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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18939/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza del giudice di prime cure — alla quale si lega la sentenza di appello - nella parte in cui specifica la presenza nell'esercizio commerciale di prodotti contraffatti (e recanti marchi CE non genuini) accompagnata dalla mancata esibizione della documentazione attestante la legale provenienza della merce oggetto di contestazione come risulta dalla prima pagina della sentenza di primo grado; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.

Si è anche chiarito (Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc.

Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può c:onfigurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; che nel caso di specie la Corte di appello a p. 2 della sentenza impugnata ha indicato con argomenti congrui e non illogici le ragioni per cui si ritiene configurabile il reato di cui all'art.474 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsigliere Es ensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza del giudice di prime cure — alla quale si lega la sentenza di appello - nella parte in cui specifica la presenza nell'esercizio commerciale di prodotti contraffatti (e recanti marchi CE non genuini) accompagnata dalla mancata esibizione della documentazione attestante la legale provenienza della merce oggetto di contestazione come risulta dalla prima pagina della sentenza di primo grado; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può c:onfigurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; che nel caso di specie la Corte di appello a p. 2 della sentenza impugnata ha indicato con argomenti congrui e non illogici le ragioni per cui si ritiene configurabile il reato di cui all'art.474 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsigliere Es ensore
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