CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12363/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e CESAREGLENDI giusta procura speciale in atti;-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti;-controricorrente-Numero registro generale 32202/2019Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 12363/2026Data pubblicazione 03/05/2026avverso la sentenza n. 382/2019, della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia propone ricorso, affidato a quattro motivi, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CommissioneTributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 675/2016, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] diGenova in rigetto del ricorso proposto avverso diniego di rimborso ICI-IMU2009-2013 emesso dal Comune di Genova in relazione ad immobili diproprietà dell’ente per insussistenza dei presupposti circa la richiestaesenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.Il Comune resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. «violazione o falsa applicazione dell'art. 7,comma 1, del D. Lgs. n. 504/92, in relazione all'art. 1 della L. 20 marzo1975, n. 70 e alle tabelle ivi richiamate ed allegate, e al d.p.r. 16 giugno1977, n. 665, anche in ragione di quanto previsto dal r.d.I. n. 2486/1926e dal r.d.l. n. 436/1927, conv. in L. n. 510/1928» per avere la Commissionetributaria regionale respinto la richiesta esenzione d’imposta (ICI/IMU) sulpresupposto che l’ACI era “«un ente avente una duplice natura privatisticae pubblicistica», per cui nello stesso immobile potrebbero «coesistere dueeconomiche»”.1.2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazioneo falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 richiamato dall'art. 61 delD. lgs. n. 546/1992 nonché dell'art. 132, n. 4, e dell'art. 156, 2° comma,c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche in relazione all'art. 111 Cost.Denunzia ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. richiamato dall'art. 62, 1°Numero registro generale 32202/2019Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 12363/2026Data pubblicazione 03/05/2026comma, D. Igs. n. 546/1992» e lamenta che la Commissione tributariaregionale abbia erroneamente omesso di esaminare «il materialeistruttorio» addotto dalla parte contribuente a sostegno della richiestaesenzione circo lo svolgimento, all’interno degli immobili tassati, dei solicompiti istituzionali dell’ente, senza l’impiego di alcuna attivitàcommerciale.1.3. Le censure, da esaminare preliminarmente rispetto ai rimanentimotivi per ragioni di ordine logico-giuridico, vanno disattese.1.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quanto segue:«L'art. 7 c. l lett. a) D. Lg. 504/92 indica in modo incontrovertibile ipresupposti necessari per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, sia sottoil profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo, puntualizzando che devetrattarsi di immobili adibiti esclusivamente ai fini istituzionali. Nell'elenco,che deve intendersi tassativo, stante l'assenza di una formula di chiusurache ammetta un'interpretazione estensiva, non compare alcun riferimentoad enti non economici di diversa natura. Vi è di più, quand'anche la leggeammettesse detta possibilità, sarebbe comunque onere dell'ente provarein modo puntuale lo svolgimento dei soli compiti istituzionali pressol'immobile per cui è causa. Nel caso, come il Consiglio di Stato haampiamente chiarito nella sentenza 1230/2012, l'ACI si presenta come unente avente una duplice natura privatistica e pubblicistica, pertanto unsiffatto onere probatorio risulterebbe più pregnante, stante l'eventualitàche nello stesso immobile possano coesistere due attività diverse, se nonesercitarsi in via esclusiva le sole attività economiche».1.5. Ciò posto, in diritto occorre evidenziare che in tema di ICI – ed imedesimi principi valgono anche per l’IMU – l'art. 7, comma 1, lett. a) DLgs30 dicembre 1992, n. 504, nell'indicare gli immobili posseduti dagli entipubblici che sono esentati dall'ICI, effettua un'elencazione, relativamentelunga, di soggetti di diritto pubblico, che è, peraltro, chiaramente divisibilein due parti: in una prima parte sono elencati gli enti pubblici territoriali(Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane), e in una secondasono elencati degli enti pubblici locali non territoriali (unità sanitarie locali,Numero registro generale 32202/2019Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 12363/2026Data pubblicazione 03/05/2026istituzioni sanitarie pubbliche autonome, Camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura).1.6. Stando dunque alla lettera della legge e all'interpretazione topicadella specifica disposizione normativa, non può considerarsi esente l’ACI,anche laddove si ritenga provata la sua natura di ente pubblico noneconomico, in quanto l’art. 7, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 504/1992 reca,come evidente, un’elencazione tassativa dei soggetti esenti dal ICI, tra iquali non rientra l’ACI.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112 c.p.c. e 62, comma 1,d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributariaregionale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo all’istanzadi concessione dell’esenzione d’imposta prevista dall’art 7, comma 1, lett.i), dello stesso D. Lgs. n. 504/1992, riguardante gli enti pubblici noneconomici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR destinati,esclusivamente, allo «svolgimento di compiti assistenziali - previdenziali -sanitari - didattici - ricettivi - culturali, ricreativi e sportivi, nonché alle2.2 La censura va parimenti disattesa sulla scorta delle seguenti,dirimenti, considerazioni.2.3. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma primo, lett.i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza diun requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivonell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dallegislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallosvolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che nonabbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali(art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui ilcitato art. 7 rinvia), e la sussistenza del requisito oggettivo - che in baseai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può esseredesunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori iltipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare cheNumero registro generale 32202/2019Numero sezionale 1824/2026Numero di raccolta generale 12363/2026Data pubblicazione 03/05/2026tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto,con le modalità di un'attività commerciale (cfr. Cass. n. 7415/2019).2.4. Nel caso di specie, quanto affermato in proposito dall’entecontribuente non è sufficiente a provare l'appartenenza degli immobili aquesta categoria, giacché non è stato in alcun modo indicato lo svolgimentoesclusivo negli immobili di una delle specifiche attività di assistenza o dialtre ad esse equiparate previste dalla norma.3.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 2909 c.c. per avere laCommissione tributaria regionale erroneamente omesso di valutarel’efficacia di giudicato esterno costituito dalla sentenza della Commissionetributaria regionale della Liguria n. 424/2018, con la quale era stataaffermata la natura di ente pubblico non economico dell’ACI.3.2. La doglianza va parimenti disattesa, risultando irrilevante, sullascorta delle considerazioni che precedono, l’effettiva natura o menodell’ACI come ente pubblico non economico.4. In conclusione il ricorso va integralmente respinto.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese delgiudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro7.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 26.2.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])