CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLI; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa adottato dal Magistrato di sorveglianza di Napoli del 12/08/2025 ed ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, in vigore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come da ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza del 19/03/2024, per esser stato, il condannato, sorpreso dagli agenti del Commissariato di P.S. di Chiaiano, in data 02/08/2025, a bordo di una autovettura, all'interno della quale erano stati collocati due scatoloni, contenenti t.l.e. di contrabbando per circa 18,800 kg. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di mancanza e illogicità della motivazione, nonché di inosservanza ed erronea applicazione della legge, per essere la decisione frutto di un mero automatismo, rispetto alla riscontrata violazione e per essere tale decisione, consequenzialmente, priva di una adeguata valutazione in ordine alla personalità del condannato; sarebbe inoltre sproporzionata - in ipotesi difensiva - la decisione di fissare la decorrenza ex tunc della revoca, a fronte di una condotta sostanzialmente priva di un particolare allarme. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell'atto di impugnazione, infatti, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedotti spunti di contraddittorietà, che risultano - contrariamente alle deduzioni difensive - del tutto assenti nel testo dell'avversato provvedimento. Dette doglianze sono, altresì, riproduttive di argomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese - in base a un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Invero, detto Tribunale ha preso in considerazione la univoca significazione della condotta accertata, considerandola evocativa di una marcata insofferenza alle regole da parte del soggetto, che si è dimostrato incapace di comprendere in maniera compiuta la funzione rieducativa e trattamentale, che è propria della misura alternativa ottenuta. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. .4 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in