CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33162/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 15 943 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difes a da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurain calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimate- per la cassazione della sentenzan. 1061 / 202 3 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 18maggio 2023. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze 18 maggio 2023, n. 1061; non hanno risposto le intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scrittené sono state depositate memorie dalle parti. Considerato che: in data 23 settembre 2025 è stata depositata,da parte dei difensori della ricorrente, dichiarazione di rinuncia al ricorso , da lei anche personalmente sottoscritta; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; poiché le intimate non hanno svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio stesso. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estintoper rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,