CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01618/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23647/20 16 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio della seconda; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1193/31/2015, depositata in data 13ottobre 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 dicembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Movimentazioni bancarie sui conti correnti intestati ai soci di società di capitale -Presunzione di inerenza ad operazioni imponibili – P rova contraria Rilevato che: 1. La società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” proponeva innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria (d’ora in avanti solo CTP) distinti ricorsi avverso quattro avvisi di accertamento e tre avvisi di rettifica, emessi dall’Agenzia delle entrate all’esito di una verifica compiuta nel 1999, in relazione agli anni dal 1995 al 1998, per maggiori IRPEG ed ILOR. Gli avvisi scaturivano dagli accertamenti bancari disposti sui conti correnti intestati ai due soci della società ed alle rispettive mogli; l’Ufficio aveva, infatti, imputato tutti gli importi transitati sui detti conti ad attività svolta dalla società in nero, rideterminando quinti l’imponibile soggetto a tassazione. La società contestava la riferibilità delle dette somme alla propria attività. La CTP, riuniti i ricorsi, riteneva, per quanto qui ancora rilevi, legittima la presunzione (di cui agli artt. 32, comma primo, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma secondo, nn. 2 e 7 del d.P.R. n. 633/1972) di riferibilità alla società delle movimentazioni dei conti correnti personali dei soci, in assenza di una giustificazione di segno contrario fornita dalla contribuente. 2. La societàinterponeva gravame alla Commissione tributaria regionale del Piemonte (d’ora in poi per brevità CTR) chiedendone l’integrale riforma. La CTRaccoglieva l’appelloritenendo apparente la motivazione posta dall’Ufficio a base dei propri atti e censurando l’operato della CTP perché non aveva preso in considerazione il decreto di archiviazione emesso dal GIP, secondo cui non era possibile provare che le somme rinvenutein una cassetta di sicurezza provenissero da attività in nero svolta dalla società. Inoltre, era onere del giudice di prime cure “spiegare perché le movimentazioni del conto corrente [OSCURATO:PERSONA] fossero riferibili alla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e non fossero riferibili, per la loro entità, alle altre attività imprenditoriali, pur conosciute, dei fratelli Cirio o di una delle società dalle quali risultavano essere partecipi, prendendo in esame le caratteristiche di tali attività[…]movimentazioni dell’ordine medio di oltre 1 miliardo nei periodi considerati sia in addebito sia a credito potevano essere sicuramente meglio riferibili ad una società immobiliare che non ad una società quali la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] esercente l’attività di bar ristorante e gestione piscine stagionali”. 3. L’Ufficio proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato a due motivi: a) la violazione di legge non essendo stata fornita la prova idonea a vincere la presunzione di legge che le movimentazioni sul conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unici soci della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non fossero di pertinenza della stessa; b) l’omessa motivazione in ordine alla prova che le movimentazioni sul conto corrente intestato ai predetti soci fossero di pertinenza di altro soggetto diverso dalla società oggetto di accertamento. Questa Corte accoglieva il ricorso, ritenuto manifestamente fondato, con ordinanza n. 9622/2012. Dopo aver indicato la normativa di riferimento (artt. 51, comma nn. 2 e 7, d.P.R. n. 633/1972 e 32, n. 2, d.P.R. n. 600/1973), richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, da un lato, l’utilizzabilità, ai fini fiscali, dei dati bancari, ai fini dell’accertamento del reddito delle società di capitali, non è limitata ai soli conti formalmente intestati alla società, ma si estende anche ai conti intestati a soci, amministratori o procuratori della stessa, ove risulti la sostanziale riferibilità all’ente dei conti, e, dall’altro, la prova contraria della società contribuente deve essere circostanziata. Nella specie la Corte riteneva irrilevante il decreto di archiviazione in sede penale ed apodittica la motivazione della CTR circa l’onere in capo alla CTP sopra richiamata, poiché era stato omesso qualsiasi riferimento all’operatività e capacità reddituale della società immobiliare non specificata (cui sarebbero stati riferibili gli importi di cui alle movimentazioni bancarie); in altri termini la CTR non aveva spiegato i motivi per cui ‘si debba ritenere più probabile che gli accrediti e prelievi, per la loro entità, fossero riferibili a tale società e non, invece, alla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], omettendo anche di considerare che una tale prova contraria avrebbe dovuto essere fornita dalla società contribuente che deve dimostrare che tali movimentazioni fossero di pertinenza di un soggetto diverso (pag. 2 dell’ordinanza). 4. Riassunto il giudizio dall’Agenzia delle entrate , la CTR accoglieva il gravame ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio e non fornita dalla contribuente la prova contraria della non riferibilità delle operazioni bancarie all’attività sociale, ovvero della riferibilità delle stesse ad altre attività. In particolare, tale prova non poteva essere integrata da una presunzione, basata sulle asserite maggiori capacità reddituali della [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui i Cirio erano soci accomandanti), alla quale andrebbero riferite, secondo la contribuente, le operazioni bancarie. 5. Per la cassazione della citata sentenza l a società contribuente ha proposto ricorso affidato ad unico motivo. L’Agenzia delle entrate resistecon controricorso. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l a contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 51 co. 2 nn. 2 e 7 d.p.r. 633/72 e 32 n. 2 d.p.r. 600/73 e degli artt. 2727-2729 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.».In particolare, lamenta che la CTR, in sede di rinvio, avrebbe disatteso i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 9622/2012. Solo all’esito dell’accertamento della riferibilità alla società dei movimenti bancari sui conti correnti intestati a soci ed amministratori, infatti, l’Ufficio può presumere che si tratti di attività non dichiarate al Fisco, salva la prova contraria del contribuente. Nella specie, la CTR avrebbe omesso di indicare gli elementi dai quali desumere che le somme transitate sui conti correnti dei soci Cirio fossero riferibili alla società, avvalorando un accertamento ‘totalmente presuntivo e probabilistico da parte del Fisco’ (pag. 9 del ricorso). Inoltre,la CTR avrebbe omesso di valutare adeguatamente la prova contraria fornita dalla contribuente circa la riferibilità delle somme all’attività della società immobiliare GGG, dotata di elevata capacità reddituale. Il motivo è infondato. Invero, nell’ordinanza di rinvio questa Corte aveva precisato come, a fronte di movimentazioni sui conti correnti intestati ai soci riferibili alla società contribuente, fosse onere di quest’ultima fornire una adeguata e circostanziata prova contraria della riferibilità delle somme transitati sui detti conti correnti ad altra attività e/o altra società. Pertanto, da un lato, nessuna violazione dei principi di diritto affermati nella ordinanza di rinvio è rinvenibile nella decisione emessa dalla CTR atteso che, presunta la riferibilità alla società dei conti intestati ai soci, l’indagine demandata al giudice del rinvio era squisitamente probatoria, ovvero aveva ad oggetto l’assolvimento dell’onere della prova contraria da parte della società. Dall’altro, la CTR ha valutato la prova documentale fornita dalla società (e relativa all’asserita riferibilità delle movimentazioni ad altra società di cui i soci erano accomandanti), ritenendola inidonea ad integrare la prova contraria, sia per la qualifica di soci accomandanti degli intestatari dei conti (che non avrebbe consentito loro la gestione dei conti della GGG) sia per la natura meramente presuntiva della prova addotta dalla società, con statuizioni non specificamente censurate con l’odierno ricorso. 2. In base alle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut