CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27583/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte di assise di appello di TarantoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria in atti e ha conclusochiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle parti civili, che si è riportataalla memoria in atti, depositata dall’Avv. D’Errico, e si è associata alle conclusionidel Procuratore generale;udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (per MarchelloPierpaolo), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), i quali si sono riportati ai motivi deirispettivi ricorsi e ne hanno chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto dei ricorsi la Corte di assise di appello di Taranto,giudicando in sede di rinvio - a seguito di annullamento da parte della PrimaSezione penale di questa Corte della precedente sentenza di condanna emessa indata 14 luglio 2022 dalla Corte di assise di appello di Lecce - ha confermato lacondanna pronunciata in primo grado dalla Corte di assise di Lecce in data 25giugno 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PierpaoloMarchello per il reato di omicidio pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capoA), dichiarando invece non doversi procedere, per intervenuta estinzione delreato per prescrizione, in relazione alla contestazione di porto abusivo di armi inluogo pubblico (capo B).2. La precedente sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise diappello di Lecce aveva fondato il giudizio di responsabilità degli imputati sulledichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRomano, nonché sul contenuto di una lettera “anonima” (in realtà ricondotta aPino [OSCURATO:PERSONA], escusso in dibattimento quale teste) recapitata al padre dellavittima pochi giorni dopo il rinvenimento del corpo della vittima.La Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione, adita da OmarMarchello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato i motivi deiricorsi riguardanti i vizi di carattere processuale, ma aveva annullato la sentenzaaffinché si procedesse ad una nuova valutazione in ordine alle dichiarazioni resedai collaboratori di giustizia e dal testimone [OSCURATO:PERSONA], nonché al valore damotivi relativi alle circostanze del reato.La Corte di legittimità aveva rilevato in particolare che:- la Corte territoriale non aveva offerto una motivazione congrua che desseconto della corretta applicazione di principi giurisprudenziali circa la valutazionedi attendibilità dei collaboratori di giustizia e di credibilità delle loro dichiarazioni,tenendo conto che detto giudizio non può basarsi esclusivamente sullavalutazione di attendibilità espressa in precedenti pronunce irrevocabiliriguardanti fatti diversi, giacché esse, seppur rilevanti, non comportanol'attribuzione di una patente di attendibilità illimitata;- non era stata fornita una motivazione adeguata tesa ad illustrare lapreferenza accordata alle dichiarazioni de relato rese dai collaboratori di giustiziarispetto a quelle rese dalle fonti dirette;- vi era, infine, una frattura logica nella motivazione della sentenza annullatanella parte in cui la Corte di assise di appello di Lecce, accertata la paternità dellalettera acquisita (ricondotta a [OSCURATO:PERSONA]), era giunta in modo illogico addescritte le modalità esecutive dell'omicidio, senza spiegarne le ragioni.3. Nel corso del giudizio di rinvio, celebrato dinanzi alla Corte di assise diappello di Taranto, è stata acquisita, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., lasentenza emessa in data 30 maggio 2024 dalla stessa Corte di assise di appellodi Taranto (in diversa composizione), divenuta irrevocabile il 7 marzo 2025, conla quale, all’esito di giudizio abbreviato, è stata definitivamente accertata lapenale responsabilità dell’originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], qualeesecutore materiale dell’omicidio.All’esito delle discussioni delle parti, è stato quindi confermato il giudizio diresponsabilità di tutti gli imputati per il reato di cui all’art. 575 cod. pen., con leaggravanti della premeditazione e dei futili motivi.4. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, articolando unaserie di motivi, di seguito riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,nei limiti strettamente necessari per la motivazione.5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è costituito da quattro motivi.5.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, erronea applicazione dell’art. 575 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilitàdell’imputato per il reato di cui al capo A).Si premette che l'intervenuta condanna irrevocabile a carico di CarmineMazzotta non può assumere rilievo nel presente procedimento, perché resaall'esito di rito abbreviato e, dunque, sulla base di dichiarazioni differenti daquelle acquisite nel presente procedimento.5.1.1. La responsabilità degli imputati, si osserva, è stata ricavata dalledichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualiavrebbero tutti appreso dell'omicidio dagli stessi imputati, nell’ambito di uncontesto criminale ma non di tipo associativo mafioso, il che avrebbe impostol'utilizzo di criteri di particolare rigore nella valutazione di tali dichiarazioni, comepiù volte posto in evidenza dalla Corte di legittimità.Altri soggetti indicati dai collaboratori quali fonti dirette ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e Leo), una volta escussi, avevano invece negato di aver mai reso taliconfidenze ai propalanti e ciò minava l’attendibilità di questi ultimi.Le chiamate in reità sarebbero inoltre tutte generiche e non avrebbero fattoriferimento a dettagli che non fossero già noti e divulgati dalla stampa locale.La credibilità soggettiva di tutti i collaboratori escussi sarebbe stataacriticamente ricavata solo dalla pregressa militanza degli stessi nella Sacracorona unita, spesso in articolazioni diverse, senza attribuire rilievo allapersonalità dei medesimi (taluni macchiatisi di reati gravissimi), al ruoloeffettivamente rivestito in seno all’organizzazione criminale, alla genesi della loroscelta collaborativa, all’assenza di riscontri sugli asseriti rapporti con le fonti“dirette”.Con specifico riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore digiustizia dopo un duplice efferato omicidio, non sarebbe credibile che lo stessoavesse ricevuto confidenze sull’omicidio da [OSCURATO:PERSONA] durante ladetenzione comune, posto che quest’ultimo era amico di [OSCURATO:PERSONA] con ilquale il collaboratore aveva avuto una colluttazione e tenuto altresì conto delfatto che tale episodio non era stato comunque riferito in precedenza. Quantoalle confidenze ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], le stesse non erano state confermate ed eranocomunque prive dell’indicazione della fonte primaria.[OSCURATO:PERSONA], al pari di [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe attribuito un ruolo nellaSacra corona unita superiore a quello effettivamente rivestito (né lui, néSaponaro erano ad esempio conosciuti da [OSCURATO:PERSONA], esponente di spiccodella Sacra corona unita) ed avrebbe deciso di collaborare solo per una sceltautilitaristica, dovendo scontare un cumulo di 24 anni di reclusione. Lo stessoaveva poi indicato come fonti dirette, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche SandroIngrosso che tuttavia aveva poi negato la circostanza.[OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state smentiteda quelle rese dalle sue presunte fonti dirette, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuti irragionevolmente inattendibili dalla Corte territoriale.Quanto al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], anche in tal caso non vi sarebbero riscontrialle confidenze ricevute e le dichiarazioni sarebbero sospette perché rese nellafase iniziale della collaborazione, per accreditarsi come collaboratore e ottenere irelativi benefici.Tutti i collaboratori sarebbero stati condizionati dalle prime notizie di stampacircolate sull’omicidio, che tendevano a correlare lo stesso al litigio avvenuto dueanni prima tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe avuto motivi di rancore nei confronti diGiuseppino [OSCURATO:PERSONA] per un debito di 50.000 euro legato al traffico di droga edAlessandro [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la colluttazione avuta incarcere con lo stesso e con [OSCURATO:PERSONA].Quanto poi al contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori, ilricorrente, riportando il contenuto del pregresso atto di appello, rileva che:- [OSCURATO:PERSONA] era stato contraddittorio rispetto al movente (per aversostenuto che l’omicidio era legato ad una cessione di stupefacenti a clienti delMarchello, ma aveva anche aggiunto che lo spaccio del [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggettinella stessa zona non creasse particolari problemi), alla fonte (non collocandoesattamente il tempo di ricezione delle notizie da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alsuo viaggio in Germania e avendo indicato come altra fonte l’[OSCURATO:PERSONA] che peròlo aveva smentito), alla dinamica (non indicando esattamente con quale pretestoil [OSCURATO:PERSONA] fosse stato condotto sul luogo dell’agguato e collocando tra iresponsabili anche tale [OSCURATO:PERSONA], non indicato da nessun altro);- [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni generiche, inattendibili,intrinsecamente contraddittorie e contrastanti con quelle del [OSCURATO:PERSONA] sulmovente, sulle fonti dirette, sulla dinamica dell’azione, non indicandoinizialmente, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] come correo e aggiungendo poi che ilManca era stato portato in campagna sia dal [OSCURATO:PERSONA] che dallo stesso OmarMarchello (il che rendeva illogico tutto il narrato, posto che la presenza diquest’ultimo avrebbe certamente insospettito la vittima) e correggendo indibattimento l’indicazione sull’arma utilizzata;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano infine fornito dichiarazioniassolutamente generiche, incomplete, in contrasto con quelle degli altricollaboratori (ad esempio il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che a sparare era stato OmarMarchello e non [OSCURATO:PERSONA], come riferito dalle altre fonti).Le contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai diversi collaboratoririguarderebbero anche aspetti essenziali, tra cui l’indicazione di chi avessepartecipato all’omicidio (con la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo da alcuni collaboratori) e, per il resto, riprodurrebbero notizieapparse sulla stampa locale.5.1.2. In relazione alle dichiarazioni e alla lettera di [OSCURATO:PERSONA], si osservache la Corte di assise di appello di Taranto aveva anzitutto sminuito le discrasietra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quanto riferito nel corso delleindagini. In modo inammissibile, inoltre, la Corte aveva proceduto ad unavalutazione frazionata delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] attribuendogli comunqueessere l'autore della missiva anonima recapitata al padre della vittima.In relazione alla dinamica dell'omicidio doveva poi escludersi che PinoMartina potesse essere a conoscenza delle modalità dell'azione, atteso che lostesso si trovava, al momento dei fatti e nei giorni successivi, agli arrestidomiciliari.5.1.3. Venendo infine agli altri elementi probatori di riscontro, la Corteterritoriale non avrebbe attribuito il giusto rilievo alle discrasie tra le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento e quanto dichiarato dallo stesso nelcorso delle sue sommarie informazioni, nelle quali non aveva fatto riferimento,tra l’altro, al fatto di aver visto il figlio allontanarsi dal bar “Daniel” in direzionedell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva invece riferito di aver appreso da unproprio conoscente che il figlio era stato visto ancora in vita anche la sera del 17marzo.Relativamente ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il dato, diper sé neutro, era stato sopravvalutato ed era anzi illogico che il primo, puressendo un sottoposto del secondo, avesse convinto quest’ultimo ad eseguire unomicidio per futili motivi, neanche autorizzato dai vertici del clan.Insufficiente sarebbe poi la motivazione sul movente, sulle ragioni dellamancata acquisizione del fascicolo relativo alla denuncia sporta da OmarMarchello nei confronti della vittima, nonché sui rilievi difensivi espressi nell’attodi appello in relazione alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], airilievi tratti dai tabulati telefonici riguardanti il ricorrente.5.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, erronea applicazione dell’art. 577n. 3, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante della premeditazione.La Corte di assise di appello di Taranto avrebbe riconosciuto la sussistenzadella circostanza aggravante senza tener conto delle condotte verosimilmenteposte in essere dalla vittima e del fatto che il mancato occultamento delcadavere del [OSCURATO:PERSONA] era tale da dimostrare l'assenza di preordinazione dell'azioneomicidiaria.Non sarebbe stata valutata la possibilità che l'intento potesse essere solopunitivo e che la situazione fosse poi sfuggita di mano per la reazione violentadella vittima. Del tutto insoddisfacenti sarebbero invece gli elementi valorizzatidalla Corte territoriale in contrasto con gli elementi costitutivi della circostanzaaggravante.5.3. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 61, n. 1,cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante dei futili motivi.La sentenza di primo grado, si osserva, aveva ipotizzato una pluralità dimoventi, ovvero l'eliminazione di un concorrente nell'attività di spaccio e la tuteladell'immagine di [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di essere un infame, e taleincertezza sarebbe già di per sé di ostacolo alla sussistenza dell'aggravante incontestazione che richiede una certezza sul movente.5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione delladisposizione di cui all’art. 62, n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine almancato riconoscimento della attenuante della provocazione.La Corte non avrebbe tenuto conto che le condotte aggressive e violente delManca costituivano una provocazione. Reiterati e violenti sarebbero stati infattigli attacchi portati dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] anche in pubblico, conla conseguente configurazione di una provocazione “per accumulo”.6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è costituito da dieci motivi.6.1. Con il primo motivo si deduce difetto ed illogicità della motivazione inordine alla ricostruzione della dinamica degli accadimenti e al ruolo delricorrente.La Corte di assise di appello di Taranto non avrebbe attribuito rilievo,anzitutto, alla notevole distanza intercorrente tra il luogo in cui erano statirinvenuti tutti i bossoli e quello in cui era posizionato il corpo della vittima, taleda escludere che l'omicida avesse esploso un colpo di grazia a distanzaravvicinata verso il corpo già a terra di [OSCURATO:PERSONA], con conseguentedimostrazione dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori digiustizia.Sarebbero state altresì trascurate le dichiarazioni rese dai testi Caligiuri eMorelli, i quali avevano riferito di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] a Lizzanellodopo le 20:00 del 17 marzo 1999, elemento che ulteriormente inficerebbel'affidabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.La Corte non avrebbe poi tenuto conto delle numerose discrasie emerse trale dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini e quelle rese indibattimento, evidentemente condizionate dal convincimento del padre dellavittima di ritenere gli imputati responsabili dell’omicidio.6.2. Con il secondo motivo si deduce carenza e illogicità della motivazione inpunto di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso di aver tentato di estorcere denaro aGiuseppino [OSCURATO:PERSONA] e di aver progettato un’azione armata ai suoi danni, cosìpalesando la sua acrimonia verso l’imputato. Le dichiarazioni del collaboratore,inoltre, non sarebbero state confermate dalla sua fonte diretta, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento alla partecipazioneall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] solo in dibattimento e non anche nel verbale dicollaborazione.Il collaboratore, inoltre, avrebbe fatto riferimento alla zoppia dell’imputato,in realtà manifestatasi solo in seguito a causa di un incidente e dunque riferita alSaponaro dopo la sua collaborazione.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito dell’omicidio solo nel gennaio 2020 esarebbe stato comunque smentito dalle sue fonti dirette ([OSCURATO:PERSONA] e Leo). [OSCURATO:PERSONA] talecollaboratore, inoltre, avrebbe avuto motivi di astio nei confronti del ricorrenteper il mancato pagamento di una percentuale sullo spaccio di stupefacenti.6.3. Con il terzo motivo si deduce violazione della disposizione di cui all’art.16-quater della legge n. 82 del 1991, in relazione alle dichiarazioni rese daicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre i 180giorni dall’inizio della collaborazione e dunque inutilizzabili anche se rese indibattimento.6.4. Con il quarto motivo si contesta vizio di motivazione in ordine allaricostruzione del movente omicidiario che avrebbe spinto anche [OSCURATO:PERSONA] agire. La Corte avrebbe in particolare ritenuto provata l’amicizia e lecointeressenze tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA] in assenza di qualsiasi elementofattuale, laddove, al contrario, vi era evidenza del carattere autonomodell’attività di spaccio svolta dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] la motivazione che avrebbe spinto [OSCURATO:PERSONA] ad agire sarebbeillogica, perché il fatto che lo stesso avesse denunciato effettivamente GabrieleManca era ormai di dominio pubblico e in ogni caso la scelta della suaeliminazione non avrebbe potuto essere attuata senza l’autorizzazione dei verticidel clan.6.5. Con il quinto motivo si deduce violazione della disposizione di cui all’art.116 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dellaindicata circostanza attenuante.Il processo non avrebbe consentito di fare luce su una serie di aspettifondamentali dell’omicidio ed in particolare se lo stesso fosse stato preordinato ofosse maturato in un contesto convulso e quale fosse l’accordo tra i partecipi,sicché non sarebbe stato possibile escludere tale circostanza in favore del [OSCURATO:PERSONA].Gli accertamenti effettuati, al contrario, deporrebbero per la programmazione diuna mera lezione da impartire, poi degenerata.In ogni caso non vi sarebbe la prova di alcun contatto precedente esuccessivo del ricorrente con i correi, tale da fondare la sua partecipazione ad unproposito omicidiario.6.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine allavalutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenute attendibili, laddove inveceprive di qualsiasi credibilità per le conclamate mendacità delle stesse.6.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza della circostanzaaggravante della premeditazione, nonostante gli accertamenti depongano peruna azione non programmata, caratterizzata dall’assenza di occultamento delcadavere.I giudici territoriali non sarebbero stati in grado di stabilire in che momentosia sorto il proposito omicidiario e sulla base di quali elementi si possa ritenereche lo stesso fosse conosciuto e condiviso dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].6.8. L’ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al riconoscimento dell’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61n. 2, cod. pen., in relazione al possesso dell’arma.6.9. Con il nono motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi, ex art. 61 n. 1,cod. pen. Sulla base della ricostruzione accusatoria, che riconduce l’omicidio acontrasti insorti nel settore del traffico degli stupefacenti, il motivo non puòritenersi futile, perché non banale e non mera manifestazione di sfogo criminale,né abietto, concorrendo anche un proposito di vendetta, nell’ambito di uncontesto nel quale tale reazione non sarebbe stata altrimenti evitabile.6.10. Con il decimo ed ultimo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per non essere state riconosciute le circostanze attenuantigeneriche, senza valutare la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], del tuttosecondaria.7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi.7.1. Con il primo motivo si deduce violazione delle disposizioni di cui agliartt. 238, 238-bis, 187, 191, 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione peressere state surrettiziamente introdotte nel presente procedimento, attraversol’acquisizione della sentenza irrevocabile emessa nei confronti dell’originariocoimputato [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamentecon rito abbreviato), le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] eVerardi nel distinto procedimento celebrato in abbreviato (anche all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA]), senza la partecipazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e senzaneanche l’acquisizione dei relativi verbali di udienza.La Corte di assise di appello di Taranto, pertanto, in violazione delle normesul “giusto processo” fissate dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 Cedu, non si sarebbelimitata ad utilizzare la sentenza irrevocabile limitatamente al fatto accertato maavrebbe veicolato nel presente procedimento prove dichiarative acquisite in altrasede e senza la partecipazione delle difese dei ricorrenti, in assenza delle qualil’esito del giudizio sarebbe stato differente, tenuto conto delle notevoli discrasieemerse tra le dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia nell’ambito delpresente procedimento.7.