CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09370/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di tentata violenza privata, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 I. n. 203 del 1991), riducendo a due anni di reclusione la pena inflitta; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di violenza privata, si risolve in mere doglianze di fatto inammissibili in questa sede a fronte di una motivazione ampia e congrua offerta dalla Corte di appello sulla ricostruzione del fatto pacificamente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 56-610 cod. pen.; Ritenuto che il secondo motivo - che denuncia vizio di motivazione in punto di riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato: - la Corte di appello ha osservato come tale richiesta, formulata in sede di gravame, fosse aspecifica, perché non sorretta da ragioni a sostegno di mere richieste; - la decisione si conforma pienamente al consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); - nella specie la richiesta di esclusione della aggravante e di concessione delle attenuanti era generica vuoi sotto il profilo intrinseco, poiché si esauriva in mere richieste prive di concrete ragioni a sostegno, vuoi sotto quello estrinseco data l'assenza di confronto critico con i motivi posti a fondamento della decisione di primo grado sui medesimi punti che davano ampiamente conto della sussistenza dell'aggravante e delle ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.