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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 17095/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11384/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Oslavia, n. 28, int. 3 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3, già [OSCURATO:PERSONA] D, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale aziendale, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 73 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7484/2018, pubblicata in data 26 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Il Tribunale di Roma, su istanza della Icec - Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. s.r.I., emise decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Roma D per il pagamento dell'importo di euro 166.615,12, a titolo di interessi, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, su fatture emesse nell'anno 2005 relative a prestazioni sanitarie.

L'Azienda sanitaria propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che, essendo il rapporto tra le parti fondato su un «atto amministrativo di tipo concessorio», non fossero dovuti gli interessi di mora di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.

La società Icec s.r.I., costituendosi con comparsa di risposta, chiese la conferma del decreto ingiuntivo, insistendo per l'applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 e, in subordine, per la liquidazione degli interessi ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1036 del 1962 e, in ulteriore subordine, per la liquidazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.

Il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione, rigettò la domanda di pagamento degli interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e dichiarò «inammissibile la domanda, avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. solo in sede di comparsa di risposta e non nel ricorso monitorio, volta ad ottenere il pagamento degli interessi ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, ora artt. 28 e 29 del DM 145/00, ovvero degli interessi al tasso legale e con anatocismo annuale».

2. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello con il quale, rinunciando alla domanda di pagamento degli interessi ex artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1036 del 1962, reiterò la domanda principale di riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e, in subordine, degli interessi ex art. 1284 cod. civ.

La Corte d'appello di Roma rigettò l'appello, condannando l'appellante al rimborso delle spese di lite.

Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte territoriale osservò che, in base alla ragione più liquida, non fosse necessario affrontare la questione relativa alla novità della domanda di pagamento degli interessi al tasso legale - che il Tribunale aveva considerato tardivamente introdotta e, dunque, inammissibile perché non proposta nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo - in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva neppure allegato nell'atto di impugnazione di avere messo in mora la [OSCURATO:PERSONA], né aveva indicato documentazione da essa prodotta e trascurata dal Tribunale, sebbene i debiti della Azienda sanitaria fossero da considerarsi querable.

Rilevò che neppure vi era stato, da parte della Azienda sanitaria, riconoscimento di debito, che non poteva farsi derivare dalla mera ammissione del difensore, trattandosi di attività negoziale riservata alla parte e che, in quanto tale, esulava dall'ambito dei poteri propri del difensore.

3. Icec - Casa di [OSCURATO:PERSONA] - s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d'appello, con tre motivi, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] 3 con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni del Pubblico Ministero e memorie dalle parti.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto la domanda di pagamento degli interessi al tasso legale per mancanza di costituzione in mora, sottolineando che tale statuizione si pone in contrasto con quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] D, che, nel corso del giudizio, non aveva sollevato contestazioni, ma aveva riconosciuto la spettanza degli interessi ex art. 1284 cod. civ.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

1.2. La censura in esame, là dove evoca la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., si fonda sulla implicita prospettazione che la Corte territoriale abbia rilevato una eccezione, ossia la mancanza di messa di mora, che avrebbe potuto essere dedotta solo dalla Azienda sanitaria e, dunque, sull'assunto che, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una inammissibile ultrapetizione.

1.3. La tesi difensiva non può essere condivisa, dovendosi considerare che l'esistenza della mora, quale che ne sia l'origine e la modalità di verificazione, allorquando si fa valere una pretesa creditoria che si fonda sulla deduzione di un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, è un fatto costitutivo del diritto.

Ebbene, la domanda dell'odierna ricorrente aveva ad oggetto il pagamento di interessi di mora in conseguenza del ritardato pagamento di prestazioni sanitarie.

Fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata erano, pertanto, l'esistenza del debito e la mora del debitore (Cass., sez. 1, 20/05/1997, n. 4476, Cass., sez. 1, 18/09/2013, n. 21340), cosicché il giudice, al fine di valutare la domanda, doveva verificarne d'ufficio la sussistenza.

Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto con il motivo, la Corte d'appello, rilevando che non era stata data la prova della costituzione in mora e, quindi, che non era stata allegato un fatto costitutivo della domanda, non ha violato l'art. 112 cod. proc. civ. per avere pronunciato su questione che doveva formare oggetto di specifica eccezione.

Difatti, il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

Al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass., sez. 2, 10/05/2018, n. 11304).

1.4. Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. — fermo il rilievo che non è applicabile l'attuale secondo comma della disposizione normativa in esame, per essere stato il presente giudizio introdotto in data antecedente al 4 luglio 2009 — anche laddove la ricorrente, con il mezzo in esame, avesse voluto, pur in assenza di una espressa evocazione, denunciare la violazione della disposizione normativa sotto il profilo della cd. non contestazione, non può non rilevarsi la genericità della censura perché si omette di individuare quale era stato il tenore della domanda sul quale si sarebbe verificata la non contestazione.

Infatti, il breve passo dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, riprodotto nelle ultime tre righe della pagina 5 e nelle prime due della pagina successiva, non è da solo idoneo, al di là dell'assorbenza della mancata individuazione dell'oggetto che sarebbe rimasto incontestato, a rivelare una non contestazione.

1.5. Infine, del tutto immotivata è la deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non avendo la parte ricorrente neppure minimamente illustrato le ragioni per le quali ritiene che la sentenza impugnata non abbia fatto buon governo della richiamata disposizione normativa.

2. Con il secondo motivo - rubricato: «in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e 111, secondo comma, Cost.» - la ricorrente si duole che la sentenza impugnata, da ricondursi nell'ambito delle cd.

«sentenze a sorpresa», avrebbe negato il diritto di percepire gli interessi moratori al tasso legale in assenza di specifica eccezione da parte della Azienda sanitaria, che aveva anzi reiteratamente indicato come dovuti detti interessi.

Il motivo è infondato.

La disposizione normativa invocata non è applicabile ratione temporis al caso in esame, considerato che la norma è stata introdotta dall'art. 45, comma 13, della legge n. 69 del 2009, che, all'art. 58, espressamente stabilisce che «le disposizioni della legge in questione si applicano ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della medesima».

Poiché il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 29 dicembre 2008, e, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, l'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. non può trovare applicazione.

Peraltro, l'infondatezza del motivo si rivela ancor più evidente se si considera, come già evidenziato a proposito del primo motivo, che la Corte territoriale si è limitata alla rilevazione dell'assenza di prova di quello che era un fatto costitutivo della domanda.3.

Con il terzo motivo, censurando la sentenza gravata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 cod. civ., la ricorrente ribadisce che la Corte d'appello, disconoscendo il diritto alla percezione degli interessi ex art. 1284 cod. civ., non solo si pone in contrasto con la difesa svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], ma viola anche le disposizioni richiamate in rubrica, per non avere tenuto conto che l'emissione delle fatture ed il decreto ingiuntivo notificato costituivano atti idonei a mettere in mora il debitore.

Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, i giudici territoriali avrebbero dovuto quanto meno far decorrere gli interessi dalla domanda.

3.1. Anche il terzo motivo deve essere rigettato.

3.2. Come già affermato da questa Corte (Cass, sez. 3, 20/06/2017, n. 15175), alle [OSCURATO:PERSONA] (ed, oggi, alle [OSCURATO:PERSONA]) si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8; ciò vuol dire che le obbligazioni delle AUSL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni querable), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'ente debitore, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora l'Azienda sanitaria stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la AUSL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria» (Cass., sez. 3, 6/08/2010, n. 18377; Cass., sez. 1, 25/10/2013, n. 24157; Cass., sez. 6-3, 20/03/2013, n. 7031; Cass., sez. 2, 15/01/2015, n. 590; Cass., sez. 3, 14/07/2015, n. 14655).

