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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 1969

Cassazione n. 35927/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1969 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 08/02/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 29/05/2019, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro mille di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione da parte della corte territoriale delle risultanze emerse all'esito dell'istruttoria dibattimentale.Assume che non aveva firmato alcun contratto, in quanto lo stesso era stato sottoscritto dalla di lui compagna, amministratrice della società, che era subentrata nella gestione dell'attività commerciale della persona offesa e che non poteva sostenersi la tesi che l'odierno imputato avesse fatto credere alla persona offesa di ricoprire la carica di amministratore della società per indurlo alla stipula della cessione.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Ciò premesso va osservato che nell'impugnata sentenza la corte territoriale, in merito alla sussistenza dei profili di responsabilità dell' imputato in ordine al reato contestato, ha puntualmente analizzato e confutato i motivi di appello con motivazione corretta, immune da vizi (v. pp. 2 e 3, punto 4 della sentenza d'appello con riferimento alle valutazioni in ordine al preordinato proposito fraudolento caratterizzante la condotta dell'imputato), la cui valutazione appare esente da censure logico giuridiche.

Nella specie i giudici di merito hanno ampiamente ricostruito i profili di responsabilità dell'imputato coinvolto a pieno titolo nell' affare truffaldino in questione essendo emerso che lo stesso aveva personalmente condotto le trattative, rassicurando la controparte circa la bontà dell'affare, argomentazioni con le quali la difesa non si confronta in alcun modo.

Sulla scorta dei menzionati elementi valorizzati dai giudici di merito implicanti il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda illecita de qua, non appare decisiva la mera circostanza per cui il contratto con la persona offesa non fosse stato sottoscritto dall'imputato personalmente ma dalla di lui compagna, quale rappresentante legale della società contraente.

Pertanto, anche in considerazione della genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa contrattuale ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20/05/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1969 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 08/02/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 29/05/2019, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro mille di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione da parte della corte territoriale delle risultanze emerse all'esito dell'istruttoria dibattimentale.Assume che non aveva firmato alcun contratto, in quanto lo stesso era stato sottoscritto dalla di lui compagna, amministratrice della società, che era subentrata nella gestione dell'attività commerciale della persona offesa e che non poteva sostenersi la tesi che l'odierno imputato avesse fatto credere alla persona offesa di ricoprire la carica di amministratore della società per indurlo alla stipula della cessione. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Ciò premesso va osservato che nell'impugnata sentenza la corte territoriale, in merito alla sussistenza dei profili di responsabilità dell' imputato in ordine al reato contestato, ha puntualmente analizzato e confutato i motivi di appello con motivazione corretta, immune da vizi (v. pp. 2 e 3, punto 4 della sentenza d'appello con riferimento alle valutazioni in ordine al preordinato proposito fraudolento caratterizzante la condotta dell'imputato), la cui valutazione appare esente da censure logico giuridiche. Nella specie i giudici di merito hanno ampiamente ricostruito i profili di responsabilità dell'imputato coinvolto a pieno titolo nell' affare truffaldino in questione essendo emerso che lo stesso aveva personalmente condotto le trattative, rassicurando la controparte circa la bontà dell'affare, argomentazioni con le quali la difesa non si confronta in alcun modo. Sulla scorta dei menzionati elementi valorizzati dai giudici di merito implicanti il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda illecita de qua, non appare decisiva la mera circostanza per cui il contratto con la persona offesa non fosse stato sottoscritto dall'imputato personalmente ma dalla di lui compagna, quale rappresentante legale della società contraente. Pertanto, anche in considerazione della genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa contrattuale ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 20/05/2022 Il C
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