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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06634/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Roma, rideterminando la pena in anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per i reati di cui agli artt. 497-bis, primo comma, e 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., circa la sussistenza della recidiva ex art.99 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, e comunque anche dall'esame dell'atto di appello e della memoria difensiva depositata in secondo grado; • [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

A ben vedere la Corte territoriale, in sintonia con il principio ora richiamato, rileva come le circostanze attenuanti non possano riconoscersi individuando come fattori ostativi decisivi le modalità del fatto - pluralità di documenti falsi utilizzati e detenuti - plurime condotte illecite, precedenti penali dell'imputato anche specifici.

Con tali argomenti non si confronta il ricorrente che si limita a lamentare l'omessa valutazione delle condizioni soggettive dell'imputato, in modo generico, cosicché il motivo è sia aspecifico che manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Roma, rideterminando la pena in anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per i reati di cui agli artt. 497-bis, primo comma, e 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., circa la sussistenza della recidiva ex art.99 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, e comunque anche dall'esame dell'atto di appello e della memoria difensiva depositata in secondo grado; • [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). A ben vedere la Corte territoriale, in sintonia con il principio ora richiamato, rileva come le circostanze attenuanti non possano riconoscersi individuando come fattori ostativi decisivi le modalità del fatto - pluralità di documenti falsi utilizzati e detenuti - plurime condotte illecite, precedenti penali dell'imputato anche specifici. Con tali argomenti non si confronta il ricorrente che si limita a lamentare l'omessa valutazione delle condizioni soggettive dell'imputato, in modo generico, cosicché il motivo è sia aspecifico che manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio
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