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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 2022

Cassazione n. 09020/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso con ordinanza del 22-27 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari per 48 giorni, in esecuzione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Larino del 9 ottobre 2014, in relazione ai reati di truffa aggravata (capo n. 1 dell'editto) e di violazione dell'art. 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (capo n. 2), accuse da cui è stato assolto dal Tribunale di Larino con sentenza del 13 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 12 novembre 2019. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, che si affida a due motivi con i quali denuncia violazione di legge (entrambi i motivi) e difetto di motivazione (il secondo motivo).

2.1. Con il primo motivo lamenta nullità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 111 Cost. e 178, lett. c, cod. proc. pen.).

Rammentato che il procedimento si è svolto, attesa l'emergenza pandemica, attraverso modalità cartolari, il ricorrente si duole della ritenuta violazione del proprio diritto di difesa per non essere venuto a conoscenza del contenuto della corposa memoria difensiva depositata dall'Avvocatura dello Stato, con allegati, cinque giorni prima dell'udienza camerale, memoria espressamente richiamata nell'ordinanza impugnata e sulla quale il ricorrente non ha avuto modo di interloquire.

Si rileva «che, se anche il sottoscritto fosse venuto a conoscenza di tale deposito, si sarebbe comunque trovato nella impossibilità di replicare, sia a causa della ristrettezza dei tempi sia perché né l'art. 127 c.p.p. né l'art. 23 bis d.l. n. 137/2020 prevedono la possibilità di replica alle conclusioni o alla memoria difensiva avversaria», osservando che «l'unica soluzione che il Collegio avrebbe potuto percorrere sarebbe stata quella di rinviare l'udienza d'ufficio onde consentire al ricorrente di poter replicare e conciliare, in tal modo, le misure emergenziali con il diritto di difesa» (così alla p. 5 del ricorso).

2.2. Con il secondo motivo censura la ritenuta erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e, nel contempo, vizio di motivazione, che si ritiene essere carente, contraddittoria e manifestamente illogica.

Richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti, si evidenzia che l'ordinanza impugnata si sarebbe basata esclusivamente sugli stessi elementi già posti alla base del provvedimento cautelare, svolgendo la medesima valutazione delle assenze dell'imputato dal posto di lavoro già poste in essere dal G.i.p. il 9 ottobre 2014 e poi dal Tribunale per il riesame, senza però dare conto delle emergenze dibattimentali valutate dal Tribunale nella sentenza assolutoria.

In particolare, la Corte di appello di Campobasso si sarebbe limitata a riproporre acriticamente le stesse valutazioni del G.i.p. circa i "motivi strettamente personali" alla base dell'allontanamento dall'ufficio, motivi poi esclusi nella sentenza assolutoria (p. 6), ed inoltre quelle del Tribunale per il riesame a proposito della "sproporzione" del "tempo di allontanamento" dall'ufficio e delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il ricorrente gli avrebbe ordinato allontanarsi per fare la spesa per lui, valutazioni che si additano ad «elementi evanescenti ed irrilevanti» (p. 8 del ricorso) e comunque svalutate nella sentenza del giudice della cognizione.

Non sarebbero stati considerati in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili.

L'ordinanza sarebbe illogica e contraddittoria alla p. 4 (ove si legge che «Altro discorso è poi sottolineare, come pure si sottolinea nella sentenza del Tribunale di Larino, la contraddittorietà o meglio la insufficienza del quadro probatorio emerso, in quanto nella maggior parte dei casi gli accertamenti furono effettuati su base documentale, e non attraverso servizi di osservazione e pedínamento, o ancora osservare come, in alcuni casi, la brevità dell'allontanamento non integrasse il danno erariale») in cui si richiama un passaggio che si segnala, in realtà, non essere presente nella motivazione della sentenza del Tribunale di Larino e che, comunque, contiene elementi favorevoli al ricorrente.

Ancora: il passaggio motivazionale che si rinviene alla p. 5 dell'ordinanza impugnata, in cui si afferma, con valutazione "ora per allora", che la custodia cautelare era legittima denota un approccio che confonde il ruolo del giudice della riparazione con quello del giudice del riesame o dell'appello.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza, con vittoria di spese.

3. Il Procuratore generale della S.C. nella articolata requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 5 febbraio 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.2.

Il primo motivo invero è manifestamente infondato, come sottolineato dal P.G. di legittimità (pp. 1-2 della requisitoria).

Infatti, non è previsto un contraddittorio sulle memorie depositate tempestivamente (nel caso di specie, cinque giorni prima dell'udienza non partecipata): l'unico modo per le parti per evitare la lamentata situazione di "disparità" conoscitiva è domandare preventivamente la trattazione orale, cui hanno diritto (ai sensi dell'art. 23-bis della legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19").

La soluzione auspicata dal ricorrente (il doveroso rinvio di ufficio) appare invece del tutto illogica, poiché, ove le parti depositino memorie a più riprese, il procedimento subirebbe una serie indefinita di rinvii. 3.Quanto al secondo motivo, l'ordinanza impugnata, benchè stringata, fa buon governo delle regole di giudizio in tema di equa riparazione.

La Corte territoriale nel caso di specie ha adempiuto al proprio compito di ricerca, selezione e valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo della colpa grave.

Infatti, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v., tra le altre, Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Della decisione adottata ha fornito sufficiente motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica.

In particolare, la Corte territoriale (pp. 3-4) ha individuato un profilo di colpa grave di tipo extraprocessuale stimato, non irragionevolmente, concausativo dell'errore del Giudice nell'applicare gli arresti domiciliari.

Infatti, pur in disparte circostanze di fatto ritenute sussistenti in fase cautelare ma poi svalutate dal Giudice della cognizione, come in effetti sottolineato nel ricorso, hanno comunque trovato conferma nell'istruttoria, come evidenziato dal P.G. di legittimità (p. 3 della requisitoria scritta), tre episodi che erano già emersi in fase cautelare, in cui l'imputato ha "smarcato" il cartellino segnatempo digitando il codice n. 68, che corrisponde alla voce "frequentazione di corsi di formazione" che, invece, non erano stati autorizzati, allontanandosi quindi irregolarmente.

Si tratta di condotta extraprocessuale riconducibile alla categoria dei comportamenti quantomeno deontologicamente scorretti idonei ad evocare, secondo canoni di normalità sociale, un'ipotesi di reato (Sez. 4, n. 26925 del 15/09/2029, Artico, Rv. 276293; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685; Sez. 4, n. 18152 del 09/02/2010, Motisi, Rv. 247531; Sez. 4, n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Pasqualin, Rv. 193228) e che possono contribuire alla causazione dell'errore dell'Autorità giudiziaria nella privazione della libertà.

4. Discende, dunque, la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali.

Così deciso il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso con ordinanza del 22-27 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari per 48 giorni, in esecuzione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Larino del 9 ottobre 2014, in relazione ai reati di truffa aggravata (capo n. 1 dell'editto) e di violazione dell'art. 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (capo n. 2), accuse da cui è stato assolto dal Tribunale di Larino con sentenza del 13 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 12 novembre 2019. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, che si affida a due motivi con i quali denuncia violazione di legge (entrambi i motivi) e difetto di motivazione (il secondo motivo). 2.1. Con il primo motivo lamenta nullità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 111 Cost. e 178, lett. c, cod. proc. pen.). Rammentato che il procedimento si è svolto, attesa l'emergenza pandemica, attraverso modalità cartolari, il ricorrente si duole della ritenuta violazione del proprio diritto di difesa per non essere venuto a conoscenza del contenuto della corposa memoria difensiva depositata dall'Avvocatura dello Stato, con allegati, cinque giorni prima dell'udienza camerale, memoria espressamente richiamata nell'ordinanza impugnata e sulla quale il ricorrente non ha avuto modo di interloquire. Si rileva «che, se anche il sottoscritto fosse venuto a conoscenza di tale deposito, si sarebbe comunque trovato nella impossibilità di replicare, sia a causa della ristrettezza dei tempi sia perché né l'art. 127 c.p.p. né l'art. 23 bis d.l. n. 137/2020 prevedono la possibilità di replica alle conclusioni o alla memoria difensiva avversaria», osservando che «l'unica soluzione che il Collegio avrebbe potuto percorrere sarebbe stata quella di rinviare l'udienza d'ufficio onde consentire al ricorrente di poter replicare e conciliare, in tal modo, le misure emergenziali con il diritto di difesa» (così alla p. 5 del ricorso). 2.2. Con il secondo motivo censura la ritenuta erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e, nel contempo, vizio di motivazione, che si ritiene essere carente, contraddittoria e manifestamente illogica. Richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti, si evidenzia che l'ordinanza impugnata si sarebbe basata esclusivamente sugli stessi elementi già posti alla base del provvedimento cautelare, svolgendo la medesima valutazione delle assenze dell'imputato dal posto di lavoro già poste in essere dal G.i.p. il 9 ottobre 2014 e poi dal Tribunale per il riesame, senza però dare conto delle emergenze dibattimentali valutate dal Tribunale nella sentenza assolutoria. In particolare, la Corte di appello di Campobasso si sarebbe limitata a riproporre acriticamente le stesse valutazioni del G.i.p. circa i "motivi strettamente personali" alla base dell'allontanamento dall'ufficio, motivi poi esclusi nella sentenza assolutoria (p. 6), ed inoltre quelle del Tribunale per il riesame a proposito della "sproporzione" del "tempo di allontanamento" dall'ufficio e delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il ricorrente gli avrebbe ordinato allontanarsi per fare la spesa per lui, valutazioni che si additano ad «elementi evanescenti ed irrilevanti» (p. 8 del ricorso) e comunque svalutate nella sentenza del giudice della cognizione. Non sarebbero stati considerati in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili. L'ordinanza sarebbe illogica e contraddittoria alla p. 4 (ove si legge che «Altro discorso è poi sottolineare, come pure si sottolinea nella sentenza del Tribunale di Larino, la contraddittorietà o meglio la insufficienza del quadro probatorio emerso, in quanto nella maggior parte dei casi gli accertamenti furono effettuati su base documentale, e non attraverso servizi di osservazione e pedínamento, o ancora osservare come, in alcuni casi, la brevità dell'allontanamento non integrasse il danno erariale») in cui si richiama un passaggio che si segnala, in realtà, non essere presente nella motivazione della sentenza del Tribunale di Larino e che, comunque, contiene elementi favorevoli al ricorrente. Ancora: il passaggio motivazionale che si rinviene alla p. 5 dell'ordinanza impugnata, in cui si afferma, con valutazione "ora per allora", che la custodia cautelare era legittima denota un approccio che confonde il ruolo del giudice della riparazione con quello del giudice del riesame o dell'appello. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza, con vittoria di spese. 3. Il Procuratore generale della S.C. nella articolata requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 5 febbraio 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.2. Il primo motivo invero è manifestamente infondato, come sottolineato dal P.G. di legittimità (pp. 1-2 della requisitoria). Infatti, non è previsto un contraddittorio sulle memorie depositate tempestivamente (nel caso di specie, cinque giorni prima dell'udienza non partecipata): l'unico modo per le parti per evitare la lamentata situazione di "disparità" conoscitiva è domandare preventivamente la trattazione orale, cui hanno diritto (ai sensi dell'art. 23-bis della legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"). La soluzione auspicata dal ricorrente (il doveroso rinvio di ufficio) appare invece del tutto illogica, poiché, ove le parti depositino memorie a più riprese, il procedimento subirebbe una serie indefinita di rinvii. 3.Quanto al secondo motivo, l'ordinanza impugnata, benchè stringata, fa buon governo delle regole di giudizio in tema di equa riparazione. La Corte territoriale nel caso di specie ha adempiuto al proprio compito di ricerca, selezione e valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo della colpa grave. Infatti, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v., tra le altre, Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione adottata ha fornito sufficiente motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica. In particolare, la Corte territoriale (pp. 3-4) ha individuato un profilo di colpa grave di tipo extraprocessuale stimato, non irragionevolmente, concausativo dell'errore del Giudice nell'applicare gli arresti domiciliari. Infatti, pur in disparte circostanze di fatto ritenute sussistenti in fase cautelare ma poi svalutate dal Giudice della cognizione, come in effetti sottolineato nel ricorso, hanno comunque trovato conferma nell'istruttoria, come evidenziato dal P.G. di legittimità (p. 3 della requisitoria scritta), tre episodi che erano già emersi in fase cautelare, in cui l'imputato ha "smarcato" il cartellino segnatempo digitando il codice n. 68, che corrisponde alla voce "frequentazione di corsi di formazione" che, invece, non erano stati autorizzati, allontanandosi quindi irregolarmente. Si tratta di condotta extraprocessuale riconducibile alla categoria dei comportamenti quantomeno deontologicamente scorretti idonei ad evocare, secondo canoni di normalità sociale, un'ipotesi di reato (Sez. 4, n. 26925 del 15/09/2029, Artico, Rv. 276293; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685; Sez. 4, n. 18152 del 09/02/2010, Motisi, Rv. 247531; Sez. 4, n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Pasqualin, Rv. 193228) e che possono contribuire alla causazione dell'errore dell'Autorità giudiziaria nella privazione della libertà. 4. Discende, dunque, la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali. Così deciso il 22
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