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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40046/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0327C1X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; %. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio circa 7,5 gr. di cocaina.

Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione della destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale.

2. Il ricorso è inammissibile, poiché volto esclusivamente ad una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dalla Corte d'appello, che tuttavia è priva di manifeste illogicità e fondata su concludenti circostanze non controverse (in particolare: quantità tale da potersene ricavare circa 50 dosi al consumo; occultamento all'interno dell'autovettura in circolazione; parziale frazionamento e confezionamento in dosi pronte per l'assunzione; precedente specifico per condotte della stessa specie, commesse successivamente a quella oggetto di giudizio).

Si chiede, perciò, alla Corte di cassazione un giudzio di merito, che non le compete.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0327C1X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; %. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio circa 7,5 gr. di cocaina. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione della destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale. 2. Il ricorso è inammissibile, poiché volto esclusivamente ad una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dalla Corte d'appello, che tuttavia è priva di manifeste illogicità e fondata su concludenti circostanze non controverse (in particolare: quantità tale da potersene ricavare circa 50 dosi al consumo; occultamento all'interno dell'autovettura in circolazione; parziale frazionamento e confezionamento in dosi pronte per l'assunzione; precedente specifico per condotte della stessa specie, commesse successivamente a quella oggetto di giudizio). Si chiede, perciò, alla Corte di cassazione un giudzio di merito, che non le compete. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settemb
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