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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 34367/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29381/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIAn. 166/2017 depositata i l 15/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è cittadino svedese, residente in Italia, ove percepisce pensione erogatagli dal sistema previdenziale scandinavo ed ivi tassata negli anni di imposta 2009, 2010 e 2011.

Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata della controversia di cui alla l. n. 197/2022, dichiarando di non aver più interesse al ricorso.

CONSIDERATO Dev’essere esaminata con priorità l’istanza di sospensione del giudizio depositata dalla parte contribuente.

Vista la documentazione versata in atti, l’ammissione alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento puntuale delle rate fino ad oggi in scadenza, trova applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito con l. n. 108/2025, in vigore dal 2 agosto 2025, per cui “Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate –Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto- legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.” Pertanto, il giudizio dev’essere dichiarato estinto.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.

Spese a ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29381/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIAn. 166/2017 depositata i l 15/05/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è cittadino svedese, residente in Italia, ove percepisce pensione erogatagli dal sistema previdenziale scandinavo ed ivi tassata negli anni di imposta 2009, 2010 e 2011. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata della controversia di cui alla l. n. 197/2022, dichiarando di non aver più interesse al ricorso. CONSIDERATO Dev’essere esaminata con priorità l’istanza di sospensione del giudizio depositata dalla parte contribuente. Vista la documentazione versata in atti, l’ammissione alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento puntuale delle rate fino ad oggi in scadenza, trova applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito con l. n. 108/2025, in vigore dal 2 agosto 2025, per cui “Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate –Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto- legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.” Pertanto, il giudizio dev’essere dichiarato estinto. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a ca
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