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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41615/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa in punto di responsabilità, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale; che i giudici di merito, con corretti argomenti giuridici, hanno individuato nella condotta dell'imputato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato (si vedano, in proposito, pagg. 3-5), poiché ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666 - 01); considerato che la richiesta di sostituire la pena detentiva a norma dell'art. 20-bis cod. pen., è altresì manifestamente infondata poiché in contrasto con il dato normativo di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 150/2022 contenente disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi che, con riguardo al giudizio di legittimità, prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (vedi Sez..2, n. 38427 del 5/7/2023, Guiciardi, n.nn.; Sez.2, n. 34845 del 24.5.2023, [OSCURATO:PERSONA], n-m-); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 26 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa in punto di responsabilità, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale; che i giudici di merito, con corretti argomenti giuridici, hanno individuato nella condotta dell'imputato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato (si vedano, in proposito, pagg. 3-5), poiché ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666 - 01); considerato che la richiesta di sostituire la pena detentiva a norma dell'art. 20-bis cod. pen., è altresì manifestamente infondata poiché in contrasto con il dato normativo di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 150/2022 contenente disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi che, con riguardo al giudizio di legittimità, prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (vedi Sez..2, n. 38427 del 5/7/2023, Guiciardi, n.nn.; Sez.2, n. 34845 del 24.5.2023, [OSCURATO:PERSONA], n-m-); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023
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