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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19216/2026

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!Numero registro generale 3319/2026Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 19216/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3319-2026 R.G., relativo al ricorso propostoBB [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., MORANDELLHelga, BENVENUTTI [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli AvvocatiGiandomenico Pittelli e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli AvvocatiAlexandra Roilo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DomenicoLaratta;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5959 del 2025, depositata il 9luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;Numero registro generale 3319/2026Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 19216/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida: in favore del Comune di Caldaro, in euro 4.200,00,per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore della ProvinciaAutonoma di Bolzano, in euro 4.200,00, per compensi, euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 3319/2026Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 19216/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3319-2026 R.G., relativo al ricorso propostoBB [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., MORANDELLHelga, BENVENUTTI [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli AvvocatiGiandomenico Pittelli e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli AvvocatiAlexandra Roilo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DomenicoLaratta;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5959 del 2025, depositata il 9luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;Numero registro generale 3319/2026Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 19216/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida: in favore del Comune di Caldaro, in euro 4.200,00,per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore della ProvinciaAutonoma di Bolzano, in euro 4.200,00, per compensi, euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
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