CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0ELL"::"'"I; I SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALBA Daniele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 novembre 1969; avverso la sentenza n. 1043/2021 della Corte di appello di Ancona del 20 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza pronunziata in data 20 maggio 2021. ha integralmente confermato la decisione, assunta in data 13 novembre 2018, con la quale il Tribunale di Urbino aveva dichiarato la penale responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art.2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, indicato, nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2012 e 2013, elementi passivi di reddito relativi ad operazioni parzialmente inesistenti in quanto documentati con fatture indicanti come spese somme in misura superiore al reale, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia, disponendo, altresì, la confisca a carico del D'Aba del profitto conseguito attraverso la commissione del reato, quantificato nella somma di euro 37.350.00. La Corte territoriale nel rigettare l'impugnazione presentata dalla difesa del D'Alba ha rilevato che vi erano elementi per ritenere, al di là delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della Associazione sportiva dilettantistica Incoming, che questa, in occasione della organizzazione della manifestazione "Sapori e Motori" nel corso dell'anno 2013 aveva fatturato alla Townet, che aveva contribuito con somme di danaro a scopo pubblicitario alla predetta manifestazione, versamenti in misura superiore a quelli effettivamente effettuati; la Corte ha altresì osservato, quanto alla intervenuta confisca che la stessa non poteva essere esclusa in quanto non vi erano elementi certi per potere affermare che, anche a seguito dell'accesso a forme agevolate di definizione delle controversie tributarie, la Townet avesse integralmente estinto il debito sulla stessa gravante. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo a 2 motivi di ricorso, la difesa del D'Alba. Il primo motivo di impugnazione riguarda il vizio di motivazione della sentenza impugnata; ad avviso della ricorrente difesa la motivazione della sentenza impugnata si basa sulla congetturale deduzione che la [OSCURATO:PERSONA] abbia, anche per l'anno di imposta 2013, emesso fatture relative ad operazioni almeno in parte inesistenti; infatti si segnala che il legale rappresentante dì tale associazione, che pure ha ammesso di avere sovrafatturato gli importi delle sponsorizzazioni ricevute per lo svolgimento della medesima manifestazione, da lui stesso curata, sebbene in altra veste, negli anni immediatamente precedenti al 2013, ha, tuttavia negato lo svolgimento di tale metodica anche per l'anno di imposta 2013; ha aggiunto il ricorrente che non vi erano elementi che potessero fare ritenere che vi fosse una retrocessione finanziaria dalla Incoming al D'Alba. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale per essere stata confermata la dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente, sebbene fosse lecito nutrire ragionevoli dubbi in ordine alla sua sussistenza; in particolare il ricorrente ha lamentato che i giudici del merito avessero giustificato le loro decisioni sulla base delle mere presunzioni tributarie, non utilizzabili in sede penale, onde fondare una pronunzia di colpevolezza a suo carico. Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata sarebbe integralmente fondata su indizi privi dei requisiti per giustificare la sentenza di condanna, su mere ipotesi, su congetture e giudizi di verosimiglianza non atti a costituire la base per una valida sentenza affermativa della penale responsabilità del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e per la tale lo stesso deve essere dichiarato. Osserva, infatti il Collegio, esaminando congiuntamente ambedue i motivi di impugnazione, che, diversamente da quanto divisato da parte ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non è fondata su "mere presunzioni e congetture" ma su dati obbiettivi e non contestati nella loro materialità. Si tratta, infatti, degli elementi costituiti sia dalla circostanza che le somme che sarebbero state versate dal D'Alba, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] non hanno poi trovato una loro giustificazione di scopo, non essendo emerso in quale maniera esse sarebbero state utilizzate per i fini promozionali dalla predetta Associazione nel corso della manifestazione "Sapori e Motori" svoltasi nel corso dell'anno 2013, sia dal dato, non meno rilevante, che le somme versate a titolo di sponsorizzazione pubblicitaria dalla Townet sono risultate, senza un'apparente giustificazione, essere di importi notevolmente superiori (nella sentenza di indica una sfasamento fra le contribuzioni promozionali versate da taluni sottoscrittori di carattere istituzionale, come un Istituto di credito locale, e la società gestita dal D'Alba, tale da evidenziare un rapporto pari a 50 volte il valore dell'una rispetto a quello dell'altra) a quelle versate dagli altri contribuitori.Si tratta di tutti elementi logici che - nell'ambito del giudizio di merito fondato sulla regola del libero convincimento proprio della precedente fase processuale - traggono origine da fatti materiali, la cui rispondenza al vero non è stata neppure messa in discussione dalla ricorrente difesa. Da questi, con procedimento di inferenza indubbiamente non viziato, la Corte di Ancona e, prima ancora, in Tribunale di Urbino hanno tratto conclusioni adeguatamente solide onde giustificare il rispettivo convincimento. Quanto alla possibilità, avanzata dalla ricorrente difesa, di articolare altre ipotesi ricostruttive della realtà effettuale intercorsa, si osserva che, per porre in crisi il ragionamento operato in sede di merito, non è sufficiente che sia astrattamente prospettabile un altro possibile andamento dei fatti, ma deve essere evidenziata la illogicità del ragionamento posto alla base della decisione dei giudici del merito, ovvero l'essere fondata la sua articolazione su elementi di carattere dimostrativo o viziati e fortemente equivoci. Nel nostro caso, viceversa, è proprio la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente - il quale non giustifica in alcun razionale modo il fatto che le contribuzioni finanziarie apparentemente da lui erogate siano di gran lunga superiori a quelle compiute dagli altri sottoscrittori - ad apparire - ove non si accedesse alla tesi della sovrafatturazione - priva di un compiuto senso logico e, pertanto, non tale da scardinare l'impianto della sentenza impugnata. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen, va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C