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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 05839/2026

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uente ORDINANZA sul ricorso 3224-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N.2 LANCIANO- VASTO-CHIETI, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 526/2024 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 05/12/2024 R.G.N. 208/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] processuali R.G.N.3224/2025 Cron.

Rep.

Ud.21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. L’odierna ricorrente, DanielaDaniele, infermiera dipendente dell’ASL 2 Lanciano-[OSCURATO:PERSONA], ha dedotto di avere partecipato ad una procedura selettiva interna indetta da tale [OSCURATO:PERSONA] per l’attribuzione di un incarico di coordinamento infermieristico territoriale, collocandosial terzo posto della relativa graduatoria definitiva.

La stessa ricorrente , ritenendo che non le fossero stati erroneamente attribuiti alcuni punteggi cui aveva diritto, ha quindi adito per l’annullamento della graduatoria, dapprima il T.A.R.Pescara e, a seguito di sentenza declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, il Tribunale di Chieti, evocando in giudizio l’Ente datore di lavoro e i colleghi che l’avevano sopravanzata, rispettivamente, la d.ssa [OSCURATO:PERSONA] (classificatasi al primo posto) e il dr. [OSCURATO:PERSONA] (cl assificatosi al secondo) , ed ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad essere collocata al secondo posto nella medesima graduatoria e la conseguente attribuzione dell’incarico anzidetto, poiché la prima classificata, avente diritto allo stesso, vi aveva rinunciatoavendo optato per un altro diverso incarico. 2.

Il Tribunale di Chieti, in accoglimento delladomanda, ha condannato la Asl convenuta ad attribuire il predetto incarico alla ricorrente, e condannato alla rifusione delle spese processuali da questa sostenute tutti i resistenti in solido, e cioè la Asl, nonché i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , i quali si erano costituiti nel giudizio proseguito davanti al giudice ordinario, a differenza di quanto fatto nel giudizio amministrativo, nel quale erano rimasti contumaci.

3. A seguito dell’appello proposto dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di L’ A quila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, ha escluso la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla predetta appellante, perchéla stessa aveva rinunciato all’incarico oggetto della selezione anzidetta, e perché la domanda proposta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riguardava il collocamento nella seconda posizione della relativa graduatoria, occupata invece dal [OSCURATO:PERSONA], senza coinvolgere quindi la posizione della medesima Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di seconde cure ha quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell’appellante SerenellaMennilli, compensato le spese del grado nei confronti della A.S.L., e disposto non doversi provvedere per le spese nei confronti deldr. [OSCURATO:PERSONA], non avendo questi preso parte al giudizio di appello .

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con successiva memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , mentre sono rimati intimati l’ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti e il dr. [OSCURATO:PERSONA].

Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di impugnazione è così formulato: «violazione dell’art.91 c.p.c. (art.360, n.3 c.p.c.), violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art.102 c.p.c. anche in rapporto all’art.41 del d.lgs n.104/2010 -codice del processo amministrativo (art. 360, n.3 e n.4 c.p.c.) e violazione e falsa applicazionedell’art.41 del d.lgs n.104/2010 - codice del processo amministrativo (art.360, n.3 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata illegittimamente condannato la ricorrente a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], alla quale il ricorso era stato notificato solo con finalità di conoscenza».

2. Con tale mezzo di impugnazione, la ricorrente ha censurato la decisione della corte territoriale per aver posto a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, presupponendo in tal modo, ma erroneamente, una sua soccombenza nei confronti della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] per aver convenuto quest’ultima in giudizio,nonostante la stessa fosse priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda formulata.

3. Detta decisione, secondo la ricorrente, non ha considerato che ella, allorquando aveva proposto ricorso al T.A.R., per non incorrere nell’inammissibilità di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., era stata costretta a notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressat i e, pertanto, lo aveva notificato a coloro che l ’avevano sopravanza ta in graduatoria, e cioè i predetti [OSCURATO:PERSONA] , vincitrice della selezione, e [OSCURATO:PERSONA] , classificatosi al secondo posto,ai quali aveva notificato anche il successivo atto per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario, ai soli fini del mantenimento dell’integrità dell’originario contraddittorio.

La stessa decisione non avrebbe poi adeguatamente valutato le conseguenze derivanti dallacircostanza che , fin dal giudizio incardinato presso il giudice amministrativo, alcuna domanda era stata rivolta nei confrontidella predetta dr.ssaMennilli, essendo stata richiesta solo la riformulazione della graduatoria con la propria collocazione in seconda posizione, senza che ciò avesse alcuna incidenza sulla posizione della stessa [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro rinunciataria all’incarico, giacché la domanda coinvolgeva unicamente il dr. [OSCURATO:PERSONA], come specificato anche in occasione della proposizione del detto giudizio amministrativo.

Sostiene,quindi,la ricorrente che, in ragione dell’assenza di domande proposte nei confronti della dr.ssaMennilli, o volte ad incidere sulla sua posizione, la notifica alla stessa dell’atto di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti aveva valore nei suoi confronti di mera litis denuntiatio, in relazionealla quale non vi sarebbe stato per lei alcun motivo di costituirsi in tale giudizio.

4. Per tale ragione, quindi , la successiva , non necessitata, costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA]- con la quale ella aveva svolto difese conformi a quelle della Asl e contrastato la domanda proposta in giudizio, concludendo per il suo rigetto- doveva essere qualificata come intervento ad opponendum, profilo che non era stato rilevato dal giudice di appello, unitamente alla carenza di interesse ad agire exart. 100 c.p.c. in capo a detta dr.ssa.

La decisione impugnata, a detta della ricorrente, avrebbe violato sia l’art. 91 c.p.c., che l’art.100 c.p.c., non avendo essa colto il menzionato ruolo processuale assunto dalla dr.ssa Mennillie l’assenza di un suo interesse a contraddire, in forza del quale non poteva poi, in alcun modo, essere pronunciata la condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, poste a suo esclusivo carico, dimenticando che in primo grado la stessa ricorrente era stata dichiarata vincitrice nei confronti della Asl, condannata ad attribuirle l’incarico oggetto della selezione.

5. La decisione gravata avrebbe poi violato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di richiesta di riformulazione della graduatoria di una selezione concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti alla selezione coinvolti dai necessari raffronti, con conseguente obbligo del giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, cosicché il mancato rilievo del ruolo di controinteressata in capo alla dr.ssa Mennili costituirebbe una violazione degli artt. 41, comma 2, c.p.a. e 102 c.p.c.

6. Prima di esaminare tali censure occorre rilevare , innanzitutto, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente in ordine al predetto motivo diricorso, perché contenente una mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4 e 5, e tali da prospetta re una medesima questione sotto profili i ncompatibili.

Premesso,infatti, che nel motivo di ricorso non viene formulata alcuna censura ai sensi del citato n. 5dell’art. 360 c.p.c., occorre evidenziare che la concorrente proposizione di altri motivi di impugnazioneformulati ai sensi dei nn. 3 e 4 del medesimo articolo non determina nel caso in esame nessuna sovrapposizione che impedisce di individuare le censure specificamente formulate dalla ricorrente, essendo esse chiaramente distinguibili l’una dalle altre, in modo tale da consentire alla Corte il loro specifico e separato esame.

Ciò deve essere affermato anche per le dedotte violazioni degli artt. 100 e 102 c.p.c., desumendosi dal tenore complessivo del ricorso che esse sono state riferite all’assenza di interesse dell’odierna controricorrente a contraddire alla domanda proposta in primo grado, ed alla violazione dellitisconsorzio previsto dall’art. 41 c.p.a., che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione, risultando in tal modo delimitato l’ambito di operatività delle censure denunciate.

7. Passando ad esaminare il motivo di impugnazione, occorre rilevare che, se si prendono in considerazione le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, riportate nella sentenza impugnata, si ricava che l’odierna ricorrente ha chiesto che, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti assunti dall’[OSCURATO:PERSONA] datrice di lavoro «nei limiti dell’interesse della ricorrente, come indicati nell’epigrafe del ricorso introduttivo», venisse conseguentemente accerta to e dichiara to il suo diritto ad essere collocata al secondo posto nella graduatoria della selezione de qua, per il conseguente conferimento dell’incarico oggetto della selezione, precisando espressamente che tale richiesta veniva formulata «stante la rinuncia all’incarico della prima classificata, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha optato per il conferimento di altra posizione».

8. In base al tenore di tali conclusioni non è riscontrabile la proposizione di alcuna domanda nei confronti della dr.ssaMennilli, essendosi chiaramente specificato in esse che la richiesta di accertamento del diritto allacollocazione in una posizione della graduatoria utile per il conferimento dell’incarico in discussione riguardava una posizione, la seconda, che non era occupata da tale dr.ssa, risultando così evidente che la notifica alla stessa dell’atto di riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Chieti non era diretta ad estrometterla dalla graduatoria medesima, o a ottenerne una collocazione in una posizione deteriore, né a conseguire dalla stessa una qualche forma di riparazione, poiché l’unica domanda risarcitoria proposta in giudizio era stata avanzata, in subordine all’attribuzione dell’incarico, nei confronti della sola Asl.

In considerazione di ciò, e del fatto che le domande proposte in giudizio, in caso di accoglimento, potevano incidere soltanto sulla posizione della Asl datrice di lavoro e del dr. [OSCURATO:PERSONA], l’anzidetta notifica non può che avere il significato di litis denuntiatio, ecioè di atto volto a rendere edotta la dr.ssaMennilli della proposizione di una domanda rivolta verso altri soggetti, ed in particolare del fatto che la domanda di annullamento della graduatoria proposta nel giudizio originariamente incardinato davanti al T.a.r. di Pescara- nel quale la stessa [OSCURATO:PERSONA] era stata evocata solo in ragione della previsione dettata dall’art.41 del d.lgs. n.104/2010 con riferimento ai controinteressati- era proseguita davanti al giudice ordinario, di fronte al quale però, come espressamente specificato, non veniva avanzata alcuna richiesta tale da incidere sulla sua posizione.

Anche per quanto concerne le spese processuali, nessuna domanda era stata rivolta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], posto che nelle già menzionate conclusioni era stata formulata la generica espressione «Con vittoria di spese e compensi di giudizio.».

9. A fronte di una siffatta configurazione delle richieste avanzate dall’odierna ricorrente in primo grado, la successiva statuizione della decisione di appello relativa all’accertamento dell’assenza di legittimazione passiva della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha consentito sicuramente di rimediare ad un’incoerenza della sentenza emessa in primo grado, la quale, nonostante l’assenza di domande rivolte nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato anche quest’ultima alla rifusione, in solido con gli altri convenuti, delle spese del grado in favore della odierna ricorrente, senza null’altro specificare al riguardo.

10. Ma la stessa assenza di domande rivolte nei confronti della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], o tali da incidere sulla sua posizione, non giustificavala decisione di appello di condannare la dr.ssa Daniele al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, poiché quest’ultima, proprio per tale assenza, non poteva essere considerata soccombente nei confronti della prima, attesoaltresì che la domanda di conferimento dell’incarico era stata ritenuta fondata ed accolta, nonostante l’opposizione della Asl datrice di lavoro.

La stessa dr.ssaMennilli, invero, anche nell’appello proposto davanti alla c orte territoriale aveva chiesto la riforma della sentenza di prime cure solo nella parte in cui aveva pronunciato condanna nei suoi confronti alpagamento, in solido con gli altri convenuti, delle speseprocessuali, “non avendo interesse a contraddire la domanda proposta” (v. al riguardo pag. 15 del ricorso per cassazione, nonché pag. 4 del controricorso).