Si è, altresì, precisato (Cass., sez. 3, 14/07/2015, n. 14655) che le scelte legislative che hanno comportato la soppressione della qualifica di organi dei Comuni originariamente propria delle USL non ne hanno tuttavia escluso la natura di persone giuridiche pubbliche e che non sono state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle ASL nel sistema di tesoreria pubblica, con affidamento del relativo servizio ad una delle aziende di credito di cui al r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni (I. 30 marzo 1981, n. 119, art. 35) ed effettuazione del pagamento dei debiti tramite mandati tratti sulle tesorerie, con conseguente natura querable delle relative obbligazioni e necessità della costituzione in mora perché maturino gli interessi di mora (in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. 2, 10/06/2019, n. 15579).

3.3. Sulla scorta dei citati principi, che il Collegio intende riaffermare, la sentenza non merita censura.

La Corte d'appello, prendendo le mosse dalla natura querable delle obbligazioni facenti capo all'[OSCURATO:PERSONA] locale ha correttamente ritenuto non valevole il principio della mora ex re e, rilevata la necessità dell'atto di costituzione in mora, ha concluso per l'infondatezza della domanda di riconoscimento degli interessi al tasso legale, in difetto della dimostrazione, da parte della odierna ricorrente, di avere messo in mora l'[OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata non si discosta dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo tuttavia che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

Perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve, dunque, contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass., sez. 6 - 1, 14/06/2018, n. 15714; Cass., sez.

L, 25/11/2015, n. 24054; Cass. Sez.

L, 25/08/2015, n. 17123; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656; Cass. Sez. 3, 12/02/2010, n. 3371; Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2481; Cass. Sez. 2, 04/05/2006, n. 10270).

Ciò comporta che, nella vicenda in esame, non può ritenersi sufficiente a costituire in mora il debitore né l'emissione delle fatture, né la domanda introdotta con il ricorso monitorio, che, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, non conteneva la richiesta di pagamento di interessi legali ex art. 1284 cod. civ., ma solamente quella concernente gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.

Peraltro, anche laddove la parte ricorrente lamenta che i giudici di appello avrebbero dovuto riconoscere gli interessi moratori quanto meno dalla domanda giudiziale, la censura è manifestamente infondata, atteso che, essendo il debito relativo al capitale stato pagato prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, dalla data della domanda non potevano maturare interessi su quanto già pagato a titolo di sorte.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11384/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Oslavia, n. 28, int. 3 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3, già [OSCURATO:PERSONA] D, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale aziendale, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 73 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7484/2018, pubblicata in data 26 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Il Tribunale di Roma, su istanza della Icec - Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. s.r.I., emise decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Roma D per il pagamento dell'importo di euro 166.615,12, a titolo di interessi, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, su fatture emesse nell'anno 2005 relative a prestazioni sanitarie. L'Azienda sanitaria propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che, essendo il rapporto tra le parti fondato su un «atto amministrativo di tipo concessorio», non fossero dovuti gli interessi di mora di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. La società Icec s.r.I., costituendosi con comparsa di risposta, chiese la conferma del decreto ingiuntivo, insistendo per l'applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 e, in subordine, per la liquidazione degli interessi ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1036 del 1962 e, in ulteriore subordine, per la liquidazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. Il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione, rigettò la domanda di pagamento degli interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e dichiarò «inammissibile la domanda, avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. solo in sede di comparsa di risposta e non nel ricorso monitorio, volta ad ottenere il pagamento degli interessi ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, ora artt. 28 e 29 del DM 145/00, ovvero degli interessi al tasso legale e con anatocismo annuale». 2. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello con il quale, rinunciando alla domanda di pagamento degli interessi ex artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1036 del 1962, reiterò la domanda principale di riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e, in subordine, degli interessi ex art. 1284 cod. civ. La Corte d'appello di Roma rigettò l'appello, condannando l'appellante al rimborso delle spese di lite. Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte territoriale osservò che, in base alla ragione più liquida, non fosse necessario affrontare la questione relativa alla novità della domanda di pagamento degli interessi al tasso legale - che il Tribunale aveva considerato tardivamente introdotta e, dunque, inammissibile perché non proposta nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo - in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva neppure allegato nell'atto di impugnazione di avere messo in mora la [OSCURATO:PERSONA], né aveva indicato documentazione da essa prodotta e trascurata dal Tribunale, sebbene i debiti della Azienda sanitaria fossero da considerarsi querable. Rilevò che neppure vi era stato, da parte della Azienda sanitaria, riconoscimento di debito, che non poteva farsi derivare dalla mera ammissione del difensore, trattandosi di attività negoziale riservata alla parte e che, in quanto tale, esulava dall'ambito dei poteri propri del difensore. 3. Icec - Casa di [OSCURATO:PERSONA] - s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d'appello, con tre motivi, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] 3 con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis. 1 cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni del Pubblico Ministero e memorie dalle parti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto la domanda di pagamento degli interessi al tasso legale per mancanza di costituzione in mora, sottolineando che tale statuizione si pone in contrasto con quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] D, che, nel corso del giudizio, non aveva sollevato contestazioni, ma aveva riconosciuto la spettanza degli interessi ex art. 1284 cod. civ. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. 1.2. La censura in esame, là dove evoca la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., si fonda sulla implicita prospettazione che la Corte territoriale abbia rilevato una eccezione, ossia la mancanza di messa di mora, che avrebbe potuto essere dedotta solo dalla Azienda sanitaria e, dunque, sull'assunto che, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una inammissibile ultrapetizione. 1.3. La tesi difensiva non può essere condivisa, dovendosi considerare che l'esistenza della mora, quale che ne sia l'origine e la modalità di verificazione, allorquando si fa valere una pretesa creditoria che si fonda sulla deduzione di un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, è un fatto costitutivo del diritto. Ebbene, la domanda dell'odierna ricorrente aveva ad oggetto il pagamento di interessi di mora in conseguenza del ritardato pagamento di prestazioni sanitarie. Fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata erano, pertanto, l'esistenza del debito e la mora del debitore (Cass., sez. 1, 20/05/1997, n. 4476, Cass., sez. 1, 18/09/2013, n. 21340), cosicché il giudice, al fine di valutare la domanda, doveva verificarne d'ufficio la sussistenza. Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto con il motivo, la Corte d'appello, rilevando che non era stata data la prova della costituzione in mora e, quindi, che non era stata allegato un fatto costitutivo della domanda, non ha violato l'art. 112 cod. proc. civ. per avere pronunciato su questione che doveva formare oggetto di specifica eccezione. Difatti, il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass., sez. 2, 10/05/2018, n. 11304). 1.4. Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. — fermo il rilievo che non è applicabile l'attuale secondo comma della disposizione normativa in esame, per essere stato il presente giudizio introdotto in data antecedente al 4 luglio 2009 — anche laddove la ricorrente, con il mezzo in esame, avesse voluto, pur in assenza di una espressa evocazione, denunciare la violazione della disposizione normativa sotto il profilo della cd. non contestazione, non può non rilevarsi la genericità della censura perché si omette di individuare quale era stato il tenore della domanda sul quale si sarebbe verificata la non contestazione. Infatti, il breve passo dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, riprodotto nelle ultime tre righe della pagina 5 e nelle prime due della pagina successiva, non è da solo idoneo, al di là dell'assorbenza della mancata individuazione dell'oggetto che sarebbe rimasto incontestato, a rivelare una non contestazione. 1.5. Infine, del tutto immotivata è la deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non avendo la parte ricorrente neppure minimamente illustrato le ragioni per le quali ritiene che la sentenza impugnata non abbia fatto buon governo della richiamata disposizione normativa. 2. Con il secondo motivo - rubricato: «in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e 111, secondo comma, Cost.» - la ricorrente si duole che la sentenza impugnata, da ricondursi nell'ambito delle cd. «sentenze a sorpresa», avrebbe negato il diritto di percepire gli interessi moratori al tasso legale in assenza di specifica eccezione da parte della Azienda sanitaria, che aveva anzi reiteratamente indicato come dovuti detti interessi. Il motivo è infondato. La disposizione normativa invocata non è applicabile ratione temporis al caso in esame, considerato che la norma è stata introdotta dall'art. 45, comma 13, della legge n. 69 del 2009, che, all'art. 58, espressamente stabilisce che «le disposizioni della legge in questione si applicano ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della medesima». Poiché il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 29 dicembre 2008, e, quindi, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, l'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. non può trovare applicazione. Peraltro, l'infondatezza del motivo si rivela ancor più evidente se si considera, come già evidenziato a proposito del primo motivo, che la Corte territoriale si è limitata alla rilevazione dell'assenza di prova di quello che era un fatto costitutivo della domanda.3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza gravata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 cod. civ., la ricorrente ribadisce che la Corte d'appello, disconoscendo il diritto alla percezione degli interessi ex art. 1284 cod. civ., non solo si pone in contrasto con la difesa svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], ma viola anche le disposizioni richiamate in rubrica, per non avere tenuto conto che l'emissione delle fatture ed il decreto ingiuntivo notificato costituivano atti idonei a mettere in mora il debitore. Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, i giudici territoriali avrebbero dovuto quanto meno far decorrere gli interessi dalla domanda. 3.1. Anche il terzo motivo deve essere rigettato. 3.2. Come già affermato da questa Corte (Cass, sez. 3, 20/06/2017, n. 15175), alle [OSCURATO:PERSONA] (ed, oggi, alle [OSCURATO:PERSONA]) si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8; ciò vuol dire che le obbligazioni delle AUSL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni querable), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'ente debitore, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora l'Azienda sanitaria stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la AUSL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria» (Cass., sez. 3, 6/08/2010, n. 18377; Cass., sez. 1, 25/10/2013, n. 24157; Cass., sez. 6-3, 20/03/2013, n. 7031; Cass., sez. 2, 15/01/2015, n. 590; Cass., sez. 3, 14/07/2015, n. 14655). Si è, altresì, precisato (Cass., sez. 3, 14/07/2015, n. 14655) che le scelte legislative che hanno comportato la soppressione della qualifica di organi dei Comuni originariamente propria delle USL non ne hanno tuttavia escluso la natura di persone giuridiche pubbliche e che non sono state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle ASL nel sistema di tesoreria pubblica, con affidamento del relativo servizio ad una delle aziende di credito di cui al r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni (I. 30 marzo 1981, n. 119, art. 35) ed effettuazione del pagamento dei debiti tramite mandati tratti sulle tesorerie, con conseguente natura querable delle relative obbligazioni e necessità della costituzione in mora perché maturino gli interessi di mora (in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. 2, 10/06/2019, n. 15579). 3.3. Sulla scorta dei citati principi, che il Collegio intende riaffermare, la sentenza non merita censura. La Corte d'appello, prendendo le mosse dalla natura querable delle obbligazioni facenti capo all'[OSCURATO:PERSONA] locale ha correttamente ritenuto non valevole il principio della mora ex re e, rilevata la necessità dell'atto di costituzione in mora, ha concluso per l'infondatezza della domanda di riconoscimento degli interessi al tasso legale, in difetto della dimostrazione, da parte della odierna ricorrente, di avere messo in mora l'[OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non si discosta dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo tuttavia che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve, dunque, contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass., sez. 6 - 1, 14/06/2018, n. 15714; Cass., sez. L, 25/11/2015, n. 24054; Cass. Sez. L, 25/08/2015, n. 17123; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656; Cass. Sez. 3, 12/02/2010, n. 3371; Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2481; Cass. Sez. 2, 04/05/2006, n. 10270). Ciò comporta che, nella vicenda in esame, non può ritenersi sufficiente a costituire in mora il debitore né l'emissione delle fatture, né la domanda introdotta con il ricorso monitorio, che, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, non conteneva la richiesta di pagamento di interessi legali ex art. 1284 cod. civ., ma solamente quella concernente gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. Peraltro, anche laddove la parte ricorrente lamenta che i giudici di appello avrebbero dovuto riconoscere gli interessi moratori quanto meno dalla domanda giudiziale, la censura è manifestamente infondata, atteso che, essendo il debito relativo al capitale stato pagato prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, dalla data della domanda non potevano maturare interessi su quanto già pagato a titolo di sorte. 4. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
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