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della disposizione di cuiall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione allavalutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], della lettera a lui ricondotta edegli altri elementi probatori di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia.Nella lettera, in particolare, venivano indicate circostanze (tra cui unatelefonata intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prodromica allapreparazione dell’agguato con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]), dellequali [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere a conoscenza perché in quel periodoristretto agli arresti domiciliari. Tale missiva sarebbe poi stata utilizzata qualeunico elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è il solo a rendere dichiarazioni di reità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].7.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione delle disposizioni di cui agliartt. 192 cod. proc. pen., 577, comma 1, n. 3 e 4, 61, n. 1 e 114 cod. pen. evizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravantedella premeditazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] sulla base del contenuto dellalettera ricondotta a [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA],nonostante l’assenza di un interesse del ricorrente all’eliminazione di GabrieleManca, l’insussistenza di precedenti comuni tra [OSCURATO:PERSONA] e OmarMarchello, la lunga assenza di [OSCURATO:PERSONA] dal territorio, il mancatoriferimento al ricorrente da parte degli altri collaboratori di giustizia.L’eliminazione della circostanza aggravante determinerebbe tra l’altro laprescrizione del reato sulla base della formulazione dell’art. 157 cod. pen., primadelle modifiche del dicembre 2005.[OSCURATO:PERSONA] l’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. sibasa sulla erronea valorizzazione del contenuto della missiva di [OSCURATO:PERSONA] edelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonoinfondati e devono essere rigettati, mentre è parzialmente fondato, nei termini diseguito precisati, quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Il procedimento attiene all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il cui cadavereveniva casualmente rinvenuto il 5 aprile 1999 nelle campagne del comune diLizzanello (frazione di Merine), poco distante da un casolare.Il corpo, che presentava processi putrefattivi in corso e segni discarnificazione ad opera di animali selvatici, giaceva a ridosso di un muretto asecco, inginocchiato e poggiato con la parte superiore ad una pietra. Sul posto,venivano ritrovati quattro bossoli calibro 7,62x25, risultati esplosi da una pistolasemiautomatica Tokarev.La morte, collocabile sulla base dell’esame autoptico tra il 17 ed il 24 marzo1999, era da ricondurre alle lesioni provocate da «tre o quattro proiettili unici daarma da fuoco», esplosi da una distanza tra i 50 e i 70 centimetri, due o tre deiquali avevano raggiunto la vittima posteriormente alla regione lombare e algluteo, mentre un terzo (o quarto) era penetrato al livello della radice dell’artosuperiore in regione deltoidea posteriore.Sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai familiari, era emerso cheGabriele [OSCURATO:PERSONA] fosse uscito di casa nel pomeriggio del 17 marzo 1999 senzafarvi più rientro, benché atteso per essere accompagnato quella stessa sera allastazione ferroviaria per far rientro a Foggia, ove svolgeva il servizio militare.Era stato altresì accertato che la vittima fosse dedita all'attività di spaccio disostanze stupefacenti e che un paio di anni prima dell’omicidio, nel 1997, avesseavuto uno scontro fisico con [OSCURATO:PERSONA], colpito da [OSCURATO:PERSONA] con unacoltellata al volto, al culmine di una lite.[OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione accusatoria fatta propria daigiudici di merito, era il responsabile dell’attività di spaccio nella zona di Lizzanelloper conto del clan [OSCURATO:PERSONA], al quale era affiliato sin da quindicenne. La lite conGabriele [OSCURATO:PERSONA] era stata determinata proprio dal fatto che quest’ultimo svolgevaautonomamente attività di spaccio nello stesso territorio, talvolta perfinodistogliendo alcuni acquirenti dai canali di rifornimento del clan. I tentativi diredarguirlo o punirlo non avevano sortito effetto ed anzi, essendo il Mancasoggetto fisicamente prestante e abile nello scontro fisico, nel corso di una liteaveva ferito al volto con una coltellata [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva pertantodenunciato per lesioni personali.Tale denuncia, tuttavia, era stata utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per gettarediscredito sul [OSCURATO:PERSONA], il quale, rivolgendosi alle Forze dell’ordine, aveva violatoil divieto, proprio delle organizzazioni malavitose, di rivolgersi alle Autorità perdirimere contrasti. Le ripetute accuse in pubblico di essere un “infame” avevanodunque esasperato il [OSCURATO:PERSONA], il quale, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], suoreferente nel clan, aveva deciso di eliminare il rivale.[OSCURATO:PERSONA] era stato dunque attirato in una trappola da GiuseppinoMero (altro soggetto dedito all’attività di spaccio e legato a [OSCURATO:PERSONA] e a OmarMarchello), il quale, dopo aver finto nei giorni precedenti di essere suo amico e divolerlo aiutare a dimostrare agli altri esponenti del clan che [OSCURATO:PERSONA] loavesse realmente denunciato per lesioni (circostanza invece pubblicamentenegata da quest’ultimo), nel pomeriggio del 17 marzo lo aveva accompagnato inmacchina in una zona isolata di campagna, ove si trovavano ad attenderloCarmine [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimocollaboratore nell’attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva subitocompreso di essere stato attirato in un agguato ed aveva cercato di scappare,ma [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso al suo indirizzo due o tre colpi d’arma dafuoco e poi, una volta raggiunto, un ultimo colpo da distanza più ravvicinata.3. Venendo all’esame dei motivi dei ricorsi, occorre partire dai rilievi relativialla pretesa inutilizzabilità di alcune delle prove acquisite.3.1. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo del proprio ricorso (e, in modopiù sfumato, anche [OSCURATO:PERSONA] nel suo primo motivo di ricorso) contestal’utilizzabilità della sentenza di condanna emessa, all’esito del rito abbreviato, neiconfronti dell’originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed acquisita nel presenteprocedimento ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., in quanto nelle note ditale pronuncia sarebbero riportate, per ampi stralci, le dichiarazioni rese daicollaboratori di giustizia in assenza di contraddittorio. L’acquisizione di talesentenza, anzi, avrebbe addirittura compromesso la validità dell’intero giudizioperché le dichiarazioni dei collaboratori riportate nella sentenza all’esito diabbreviato, surrettiziamente introdotte nel presente procedimento in violazionedella disposizione di cui all’art. 238 cod. proc. pen., avrebbero inevitabilmentecondizionato il ragionamento dei giudici di merito, come dimostrato dagli ampirichiami, contenuti nella sentenza impugnata, alla pronuncia resa all’esito del ritoabbreviato e alle dichiarazioni accusatorie ivi riportate.Il motivo è manifestamente infondato sia in fatto che in diritto.L’art. 238-bis cod. proc. pen. non prevede che l’acquisizione delle sentenzedivenute irrevocabili sia subordinata ad alcuna particolare modalità dioscuramento delle singole prove raccolte nel distinto procedimento, né lagiurisprudenza di questa Corte ha mai posto in dubbio che l’acquisizione di unasentenza debba avvenire nella sua integralità, senza che ciò possa comportarealcuna violazione delle norme che disciplinano la formazione della prova e delleregole del contraddittorio.È pacifico, in ogni caso, che la sentenza irrevocabile, acquisita ai sensidell'art. 238-bis cod. proc. pen., costituisca prova dei “fatti storici” in essaaccertati, senza che ciò comporti l’automatica trasmigrazione nel procedimentodi tutte le prove acquisite nel diverso giudizio.Posto, dunque, che alcuna invalidità può essere ricondotta all’acquisizioneintegrale di una pronuncia irrevocabile (anche nella parte in cui riporta stralci ol’intero contenuto di dichiarazioni rese nel diverso giudizio), il rilievo secondo cuila Corte di assise di appello di Taranto avrebbe utilizzato le dichiarazioni rese daicollaboratori di giustizia nel diverso procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ècontraddetto dal contenuto stesso della sentenza oggetto di ricorso.Il giudice del rinvio, infatti, fa precedere l’esposizione del contenuto delledichiarazioni rese dai diversi collaboratori di giustizia dall’indicazione della datanella quale ciascuno di essi è stato escusso «in dibattimento» nell’ambito delpresente procedimento penale ([OSCURATO:PERSONA] alle udienze del 14novembre 2019 e 3 dicembre 2019; [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del 2 luglio2019 e del 14 novembre 2019; [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 21 gennaio 2020;[OSCURATO:PERSONA], sentito nel corso del giudizio di secondo grado dinanzi alla Cortedi assise di appello di Lecce all’udienza del 28 ottobre 2021).Il dato che tali dichiarazioni siano sostanzialmente sovrapponibili nel lorocontenuto alle dichiarazioni dei medesimi collaboratori utilizzate nel diversoprocedimento celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA], discende esclusivamente dallacostanza delle dichiarazioni dei propalanti.Il motivo è dunque manifestamente infondato.3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo di ricorso) ha poi contestatol’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] eAlessandro [OSCURATO:PERSONA] (in parte) perché acquisite oltre i 180 giorni dall’inizio dellacollaborazione.Il motivo, oltre che manifestamente infondato (trattandosi di dichiarazionirese in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, sul punto si veda Sez. 2, n.21352 del 14/04/2015, Rv. 264039-01) non era ulteriormente proponibile perchégià dichiarato infondato dalla Prima Sezione penale di questa Corte con lasentenza n. 15955 del 19 ottobre 2023, di annullamento della precedentesentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Lecce.4. Occorre a questo punto soffermarsi sulle censure relative alla valutazionedella credibilità dei collaboratori di giustizia e dell’attendibilità delle lorodichiarazioni, oggetto di uno dei rilievi espressi dalla precedente sentenza diannullamento della Prima Sezione di questa Corte, nonché del primo motivo diricorso di [OSCURATO:PERSONA] e del secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di assise di appello di Taranto ha pienamente adempiuto all’oneredi motivazione richiesto sul punto dalla sentenza di annullamento con rinvio, chesi sottrae pertanto a qualsiasi ulteriore censura in questa sede.Alla credibilità dei collaboratori e all’attendibilità delle loro dichiarazioni èstato dedicato un esame scrupoloso, approfondito in ogni aspetto, pienamentelogico e convincente (da pagina 32 a pagina 119), che sarebbe del tuttosuperfluo e improprio ripercorrere in questa sede, se non in estrema sintesi.4.1. Sulla credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia escussi, la Cortetarantina, oltre a valorizzare il dato, già posto in evidenza nella precedentepronuncia annullata, che le loro dichiarazioni hanno contribuito all’accertamentodefinitivo di una serie di reati in altri procedimenti penali, ha rilevato che sulledichiarazioni rese dagli stessi, in ordine allo specifico omicidio in contestazione, siè quasi interamente fondata la condanna irrevocabile pronunciata dallamedesima Corte (in diversa composizione) a carico del coimputato CarmineMazzotta, indicato dai propalanti come l’esecutore materiale dell’agguato.La Corte ha poi ripercorso la storia criminale e il ruolo di primo pianorivestito da ciascun dichiarante all’interno della Sacra corona unita e nei gruppidediti allo smercio di sostanza stupefacente nella zona del leccese, pienamenteconfermato, oltre che dalle dichiarazioni di diverse fonti testimoniali(debitamente riportate), anche dall’entità delle pene riportate dai propalanti, perreati in materia di stupefacenti o gravi fatti di sangue.4.2. Per ciascuna fonte dichiarativa il giudice di appello ha vagliato e fornitopositivo riscontro in ordine alla sussistenza di rapporti tra i dichiaranti e lerispettive “fonti dirette”, alle documentate occasioni di incontro (soprattutto incarcere) che rendevano credibili le ricezioni di quelle confidenze, all’autonomia ealla non contaminazione tra le dichiarazioni, alla costanza delle propalazioni nelcorso del tempo (ad eccezione di quelle rese per la prima volta in dibattimentoda [OSCURATO:PERSONA], citato come teste dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], avendo ilcollaboratore comunque chiarito di essersi soffermato, nel verbale dicollaborazione, soprattutto sui reati commessi in prima persona), salvo alcuneprecisazioni e aggiunte del tutto comprensibili nell’ambito dell’approfondimentodi un episodio comunque non vissuto in prima persona.Tutte le obiezioni difensive sono state confutate in modo adeguato epienamente logico, sicché la loro riproposizione nei motivi di ricorso, senza unvero confronto con la motivazione della sentenza impugnata, determina laaspecificità dei motivi.4.3. Sull’individuazione dell’origine delle notizie apprese, deve osservarsiche, benché tutti i collaboratori di giustizia abbiano riferito di informazioniapprese de relato, le loro fonti di conoscenza erano plurime e particolarmentequalificate, trattandosi degli stessi autori dell’omicidio.[OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver appreso dell’omicidio direttamentedall’esecutore materiale, [OSCURATO:PERSONA] (il cui ruolo è stato accertato consentenza irrevocabile), con il quale aveva un rapporto fraterno, sia quandoentrambi erano liberi (ovvero prima del 6 maggio 1999 e dunque nelle settimaneimmediatamente successive all’omicidio) sia nel corso della detenzione comunepresso il carcere di Lecce (circostanza effettivamente riscontrata), aggiungendoanche che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riaffrontato l’argomento in carcere perché silamentava dell’inaffidabilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale in più occasioni si erainopportunamente vantato di aver partecipato all’omicidio.Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], del resto, aveva in seguito anch’egli confermatoad [OSCURATO:PERSONA], durante la detenzione in comune, di aver concorsonell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], confermando così le preoccupazioni per la suaassenza di riserbo espresse da [OSCURATO:PERSONA].Una terza fonte di conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] era stato [OSCURATO:PERSONA], legato allavittima e rimasto contrariato dell’omicidio, il quale riteneva responsabili CarmineMazzotta e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], dopo aver premesso di aver avuto un rapporto difrequentazione quasi quotidiano con gli odierni imputati, ha riferito di averappreso dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (“Pieromondiale”), appena pochi giorni dopo il fatto, e in seguito anche da SandroIngrosso, genero di [OSCURATO:PERSONA] (figura di spicco della Sacra corona unita) efratello di [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli appartenente alla medesima consorteriacriminale), il quale aveva a propria volta appreso dell’omicidio da OmarMarchello.Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha invece indicato come propria fontediretta [OSCURATO:PERSONA] (anche lui notiziato dell’omicidio da [OSCURATO:PERSONA], duranteun periodo di detenzione presso il carcere di Foggia), con il quale avevatrascorso un periodo di detenzione comune; mentre [OSCURATO:PERSONA] ha riferito diaver appreso dell’omicidio nuovamente da [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo didetenzione comune presso il carcere di Cosenza.I diversi collaboratori di giustizia hanno dunque riferito di aver appresodell’omicidio, ciascuno in modo autonomo rispetto agli altri, da ben tre distintefonti direttamente autoaccusatesi dell’omicidio ([OSCURATO:PERSONA], PierpaoloMarchello, [OSCURATO:PERSONA]), oltre che da altri soggetti che avevano a propriavolta appreso tali informazioni da [OSCURATO:PERSONA] (è il caso di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA]) e comunque gravitanti nell’ambito della stessa struttura federatadella Sacra corona unita.4.4. Rispondendo ad uno specifico rilievo contenuto nella sentenza diannullamento della Prima Sezione della Cassazione, la Corte di assise di appellodi Taranto ha anche dato conto, in modo persuasivo e aderente ai dati probatoriacquisiti, delle ragioni per le quali non doveva sorprendere che [OSCURATO:PERSONA] ePietro [OSCURATO:PERSONA] (oltre che [OSCURATO:PERSONA], indicato dal collaboratore GiuseppeManna come presente alle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA]) non avesseroconfermato di aver parlato dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] con i collaboratori digiustizia.In modo dettagliato e con puntuali richiami al contenuto delle dichiarazionirese da tali soggetti in dibattimento, si è dato infatti conto delle palesicontraddittorietà e reticenze che hanno caratterizzato le loro deposizioni edell’emersa volontà di [OSCURATO:PERSONA] di non essere coinvolto in vicende cheriguardavano l’organizzazione criminale rispetto alla quale era riuscito a restarerelativamente defilato, nonostante il suo rapporto di affinità con [OSCURATO:PERSONA](limitandosi, per come ricostruito in sentenza, solo a fungere da canale dicollegamento per veicolare informazioni dal carcere all’esterno) e di quella diAndrea Leo di non rendere dichiarazioni collaborative con la giustizia, accusandosoggetti, come [OSCURATO:PERSONA], con lui condannati per il reato di associazioneper delinquere di stampo mafioso.4.5. Generici e talvolta incoerenti si appalesano i rilievi critici espressi dalledifese in ordine alla credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia.In modo contraddittorio, si dubita della genuinità delle dichiarazioni rese daipropalanti sia nel caso in cui le stesse siano state rese fin dal momento inizialedella collaborazione (ipotizzandosi una scelta utilitaristica, finalizzata ad ottenerei benefici previsti dalla legislazione premiale) sia quando tali dichiarazioni sianointervenute solo in seguito (evidenziando in tal caso il carattere sospetto di una“progressione accusatoria”).In realtà, posto che solo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non avevatempestivamente fatto cenno alle informazioni in suo possesso su tale omicidio(perché, come dallo stesso precisato, aveva ritenuto prioritario soffermarsi suifatti dei quali aveva avuto una cognizione personale e diretta), questa Corte hapiù volte posto in evidenza che va distinto il generico interesse a "collaborare",che può animare utilitaristicamente ogni collaborante in ragione della possibilitàdi fruire dei benefici di legge, e non ne inficia la credibilità, in mancanza diquantomeno serie allegazioni contrarie, dall'interesse concreto a renderedichiarazioni eteroaccusatorie inquinate - per malanimo, astio, rancore, intesecollusive o altro - tale da rendere legittimo il sospetto concreto di inattendibilitàdelle propalazioni accusatorie (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Rv. 284074 –02; Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274921 – 01).Quanto all’esistenza di specifici motivi di astio nei confronti degli odierniimputati, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA] ipotizzano cheAlessandro [OSCURATO:PERSONA] possa aver ingiustamente accusato il proprio assistito acausa di un litigio occorso in carcere tra il collaboratore e [OSCURATO:PERSONA] (esuccessivamente con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], amico del [OSCURATO:PERSONA]) e cheAlessandro [OSCURATO:PERSONA] potesse avere motivi di risentimento con [OSCURATO:PERSONA],per un debito di 50.000 euro legato al traffico di droga.Trattasi di prospettazioni del tutto congetturali, relative tra l’altro a vicendeassolutamente marginali rispetto al vissuto dei collaboratori di giustizia e allasuccessiva scelta collaborativa intrapresa, che, di per sé, non hanno alcunaincidenza sul giudizio di attendibilità soggettiva dei collaboratori.Quanto poi all’obiezione secondo cui, a causa di tale litigio, non sarebbeplausibile che [OSCURATO:PERSONA] si fosse confidato con [OSCURATO:PERSONA], anchequesta è una conclusione puramente arbitraria, giacché nulla esclude che taleconfidenza sia avvenuta prima o che il litigio si sia ben presto ricomposto.Altrettanto generico e contraddittorio è il rilievo secondo cui la credibilità deidichiaranti dovrebbe essere minata dal fatto di essere stati condannati per gravireati (anche omicidi) ma, al tempo stesso, si pone in dubbio che gli stessirivestissero una posizione di effettivo rilievo all’interno della Sacra corona unitache consentisse loro di apprendere determinate informazioni.In conclusione, l’onere di motivazione sul vaglio di credibilità deicollaboratori deve ritenersi pienamente soddisfatto.5. Posta, dunque, la piena credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia,prima di esaminare in dettaglio il contenuto delle loro dichiarazioni in rapportoalla posizione di ciascun imputato, occorre soffermarsi sull’altro rilievo criticoespresso dalla sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione,riguardante il contenuto della lettera “anonima” ricondotta a [OSCURATO:PERSONA],nonché delle dichiarazioni dallo stesso rese in dibattimento.5.1. La Corte di assise di appello di Taranto, in aderenza ai principi più volteribaditi da questa Corte in materia di valutazione “frazionata” di una provadichiarativa (tra le tante, Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022, dep. 2023, Paola, Rv.284836 – 01; Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 01) haillustrato in modo esauriente e logico perché le dichiarazioni rese in dibattimentodal teste [OSCURATO:PERSONA] debbano ritenersi credibili, benché lo stesso abbia negatola “paternità” della missiva recapitata al padre della vittima pochi giorni dopol’omicidio (il 13 aprile 1999) e che una serie di accertamenti peritali econsiderazioni logiche hanno consentito di ricondurre invece al teste (datofattuale già oggetto anche di valutazione da parte della Prima Sezione dellaCassazione).Confrontandosi con tutti i rilievi critici avanzati dalle difese, i giudici dimerito hanno infatti posto in evidenza che le dichiarazioni rese in contraddittoriodal [OSCURATO:PERSONA] erano intrinsecamente coerenti, costanti - in quanto sostanzialmentesovrapponibili a quelle rese nel corso delle indagini preliminari (ad eccezione dialcune imprecisioni o difformità su aspetti secondari, pienamente giustificabili inragione del tempo trascorso) -, oggettivamente convergenti rispetto ad ulterioriacquisizioni processuali (come si avrà modo di illustrare) e in gran partecoincidenti anche con la prima parte del contenuto della missiva “anonima”La Corte ha altresì chiarito perché il solo disconoscimento della paternitàdella lettera non inficia la credibilità complessiva delle dichiarazioni rese dal testeed è stata infine fornita una spiegazione delle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA],benché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari al momento dell’omicidio enei giorni seguenti, potesse conoscere i fatti riferiti, per averli vissutidirettamente o appresi da parte di altri soggetti, essendo del tutto credibile chelo stesso, come dichiarato dallo stesso teste, continuasse ad avere contatti conuna pluralità di soggetti a lui legati da rapporti di amicizia e comune militanza incontesti criminali.5.2. A conclusioni diverse, viceversa, deve giungersi in relazione a quellaparte della missiva, riguardante in particolare la descrizione della dinamicadell’omicidio, che [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso confermare.Deve osservarsi che la descrizione delle fasi esecutive dell’omicidio sonostate indiscutibilmente apprese dal [OSCURATO:PERSONA] da altri soggetti, essendo certo che lostesso non fosse presente al fatto.Il teste, per di più, era notoriamente legato da un rapporto di profondaamicizia con la vittima, sicché appare anche improbabile che il [OSCURATO:PERSONA] abbiapotuto apprendere dell’omicidio (nei giorni immediatamente successivi alla suaconsumazione e, comunque, prima del 13 aprile 1999, allorquando la missivaveniva recapitata a [OSCURATO:PERSONA], padre della vittima) direttamente da unodegli esecutori materiali, essendo dunque maggiormente verosimile chel’informazione sia stata veicolata da una ulteriore fonte intermedia.La “fonte diretta” da cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso delle modalitàdell’omicidio, oltre a non essere stata ovviamente indicata dal teste indibattimento (avendo lo stesso negato la paternità del documento), non vieneriportata neanche nel contenuto della missiva, il che rende oggettivamenteproblematico valutare il grado di affidabilità della ricostruzione in essa contenuta.L’individuazione della fonte di conoscenza diretta di una determinatainformazione è infatti un elemento del tutto fondamentale per stabilirne il gradodi affidabilità, come chiaramente desumibile da una pluralità di disposizioni delnostro codice di rito: l’art. 240, comma 1, vieta l’acquisizione e l’utilizzazione didocumenti che contengono dichiarazioni anonime; l’art. 194, comma 3, vieta altestimone di deporre su “voci correnti nel pubblico”; l’art. 195, comma 7,prevede l’inutilizzabilità della testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado diindicare la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame.Alla base degli specifici divieti di utilizzabilità sopra indicati vi è unamedesima considerazione di fondo, quella secondo cui se l’origine di unainformazione non è individuabile diviene sostanzialmente impossibile saggiarnel’affidabilità.Questa Corte ha più volte posto in evidenza che in tema di associazione adelinquere di tipo mafioso, i contenuti informativi provenienti da soggetti intraneialla consorteria, espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivantedalla circolazione all'interno della stessa di informazioni e di notizie relative afatti di interesse comune degli associati, sono utilizzabili in modo diretto e noncome mere dichiarazioni "de relato", soggette alla verifica di attendibilità dellafonte primaria (sul punto Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Rv. 285587 – 03;Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Rv. 278590 – 02; Sez. 1, n. 17647 del19/02/2020, Rv. 279185 – 02), senonché, nello specifico caso in esame, non èdato conoscere se il [OSCURATO:PERSONA] abbia appreso delle modalità esecutive dell’omicidionell’ambito della consorteria criminale di appartenenza, né se, fin dai giorniimmediatamente successivi all’omicidio, la partecipazione all’omicidio deiricorrenti costituisse già parte di un “patrimonio conoscitivo condiviso” dai diversigruppi federati della Sacra corona unita.Al di là di un formale problema di utilizzabilità di questa parte del contenutodella missiva, vi è un’altra considerazione che lascia fortemente dubitare dellapossibilità di attribuire ad essa un rilievo probatorio particolarmente significativo.La Corte di assise di appello di Taranto ha posto in evidenza che la credibilitàdella lettera nel suo complesso e dunque anche nella descrizione della dinamicadell’omicidio e dei suoi autori materiali è comprovata dal fatto che la stessafornisce una descrizione degli eventi poi confermata dall’autopsia, in quelmomento non ancora di dominio pubblico (tentativo di fuga del [OSCURATO:PERSONA] una voltasceso dall’auto, esplosione al suo indirizzo, “dopo il muretto”, di alcuni colpi chelo avevano ferito e poi di un colpo finale).Se tale dato è condivisibile, è altrettanto indubbio, tuttavia, chesull’indicazione dei diversi partecipi all’omicidio la missiva sia oggettivamentemolto meno precisa. La stessa è infatti dettagliata nel descrivere il ruolo e laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (indicando una serie dicircostanze che, come si vedrà, sono state per di più confermate da [OSCURATO:PERSONA] dibattimento), mentre menziona [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”) in termini moltopiù vaghi - limitandosi ad indicare che “[OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:PERSONA]), dopo averaffinché questi si facesse trovare armato con “[OSCURATO:PERSONA]” sul luogo dell’agguato – ma,soprattutto, non menziona mai tra gli autori dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA],certamente partecipe ad esso ed anzi autore materiale dell’omicidio.È dunque plausibile che il [OSCURATO:PERSONA] abbia assemblato informazioni ricevute dafonti differenti e di diversa affidabilità e non può neanche escludersi che abbiacolmato dei vuoti informativi con delle proprie supposizioni, basate su ciò a cuiaveva assistito personalmente (il litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],l’avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] alla vittima, le confidenze ricevute daquest’ultima circa il fatto di doversi incontrare quel pomeriggio con GiuseppinoMero, l’avvistamento del [OSCURATO:PERSONA] poco prima a bordo di un’auto differente da quellasolita, ecc.) e sui rapporti tra i soggetti indicati come responsabili.Della limitata valenza dimostrativa della seconda parte della missiva, dovràpertanto tenersi conto nel valutare la sussistenza di riscontri circa laresponsabilità degli imputati.6. Venendo dunque al giudizio di responsabilità formulato dal giudice delrinvio nei confronti dei singoli ricorrenti ed iniziando dalla posizione di OmarMarchello, può rilevarsi quanto segue:6.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come ispiratore e partecipe anche allasua esecuzione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAndrea [OSCURATO:PERSONA].Tutti i collaboratori, tra l’altro, hanno appreso della sua responsabilità, inmodo diretto ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) o indiretto (AlessandroVerardi per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di AndreaLeo), anche dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dunque ripetutamente“confessato” l’omicidio ad una pluralità di soggetti e ciò conferma il dato (riferitodal [OSCURATO:PERSONA]) che la sua totale assenza di riserbo aveva fortemente preoccupatoe indispettito [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano per di più ricevuto le medesime informazionisulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche da [OSCURATO:PERSONA] e PierpaoloMarchello, presentatisi come partecipi e corresponsabili dell’omicidio.In modo sostanzialmente convergente, i collaboratori di giustizia hannoriferito che la causale dell’omicidio era proprio da ricondurre ai contrasti insortitra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, la quale, oltre a spacciare nella stessa zona diLizzanello di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], senza rendere conto allo stesso edanzi talvolta facendogli concorrenza, lo aveva dapprima ferito al volto nel corsodi una lite avvenuta nel 1997 e, dopo essere stato denunciato dal [OSCURATO:PERSONA], loaveva più volte e pubblicamente apostrofato come “infame”, ponendolo in unacondizione di profondo imbarazzo agli occhi degli altri esponenti della consorteriacriminale, persistendo in tale comportamento aggressivo e denigratoriononostante i tentativi di farlo desistere.Tutti i collaboratori hanno riferito che la decisione di eliminare GabrieleManca era stata assunta proprio da [OSCURATO:PERSONA] (oltre che da CarmineMazzotta) e che questi era certamente presente sul luogo dell’agguato mortale.Solo il [OSCURATO:PERSONA], viceversa, esprimendosi comunque in termini dubitativi (“se nonmi sbaglio”), ha anche attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di colui che avevasparato.Le autonome dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, salvo alcunediscrasie (come quella dello specifico ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] inmodo dubitativo) comunque comprensibili tenuto conto del carattere de relatodelle confidenze ricevute e del tempo trascorso, sono nella sostanzasovrapponibili, coerenti e si riscontrano reciprocamente, come posto in evidenzanella sentenza oggetto di ricorso.6.2. Il litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il discredito chequest’ultimo aveva gettato sul primo divulgando la notizia della sua denuncia, ipropositi vendicativi espressi da [OSCURATO:PERSONA], oltre che trovare ampio spazionella lettera recapitata al padre della vittima dopo l’omicidio, sono staticonfermati in dibattimento dall’autore della missiva, [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi sulpunto pienamente credibile, come in precedenza esposto.[OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, ha anche riferito che [OSCURATO:PERSONA] era solitorecarsi nella zona di campagna in cui era stato rinvenuto il cadavere (circostanzaconfermata anche da alcune intercettazioni effettuate nell’ambito di diversoprocedimento penale, c.d. “operazione [OSCURATO:PERSONA]”) e che in un’occasione avevaminacciato di morte con una pistola una persona (tale “Tonio” detto il “rasta”)proprio nella zona in cui era avvenuto l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].6.3. Altro elemento di sicuro rilievo probatorio, atto a confermare l’interaricostruzione dei fatti resa dai collaboratori di giustizia, è che [OSCURATO:PERSONA],come riferito da una pluralità di testimoni sul punto, si sia per l’ultima voltaallontanato dalla propria abitazione portando con sé il fascicolo processuale,ritirato appena pochi giorni prima dal suo legale, relativo alla denuncia sporta perlesioni personali da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti; fascicolo che, secondoquanto riferito da diversi testi, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto mostrare quel giorno adaltri esponenti dell’organizzazione criminale per dimostrare la veridicità delle sueaccuse di “infamia” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, viceversa, avevanegato di essersi realmente rivolto alle Autorità.Tale incartamento, sarebbe stato poi riconsegnato al padre della vittimanella tarda serata dello stesso giorno della sua scomparsa, da parte di soggettipresentatisi a casa del [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], che erano statitra gli ultimi ad incontrarlo.Come opportunamente rilevato dalla Corte di assise di appello di Taranto, larestituzione del fascicolo a [OSCURATO:PERSONA] non è affatto in contraddizione con ilmovente dell’omicidio, giacché [OSCURATO:PERSONA] non poteva certo distruggerequalsiasi prova della sua denuncia (eventualmente ottenibile da [OSCURATO:PERSONA] una copia degli atti) ma l’omicidio poneva comunque un frenoimmediato alla sua “denigrazione” da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, al contempo,costituiva la punizione più coerente rispetto alla piena e ribadita adesione allelogiche criminali dell’organizzazione di riferimento.6.4. Ancor più dettagliate in relazione al ritrovamento del fascicolo sono poile dichiarazioni rese sul possibile “movente” dell’omicidio da parte di GiovanniManca, sulla cui piena credibilità la Corte di assise di appello di Taranto si èsoffermata in modo approfondito, superando tutti i rilievi avanzati dalla difesa(riproposti genericamente in ricorso).Il padre della vittima ha confermato di aver appreso, il giorno prima dellascomparsa del figlio, che questi si era fatto consegnare dal proprio legale il“fascicolo” riguardante il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] perché “lo dovevamostrare a qualcuno” e che qualche giorno dopo avrebbe dovuto esserci la primaudienza del relativo procedimento.Il fascicolo gli era stato poi riconsegnato intorno alla mezzanotte del 17marzo (giorno della scomparsa e dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) da [OSCURATO:PERSONA], portatisi presso la sua abitazione in compagnia di GiuseppinoMero.6.5. Altro significativo elemento di riscontro individualizzante in ordine allaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] discende dalle dichiarazioni rese da MatteoTundo (acquisite al fascicolo dibattimentale) il quale, dopo aver premesso di averassistito, anni dopo l’omicidio, ad un pestaggio da parte di [OSCURATO:PERSONA] aidanni di altro soggetto, riferiva di essere stato ammonito dall’odierno ricorrentedi non raccontare nulla a nessuno, perché altrimenti gli avrebbe fatto fare lastessa fine che aveva fatto fare a [OSCURATO:PERSONA] (“mangiato dai cani”).In relazione a tali dichiarazioni, la Corte tarantina, rispondendo ai rilievidifensivi riproposti anche in sede di legittimità, illustra in modo esauriente (sivedano in particolare le pagine 141 e seguenti) quale fosse l’esatto contenutodelle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e perché tali dichiarazioni dovessero ritenersicredibili, nonostante la successiva ritrattazione (poi a sua volta nuovamenteritrattata, con conferma delle dichiarazioni precedenti).6.6. La Corte di assise di appello ha infine posto in rilievo che ulterioreelemento di riscontro di carattere logico alle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia discende dall’accertata veridicità del contesto complessivo nel quale èmaturato l’omicidio.La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse il referente del clan [OSCURATO:PERSONA] perlo spaccio nella zona di Lizzanello, oltre ad essere stata riferita dai collaboratoridi giustizia, è stata confermata da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da RemoPantaleo (esponente di spicco della Sacra corona unita) e trova conferma anchein provvedimenti irrevocabili acquisiti (in particolare la sentenza relativa alla c.d.“[OSCURATO:PERSONA] P.I.T.”).L’esistenza di persistenti frizioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](determinate sia dal ferimento del primo nel 1997 sia dalle interferenze nelleManca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno ancheconfermato che la vittima apostrofava pubblicamente [OSCURATO:PERSONA] come“infame” e che quest’ultimo viceversa, contrariamente al vero, negava di averlodenunciato.I medesimi testi hanno poi confermato l’esistenza di rapporti di amicizia ecointeressenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esecutore materialedell’omicidio (come statuito con sentenza irrevocabile), ulteriormente suffragatianche dalle conversazioni intercettate nel distinto procedimento penale scaturitodalla “[OSCURATO:PERSONA]”.6.7. Rispetto alla consistenza degli elementi probatori indicati e allapregnanza dimostrativa di ciascuno di essi, le doglianze difensive, oltre che nonconsentite perché volte a sollecitare questa Corte a procedere ad unarivalutazione prettamente di merito delle risultanze probatorie, si rivelanoinconsistenti e trovano comunque tutte ampia ed esauriente confutazione nellasentenza impugnata.La difesa contesta, in modo aspecifico, la credibilità dei collaboratori digiustizia accusandoli di genericità - laddove, viceversa, il loro narrato èperfettamente compatibile con la ricostruzione di un accaduto non vissutopersonalmente ma sulla base di notizie ricevute de relato, tale da giustificareanche alcune imprecisioni – di un indimostrato intento calunniatorio nei confrontidegli imputati o valorizzando il dato della non conferma delle loro dichiarazionida parte delle c.d. “fonti dirette” ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Leo), senza tuttaviatener conto del fatto che ciò avrebbe dovuto comportare una aperta scelta dicollaborazione con la giustizia da parte di soggetti comunque contigui almedesimo contesto criminale. La Corte di assise di appello di Taranto, per di più,come già anticipato in precedenza, ha comunque fornito dimostrazione dellacontraddittorietà e reticenza dei testi indicati.La sentenza impugnata si sottrae pertanto a qualsiasi censura sollevata inordine all’accertata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].7. Altrettanto certa deve ritenersi la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].7.1. Lo stesso è stato indicato come compartecipe dell’omicidio daicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeManna (messi a conoscenza dei fatti, come già osservato, dagli altri direttiresponsabili dell’omicidio, oltre che da altri soggetti con i quali i primi si eranoconfidati).Tutti i collaboratori hanno tra l’altro attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolopeculiare e specifico, indicandolo come colui che, dopo aver avvicinato nei giorniprecedenti [OSCURATO:PERSONA] per guadagnare la sua fiducia, gli aveva tesoun’imboscata con il pretesto di volerlo aiutare a dimostrare “l’indegnità” di OmarMarchello per aver sporto denuncia nei suoi confronti e lo aveva pertantoaccompagnato in auto sul luogo dove era poi avvenuta l’esecuzione del [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni dei propalanti, ciascuna connotata da autonomia, sonodunque pienamente convergenti sul punto e costituiscono valido riscontroreciproco.7.2. Altro elemento fondamentale di riscontro è costituito dalle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] (sulla cui credibilità, come già osservato in precedenza, laCorte territoriale si è lungamente soffermata), il quale, confermando il contenutodella missiva inoltrata a [OSCURATO:PERSONA] poco dopo il rinvenimento del cadaveredel figlio, ha ribadito:- che già nei giorni precedenti all’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] aveva più volteavvicinato [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva sollecitato a mostrare il fascicolo relativoalla denuncia per lesioni sporta nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] a personeintranee al clan per screditarlo;- che intorno alle 14.00 del giorno della scomparsa, il [OSCURATO:PERSONA] era transitatosotto la sua abitazione insolitamente a bordo di un’auto ([OSCURATO:PERSONA]) diversa daquella in suo uso, evidentemente allo scopo, aggiungeva il teste, di non farsiscorgere a bordo della propria;- che, dopo un paio di ore, verso le 16.00, aveva scorto dalla propriafinestra [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito di avere un appuntamento conGiuseppino [OSCURATO:PERSONA] per mostrare il fascicolo a persone “a cui interessava” verificarela sua “indegnità”;- che in tale circostanza egli [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di dissuadere il [OSCURATO:PERSONA] adaccompagnarsi con il [OSCURATO:PERSONA], giacché era noto che questi avesse stretti legami conOmar [OSCURATO:PERSONA].Secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA], dunque, [OSCURATO:PERSONA] era stato unodegli ultimi soggetti ad incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] prima della suascomparsa.7.3. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha pienamente confermato che il figlio,appena qualche giorno prima, si era fatto consegnare l’incarto processualerelativo alle lesioni dal proprio legale perché alcune persone avevano chiesto chevenisse loro mostrato.Il giorno 17 marzo 1999 [OSCURATO:PERSONA] era uscito di casa con quel fascicoloper non farvi più rientro ed era stato visto per l’ultima volta dal padre intornoalle 17.30 presso il bar Daniel mentre si dirigeva verso la strada che portaall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].Il fascicolo processuale era stato poi restituito a [OSCURATO:PERSONA] intorno allamezzanotte di quel giorno da due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che sierano presentati presso la sua abitazione accompagnati proprio da GiuseppinoMero.7.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato che il pomeriggiodel 17 marzo, intorno alle 17.00, [OSCURATO:PERSONA] aveva visto [OSCURATO:PERSONA] uscire dallacorte dove abitava [OSCURATO:PERSONA] (circostanza poi riferita anche al fratelloStefano), il quale, nei giorni precedenti, aveva mostrato interesse per il fascicoloprocessuale del [OSCURATO:PERSONA].7.5. Quanto poi ai rapporti e alle cointeressenze illecite tra [OSCURATO:PERSONA] i coimputati, quanto riferito dai collaboratori di giustizia è confermato dalledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] spacciava perconto di [OSCURATO:PERSONA]) e da [OSCURATO:PERSONA] (che ha confermato il legame traMero e [OSCURATO:PERSONA], tanto da ritenere sospetto l’avvicinamento del primo aGabriele [OSCURATO:PERSONA]), i quali, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] hannoaltresì confermato che nell’ultimo periodo della sua vita [OSCURATO:PERSONA] avevainiziato a frequentare [OSCURATO:PERSONA].7.6. Le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sullaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], con l’attribuzione allo stesso di un ruolospecifico nell’esecuzione del piano criminale, sono dunque ulteriormenteriscontrate: dall’accertato avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] alla vittima neigiorni antecedenti all’agguato; dall’interesse del [OSCURATO:PERSONA] di condurre il [OSCURATO:PERSONA] alcospetto di persone di sua conoscenza per far visionare il fascicolo concernentela denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della vittima; dallaprogrammazione di un incontro, il pomeriggio stesso dell’omicidio, tra GiuseppinoMero e [OSCURATO:PERSONA] a ciò finalizzato; dal fatto che la vittima fosse stata vistaper l’ultima volta da una pluralità di testi dirigersi presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] oaddirittura nel cortile della stessa; dalla restituzione del fascicolo al padre dellavittima la notte stessa dell’omicidio ad opera, tra gli altri, dello stesso [OSCURATO:PERSONA].7.7. A fronte di tale solido quadro probatorio, anche i rilievi sollevati dalladifesa del [OSCURATO:PERSONA] non pongono in evidenza aspetti di reale contraddittorietà oillogicità della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha confutato inmodo coerente ed esaustivo tutte le obiezioni difensive, in ordine: alrinvenimento dei bossoli a diversi metri dal luogo in cui era stato rinvenuto ilcadavere, dato che porterebbe ad escludere il “colpo di grazia” riferito daicollaboratori (in realtà, oltre a non emergere dalla sentenza o dal ricorso ladistanza esatta tra i bossoli ed il cadavere, è incerto, dall’esame autoptico, se lavittima sia stata attinta da tre o quattro proiettili, quanti siano stati i colpicomplessivamente esplosi, se tutti siano andati a segno, se alcuni bossoli nonsiano stati rinvenuti, tenuto conto anche del tempo trascorso tra l’omicidio ed ilrinvenimento del cadavere); alle dichiarazioni dei testi Caligiuri e Morelli sul fattodi aver visto il [OSCURATO:PERSONA] dopo le ore 20:00 del 17 marzo (trattandosi di unacircostanza sulla quale i testi si sono poi corretti e comunque non conciliabile conil fatto che il [OSCURATO:PERSONA] in serata dovesse rientrare in caserma ove svolgeva ilservizio militare, cosa che avrebbe effettivamente fatto se non impedito); allediscrasie tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini e indibattimento (tutte assolutamente marginali e spiegabili con la rimeditazione sualcuni dettagli inizialmente ritenuti irrilevanti dal teste); alla scarsa attendibilitàdei collaboratori perché mossi da risentimento nei confronti degli imputati(ipotesi, come già osservato, meramente congetturale e che non tiene contodell’allontanamento dei propalanti dal contesto criminale nel quale avevanooperato in precedenza); alla non conferma delle confidenze rese ai collaboratoridalle fonti dirette (aspetto sul quale la Corte di assise di appello, come giàindicato, si è soffermata con motivazione esauriente e persuasiva); al fatto cheAlessandro [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto riferimento alla “zoppia” di [OSCURATO:PERSONA],manifestatasi solo in seguito a causa di un incidente stradale (dato fattuale noncomprovato e comunque inconferente, non avendo il collaboratore mai riferitoche il [OSCURATO:PERSONA] fosse claudicante al momento dell’omicidio); all’assenza di unmovente sufficientemente valido da parte di [OSCURATO:PERSONA] per concorrerenell’omicidio (valutazione prettamente soggettiva che non può costituire unelemento di smentita della ricostruzione dei fatti come emergente dall’istruttoriaespletata).I motivi con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine all’accertamento della sua responsabilità sono pertanto infondati edevono essere rigettati.8. A conclusioni diverse deve invece giungersi in relazione alla responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA].8.1. Il dato fondamentale da cui occorre partire è che l’imputato è statochiamato in causa solo da [OSCURATO:PERSONA] (il quale avrebbe appresodell’omicidio direttamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]), mentre gli altricollaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non hanno ricevuto alcuna notizia sulsuo coinvolgimento, pur essendo stati posti a conoscenza dell’omicidio da duesoggetti che certamente vi avevano preso parte ([OSCURATO:PERSONA] e OmarMarchello).Per di più, mentre il [OSCURATO:PERSONA] attribuisce un ruolo specifico a tutti gli altriimputati ([OSCURATO:PERSONA] era stato l’ideatore e il principale beneficiario della suauccisione, [OSCURATO:PERSONA] aveva attirato la vittima con l’inganno sul luogodell’agguato, [OSCURATO:PERSONA] ne era stato l’esecutore materiale), nessun ruolospecifico è stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA], indicato come semplicementepresente ai fatti.8.2. Consapevole della maggiore complessità della posizione di PierpaoloMarchello, la Corte di assise di appello di Taranto ha dedicato alla stessa unapposito paragrafo, elencando tutti i possibili riscontri alle dichiarazioni diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e confutando la tesi difensiva secondo la quale il ricorrentenon sarebbe stato presente nella zona del salentino al momento dell’omicidio,studiando e svolgendo il servizio militare fuori regione.L’asserita impossibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di prendere parteall’omicidio perché lontano dal territorio leccese è stata adeguatamente confutatadalla Corte di assise di appello di Taranto, la quale ha in modo persuasivo elogico, con motivazione non censurabile in questa sede, dato conto del fatto chené il servizio militare né la frequentazione di un istituto scolastico fuori regioneimpedivano all’imputato di tornare nel proprio comune di origine e soggiornarviper periodi variabili.8.3. Non sufficienti, invece, sono gli elementi che la Corte territoriale haritenuto fungere da riscontro individualizzante alle dichiarazioni accusatorie resedal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].Gli accertati rapporti amicali e affaristici di [OSCURATO:PERSONA] con OmarMarchello (confermati da una pluralità di fonti dichiarative e dalle emergenzeinvestigative in altri procedimenti penali) non sono connotati da sufficientevalenza dimostrativa specifica, al pari del tentativo dell’imputato di supportarel’alibi di [OSCURATO:PERSONA] e della sua reazione “sospetta” alla vista di GiovanniManca, notata da quest’ultimo il giorno seguente all’omicidio all’internodell’esercizio commerciale gestito da [OSCURATO:PERSONA] (dati sui quali la Corte diassise di appello di Taranto si sofferma alle pagine 146 -149 della sentenzaimpugnata).Si tratta infatti di elementi astrattamente compatibili anche con una meralegami con i coimputati, potrebbe essere stato posto immediatamente al correntedell’omicidio.Quanto poi ai litigi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, cheavrebbero potuto giustificare un suo interesse concorrente all’eliminazione diGabriele [OSCURATO:PERSONA], trattasi di un aspetto non menzionato neanche dal collaboratoreVerardi e che comunque è anch’esso troppo generico per costituire un validoelemento di riscontro.Il principale elemento valorizzato dal giudice di rinvio, in realtà, è costituitodal contenuto della missiva, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e recapitata a GiovanniManca pochi giorni dopo il rinvenimento del corpo del figlio [OSCURATO:PERSONA], nella qualesi fa riferimento ad una partecipazione di “[OSCURATO:PERSONA]” all’esecuzione dell’omicidio.L’assoluta impossibilità di stabilire quale sia stata, in relazione a taleinformazione, la fonte di conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] - certamente non presente néall’esecuzione dell’omicidio, né alla telefonata che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fattoa [OSCURATO:PERSONA] dicendo allo stesso di portarsi sul luogo dell’agguato con“[OSCURATO:PERSONA]” - non consente tuttavia di poter realmente fare affidamento su tale dato,come riscontro di tipo individualizzante.[OSCURATO:PERSONA], pur confermando pienamente in dibattimento quanto riportatonella missiva in relazione alle fasi che avevano preceduto l’agguato e riferendofatti dei quali aveva preso cognizione diretta (dichiarazioni dal contenutoindubbiamente significativo, sul piano accusatorio, in relazione alle posizioni diOmar [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non ha inteso indicare chi gli avesse riferitodelle modalità esecutive dell’omicidio, se la stessa fonte avesse indicato anche lapartecipazione ad esso di [OSCURATO:PERSONA] o se invece tale coinvolgimentofosse stato da lui dedotto in ragione della assidua frequentazione di quest’ultimocon [OSCURATO:PERSONA].Pur non ponendosi dubbi in ordine alla credibilità soggettiva di AlessandroVerardi, la sua dichiarazione de relato riguardante il ruolo nell’agguato diPierpaolo [OSCURATO:PERSONA] non trova un valido riscontro individualizzante negli elementiindicati dal giudice di rinvio, il che impone un nuovo esame su tale specificopunto.9. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] edil settimo motivo del ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], relativi allaconfigurazione della circostanza aggravante della “premeditazione”, sonoinfondati e devono essere rigettati.La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che gli elementicostitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono unapprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso el'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circal'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzionecriminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente finoalla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosiescludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento diconsumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare lasintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi diesecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149 –01; Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, Rv. 256528 – 01).Di recente è stato anche ribadito che non osta alla configurabilitàdell'aggravante il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione delproposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera dellavittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto,32768 del 17/09/2025, P., Rv. 288530 – 01; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013,Rv. 256180 – 01).Come opportunamente ricordato anche dal giudice del rinvio «la circostanzaaggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e,pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2,del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica,sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze ditempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dallanatura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione ilmomento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è statoraggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi,precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, intermini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello dinatura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione» (Sez. 5, n. 3542 del17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 – 01).Ebbene, in conformità ai principi riportati, la corte di assise di appello diTaranto ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante in questione sulla basedell’intero sviluppo della vicenda criminosa come ricostruita in precedenza.Sebbene non sia possibile ricostruire con precisione l’esatto momento nelquale sia stata assunta la decisione di eliminare [OSCURATO:PERSONA], lapredisposizione delle specifiche modalità dell’agguato è stata condivisibilmenteritenuta dalla Corte come indicativa di una progettazione risalente. I testi escussi(collaboratori di giustizia e testi comuni, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) hanno tutti riferito che [OSCURATO:PERSONA] avevainiziato ad avvicinarsi a [OSCURATO:PERSONA] da diversi giorni, guadagnandoneprogressivamente la fiducia (anche con elargizione di piccoli quantitativi disostanza stupefacente, secondo [OSCURATO:PERSONA]), mostrandosi interessato alfascicolo originato dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe poi costituito ilpretesto per condurre la vittima in un luogo isolato, in aperta campagna, ove sitrovavano ad attenderla, armati, gli esecutori materiali.Vi è la prova, dunque, di una certosina pianificazione dell’azione, poiconsumata - secondo il concorde resoconto dei plurimi collaboratori di giustizia,riscontrato anche dall’esito dell’esame autoptico – senza dare alla vittima alcunapossibilità di scampo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, resosi conto di essere stato attiratoin un agguato, si dava alla fuga e veniva colpito alle spalle e poi finito daCarmine [OSCURATO:PERSONA], alla presenza, quanto meno, di [OSCURATO:PERSONA].L’ipotesi, prospettata dalle difese, secondo cui l’omicidio non fosseprogrammato e sarebbe stato la conseguenza della reazione della vittima aquello che era solo un tentativo di punizione, oltre che congetturale, non basatosu alcun elemento concreto e tendente ad ottenere da questa Corte di legittimitàuna non consentita rivalutazione di merito, è smentita dai rilievi autoptici,dimostrativi del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato colpito alle spalle, mentre era incorsa, intento a scappare dai propri aguzzini, esattamente come riferito daicollaboratori di giustizia.Il mancato occultamento del cadavere è una circostanza del tutto inidonea adimostrare l’assenza di una progettazione dell’azione omicidiaria, non essendovialcuna massima di esperienza secondo la quale la premeditazione di un omicidiosi accompagni, sempre o quasi, anche alla soppressione o all’occultamento delcadavere.A prescindere da un eventuale intento dimostrativo e simbolico di rendere“pubblica” l’esecuzione (ipotizzato dal giudice del rinvio), è indubbio che l’averrinvenuto dopo quasi un mese, era più che sufficiente ad assicurare che icolpevoli non venissero scoperti, se non dopo diversi anni e solo a causa delleloro stesse esternazioni.10. Infondati sono anche i motivi (il terzo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed ilnono del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) con i quali è stata contestata la sussistenzadella circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen., nonché il motivo concui [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la configurabilità dell’aggravante di cui all’art.61, n. 2 cod. pen. (ottavo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]).10.1. Iniziando da tale ultima circostanza, il motivo non è consentito,essendo già stato dichiarato estinto per prescrizione il reato, di cui al capo B), alquale afferiva la circostanza aggravante.10.2. Quanto al movente dell’omicidio, lo stesso è stato accertato in modocompiuto e ricondotto ad una duplice causale: punire [OSCURATO:PERSONA] per le sue“fastidiose” interferenze nell’attività di spaccio dell’organizzazione criminale cheoperava in Lizzanello, nonché per le irrispettose e reiterate accuse di “indegnità”rivolte a [OSCURATO:PERSONA], condotte che minavano il prestigio criminale diquest’ultimo e dell’organizzazione della quale faceva parte.La duplicità delle ragioni sottese alla sua eliminazione, contrariamente aquanto sostenuto dalle difese, non comporta alcuna contraddizione nellaricostruzione dei fatti, né impedisce di ravvisare la circostanza aggravante deifutili motivi.Come condivisibilmente posto in evidenza dalla Corte di assise di appello diTaranto (pagine 163 – 166 della sentenza impugnata) entrambe le motivazionidell’omicidio (oltre che turpi e spregevoli, tali da integrare anche il motivoabietto, sul punto si veda Sez. 1, n. 24950 del 22/02/2023, Abbruzzo, Rv.284829 - 01) erano anche oggettivamente sproporzionate, pur nell’ambito di uncontesto di criminalità organizzata, a provocare la soppressione di una vitaumana e quindi “futili”, nel senso più volte esplicato dalla giurisprudenza dilegittimità (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 02; Sez. 1, n.16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119 – 01).Quanto all’estensione a [OSCURATO:PERSONA] della predetta circostanza, deveessere ribadito il principio secondo cui la circostanza aggravante dei motiviabietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che,con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazionedell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutivaposta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendopropria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima (Sez. 1,n. 13314 del 12/01/2024, M., Rv. 286256 – 01).11. Quanto alla richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti,invocate dai ricorrenti, deve rilevarsi quanto segue:11.1. L’attenuante della provocazione (richiesta con il quarto motivo di OmarMarchello), oltre ad essere incompatibile rispetto al riconoscimento dellacircostanza aggravante dei futili motivi (tra le tante Sez. 1, n. 13740 del06/03/2020, Musto, Rv. 278896 – 01), richiederebbe una ricostruzione del fattoulteriore e diversa da quella operata dai giudici di merito.Al di là dello scontro fisico occorso due anni prima rispetto all’omicidio, nonrisulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia reiteratamente posto in essere fatti definibili come“ingiusti” nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], tali non potendosi ritenere né la cessione disostanze stupefacenti nella sua zona di influenza né la divulgazione della notiziadi essere stato denunciato dall’imputato.Ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivodell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere diingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, moralie sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un datomomento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato ealla sua sensibilità personale. (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv.281377 - 01).11.2. Quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen.(invocata con il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), la richiestadifensiva si basa su una ricostruzione degli eventi – omicidio determinato daun’azione non programmata ed estemporanea, frutto di uno sviluppo degli eventinon previsto e repentino – del tutto smentita da quanto osservato in precedenzain relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione,pienamente dimostrata sia dalle fonti dichiarative che dagli esami autoptici.Nessun elemento concreto suffraga l’ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] potesseessere all’oscuro del piano di uccidere [OSCURATO:PERSONA], avendo prestato uncontributo del tutto fondamentale alla sua realizzazione, sviluppatosi lungo unarco temporale significativo, con un lento e progressivo avvicinamento allavittima.11.3. In relazione, infine, alle circostanze attenuanti generiche (oggetto deldecimo motivo di [OSCURATO:PERSONA]), il loro riconoscimento è stato negato dallaCorte di assise di appello di Taranto sulla base di motivazione esauriente elogica, non censurabile in questa sede.Il motivo proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], del resto, si basa su una non pienacondivisione da parte del ricorrente del proposito omicidiario, che non èsuffragata da alcun elemento concreto acquisito.12. Conclusivamente, i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppino [OSCURATO:PERSONA] devono essere pertanto rigettati perché infondati, con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili.Tenuto conto della natura delle contestazioni, delle questioni affrontate, delcontributo concretamente fornito dalla parte civile e dalla pluralità delle partirappresentate, si stima equo determinare tali spese in euro 5.000, oltre accessoridi legge, relativamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MancaMerj e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di merito provvederà alla liquidazione dellespese dovute per l’assistenza a [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese delloStato.Per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza deveinvece essere annullata con rinvio, al fine di verificare l’eventuale possibilità dicolmare la rilevata insufficienza probatoria sulla sua responsabilità, tenendoconto che non può costituire un valido elemento di riscontro individualizzante,rispetto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il riferimento al ricorrentecontenuto nella seconda parte della missiva di [OSCURATO:PERSONA] e da questidisconosciuta.Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla configurabilità,nei suoi confronti, delle circostanze aggravanti ed attenuanti indicate, deveritenersi assorbito. P.Q.MRigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, i predetti imputati alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili MancaGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivieuro 5.000,00, oltre accessori di legge.Condanna, inoltre, i predetti alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammesso alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte diappello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] conrinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Bari.Così deciso, in data 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]