interesse alla sua proposizione, interesse che non pù che coincidere con il risultato pratico cui èrivolto il rimedio processuale è cio è il recupero della piena disponibilitàdel bene assoggettato alla cautela reale. Quando poi l’impugnazione è proposta dal terzo che, come i ricorrenti, affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, è orientamento consolidato quello secondo cui il terzo può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza poter contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165 - 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439 -01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01). Ancora di recente si è ribadito che In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vella, Rv. 288674 –01). Si è, anche, chiarito nella citata pronuncia che tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo o preteso tale, sicché ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura (Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, cit.; Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, Morelli, Rv. 28565). 2. Ora, nel caso in esame, le doglianze delle ricorrenti, terze rispetto al reato, con le quali è stato censurato il presupposto del periculum in mora, di cui si contesta, a ben vedere, la congruità della motivazione sul rilievo che sarebbe unicamente ancorata alla condotta distrattiva dell’imputato mediante la quale ha trasferito i beni in capo alle società ricorrenti, mantenendone il controllo, nonché l’ammontare del profitto del reato tributario, sempre nell’ottica della censura circa l’insussistenza delpericulum in mora, sono estranee alle censure deducibili dai terzi che, come i ricorrenti, debbano soggiacere al sequestro e subirne gli effetti, perché non attengono alla effettiva titolarità o disponibilità del bene e all'inesistenza di un contributo da parte dei ricorrenti al reato attribuito all'indagato, ma alla contestazione dell'esistenza dei presupposti della misura cautelare, in particolare del requisito del periculum in mora che così come articolato finisce per essere una richiesta di intervento ad adiuvandum del soggetto indagato e come tale, inammissibile. 3. Si tratta di censure estranee a quelle deducibili dai terzi destinatari di un provvedimento di sequestro. E’ evidente che si tratta di un vaglio che, attenendo ai presupposti di ammissibilità dell’impugnazione, deve essere compiuto da Questa Corte di legittimità per la preliminare verifica dell’ammissibilità dei ricorsi presentanti dalle società terze che chiedono la restituzione di beni sottoposti a sequestro, non potendosi invocare giammai una preclusione al rilievo del profilo di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente all’-erronea-valutazione dell’ammissibilità compiuta da altro giudice. 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese p