CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17405/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivazionesul ricorso iscritto al n. 14185/2023 R.G. proposto da:l’Agricoltura, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 62/2023 della Corte di appello di Bologna,depositata il 10.1.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. Federunacoma ottenne il decreto ingiuntivo n. 1286/2019 del22/02/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la ripetizione della somma diNumero registro generale 14185/2023Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 17405/2026Data pubblicazione 02/06/2026euro 59.535,79, corrisposta dalla Federazione in forza della sentenza n.1017/2017 emessa dal Tribunale di Bologna e riformata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, in accoglimento del gravame proposto dallacon la sentenza n. 1107 del 07/01/2019, rigettò le domandeoriginariamente proposte da [OSCURATO:PERSONA].Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione [OSCURATO:PERSONA], il qualeeccepì l’incompetenza per materia del giudice adito e la litispendenza echiese, in subordine, la rideterminazione del debito.Con ordinanza, ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., emessa il 3.10.2019 ilTribunale di Bologna rigettò l’opposizione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sulla base di due motivi, il primorelativo alla errata valutazione dell’eccezione di bis in idem ed il secondorelativo alla quantificazione delle spese di soccombenza.La Corte d’appello di Bologna, nella resistenza di Federunacoma, conla sentenza n. 62/2023 del 10.1.2023, ha accolto l’appello, revocando ildecreto ingiuntivo n. 1286/2019.2. Contro la predetta sentenza Federunacoma propone ricorso percassazione sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la «violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 132 cpc e 409 ss. e 429 cpc, in relazioneall’art. 360 n.3 cpc», per avere la Corte d’appello affermato, a base delrigetto della pretesa restitutoria dell’odierna ricorrente, che la sentenza n.1107 del 07/01/2019, pur avendo rigettato nel dispositivo le domande diMarco [OSCURATO:PERSONA], in motivazione, a differenza del giudice di primo grado, sifosse pronunciata sulla domanda di restituzione dell’importo corrisposto allavoratore, disattendendola (testualmente, ritenendola “non assentibile”)Numero registro generale 14185/2023Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 17405/2026Data pubblicazione 02/06/2026in assenza di prova dell’avvenuto pagamento di euro 59.535,79 da partedella Federazione.A tal riguardo la ricorrente deduce che la Corte d’appello non haconsiderato che la sentenza n. 1107 del 07/01/2019 era stata emessasecondo il rito lavoro, caratterizzato dalla prevalenza del dispositivorispetto alla motivazione in caso di difformità tra i due, e che, pertanto,avrebbe dovuto: in primo luogo, rilevare che l’indicata pronuncia nullaaveva validamente statuito quanto alla ripetibilità delle somme corrispostein esecuzione della sentenza di primo grado e, pertanto, esclusa ognipreclusione, riconoscere - in conferma della sentenza di primo grado - lafondatezza della pretesa restitutoria.Il motivo è fondato.Nel rito del lavoro il dispositivo della sentenza non è - come nel ritoordinario - un atto puramente interno, modificabile dallo stesso giudicefino a quando la sentenza non venga pubblicata, ma è atto di rilevanzaesterna immediata, poiché la sua lettura in udienza fissa in manieraimmodificabile il decisum, portandolo ad immediata conoscenza delleparti, che del primo possono avvalersi come titolo esecutivo autonomo.Questa Corte ha più volte statuito che, nel rito del lavoro, il dispositivoletto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma,perché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possonoessere mutati in sede di redazione della motivazione (cfr. ex plurimis:Cass. 15 gennaio 1996 n. 279; Cass. 30 luglio 1992 n. 9131; Cass. 22gennaio 1988 n. 505; Cass. 17 settembre 1985 n. 4697); ed ha cosìaffermato che il principio dell’interpretazione del dispositivo della sentenzamediante motivazione, benché applicabile anche nel rito del lavoro, nonpuò valere tuttavia a sanare contrasti irriducibili fra motivazione edispositivo (come quello che si determina allorché la motivazione contengastatuizioni mancanti del dispositivo od in contrasto con lo stesso),dovendo in tal caso darsi la prevalenza al secondo, che, acquistandoNumero registro generale 14185/2023Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 17405/2026Data pubblicazione 02/06/2026pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente lastatuizione emanata nella concreta fattispecie (Cass. 22 gennaio 1988 n.505; Cass. n. 10095/1998).Solo quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo emotivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e laseconda, inoltre, sia ancorata ad un elemento obiettivo cheinequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di unripensamento del giudice), è configurabile l’ipotesi legale del mero erroremateriale, con la conseguenza che è consentito l’esperimento del relativoprocedimento di correzione (Cass. n. 10653 del 07/07/2003; Cass. n.11432 del 18/06/2004; Cass. n. 4561 del 05/03/2004; Cass. n. 27591 del14/12/2005; Cass. n. 11020 del 14/05/2007; Cass. n. 18090 del27/08/2007), mentre il contrasto insanabile determina la nullità dellasentenza, da far valere mediante impugnazione.Ne consegue che, in caso di mancata impugnazione sul punto, leproposizioni contenute nella motivazione e contrastanti col dispositivodevono considerarsi come non apposte (Cass. n. 279 del 15/01/1996).Nel caso in esame, con la sentenza n. 1107 del 07/01/2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la sentenza n. 1017/2017 emessa dal Tribunale diBologna senza nulla disporre in dispositivo sulla domanda di ripetizionedelle somme versate, sebbene l’appellante l’avesse espressamenteproposta, mentre in motivazione (v. pag. 6) ha ritenuto di non condividerela richiesta di restituzione delle somme pagate in esecuzione dellasentenza di primo grado, mancando la prova della corresponsione di esse.Nel dispositivo, invece, si legge: «La Corte, ogni contraria istanzadisattesa e respinta, definitivamente decidendo, a modifica della sentenzadel tribunale di Bologna n. 1017/17 pubblicata in data 12/12/2017, rigettale domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]; rigetta la domanda riconvenzionaleproposta da FEDERUNACOMA, …». La domanda riconvenzionale aveva adoggetto la restituzione della somma di euro 1.430,14 a titolo di rimborsoNumero registro generale 14185/2023Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 17405/2026Data pubblicazione 02/06/2026spese corrisposto dalla Federazione in più rispetto al dovuto e non anchela restituzione di euro 59.535,79.Pertanto, sussiste una difformità tra motivazione (ove si rigetta larichiesta di rimborso di quanto corrisposto) e dispositivo (ove nulla si diceal riguardo), che doveva essere censurata in sede di impugnazione.Invece, la sentenza n. 1107 del 07/01/2018 è stata impugnata con ricorsoin cassazione ed il giudizio si è concluso con la sentenza n. 19483 del2023, con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di secondo grado, senza che ladella difformità della motivazione rispetto al dispositivo in relazione alladomanda di restituzione dell’importo corrisposto al collaboratore aprogetto.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità«la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dellasentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modificadella decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciòammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzionedella sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizionedell’impugnazione. Qualora il giudice d’appello non provveda su taledomanda, la parte può alternativamente denunciare l’omissione conricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domandarestitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dàluogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale» (Cass. n.30495/2019; Cass. n. 24896/2023; Cass. n. 27167/2025).Poiché la motivazione della sentenza emessa secondo il rito lavoro nonpuò integrare il dispositivo inserendo statuizioni non riportatedefinitivamente in esso, la Federazione ha correttamente chiesto conricorso per decreto ingiuntivo la restituzione delle somme corrisposte alcollaboratore a progetto in forza della sentenza di primo grado e la CorteNumero registro generale 14185/2023Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 17405/2026Data pubblicazione 02/06/2026territoriale avrebbe dovuto confermare sul punto la pronuncia di primogrado.2. La sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna vaconseguentemente cassata e, apparendo comunque necessari ulterioriaccertamenti di fatto (in ordine al merito della pretesa restitutoria e,segnatamente, alla prova degli esborsi ed al relativo importo), va dispostoil rinvio della causa alla medesima Corte in composizione diversa. Nulla vadisposto sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Bologna, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte suprema di cassazione del 27 maggio 2026.Il Presidente