CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 4602 /201 4 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unipersonale, già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso la sentenza n. 45/12/2013 della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unipersonale (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), consolidata, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., consolidante, impugnarono innanzi alla C.T.P. di Rimini gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2005, redditi non denunziati e costi illegittimamente detratti. 2. La sentenza di primo grado, che accolse parzialmente il ricorso, fu oggetto di appello principale dell’Ufficio e di appello incidentale delle società contribuenti. Nel corso del giudizio di appello, la società consolidata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositò proposta di accettazione di transazione fiscale e stralcio della domanda di concordato omologata dal Tribunale di Rimini; successivamente, l’Ufficio manifestò l’intendimento di procedere alla risoluzione del concordato, poiché la società era rimasta inadempiente agli obblighi assunti in quella sede. 3. Acclarate tali circostanze, la C.T.R. dell’Emilia-Romagna dichiarò l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. I giudici d’appello rilevarono che, in mancanza di un formale intervento caducatorio dell’omologazione giudiziale del concordato, per la consolidata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unipersonale restava in piedi la transazione fiscale, idonea a determinare la cessazione della materia del contendere. Quanto alla consolidante (che nelle more aveva assunto la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quindi la ragione sociale di s.r.l.) ritennero poi prodotti i medesimi effetti in quanto, «rimossi i rilievi concernenti Ires ed Irap, restano confermate le componenti delle società controllate iscritte nel bilancio consolidato approvato a suo tempo». 4. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese in questa sede. Con ordinanze rese all’esito delle udienze del 15 luglio 2020 e dell’11 febbraio 2022 il collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo motivo, l’ A mministrazione ricorrente deduce «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., assumendo che l’estensione degli effetti del concordato alla società consolidante, operata dalla C.T.R. sul presupposto della pendenza della procedura a carico della consolidata, sarebbe sorretta da argomentazioni non comprensibili. 2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 182-ter, commi primo e quinto, l. fall. e 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. L’Agenzia ricorrente sostiene che la transazione fiscale conclusa fra l’erario e la società consolidata non può essere estesa –così come quella civilistica,in base a quanto disposto dall’art. 1965 cod. civ. – al coobbligato, dimodoché non si produce alcun effetto novativo dell’originario debito erariale; osserva infatti che, diversamente opinando, si determinerebbe una lettura dell’art. 182-ter l.fall. contraria ai principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., poiché il creditore erariale ne verrebbe pregiudicato, rispetto ai restanti creditori, nel caso (qui poi verificatosi) di successiva risoluzione del concordato. Censura pertanto la decisione impugnata nella parte in cui assume che detta transazione abbia comportato la «rimozione» dei rilievi Ires ed Irap, con conseguente conferma definitiva delle componenti della società consolidata iscritte al bilancio della consolidante. 3. Con il terzo motivo, infine, l’Amministrazione denunzia la violazione del combinato disposto degli artt. 184, comma primo,l.fall. e 127 t.u.i.r., osservando che la decisione impugnata, nell’estendere gli effetti del concordato alla consolidante coobbligata, finisce con l’impedire il prodursi dell’effetto di mantenimento dei diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei garanti, coessenziale alla procedura e stabilito anche dall’evocata norma tributaria. 4. Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente assume infatti che la s entenza impugnata, nella parte in cui estende gli effetti del concordato alla consolidante, sarebbe sorretta da argomentazioni non chiaramente intelligibili; in realtà, e come dimostrano i rilievi contenuti nelle censure successive, il percorso argomentativo adottato dai giudici d’appello appare obiettivamente comprensibile e la doglianza sembra in realtà volta a contestarne il contenuto. In ogni caso, articolando il motivo con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5 cod. proc. civ., la ricorrente avrebbe dovuto indicare il fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e munito di carattere decisivo , del quale assume che i giudici di appello avrebbero omesso l’esame.5. Il secondo ed il terzo motivo, che meritano scrutinio congiunto in quanto obiettivamente connessi, sono fondati. 5.1. La transazione fiscale conclusa nell’ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art.182-ter, comma 5, l.fall. produce l’effetto del consolidamento del debito tributario , donde deriva la cessazione della materia del contendere nel giudizio concernente il relativo accertamento. A tal fine-come questa Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di rilevare a sostegno della decisione che ha attribuito al giudice ordinario la competenza a decidere sull’impugnazione del diniego di transazione - si deve osservare che la ratio della possibilità di definizione transattiva del debito erariale risiede «non nell’interesse fiscale che è la “causa prima” dell’obbligazione tributaria [ … ] , bensì nell’interesse concorsuale che è invece la “ragione fondativa” delle procedure concordatarie ed assimilabili», come tali mirate alla conservazione dell’attività d’impresa e del relativo complesso aziendale(Cass. Sez. U, n. 8504/2021); in linea con tale pronunzia si collocano, del resto, le decisioni secondo le quali, con la cristallizzazione del debito conseguente alla transazione fiscale, il debitore ottiene il vantaggio della certezza sull’ammontare del debito e pertanto lamaggiore probabilità di conseguire, oltre all’ assenso del fisco, anche quello degli altri creditori(v ad es. Cass. n. 16755/2020; Cass. n. 22931/2011). 5.2. Logico corollario di tale impostazione è che l’effetto estintivo del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere debbaritenersi circoscritto alla sola società coinvolta nella definizione concordataria, e non anche alla società consolidante, ad essa estranea. In tal senso, va condivisa anche la doglianza espressa con il terzo motivo di ricorso, laddove si rappresenta che, diversamente opinando, si attribuirebbe al concordato anche l’effetto di paralizzare la permanenza del vincolo a carico di garanti e coobbligati di cui all’art. 184 l. fall. , essendo invece l’effetto tipico del concordato solo quello di produrre l’inesigibilità del credito in pendenza della procedura. 6. In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo il quale, decidendo in diversa composizione, si conformerà all’indicato principio, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil primo motivo di ricorso, accoglie i restanti, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna,