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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26403/2026

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di Ivreavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ivrea, quale giudicedell’esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questaCorte - Sez. 1, n. 2424 del 2 dicembre 2025 - della ordinanza del medesimoTribunale del 18 luglio 2025, ha nuovamente rigettato l’istanza ex art. 670 cod.proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggettol’accertamento del mancato passaggio in giudicato della sentenza emessa dalTribunale de L’Aquila il 27 marzo 2009, irrevocabile il 28 ottobre 2010, in ragionedella nullità della notifica ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nel testoanteriore alle modifiche introdotte con legge n. 67 del 2014, effettuata ai sensidell’art. 159 cod. proc. pen. in forza di un decreto di irreperibilità illegittimo enullo per violazione degli artt.160, comma 4, 159 e 169, comma 4, cod. proc.pen.In particolare, con la precedente sentenza questa Corte di cassazione haannullato con rinvio il provvedimento impugnato perché non risultava chefossero state effettuate ricerche dell’imputato cercando di contattarlo presso leutenze di telefonia cellulare che risultavano nella sua disponibilità e precisamenteperché il giudice del rinvio accertasse se le stesse consentissero di contattarel’imputato ai fini della sua reperibilità.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio ha escluso tale possibilità e ha rigettato l’istanza.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando quattro motivi diimpugnazione.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente la carenza di capacità del giudicederivante da incompetenza funzionale, in quanto, l’ultima sentenza divenutairrevocabile nei confronti del ricorrente era stata emessa il 20 novembre 2024dalla Corte di appello di Roma ed era divenuta irrevocabile il 2 luglio 2025,cosicché a questa Corte di appello spettava la competenza a decidere.La sentenza era divenuta irrevocabile tra il deposito dell’originaria istanza algiudice dell’esecuzione e la instaurazione del giudizio di rinvio, al quale non siapplicava la regola della perpetuatio iurisdictionis, trattandosi di un giudizionuovo ed autonomo.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia che la prima ordinanza,oggetto della sentenza di annullamento, e la seconda, impugnata in questa sede,sono state emesse dal medesimo magistrato, che non poteva più decidereessendo incompatibile ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen. , con conseguentenullità del provvedimento qui impugnato.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 627,comma 3, cod. proc. pen., per non essersi il Tribunale di Ivrea uniformato alprincipio di diritto affermato da questa Corte di cassazione nella sentenza diannullamento con rinvio secondo il quale le ricerche ai fini dell’irreperibilitàdevono essere attuate anche contattando l’imputato presso le utenze telefonichenella sua disponibilità.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha indebitamente espresso il suo dissenso rispetto alprincipio di diritto affermato nella sentenza di annullamento.2.4.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 159,160, 169 e 178 cod. proc. pen. sostenendo che il decreto di irreperibilità, emessosulla base di ricerche incomplete, doveva ritenersi nullo.L’ordinanza impugnata sarebbe illogica poiché ammette che le utenze nelladisponibilità dell’imputato erano note all’autorità giudiziaria, ma poi afferma chele ricerche effettuate tramite le stesse sarebbero state inutili perché l’imputato,essendo latitante, aveva utilizzato utenze a sé non intestate e solo per un breveperiodo di tempo, ma si confonde il periodo in cui le utenze sono state utilizzatedall’imputato con quello durante il quale sono state sottoposte ad attivitàintercettiva.Inoltre, laddove si afferma che il tentativo di contattare l’imputatol’obbligo di effettuare le ricerche è un dovere di diligenza formale la cuiviolazione non può essere sanata da una congettura.

L’obbligo di effettuare lericerche andava assolto a prescindere dall’utilità delle ricerche e la sua omissionerileva di per sé a prescindere dall’esito delle ricerche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.In tema di individuazione del giudice di rinvio, l'art. 627, comma 1, cod.proc. pen., nel disporre, analogamente all'art. 544, primo comma, cod. proc.pen. del 1930, che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sullacompetenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce lairretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio diordine generale e di valore assoluto, la cui unica eccezione è prevista dall'art. 25cod. proc. pen. per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi.

Ne consegue chenessuna rilevanza assume ai fini della competenza, nell'ipotesi di giudizio dirinvio riguardante la fase esecutiva, la sopravvenienza di una ulteriore sentenzadi condanna irrevocabile (Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029 -01).2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.In linea generale, in caso di annullamento con rinvio di ordinanzapronunciata dal giudice dell'esecuzione, non è configurabile l'incompatibilità delgiudice che ha emesso il provvedimento annullato a pronunciarsi nuovamente insede di rinvio (Sez. 4, n. 43026 del 30/09/2015, Tessitore, Rv. 264750 - 01).

Ilgiudice dell'esecuzione è incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un poterediscrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, e non meredeterminazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottatein base ad apprezzamento delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 7155 del11/01/2024, Chisari, Rv. 285999 - 01), ma nel caso di specie tale ipotesi nonricorre.In ogni caso, anche laddove si ritenesse sussistente detta incompatibilità, daessa non deriverebbe la nullità dell’ordinanza qui impugnata.L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non èdeducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma puòcostituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett.a), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01).3.

Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse.È ben vero che il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha manifestato il suo dissenso inrelazione al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento conrinvio, sottolineando in particolare che all’epoca in cui vennero svolte le ricerchedell’imputato ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità tale principio non siera ancora affermato nella giurisprudenza di legittimità, ma tale manifestazionenon ha in alcun modo inciso sulla decisione adottata, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] delrinvio si è uniformato al principio di diritto, svolgendo gli accertamenti che glierano stati demandati.4.

Il quarto motivo di ricorso è infondato.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio si è attenuto alle indicazioni contenute nella sentenza diannullamento con rinvio che gli imponeva di accertare «la concreta operativitàdelle utenze telefoniche e della loro idoneità a consentire di contattarel’interessato ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità».Il Tribunale di Ivrea ha osservato che l’odierno ricorrente era utilizzatore diuna utenza di telefonia mobile che era stata posta in giudiziale sequestro perchérinvenuta sul luogo del tentato furto in abitazione e che tramite i contattiintercorsi con tale utenza era stato possibile risalire all’utenza intestata allafidanzata dell’epoca del [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima utenza era stata sottoposta admessaggio ad un numero intestato ad una terza persona; quest’ultima utenza,però, non era mai stata utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] per contattare la fidanzata; inun’altra occasione il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato un messaggio alla sua fidanzatautilizzando un’altra utenza intestata ad una quarta persona, invitando la suacompagna a riferire alle autorità di non sapere ove egli dimorasse.Sulla base di tali elementi il Tribunale ha affermato che le suddette utenzenon erano nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] che se ne era servito in modooccasionale per contattare la propria fidanzata e che, in virtù del proposito da luimanifestato di sottrarsi al processo, eventuali ricerche effettuate su tali utenzeavrebbero dato esito negativo.In tal modo il Tribunale ha pienamente risposto al quesito motivazionale chegli era stato posto con la sentenza di annullamento, né avrebbe potutodiscostarsi da esso.5.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 12/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Ivreavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ivrea, quale giudicedell’esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questaCorte - Sez. 1, n. 2424 del 2 dicembre 2025 - della ordinanza del medesimoTribunale del 18 luglio 2025, ha nuovamente rigettato l’istanza ex art. 670 cod.proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggettol’accertamento del mancato passaggio in giudicato della sentenza emessa dalTribunale de L’Aquila il 27 marzo 2009, irrevocabile il 28 ottobre 2010, in ragionedella nullità della notifica ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nel testoanteriore alle modifiche introdotte con legge n. 67 del 2014, effettuata ai sensidell’art. 159 cod. proc. pen. in forza di un decreto di irreperibilità illegittimo enullo per violazione degli artt.160, comma 4, 159 e 169, comma 4, cod. proc.pen.In particolare, con la precedente sentenza questa Corte di cassazione haannullato con rinvio il provvedimento impugnato perché non risultava chefossero state effettuate ricerche dell’imputato cercando di contattarlo presso leutenze di telefonia cellulare che risultavano nella sua disponibilità e precisamenteperché il giudice del rinvio accertasse se le stesse consentissero di contattarel’imputato ai fini della sua reperibilità.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio ha escluso tale possibilità e ha rigettato l’istanza.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando quattro motivi diimpugnazione.2.1. Con il primo motivo il ricorrente la carenza di capacità del giudicederivante da incompetenza funzionale, in quanto, l’ultima sentenza divenutairrevocabile nei confronti del ricorrente era stata emessa il 20 novembre 2024dalla Corte di appello di Roma ed era divenuta irrevocabile il 2 luglio 2025,cosicché a questa Corte di appello spettava la competenza a decidere.La sentenza era divenuta irrevocabile tra il deposito dell’originaria istanza algiudice dell’esecuzione e la instaurazione del giudizio di rinvio, al quale non siapplicava la regola della perpetuatio iurisdictionis, trattandosi di un giudizionuovo ed autonomo.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia che la prima ordinanza,oggetto della sentenza di annullamento, e la seconda, impugnata in questa sede,sono state emesse dal medesimo magistrato, che non poteva più decidereessendo incompatibile ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen. , con conseguentenullità del provvedimento qui impugnato.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 627,comma 3, cod. proc. pen., per non essersi il Tribunale di Ivrea uniformato alprincipio di diritto affermato da questa Corte di cassazione nella sentenza diannullamento con rinvio secondo il quale le ricerche ai fini dell’irreperibilitàdevono essere attuate anche contattando l’imputato presso le utenze telefonichenella sua disponibilità.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha indebitamente espresso il suo dissenso rispetto alprincipio di diritto affermato nella sentenza di annullamento.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 159,160, 169 e 178 cod. proc. pen. sostenendo che il decreto di irreperibilità, emessosulla base di ricerche incomplete, doveva ritenersi nullo.L’ordinanza impugnata sarebbe illogica poiché ammette che le utenze nelladisponibilità dell’imputato erano note all’autorità giudiziaria, ma poi afferma chele ricerche effettuate tramite le stesse sarebbero state inutili perché l’imputato,essendo latitante, aveva utilizzato utenze a sé non intestate e solo per un breveperiodo di tempo, ma si confonde il periodo in cui le utenze sono state utilizzatedall’imputato con quello durante il quale sono state sottoposte ad attivitàintercettiva.Inoltre, laddove si afferma che il tentativo di contattare l’imputatol’obbligo di effettuare le ricerche è un dovere di diligenza formale la cuiviolazione non può essere sanata da una congettura. L’obbligo di effettuare lericerche andava assolto a prescindere dall’utilità delle ricerche e la sua omissionerileva di per sé a prescindere dall’esito delle ricerche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.In tema di individuazione del giudice di rinvio, l'art. 627, comma 1, cod.proc. pen., nel disporre, analogamente all'art. 544, primo comma, cod. proc.pen. del 1930, che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sullacompetenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce lairretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio diordine generale e di valore assoluto, la cui unica eccezione è prevista dall'art. 25cod. proc. pen. per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue chenessuna rilevanza assume ai fini della competenza, nell'ipotesi di giudizio dirinvio riguardante la fase esecutiva, la sopravvenienza di una ulteriore sentenzadi condanna irrevocabile (Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029 -01).2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.In linea generale, in caso di annullamento con rinvio di ordinanzapronunciata dal giudice dell'esecuzione, non è configurabile l'incompatibilità delgiudice che ha emesso il provvedimento annullato a pronunciarsi nuovamente insede di rinvio (Sez. 4, n. 43026 del 30/09/2015, Tessitore, Rv. 264750 - 01). Ilgiudice dell'esecuzione è incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un poterediscrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, e non meredeterminazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottatein base ad apprezzamento delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 7155 del11/01/2024, Chisari, Rv. 285999 - 01), ma nel caso di specie tale ipotesi nonricorre.In ogni caso, anche laddove si ritenesse sussistente detta incompatibilità, daessa non deriverebbe la nullità dell’ordinanza qui impugnata.L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non èdeducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma puòcostituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett.a), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01).3. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse.È ben vero che il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha manifestato il suo dissenso inrelazione al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento conrinvio, sottolineando in particolare che all’epoca in cui vennero svolte le ricerchedell’imputato ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità tale principio non siera ancora affermato nella giurisprudenza di legittimità, ma tale manifestazionenon ha in alcun modo inciso sulla decisione adottata, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] delrinvio si è uniformato al principio di diritto, svolgendo gli accertamenti che glierano stati demandati.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio si è attenuto alle indicazioni contenute nella sentenza diannullamento con rinvio che gli imponeva di accertare «la concreta operativitàdelle utenze telefoniche e della loro idoneità a consentire di contattarel’interessato ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità».Il Tribunale di Ivrea ha osservato che l’odierno ricorrente era utilizzatore diuna utenza di telefonia mobile che era stata posta in giudiziale sequestro perchérinvenuta sul luogo del tentato furto in abitazione e che tramite i contattiintercorsi con tale utenza era stato possibile risalire all’utenza intestata allafidanzata dell’epoca del [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima utenza era stata sottoposta admessaggio ad un numero intestato ad una terza persona; quest’ultima utenza,però, non era mai stata utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] per contattare la fidanzata; inun’altra occasione il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato un messaggio alla sua fidanzatautilizzando un’altra utenza intestata ad una quarta persona, invitando la suacompagna a riferire alle autorità di non sapere ove egli dimorasse.Sulla base di tali elementi il Tribunale ha affermato che le suddette utenzenon erano nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] che se ne era servito in modooccasionale per contattare la propria fidanzata e che, in virtù del proposito da luimanifestato di sottrarsi al processo, eventuali ricerche effettuate su tali utenzeavrebbero dato esito negativo.In tal modo il Tribunale ha pienamente risposto al quesito motivazionale chegli era stato posto con la sentenza di annullamento, né avrebbe potutodiscostarsi da esso.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 12/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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