CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 39101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NJ)- avverso il decreto del 19/09/2022 delXRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato decreto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 19 settembre 2022 il Presidente Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava la inammissibilità del reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, emesso in data 16/06/2022 dal Magistrato di Sorveglianza, in quanto tardivamente proposto.2.Avverso acctliparusEgindicat‘ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. LeJ c' 2.1. Con il primo motivo denuncia la illegittimità delizt_jdirjnzai non essendo mai stato notificato il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza all'interessato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità del provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza per non avere tenuto conto del disposto normativo contenuto all'interno del D.L. 146/2013r, -Lut- / f£,J—tc: 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato. Questa Corte, in applicazione dei principi generali affermati in punto di potere del giudice dell'impugnazione di dichiarare l'inammissibilità della stessa, ha ripetutamente affermato, in tema di procedimento di sorveglianza, che è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354-01). L, í Il decreto deve, quindi, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania