CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17772/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O NATALE;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoDAMIANO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.1121/2022, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 4350/2023Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 17772/2026Data pubblicazione 04/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalCONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Fermo accolta la domanda proposta dall'attoreCiriaco [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest'ultimo rimasto contumace, risolveva il contratto stipulato traTedeschi e [OSCURATO:PERSONA] per grave inadempimento del primo, ritenendoche detto contratto avesse ad oggetto non solo la fornitura, bensìanche la posa in opera di materiali per la realizzazione di un muroverde su un suolo di proprietà dell'attore, realizzata in maniera noncorretta tanto da provocare lo “spanciamento” del manufatto versol’esterno; condannava, inoltre, i due convenuti in solido alrisarcimento del danno subìto dall’attore per la somma di €.43.440,00, oltre rivalutazione ed interessi.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta sentenza innanzi allaCorte d’Appello di Ancona, la quale accoglieva il gravame consentenza n. 1121/2022, condannando il solo [OSCURATO:PERSONA], rimastocontumace, al risarcimento del danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] misura di €. 43.440,00, oltre a rivalutazione ed interessi dalladata della domanda al soddisfo, nonché alle spese di lite del doppiogrado di giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].A sostegno della decisione, osservava la Corte che, alla luce dellerisultanze probatorie contraddittorie, il contratto concluso traappellante ed appellato aveva ad oggetto esclusivamente la fornituradei materiali poi impiegati nella realizzazione del muro verde,quest’ultima esclusivamente riconducibile all'opera della dittaLapucci.Numero registro generale 4350/2023Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 17772/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazioneCiriaco [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato damemoria.A seguito di proposta di definizione accelerata a cura delConsigliere Delegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente hadepositato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedi norme di diritto e dei contratti in relazione all’art. 1326 c.c. (art.360, comma 1, n. 3) c.p.). Il ricorrente censura la pronuncia nellaparte in cui il secondo giudice ha ritenuto che il preventivo di spesadepositato in atti dall’allora convenuto – contenente espressoriferimento alla messa in opera dei materiali forniti - non possacostituire prova dell'oggetto del contratto stipulato tra le parti, poichéprivo della sottoscrizione dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], né è riconducibileal venditore provenendo da soggetto diverso (ditta TedeschiManufatti di [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorrente ritiene, di contro, che taledocumento ha piena rilevanza probatoria circa l'accettazione, daparte dell'acquirente, senza riserva alcuna della proposta fattapervenire dall'altro contraente, nei termini prospettati nel preventivostesso. Tanto alla luce del principio secondo il quale la produzione ingiudizio di una scrittura privata, ad opera della parte che non l'hasottoscritta, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertantoperfeziona, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contrattoin essa contenuto, in relazione all'intenzione di avvalersi del relativocontenuto negoziale (ex multis: sentenza n. 2666/22; sentenza n.27517/19).Numero registro generale 4350/2023Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 17772/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5)c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha riconosciuto rilevanza decisiva ad unatestimonianza (il dipendente della ditta [OSCURATO:PERSONA]) negandol'attendibilità e la rilevanza delle dichiarazioni rese dagli altri testiescussi nel giudizio di prime cure. Evidenzia il ricorrente l'illogicità edinsufficienza della motivazione laddove attribuisce ad una meraprocedere alla valutazione comparativa delle diverse prove assuntesull’esistenza o meno di un contratto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] eTedeschi per la realizzazione del muro.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c., violazione o falsa applicazione delle norme di diritto inrelazione all’art. 116 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la valutazionedelle risultanze probatorie non sarebbe stata operata dal giudice delmerito secondo prudente apprezzamento.Rileva il Collegio l’improcedibilità del ricorso.La relata attestante la notificazione della sentenza impugnata,portante la data del 07.12.2022 e indirizzata al difensore delricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta acquisita nel fascicolo d’ufficio– nel procedimento innanzi a questa Corte - in data 15.12.2025 adintegrazione della documentazione ex art. 372 c.p.c. (comeevidenziato nell’istanza di decisione, e come attesta la cancelleria conricorso (avvenuta in data 06.02.2023).Tanto basta ad escludere la procedibilità del ricorso, atteso che ildeposito della relata doveva avvenire entro i termini di cui all’art.Numero registro generale 4350/2023Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 17772/2026Data pubblicazione 04/06/2026369, comma 1, c.p.c., ossia nei venti giorni «dall'ultima notificazionealle parti contro le quali è proposto». Per consolidato orientamentodi nomofilachia, la dichiarazione - contenuta nel ricorso percassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata,- idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325c.p.c. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte,impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel terminestabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relatadi notifica – ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione edi ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC - senza che siapossibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva,e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (ex plurimis:Sez. 3, n. 24035 del 27/08/2025, Rv. 676132 – 01; Sez. U, n. 21349del 06/07/2022; Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874 - 03).Nel caso che ci occupa, non rileva neanche l’avvenuto depositodella relata di notifica della sentenza impugnata da parte delcontroricorrente, in quanto relativa a notifica indirizzata ad altraparte, [OSCURATO:PERSONA], e portante diversa data di notifica (12.10.2022).Invero, essa non assolve alla funzione di consentire alla Corte latempestiva verifica dell’impugnazione nei confronti della partericorrente che ha dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenzaimpugnata, perciò stesso facendo decorrere il termine breve perricorrere. Né, infine, l’improcedibilità può dirsi esclusa dal rispetto deisessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza notificata(avvenuta in data 08.09.2022), atteso che la notificazione del ricorso(avvenuta in data 06.02.2023) supera anche questo limite (sulNumero registro generale 4350/2023Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 17772/2026Data pubblicazione 04/06/2026punto: Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del10/07/2013).Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.,sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamentodella somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della [OSCURATO:PERSONA]: Sez. U. n. 27195 del 2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso improcedibile;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €.6.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessoridi legge nella misura del 15%, IVA e CPA;condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unaNumero registro generale 4350/2023Numero sezionale 1446/2026Numero di raccolta generale 17772/2026Data pubblicazione 04/06/2026somma ulteriore di €. 4.000,00 equitativamente determinata, nonché– ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. – al pagamento della sommadi €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso