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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11877/2026

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pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna del foro di Milano, giusta procuraspeciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato-Controricorrente -avverso la sentenza n. 5645/2017 della Commissione tributaria regionaledella Lombardia, depositata in data 28.12.2017, non notificata;Numero registro generale 11669/2018Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 11877/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1.

A seguito di avviso di irregolarità n. 0005207110771/02 non seguito dalpagamento, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava lacartella di pagamento n. 06820130158930120, emessa a seguito dicontrollo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. 600/73 e 54 bis del d.p.r.n. 633/1972 della dichiarazione Modello 770/2010 per l’anno di imposta2009, con la quale veniva richiesto il pagamento di euro 435.302,00 atitolo di: tardivo versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze percessione a titolo oneroso di partecipazioni (codice 1102); omessoversamento dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attivitàfinanziarie rimpatriate (codice 1827); omesso versamento dell’impostastraordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate (codice8107), oltre sanzioni ed interessi, già ridotta a seguito di sgravio parziale,in parziale accoglimento dell’istanza di autotutela presentata dopo lanotifica della cartella, limitatamente alle duplicazioni, restando iscritta aruolo la minor somma di euro 241.587,87.2.

La C.T.P. di Milano dava atto dello sgravio parziale e rigettava il ricorso,osservando che la società ricorrente non aveva tempestivamentepresentato la dichiarazione integrativa e che tuttavia avrebbe potutopresentare istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento.3.

La C.T.R. della Lombardia rigettava il gravame proposto dalla societàsoccombente, condannandola al pagamento delle spese processuali.

Insintesi, osservava che l’appello non è un giudizio sulla sentenza di primogrado, ma ha ad oggetto il rapporto controverso e che, seppure non fosserichiesto il rispetto del principio di autosufficienza, la parte appellante nonaveva tuttavia posto la Corte in grado di comprendere le ragioni delladoglianza, non essendo stata riproposta la domanda asseritamenteNumero registro generale 11669/2018Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 11877/2026Data pubblicazione 30/04/2026immotivatamente rigettata, sicchè non si comprendeva in cosa consistessel’asserito errore materiale nella dichiarazione (pag. 4) ovvero nellapredisposizione del modello 770/2010 Ordinario (pag. 5) che, a diredell’appellante, la C.T.P. avrebbe dovuto ritenere emendabile in giudizio.4.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. propone ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.5.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.6.

E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità dellaquale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo– rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 eart. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», la partericorrente lamenta che i giudici di appello abbiano ritenuto inammissibileil gravame, senza considerare l’intero atto processuale, dal quale siricavava il tenore della domanda e la critica alla sentenza di primo grado,per non avere la C.T.P. consentito la possibilità di emendare l’errore nelgiudizio di opposizione alla cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r.600/73.

Richiama in particolare le pagine 3, 4 e 5 dell’atto di appello, dicui illustra il contenuto.1.1.

Il motivo, oltre che ammissibile, in quanto dotato del requisitodell’autosufficienza, è altresì fondato.1.2.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (tra le più recenti, Cass. N.1030/2024), che in tema di contenzioso tributario, la riproposizionein appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazionedel provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero dellalegittimità dell'accertamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado,Numero registro generale 11669/2018Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 11877/2026Data pubblicazione 30/04/2026assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n.546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezzae, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso,siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi dicensura.1.3.

La C.T.R. non si è attenuta al suddetto principio, avendo omesso diesaminare l’intero atto processuale, dal quale si ricava agevolmente lariproposizione delle doglianze contenute nel ricorso di primo grado, incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado.2.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, affinchè esamini nel merito il gravame propostodalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre che per liquidarele spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna del foro di Milano, giusta procuraspeciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato-Controricorrente -avverso la sentenza n. 5645/2017 della Commissione tributaria regionaledella Lombardia, depositata in data 28.12.2017, non notificata;Numero registro generale 11669/2018Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 11877/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. A seguito di avviso di irregolarità n. 0005207110771/02 non seguito dalpagamento, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava lacartella di pagamento n. 06820130158930120, emessa a seguito dicontrollo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. 600/73 e 54 bis del d.p.r.n. 633/1972 della dichiarazione Modello 770/2010 per l’anno di imposta2009, con la quale veniva richiesto il pagamento di euro 435.302,00 atitolo di: tardivo versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze percessione a titolo oneroso di partecipazioni (codice 1102); omessoversamento dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attivitàfinanziarie rimpatriate (codice 1827); omesso versamento dell’impostastraordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate (codice8107), oltre sanzioni ed interessi, già ridotta a seguito di sgravio parziale,in parziale accoglimento dell’istanza di autotutela presentata dopo lanotifica della cartella, limitatamente alle duplicazioni, restando iscritta aruolo la minor somma di euro 241.587,87.2. La C.T.P. di Milano dava atto dello sgravio parziale e rigettava il ricorso,osservando che la società ricorrente non aveva tempestivamentepresentato la dichiarazione integrativa e che tuttavia avrebbe potutopresentare istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento.3. La C.T.R. della Lombardia rigettava il gravame proposto dalla societàsoccombente, condannandola al pagamento delle spese processuali. Insintesi, osservava che l’appello non è un giudizio sulla sentenza di primogrado, ma ha ad oggetto il rapporto controverso e che, seppure non fosserichiesto il rispetto del principio di autosufficienza, la parte appellante nonaveva tuttavia posto la Corte in grado di comprendere le ragioni delladoglianza, non essendo stata riproposta la domanda asseritamenteNumero registro generale 11669/2018Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 11877/2026Data pubblicazione 30/04/2026immotivatamente rigettata, sicchè non si comprendeva in cosa consistessel’asserito errore materiale nella dichiarazione (pag. 4) ovvero nellapredisposizione del modello 770/2010 Ordinario (pag. 5) che, a diredell’appellante, la C.T.P. avrebbe dovuto ritenere emendabile in giudizio.4. La società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. propone ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.5. L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità dellaquale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo– rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 eart. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», la partericorrente lamenta che i giudici di appello abbiano ritenuto inammissibileil gravame, senza considerare l’intero atto processuale, dal quale siricavava il tenore della domanda e la critica alla sentenza di primo grado,per non avere la C.T.P. consentito la possibilità di emendare l’errore nelgiudizio di opposizione alla cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r.600/73. Richiama in particolare le pagine 3, 4 e 5 dell’atto di appello, dicui illustra il contenuto.1.1. Il motivo, oltre che ammissibile, in quanto dotato del requisitodell’autosufficienza, è altresì fondato.1.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato (tra le più recenti, Cass. N.1030/2024), che in tema di contenzioso tributario, la riproposizionein appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazionedel provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero dellalegittimità dell'accertamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado,Numero registro generale 11669/2018Numero sezionale 2926/2026Numero di raccolta generale 11877/2026Data pubblicazione 30/04/2026assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n.546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezzae, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso,siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi dicensura.1.3. La C.T.R. non si è attenuta al suddetto principio, avendo omesso diesaminare l’intero atto processuale, dal quale si ricava agevolmente lariproposizione delle doglianze contenute nel ricorso di primo grado, incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado.2. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, affinchè esamini nel merito il gravame propostodalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre che per liquidarele spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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