11. La condanna dell’odierna ricorrente alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del doppio grado di giudizio non risulta,pertanto, in alcun modo giustificata, e viola la disposizione di cui all’art. 91 c.p.c., che prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente.

Tale conclusione è rafforzata dalla considerazione che la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio in primo grado, non si era limitata soltanto ad eccepire la carenza della propria legittimazione passiva( in realtà non affermata nell’atto introduttivo, la cui notifica aveva valore di litisdenuntiatio) bensì , pur dichiarando di non aver e interesse al giudizio, aveva comunque dedotto la correttezza del punteggio attribuito alla dr.ssaDaniele, all’esito della procedura selettiva, dalla Asl datrice di lavoro, assumendo, quindi , in parte qua una posizione di adesione a quella di quest’ultima, che invece era stata dichiara infondata dalla decisione di prime cure, la quale, per tale aspetto, non è stata impugnata da nessuna delle parti in causa, ed è quindi passata in giudicato.

12. Il motivo di impugnazione formulato dalla ricorrente risulta, pertanto , fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 91 c.p.c. , e ciò è sufficiente per cassare la sentenza impugnata nella parte in cui ha regolato le spese del doppio grado di giudizio tra la stessa ricorrente e l’odierna controricorrente,ponendole integralmente a carico della prima.

13. La regolazione delle spese di giudizio tra tali parti deve essere invece effettuata avuto riguardo al complessivo esito dei due gradi di giudiziodi merito, allo svolgimento da parte della dr.ssaMennilli di difese in parte adesive a quelle della Asl, risultate poi infondate, e, per converso, alle contestazioni mossenel corso del giudizio di primo grado dalla dr.ssa Daniele all’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla controparte, sia pur solo in ragione della dedotta qualità di controinteressata di quest’ultima(v. pag. 2 del controricorso, in cui si dà atto dell’esistenza di tali contestazioni, indicando gli atti ed i momenti del giudizio in cui esse sono state formulate).

14. Alla luce di tutte le considerazioni innanzi indicate si deve concludere che entrambe le parti hanno contribuito a far sì che la controversia, pur iniziata senza la proposizione di domande rivolte verso la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], o tali da incidere sulla sua posizione, si sia poi protratta successivamente, fino alla fase di legittimità con pari coinvolgimento e responsabilità delle stesse parti in ordine al ruolo processuale rivestito dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rilevante ai fini della regolazione delle spese processuali, sicché risulta corretto disporre l’integrale compensazione tra le stesse parti delle spese dell’intero giudizio.

15. Consegue a tale decisione l’accoglimento della richiesta di parte ricorrente di condanna della controparte alla restituzione delle somme versate medio temporea quest’ultima a titolo di pagamento delle spese processuali disposto dalla sentenza impugnata e qui cassata, pagamento ricavabile dalla documentazione allegata al ricorso.

16. Non essendo necessari al riguardo ulteriori accertamenti in fatto, anche in considerazione del tenore della richiesta formulata, non v’è bisogno di disporre alcun rinvio, potendo essere la causa decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., nel senso dianzi illustrato.

17. Il secondo motivo di impugnazione-volto a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, per avere illegittimamente condannato la ricorrente a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla dr.ssaMennilli, in violazione del principio di soccombenza e comunque di quello del disputatume dei parametri di riferimento per la quantificazione delle spese - risulta assorbito in ragione delle statuizioni pronunciate riguardo all’accoglimento del primo motivo di impugnazione, essendo peraltro in parte ripetitivo di quest’ultimo.

18. Per quanto concerne le spese del giudizio di legittimità , esse devono compensarsi integralmente tra le parti per le stesse ragioni evidenziate aipunti 13 e 14 che precedono.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e decidendo nel merito cassala decisione impugnata limitatamente al capo relativo alla regolazione delle spese processuali tra la ricorrente e la controricorrente, compensando fra le stesse parti le spese dell’intero giudizio; con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 3224-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N.2 LANCIANO- VASTO-CHIETI, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 526/2024 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 05/12/2024 R.G.N. 208/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] processuali R.G.N.3224/2025 Cron. Rep. Ud.21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. L’odierna ricorrente, DanielaDaniele, infermiera dipendente dell’ASL 2 Lanciano-[OSCURATO:PERSONA], ha dedotto di avere partecipato ad una procedura selettiva interna indetta da tale [OSCURATO:PERSONA] per l’attribuzione di un incarico di coordinamento infermieristico territoriale, collocandosial terzo posto della relativa graduatoria definitiva. La stessa ricorrente , ritenendo che non le fossero stati erroneamente attribuiti alcuni punteggi cui aveva diritto, ha quindi adito per l’annullamento della graduatoria, dapprima il T.A.R.Pescara e, a seguito di sentenza declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, il Tribunale di Chieti, evocando in giudizio l’Ente datore di lavoro e i colleghi che l’avevano sopravanzata, rispettivamente, la d.ssa [OSCURATO:PERSONA] (classificatasi al primo posto) e il dr. [OSCURATO:PERSONA] (cl assificatosi al secondo) , ed ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad essere collocata al secondo posto nella medesima graduatoria e la conseguente attribuzione dell’incarico anzidetto, poiché la prima classificata, avente diritto allo stesso, vi aveva rinunciatoavendo optato per un altro diverso incarico. 2. Il Tribunale di Chieti, in accoglimento delladomanda, ha condannato la Asl convenuta ad attribuire il predetto incarico alla ricorrente, e condannato alla rifusione delle spese processuali da questa sostenute tutti i resistenti in solido, e cioè la Asl, nonché i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , i quali si erano costituiti nel giudizio proseguito davanti al giudice ordinario, a differenza di quanto fatto nel giudizio amministrativo, nel quale erano rimasti contumaci. 3. A seguito dell’appello proposto dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di L’ A quila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, ha escluso la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla predetta appellante, perchéla stessa aveva rinunciato all’incarico oggetto della selezione anzidetta, e perché la domanda proposta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riguardava il collocamento nella seconda posizione della relativa graduatoria, occupata invece dal [OSCURATO:PERSONA], senza coinvolgere quindi la posizione della medesima Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di seconde cure ha quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell’appellante SerenellaMennilli, compensato le spese del grado nei confronti della A.S.L., e disposto non doversi provvedere per le spese nei confronti deldr. [OSCURATO:PERSONA], non avendo questi preso parte al giudizio di appello . 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con successiva memoria ex art. 380-bis c.p.c. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , mentre sono rimati intimati l’ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti e il dr. [OSCURATO:PERSONA]. Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di impugnazione è così formulato: «violazione dell’art.91 c.p.c. (art.360, n.3 c.p.c.), violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art.102 c.p.c. anche in rapporto all’art.41 del d.lgs n.104/2010 -codice del processo amministrativo (art. 360, n.3 e n.4 c.p.c.) e violazione e falsa applicazionedell’art.41 del d.lgs n.104/2010 - codice del processo amministrativo (art.360, n.3 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata illegittimamente condannato la ricorrente a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], alla quale il ricorso era stato notificato solo con finalità di conoscenza». 2. Con tale mezzo di impugnazione, la ricorrente ha censurato la decisione della corte territoriale per aver posto a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, presupponendo in tal modo, ma erroneamente, una sua soccombenza nei confronti della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] per aver convenuto quest’ultima in giudizio,nonostante la stessa fosse priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda formulata. 3. Detta decisione, secondo la ricorrente, non ha considerato che ella, allorquando aveva proposto ricorso al T.A.R., per non incorrere nell’inammissibilità di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., era stata costretta a notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressat i e, pertanto, lo aveva notificato a coloro che l ’avevano sopravanza ta in graduatoria, e cioè i predetti [OSCURATO:PERSONA] , vincitrice della selezione, e [OSCURATO:PERSONA] , classificatosi al secondo posto,ai quali aveva notificato anche il successivo atto per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario, ai soli fini del mantenimento dell’integrità dell’originario contraddittorio. La stessa decisione non avrebbe poi adeguatamente valutato le conseguenze derivanti dallacircostanza che , fin dal giudizio incardinato presso il giudice amministrativo, alcuna domanda era stata rivolta nei confrontidella predetta dr.ssaMennilli, essendo stata richiesta solo la riformulazione della graduatoria con la propria collocazione in seconda posizione, senza che ciò avesse alcuna incidenza sulla posizione della stessa [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro rinunciataria all’incarico, giacché la domanda coinvolgeva unicamente il dr. [OSCURATO:PERSONA], come specificato anche in occasione della proposizione del detto giudizio amministrativo. Sostiene,quindi,la ricorrente che, in ragione dell’assenza di domande proposte nei confronti della dr.ssaMennilli, o volte ad incidere sulla sua posizione, la notifica alla stessa dell’atto di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti aveva valore nei suoi confronti di mera litis denuntiatio, in relazionealla quale non vi sarebbe stato per lei alcun motivo di costituirsi in tale giudizio. 4. Per tale ragione, quindi , la successiva , non necessitata, costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA]- con la quale ella aveva svolto difese conformi a quelle della Asl e contrastato la domanda proposta in giudizio, concludendo per il suo rigetto- doveva essere qualificata come intervento ad opponendum, profilo che non era stato rilevato dal giudice di appello, unitamente alla carenza di interesse ad agire exart. 100 c.p.c. in capo a detta dr.ssa. La decisione impugnata, a detta della ricorrente, avrebbe violato sia l’art. 91 c.p.c., che l’art.100 c.p.c., non avendo essa colto il menzionato ruolo processuale assunto dalla dr.ssa Mennillie l’assenza di un suo interesse a contraddire, in forza del quale non poteva poi, in alcun modo, essere pronunciata la condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, poste a suo esclusivo carico, dimenticando che in primo grado la stessa ricorrente era stata dichiarata vincitrice nei confronti della Asl, condannata ad attribuirle l’incarico oggetto della selezione. 5. La decisione gravata avrebbe poi violato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di richiesta di riformulazione della graduatoria di una selezione concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti alla selezione coinvolti dai necessari raffronti, con conseguente obbligo del giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, cosicché il mancato rilievo del ruolo di controinteressata in capo alla dr.ssa Mennili costituirebbe una violazione degli artt. 41, comma 2, c.p.a. e 102 c.p.c. 6. Prima di esaminare tali censure occorre rilevare , innanzitutto, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente in ordine al predetto motivo diricorso, perché contenente una mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4 e 5, e tali da prospetta re una medesima questione sotto profili i ncompatibili. Premesso,infatti, che nel motivo di ricorso non viene formulata alcuna censura ai sensi del citato n. 5dell’art. 360 c.p.c., occorre evidenziare che la concorrente proposizione di altri motivi di impugnazioneformulati ai sensi dei nn. 3 e 4 del medesimo articolo non determina nel caso in esame nessuna sovrapposizione che impedisce di individuare le censure specificamente formulate dalla ricorrente, essendo esse chiaramente distinguibili l’una dalle altre, in modo tale da consentire alla Corte il loro specifico e separato esame. Ciò deve essere affermato anche per le dedotte violazioni degli artt. 100 e 102 c.p.c., desumendosi dal tenore complessivo del ricorso che esse sono state riferite all’assenza di interesse dell’odierna controricorrente a contraddire alla domanda proposta in primo grado, ed alla violazione dellitisconsorzio previsto dall’art. 41 c.p.a., che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione, risultando in tal modo delimitato l’ambito di operatività delle censure denunciate. 