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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 00193/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 828-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 8; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2398/05/14 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L ., alla SOL .

FOR .

S .

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L .e ad [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di socio di quest’ultima e legale rappresentante di entrambe le predette società, alcuni avvisi di accertamento per riprese I.R.P.E.G, I.V.A. ed I.R.A.P. relative agli anni di imposta 1998-1999; che icontribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Bari che, previa riunione, accolse parzialmente i ricorsi; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE quanto i contribuenti proposero, rispettivamente, appello in via principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettò il primo ed accolse il secondo, annullando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati, avendo rilevato (a) quanto all’I.V.A., l’esistenza di un giudicato esterno favorevole ai contribuenti, sia pure relativo ad avviso di accertamento concernente diverso e precedente anno di imposta (1996), ma basato sul medesimo procedimento ispettivo sotteso alle riprese oggetto della presente controversia nonché, più in generale, l’illegittimità del procedimento di verifica, siccome (b) “fondato su autorizzazione del p.m., adottat[a] in esito a denuncia anonima” e (c) protrattosi in maniera “abnorme…dal 29/09/1998 al 04/10/2000”; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, il primo dei quali accolto da questa Corte con ordinanza del 9.6.2010, n. 18583, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio innanzi alla medesima C.T.R. anche per la liquidazione delle spese di lite; che [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] riassunsero il giudizio innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al de cuius nonché, in via subordinata, per l’annullamento, nei propri confronti e quali eredi del FANIZZI , delle sanzioni irrogate a quest’ultimo; che la C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], previa integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S .

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L . e della SOL .

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L ., con sentenza n. 2398/05/14, depositata il 25.11.2014, rigettò l’originario gravame proposto dal FANIZZI osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come: 1) “le verifiche effettuate presso le aziende [fossero] da considerarsi regolari e conformi ai dettati di legge”, non derivando alcuna conseguenza dal protrarsi dele operazioni di accertamento oltre i termini legali, né avendo l’accesso presso le abitazioni private dei soci, per quanto “non regolare, in mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica”, procurato alcun nocumento a costoro; 2) gli accertamenti presso i conti correnti bancari dei soci fosse una conseguenza necessitata, derivante dalle “discrasie in merito al conto “soci c/finanziamenti” delle società verificate; 3) correttamente l’Ufficio avesse applicato il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci, “per evitare la doppia tassazione dei redditi”; 4) l’avviso di accertamento fosse motivato; 5) condivisibile fosse, infine, la motivazione della C.T.P. circa le doglianze svolte dal contribuente in relazione alla dedotta superficialità dei fatti contestati con riferimento agli accertamenti bancari (punto sei del gravame in riassunzione) ed alla correttezza della sentenza di prime cure circa l’esclusione dei prelievi dai conti correnti per la determinazione dei ricavi (punto sette); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, fissata originariamente l’adunanza camerale per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della stessa la causa è stata rinviata a nuovo ruolo all’udienza odierna, con ordinanza interlocutoria n. 7809 del 17.3.2023, per l’acquisizione dei fascicoli di merito, onde verificare l’atto di riassunzione del giudizio innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], a seguito di cassazione con rinvio della precedente sentenza n. 2398/05/14 della medesima C.T.R; che, acquisiti i fascicoli di merito da parte della Cancelleria, dalla loro lettura è emerso (a) che, con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la C.T.R. ebbe ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S .

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L . e della SOL .

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L . e (b) che, a seguito della cancellazione delle stesse dal registro delle imprese, l’atto di riassunzione fu notificato a tale [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di ex socio e liquidatore delle suddette società; che il predetto [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità, non è stato evocato nel presente giudizio di legittimità (cfr. anche la relata di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché la p. 2 del ricorso introduttivo), sicché si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso, ex art. 331 cod. proc. civ.; P.Q.M.

La Corte, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 828-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 8; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2398/05/14 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., alla SOL . FOR . S . R . L .e ad [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di socio di quest’ultima e legale rappresentante di entrambe le predette società, alcuni avvisi di accertamento per riprese I.R.P.E.G, I.V.A. ed I.R.A.P. relative agli anni di imposta 1998-1999; che icontribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Bari che, previa riunione, accolse parzialmente i ricorsi; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE quanto i contribuenti proposero, rispettivamente, appello in via principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettò il primo ed accolse il secondo, annullando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati, avendo rilevato (a) quanto all’I.V.A., l’esistenza di un giudicato esterno favorevole ai contribuenti, sia pure relativo ad avviso di accertamento concernente diverso e precedente anno di imposta (1996), ma basato sul medesimo procedimento ispettivo sotteso alle riprese oggetto della presente controversia nonché, più in generale, l’illegittimità del procedimento di verifica, siccome (b) “fondato su autorizzazione del p.m., adottat[a] in esito a denuncia anonima” e (c) protrattosi in maniera “abnorme…dal 29/09/1998 al 04/10/2000”; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, il primo dei quali accolto da questa Corte con ordinanza del 9.6.2010, n. 18583, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio innanzi alla medesima C.T.R. anche per la liquidazione delle spese di lite; che [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] riassunsero il giudizio innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al de cuius nonché, in via subordinata, per l’annullamento, nei propri confronti e quali eredi del FANIZZI , delle sanzioni irrogate a quest’ultimo; che la C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], previa integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . e della SOL . FOR . S . R . L ., con sentenza n. 2398/05/14, depositata il 25.11.2014, rigettò l’originario gravame proposto dal FANIZZI osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come: 1) “le verifiche effettuate presso le aziende [fossero] da considerarsi regolari e conformi ai dettati di legge”, non derivando alcuna conseguenza dal protrarsi dele operazioni di accertamento oltre i termini legali, né avendo l’accesso presso le abitazioni private dei soci, per quanto “non regolare, in mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica”, procurato alcun nocumento a costoro; 2) gli accertamenti presso i conti correnti bancari dei soci fosse una conseguenza necessitata, derivante dalle “discrasie in merito al conto “soci c/finanziamenti” delle società verificate; 3) correttamente l’Ufficio avesse applicato il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci, “per evitare la doppia tassazione dei redditi”; 4) l’avviso di accertamento fosse motivato; 5) condivisibile fosse, infine, la motivazione della C.T.P. circa le doglianze svolte dal contribuente in relazione alla dedotta superficialità dei fatti contestati con riferimento agli accertamenti bancari (punto sei del gravame in riassunzione) ed alla correttezza della sentenza di prime cure circa l’esclusione dei prelievi dai conti correnti per la determinazione dei ricavi (punto sette); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, fissata originariamente l’adunanza camerale per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della stessa la causa è stata rinviata a nuovo ruolo all’udienza odierna, con ordinanza interlocutoria n. 7809 del 17.3.2023, per l’acquisizione dei fascicoli di merito, onde verificare l’atto di riassunzione del giudizio innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], a seguito di cassazione con rinvio della precedente sentenza n. 2398/05/14 della medesima C.T.R; che, acquisiti i fascicoli di merito da parte della Cancelleria, dalla loro lettura è emerso (a) che, con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la C.T.R. ebbe ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . e della SOL . FOR . S . R . L . e (b) che, a seguito della cancellazione delle stesse dal registro delle imprese, l’atto di riassunzione fu notificato a tale [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di ex socio e liquidatore delle suddette società; che il predetto [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità, non è stato evocato nel presente giudizio di legittimità (cfr. anche la relata di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché la p. 2 del ricorso introduttivo), sicché si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso, ex art. 331 cod. proc. civ.; P.Q.M. La Corte, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integra
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