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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22544/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 novembre 2023 la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 2 marzo 2022 del Tribunale di Milano, ha concesso a quest'ultimo imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato in mitius il trattamento sanziona torio a lui inflitto; e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità di entrambi per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche in relazione alle pene irrogate al Manzoni.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un unico motivo di ricorso, con il quale ha censurato la motivazione della pronuncia di appello in ordine alla mancata concessione al medesimo imputato delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, valorizzandone esclusivamente i precedenti (in assenza di ulteriori indici ostativi) ed erroneamente considerandone pericolosa la fuga, senza compiere, invece, l'apprezzamento dell'adeguatezza delle sanzioni inflitte rispetto ai criteri posti dall'art. 133 cod. pen. (inerenti alla gravità del fatto e alla personalità del reo).

2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi. 2.2.1.Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (anche sub specie del travisamento del prova) in relazione all'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva, in particolare con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenuta dalla Corte di meril:o per il tramite di un asserto insufficiente (non potendo giovare sul punto neppure la motivazione della sentenza di primo grado).

Piuttosto, l'istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito elementi a sostegno della sussistenza del prescritto dolo (in particolare, le deposizioni del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] e dell'addetta alla contabilità della società fallita Graziano, né le dichiarazioni spontanee dell'imputato - cui erroneamente si è attribuita portata confessoria, né la scheda contabile richiamata nella sentenza impugnata, che - alla luce dello stesso apprezzamento della Corte territoriale - confermerebbe la prospettazione del ricorrente e corroborerebbe la teste Graziano, escludendo la volontarietà di una condotta distrattiva); e dagli elementi in atti avrebbe dovuto trarsi che, se ha vi è stato un prelievo di somme dalle casse sociali, al più nella specie ricorrerebbe un prestito e la restituzione di finanziamenti percepiti dalla società.

2.2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice, potendo al più attribuirsi al [OSCURATO:PERSONA] - sulla scorta degli elementi già richiamayti con il primo motivo - un comportamento negligente, ossia un prestil:o o la restituzione di un finanziamento in una situazione di dissesto della società.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; è, invece, nel complesso infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1. L'impugnazione del Manzoni è manifestamente. infondata, oltre che volta ad ottenere irritualmente in questa sede di legittimità, per il tramite di asserti generici, un diverso apprezzamento.

La Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), oltre ad evidenziare come la pena sia stata determinata nella misura minima, ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento sia al difetto di elementi positivi sia alla sua capacità a delinquere del colpevole desunta dai suoi precedenti, così indicando - in maniera congrua e conforme al diritto - l'elemento contemplato dall'art. 133 cod. pen. che ha ritenuto preponderante.

2. Come anticipato, i motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati congiuntamente - sono nel complesso infondati.

Anzitutto, l'atto di appello non conteneva puntuali censure in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale né aveva prospettato la riqualificazione del suo fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall., proprio con riguardo all'elemento soggettivo; e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, iRv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.).

Il che consente di ritenere esaustiva la motivazione nella parte in cui, dopo aver ricostruito il fatto, ha attribuito al ricorrente il dolo (evidenziando la significativa entità della somma oggetto materiale del reato).

Nel resto, la decisione impugnata ha compiutamente disatteso il gravame e, segnatamente, la prospettazione volta ad escludere la sussistenza di una distrazione (in quanto, ad avviso della difesa, nella specie il prelevamento di euro 60.000 dalle casse sociali - somma che sarebbe rientrata nelle casse della fallita - sarebbe inerente alla restituzione da parte dell'ente di un finanziamento ricevuto dal socio Manzoni e sarebbe in parte da ricondurre a un pagamento in favore di altra società sempre riferibile al Manzoni).

In particolare, la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni per cui non ha ritenuto di porre a sostegno della decisione le dichiarazioni della teste Graziano (evidenziando come siano state smentite dagli elementi in atti, sia la genericità del suo narrato) né la scheda contabile offerta in produzione al fine di provare la restituzione della somma (rimarcando come non consti alcuna plausibile giustificazione del debito della fallita, dato questo non oggetto di una denuncia di travisamento della prova); ed evidenziando come la medesima scheda non possa dirsi autentica, non solo perché vergata dal [OSCURATO:PERSONA] e non rinvenuta dal curatore, ma comunque perché essa non ha trovato alcun riscontro nella documentazione acquisita nel corso della procedura fallimentare; ancora, il Giudice di appello ha dato conto del fatto che sia stato proprio il [OSCURATO:PERSONA], come esposto dal curatore e ammesso dalloostesso imputato, a effettuare il prelevamento della somma, profilo quest'ultimo rispetto7quale non può dirsi che ricorra l'asserito travisamento sol perché - secondo quanto esposto nel ricorso - l'Organo fallimentare non ha saputo indicare a cosa i medesimi prelevamenti si riferissero; né può attribuirsi rilievo al travisamento, pure prospettato, delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe confessato una distrazione ma soltanto rappresentato che il Manzoni aveva ottenuto un prestito poiché comunque, alla luce dei rimanenti elementi appena esposti, esse non hanno portata decisiva sulla tenuta della motivazione, segnatamente in ordine all'effettuazione da parte del ricorrente del prelevamento in discorso (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

3. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché la condanna del solo Manzoni al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione da lui presentati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 novembre 2023 la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 2 marzo 2022 del Tribunale di Milano, ha concesso a quest'ultimo imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato in mitius il trattamento sanziona torio a lui inflitto; e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità di entrambi per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche in relazione alle pene irrogate al Manzoni. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un unico motivo di ricorso, con il quale ha censurato la motivazione della pronuncia di appello in ordine alla mancata concessione al medesimo imputato delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, valorizzandone esclusivamente i precedenti (in assenza di ulteriori indici ostativi) ed erroneamente considerandone pericolosa la fuga, senza compiere, invece, l'apprezzamento dell'adeguatezza delle sanzioni inflitte rispetto ai criteri posti dall'art. 133 cod. pen. (inerenti alla gravità del fatto e alla personalità del reo). 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi. 2.2.1.Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (anche sub specie del travisamento del prova) in relazione all'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva, in particolare con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenuta dalla Corte di meril:o per il tramite di un asserto insufficiente (non potendo giovare sul punto neppure la motivazione della sentenza di primo grado). Piuttosto, l'istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito elementi a sostegno della sussistenza del prescritto dolo (in particolare, le deposizioni del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] e dell'addetta alla contabilità della società fallita Graziano, né le dichiarazioni spontanee dell'imputato - cui erroneamente si è attribuita portata confessoria, né la scheda contabile richiamata nella sentenza impugnata, che - alla luce dello stesso apprezzamento della Corte territoriale - confermerebbe la prospettazione del ricorrente e corroborerebbe la teste Graziano, escludendo la volontarietà di una condotta distrattiva); e dagli elementi in atti avrebbe dovuto trarsi che, se ha vi è stato un prelievo di somme dalle casse sociali, al più nella specie ricorrerebbe un prestito e la restituzione di finanziamenti percepiti dalla società. 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice, potendo al più attribuirsi al [OSCURATO:PERSONA] - sulla scorta degli elementi già richiamayti con il primo motivo - un comportamento negligente, ossia un prestil:o o la restituzione di un finanziamento in una situazione di dissesto della società.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; è, invece, nel complesso infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. L'impugnazione del Manzoni è manifestamente. infondata, oltre che volta ad ottenere irritualmente in questa sede di legittimità, per il tramite di asserti generici, un diverso apprezzamento. La Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), oltre ad evidenziare come la pena sia stata determinata nella misura minima, ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento sia al difetto di elementi positivi sia alla sua capacità a delinquere del colpevole desunta dai suoi precedenti, così indicando - in maniera congrua e conforme al diritto - l'elemento contemplato dall'art. 133 cod. pen. che ha ritenuto preponderante. 2. Come anticipato, i motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati congiuntamente - sono nel complesso infondati. Anzitutto, l'atto di appello non conteneva puntuali censure in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale né aveva prospettato la riqualificazione del suo fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall., proprio con riguardo all'elemento soggettivo; e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, iRv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). Il che consente di ritenere esaustiva la motivazione nella parte in cui, dopo aver ricostruito il fatto, ha attribuito al ricorrente il dolo (evidenziando la significativa entità della somma oggetto materiale del reato). Nel resto, la decisione impugnata ha compiutamente disatteso il gravame e, segnatamente, la prospettazione volta ad escludere la sussistenza di una distrazione (in quanto, ad avviso della difesa, nella specie il prelevamento di euro 60.000 dalle casse sociali - somma che sarebbe rientrata nelle casse della fallita - sarebbe inerente alla restituzione da parte dell'ente di un finanziamento ricevuto dal socio Manzoni e sarebbe in parte da ricondurre a un pagamento in favore di altra società sempre riferibile al Manzoni). In particolare, la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni per cui non ha ritenuto di porre a sostegno della decisione le dichiarazioni della teste Graziano (evidenziando come siano state smentite dagli elementi in atti, sia la genericità del suo narrato) né la scheda contabile offerta in produzione al fine di provare la restituzione della somma (rimarcando come non consti alcuna plausibile giustificazione del debito della fallita, dato questo non oggetto di una denuncia di travisamento della prova); ed evidenziando come la medesima scheda non possa dirsi autentica, non solo perché vergata dal [OSCURATO:PERSONA] e non rinvenuta dal curatore, ma comunque perché essa non ha trovato alcun riscontro nella documentazione acquisita nel corso della procedura fallimentare; ancora, il Giudice di appello ha dato conto del fatto che sia stato proprio il [OSCURATO:PERSONA], come esposto dal curatore e ammesso dalloostesso imputato, a effettuare il prelevamento della somma, profilo quest'ultimo rispetto7quale non può dirsi che ricorra l'asserito travisamento sol perché - secondo quanto esposto nel ricorso - l'Organo fallimentare non ha saputo indicare a cosa i medesimi prelevamenti si riferissero; né può attribuirsi rilievo al travisamento, pure prospettato, delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe confessato una distrazione ma soltanto rappresentato che il Manzoni aveva ottenuto un prestito poiché comunque, alla luce dei rimanenti elementi appena esposti, esse non hanno portata decisiva sulla tenuta della motivazione, segnatamente in ordine all'effettuazione da parte del ricorrente del prelevamento in discorso (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché la condanna del solo Manzoni al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione da lui presentati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali
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