7. Passando ad esaminare il motivo di impugnazione, occorre rilevare che, se si prendono in considerazione le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, riportate nella sentenza impugnata, si ricava che l’odierna ricorrente ha chiesto che, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti assunti dall’[OSCURATO:PERSONA] datrice di lavoro «nei limiti dell’interesse della ricorrente, come indicati nell’epigrafe del ricorso introduttivo», venisse conseguentemente accerta to e dichiara to il suo diritto ad essere collocata al secondo posto nella graduatoria della selezione de qua, per il conseguente conferimento dell’incarico oggetto della selezione, precisando espressamente che tale richiesta veniva formulata «stante la rinuncia all’incarico della prima classificata, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha optato per il conferimento di altra posizione». 8. In base al tenore di tali conclusioni non è riscontrabile la proposizione di alcuna domanda nei confronti della dr.ssaMennilli, essendosi chiaramente specificato in esse che la richiesta di accertamento del diritto allacollocazione in una posizione della graduatoria utile per il conferimento dell’incarico in discussione riguardava una posizione, la seconda, che non era occupata da tale dr.ssa, risultando così evidente che la notifica alla stessa dell’atto di riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Chieti non era diretta ad estrometterla dalla graduatoria medesima, o a ottenerne una collocazione in una posizione deteriore, né a conseguire dalla stessa una qualche forma di riparazione, poiché l’unica domanda risarcitoria proposta in giudizio era stata avanzata, in subordine all’attribuzione dell’incarico, nei confronti della sola Asl. In considerazione di ciò, e del fatto che le domande proposte in giudizio, in caso di accoglimento, potevano incidere soltanto sulla posizione della Asl datrice di lavoro e del dr. [OSCURATO:PERSONA], l’anzidetta notifica non può che avere il significato di litis denuntiatio, ecioè di atto volto a rendere edotta la dr.ssaMennilli della proposizione di una domanda rivolta verso altri soggetti, ed in particolare del fatto che la domanda di annullamento della graduatoria proposta nel giudizio originariamente incardinato davanti al T.a.r. di Pescara- nel quale la stessa [OSCURATO:PERSONA] era stata evocata solo in ragione della previsione dettata dall’art.41 del d.lgs. n.104/2010 con riferimento ai controinteressati- era proseguita davanti al giudice ordinario, di fronte al quale però, come espressamente specificato, non veniva avanzata alcuna richiesta tale da incidere sulla sua posizione. Anche per quanto concerne le spese processuali, nessuna domanda era stata rivolta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], posto che nelle già menzionate conclusioni era stata formulata la generica espressione «Con vittoria di spese e compensi di giudizio.». 9. A fronte di una siffatta configurazione delle richieste avanzate dall’odierna ricorrente in primo grado, la successiva statuizione della decisione di appello relativa all’accertamento dell’assenza di legittimazione passiva della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha consentito sicuramente di rimediare ad un’incoerenza della sentenza emessa in primo grado, la quale, nonostante l’assenza di domande rivolte nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato anche quest’ultima alla rifusione, in solido con gli altri convenuti, delle spese del grado in favore della odierna ricorrente, senza null’altro specificare al riguardo. 10. Ma la stessa assenza di domande rivolte nei confronti della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], o tali da incidere sulla sua posizione, non giustificavala decisione di appello di condannare la dr.ssa Daniele al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, poiché quest’ultima, proprio per tale assenza, non poteva essere considerata soccombente nei confronti della prima, attesoaltresì che la domanda di conferimento dell’incarico era stata ritenuta fondata ed accolta, nonostante l’opposizione della Asl datrice di lavoro. La stessa dr.ssaMennilli, invero, anche nell’appello proposto davanti alla c orte territoriale aveva chiesto la riforma della sentenza di prime cure solo nella parte in cui aveva pronunciato condanna nei suoi confronti alpagamento, in solido con gli altri convenuti, delle speseprocessuali, “non avendo interesse a contraddire la domanda proposta” (v. al riguardo pag. 15 del ricorso per cassazione, nonché pag. 4 del controricorso). 11. La condanna dell’odierna ricorrente alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del doppio grado di giudizio non risulta,pertanto, in alcun modo giustificata, e viola la disposizione di cui all’art. 91 c.p.c., che prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente. Tale conclusione è rafforzata dalla considerazione che la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio in primo grado, non si era limitata soltanto ad eccepire la carenza della propria legittimazione passiva( in realtà non affermata nell’atto introduttivo, la cui notifica aveva valore di litisdenuntiatio) bensì , pur dichiarando di non aver e interesse al giudizio, aveva comunque dedotto la correttezza del punteggio attribuito alla dr.ssaDaniele, all’esito della procedura selettiva, dalla Asl datrice di lavoro, assumendo, quindi , in parte qua una posizione di adesione a quella di quest’ultima, che invece era stata dichiara infondata dalla decisione di prime cure, la quale, per tale aspetto, non è stata impugnata da nessuna delle parti in causa, ed è quindi passata in giudicato. 12. Il motivo di impugnazione formulato dalla ricorrente risulta, pertanto , fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 91 c.p.c. , e ciò è sufficiente per cassare la sentenza impugnata nella parte in cui ha regolato le spese del doppio grado di giudizio tra la stessa ricorrente e l’odierna controricorrente,ponendole integralmente a carico della prima. 13. La regolazione delle spese di giudizio tra tali parti deve essere invece effettuata avuto riguardo al complessivo esito dei due gradi di giudiziodi merito, allo svolgimento da parte della dr.ssaMennilli di difese in parte adesive a quelle della Asl, risultate poi infondate, e, per converso, alle contestazioni mossenel corso del giudizio di primo grado dalla dr.ssa Daniele all’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla controparte, sia pur solo in ragione della dedotta qualità di controinteressata di quest’ultima(v. pag. 2 del controricorso, in cui si dà atto dell’esistenza di tali contestazioni, indicando gli atti ed i momenti del giudizio in cui esse sono state formulate). 14. Alla luce di tutte le considerazioni innanzi indicate si deve concludere che entrambe le parti hanno contribuito a far sì che la controversia, pur iniziata senza la proposizione di domande rivolte verso la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], o tali da incidere sulla sua posizione, si sia poi protratta successivamente, fino alla fase di legittimità con pari coinvolgimento e responsabilità delle stesse parti in ordine al ruolo processuale rivestito dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rilevante ai fini della regolazione delle spese processuali, sicché risulta corretto disporre l’integrale compensazione tra le stesse parti delle spese dell’intero giudizio. 15. Consegue a tale decisione l’accoglimento della richiesta di parte ricorrente di condanna della controparte alla restituzione delle somme versate medio temporea quest’ultima a titolo di pagamento delle spese processuali disposto dalla sentenza impugnata e qui cassata, pagamento ricavabile dalla documentazione allegata al ricorso. 16. Non essendo necessari al riguardo ulteriori accertamenti in fatto, anche in considerazione del tenore della richiesta formulata, non v’è bisogno di disporre alcun rinvio, potendo essere la causa decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., nel senso dianzi illustrato. 17. Il secondo motivo di impugnazione-volto a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, per avere illegittimamente condannato la ricorrente a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla dr.ssaMennilli, in violazione del principio di soccombenza e comunque di quello del disputatume dei parametri di riferimento per la quantificazione delle spese - risulta assorbito in ragione delle statuizioni pronunciate riguardo all’accoglimento del primo motivo di impugnazione, essendo peraltro in parte ripetitivo di quest’ultimo. 18. Per quanto concerne le spese del giudizio di legittimità , esse devono compensarsi integralmente tra le parti per le stesse ragioni evidenziate aipunti 13 e 14 che precedono. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e decidendo nel merito cassala decisione impugnata limitatamente al capo relativo alla regolazione delle spese processuali tra la ricorrente e la controricorrente, compensando fra le stesse parti le spese dell’intero giudizio; con
Sentenza Cassazione n. 05839/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris