CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 36590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8535/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - SUCCURSALE ITALIANA; in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - per la cassazione della sentenza n. 345/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO, depositata il 3 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. Rilevato che: il Tribunale di Agrigento accolse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Succursale Italiana, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 20.000,00, subìti dall'attore in conseguenza dell'illegittima denuncia sporta contro di lui dalla convenuta per il reato di appropriazione indebita dell'autovettura BMW X6 targata [OSCURATO:TARGA], oggetto di un contratto di leasing tra loro stipulato, nonché per l'illegittima segnalazione alla Centrale di allarme interbancario, oltre interessi e spese del grado; la Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]H, ha integralmente riformato la sentenza di prime cure, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del doppio grado; per quanto ancora di interesse, la Corte di appello ha accertato che nella sequenza cronologica degli eventi occorsi nella fattispecie in esame era emerso che, nell'intervallo di tempo tra i mesi di marzo e giugno del 2010, [OSCURATO:PERSONA] non aveva corrisposto il canone e neppure aveva restituito il veicolo alla società di leasing, proprietaria, che gliene aveva fatto richiesta; sulla base di questi rilievi, la Corte territoriale ha reputato che alcun profilo di illegittimità era dato ravvisare nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] GmbH; avverso la sentenza della Corte palermitana ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Succursale italiana, con controricorso, illustrato da successiva memoria. Considerato che: Ric. 2022 n. 08535 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- 1. con l'unico motivo di ricorso, rubricato "della violazione ed errata applicazione dell'art. 360-5 co. c.p.c., per avere omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto in alcuna considerazione la circostanza relativa al furto dell'automobile, che gli aveva impedito di ottemperare alla richiesta di restituzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] GmbH; 2. il ricorso è inammissibile; questa Corte, con consolidato orientamento, ha ripetutamente affermato che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5577; in senso conforme, in precedenza, Cass. 17/03/2017, n. 7014; Cass.13/09/2006, n. 19560; Cass. 23/04/1999, n. 4038); nella specie, la procura allegata al ricorso per cassazione notificato risulta essere stata conferita al difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], «per il proc. civ. n. 235/2018 R.G. pendente dinanzi la Corte di appello di Palermo (..) per richiedere la negoziazione assistita e per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni stato e grado del medesimo, compresa la fase esecutiva (..)»; la data di conferimento della procura, inoltre, risulta di molto precedente (6 novembre 2020) a quella di pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione (3 marzo 2022); Ric. 2022 n. 08535 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- il ricorso è, pertanto, inammissibile per carenza di procura speciale, la quale non investe il difensore del potere di proporre il ricorso per cassazione e, addirittura, risulta rilasciata in epoca antecedente alla sentenza oggetto dell'impugnazione; 3. venendo in considerazione, non già una mera ipotesi di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem effettivamente rilasciata per il giudizio di cassazione dalla parte rappresentata (che assumerebbe la titolarità del rapporto processuale e, con essa, la veste di destinataria delle situazioni derivanti dal processo), bensì un'ipotesi di carenza della procura (la quale è stata rilasciata per processi o fasi di processo diverse da quella - il giudizio di cassazione - per la quale l'atto è stato speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità anche in ordine alla condanna alle spese del giudizio, che va pronunciata nei confronti del difensore medesimo e non già della parte rappresentata (tra le altre, Cass., Sez. Un., 10/05/2006, n.10706; Cass. 25/05/2018, n.13055; Cass. 28/05/2019, n. 14474; Cass.16/11/2021, n. 34638); 3. le spese del giudizio di legittimità, in conseguenza della soccombenza, vanno pertanto poste a carico dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e vengono liquidate come da dispositivo; 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] la Corte dichiara inammissibile il ricorso; Ric. 2022 n. 08535 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- condanna l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di consiglio de