CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 38013/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto in data 22 ottobre 2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo. 2. Avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze con cui denuncia violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen,. Deduce che il ricorrente si trova ininterrottamente detenuto dal 1998 per fatti risalenti collocati nell'ambito del contesto associativo di [OSCURATO:PERSONA] degli anni '90. Egli ha sempre tenuto una regolare condotta carceraria. Inoltre, pressoché inesistenti risultano i rapporti con i congiunti, comunque soggetti tutti estranei a contesti criminali. Del tutto irrilevante risultava, dunque, la citazione di indagini del 2018 in ordine a intenzioni circa la ricostruzione della Commissione provinciale di [OSCURATO:PERSONA]. Nulla, infatti, poteva fare ritenere l'attuale pericolo dell'assunzione di un ruolo di rilievo da parte di Guastella in detto sodalizio. Il provvedimento, dunque, limitandosi a rilevare quanto sopra non ha assolto gli obblighi imposti dal controllo giurisdizionale circa l'esistenza dei presupposti per disporre l'ulteriore proroga della gravosa misura restrittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza ha dato conto della verifica demandata al controllo giurisdizionale, in conformità al principio secondo cui, ai fini della proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolosità già in origine poste a fondamento di detto regime (fra le altre in tal senso Sez. 1, n. 2660de1 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Invero, la motivazione del provvedimento ha dato chiara dimostrazione dell'accertamento dell'attuale capacità di cui sopra. Infatti, ha posto anzitutt appropriatamente in evidenza la posizione di vertice assunta da Guastella nell'ambito dell'articolazione di [OSCURATO:PERSONA] costituita dall'importante mandamento di Resuttana. Ha rammentato i gravissimi fatti di sangue di massimo allarme che avevano manifestato nel tempo tale posizione e l'incontenibile pericolosità che ne era derivata. In tale contesto ha, inoltre, mostrato di apprezzare, ai fini del pericolo attuale del mantenimento dei consolidati rapporti come già riscontrati, la stabilità e le ramificazione nel territorio del tipo di sodalizio mafioso considerato, così come confermato anche al momento dall'esito di recenti indagini in ordine alla sua attuale operatività. Le censure mosse seguono altri percorsi meramente rivalutativi, facendo fra l'altro riferimento a elementi in sé irrilevanti, come quelli relativi al mero decorso del tempo, al comportamento carcerario esente da rilievi, alla mancanza del coinvolgimento di Guastella in altri procedimenti in costanza delle restrizioni e all'assenza di colloqui con familiari, a fronte di un contesto associativo ancora operativo che, per le peculiari caratteristiche immutate negli anni, continua a considerare, ai fini del mantenimento delle stesse prerogative mafiose, la qualifica operativamente già rivestiva dall'affiliato e in seguito mai dismessa. Da detti articolati ragionamenti, senza alcun automatismo applicativo, è derivata dunque la precisa verifica dei presupposti richiesti ai fini della proroga. 3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 giugno 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]