CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1973
Cassazione n. 21500/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/06/1973 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, tenuto anche conto del principio di diritto secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine che, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso, non erano stato programmati all'atto della sua costituzione o dell'avvenuto ingresso dell'associato (da ultimo, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Cons9,_i liere estensore [OSCURATO:PERSONA] sco [OSCURATO:PERSONA] hele Biachi , ils«, ‘di4gt 'extut' DEPOSITATO N [OSCURATO:PERSONA] oggi, O 3 G 2