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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 27184/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che il termine per il deposito del ricorso per cassazione è scaduto in data 17/09/2023, e lo stesso è stato depositato in data 20/09/2023.

Infatti, la sentenza di secondo grado è stata emessa il 04/04/2023, con termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Poiché la sentenza è stata depositata in cancelleria entro il predetto termine (19/06/2023), il termine di quarantacinque giorni a disposizione dell'imputato per proporre ricorso per cassazione decorreva dal 03/07/2023.

Considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale ( dal 01/08/2023 al 31/08/2023) il predetto termine per impugnare è scaduto il 17/09/2023.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il onsigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che il termine per il deposito del ricorso per cassazione è scaduto in data 17/09/2023, e lo stesso è stato depositato in data 20/09/2023. Infatti, la sentenza di secondo grado è stata emessa il 04/04/2023, con termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. Poiché la sentenza è stata depositata in cancelleria entro il predetto termine (19/06/2023), il termine di quarantacinque giorni a disposizione dell'imputato per proporre ricorso per cassazione decorreva dal 03/07/2023. Considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale ( dal 01/08/2023 al 31/08/2023) il predetto termine per impugnare è scaduto il 17/09/2023. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il onsigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27184/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris