Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19982/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che si è riportata alla requisitoria in atti e ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Venezia ha respintola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la rescissione del giudicato formatosi sulla condannapronunciata dal Tribunale di Verona in data 8 ottobre 2015, divenuta irrevocabileil 30 marzo 2016.2.

Avverso l’indicata pronuncia ricorre il condannato, tramite il difensore,proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza dell'art. 629-biscod. proc. pen. e il difetto di motivazione.

La difesa rappresenta: che la nominadel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e l'elezione di domicilioall’indirizzo dello studio di quest’ultimo, da parte dell’imputato, sono avvenutenella fase delle indagini preliminari e più esattamente in occasione della notifica diun provvedimento di perquisizione e sequestro eseguiti di Carabinieri di SanBonifacio; che il difensore di fiducia, il giorno prima della celebrazione deldibattimento di primo grado, ha rinunciato al mandato difensivo; che il ricorrenteè stato dunque assistito da un difensore d’ufficio all’uopo nominato il giornodell’udienza, è stato dichiarato assente e condannato dal giudice con sentenza poinon appellata dal legale di ufficio.Si evidenzia, in definitiva, che l'imputato non ha mai avuto conoscenza dellavocatio in ius e che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,l’avvenuta notifica del decreto di citazione presso il difensore fiduciario edomiciliatario non costituisce dato sufficiente per affermare con certezza laconoscenza del processo da parte dell’interessato o la sua volontaria sottrazionealla conoscenza della pendenza del processo.

In definitiva, il ricorrente nonavrebbe mai avuto contatti con il difensore di fiducia, e quest’ultimo avrebbedismesso il mandato prima dell’apertura del giudizio dibattimentale senza darnecomunicazione al proprio assistito.3.

Il Procuratore generale presso la corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Si ricade ratione temporis nel regime del processo in assenza, comedisegnato dalla legge n. 67 del 2014.Alla luce della disciplina richiamata (poi rivista dal d. lgs. n. 150 del 2022, nonin rilievo), è possibile celebrare un processo a carico di un imputato assentesoltanto quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimentoo si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti delmedesimo (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.).

Per procedimento deveintendersi il “processo”, nel senso che l’imputato deve avere contezza dellacitazione a giudizio, ovvero del rimprovero a lui mosso, del luogo e del giorno incui si celebrerà l’udienza (Sez.

U n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).La norma appena citata menziona alcuni indici di conoscenza del processo(dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misuracautelare, nomina di un difensore di fiducia) che non rappresentano presunzionidi conoscenza, ma che esemplificano circostanze da cui poter inferire il dato diconoscenza e che vanno intesi come parametri di riferimento per orientare ilgiudice nell’accertamento della conoscenza del processo o della volontariasottrazione dell’interessato alla sequela delle fasi del medesimo.L’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., in altri termini, nell’ottica diagevolare il compito del giudice, ha tipizzato alcuni casi in cui, ai fini della certezzadella conoscenza della vocatio in iudicium, può essere valorizzata una notifica chenon sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; «[…] l'aver eletto domicilio,l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia,sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a maniproprie, alla effettiva conoscenza del processo.Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciutoil processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle datecondizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciutol'atto regolarmente notificato secondo le date modalità» (così in motivazione Sez.U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420).In definitiva, in base alle espresse disposizioni di legge e all’interpretazionedelle Sezioni Unite, nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra lanotifica "possibile" — ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamenteconoscibile l'atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) — ela notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta,non porta l’atto ad effettiva conoscenza del destinatario, limitandosi a una fictio(Sez.5, n. 40489 del 26/11/2025, Cimpeanu, Rv. 289114; v. anche Sez.

U, IsmailDarwish, cit., § 13.4).2.1.

Quando non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in iusneppure con il supporto di tali indicatori, il menzionato art. 420-bis, comma 2,consente di procedere in assenza soltanto quando risulti che l’imputato si èvolontariamente sottratto «alla conoscenza del procedimento o di atti delprocedimento».Deve trattarsi di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario unaccertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

Inbase a tale criterio, la mancanza di diligenza informativa può essere unacircostanza valutabile nel caso concreto, ma non può essere di per sédeterminante, in via astratta, per potere affermare la ricorrenza di una"sottrazione volontaria": «se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino atrasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenzadegli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezzadella vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione dicambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente èun’operazione non consentita» (Sez.5, Cimpeanu, cit.; in motivazione, Sez.

U n.23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]).2.2.

È stato anche affermato che la circostanza che l'imputato abbianominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari e abbia elettodomicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza dellapendenza del processo e della vocatio in iudicium notificata presso il domiciliatario,quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perditadi contatti con l'imputato (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi, Rv.285780 – 01; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286712 – 01).Se, dunque, dubbi non possono sussistere quanto alla "colpevole mancataconoscenza del processo" nei casi in cui l'imputato si sottragga deliberatamente alprocesso, meno agevoli sono i casi in cui all'imputato possa al più muoversi unaddebito di negligenza, costituita dal mancato contatto con il difensore al fine diassumere informazioni sullo sviluppo del procedimento ovvero sul processo.

Iltema attiene, in generale, al rapporto tra onere di informazione e di attivazionedell'imputato che abbia nominato un difensore di fiducia, presso il quale hadichiarato o eletto domicilio, e diritto alla effettiva conoscenza del processo.2.3.

L’essenza dell’approccio interpretativo non muta nel caso in cuil’interessato sia stato dichiarato latitante, in particolar modo quando ilprovvedimento coercitivo sia stato emesso nel corso delle indagini preliminari esia rimasto ineseguito a causa del mancato reperimento del suo destinatario, comeaccaduto nel caso di specie.La già menzionata pronuncia delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] ha escluso che lacondizione del latitante possa automaticamente risolversi nella pienaconsapevolezza dell'esistenza e del contenuto del procedimento, ricordando comele decisioni della Corte Edu che hanno rilevato l'inadeguatezza del vecchio sistemacontumaciale rispetto ai principi convenzionali sono intervenute in casi di soggettinon solo contumaci, ma anche latitanti (v.

Corte Edu, 5 settembre 2019, Rizzottoc.

Italia; Corte Edu, 12 febbraio 1985, Colozza c.

Italia; Corte Edu, 1 marzo 2006,Sejdovic c.

Italia); e la successiva giurisprudenza di questa Corte, in sintonia conl’approdo del più autorevole organo nomofilattico, ha coerentemente stabilito che,ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nellaformulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato dilatitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento,non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettivaconoscenza da parte dell'imputato (Sez. 1, n. 2078 del 12/12/2023, dep. 2024,3.

Orbene, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’istanza di rescissionedel giudicato non soltanto in ragione della nomina del difensore di fiducia,dell’elezione di domicilio presso quest’ultimo, della esecuzione della notificazioneal difensore domiciliatario della dichiarazione di latitanza e dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.,circostanze che di per sé potrebbero non essere sufficienti a dar contezzadell’avvenuta cognizione della vocatio in ius; ma ha attribuito rilievo determinanteall’avvenuta notificazione di un atto contenente la vocatio in ius, ovvero il decretodi citazione a giudizio per l’udienza dibattimentale, che contiene la compiutaenunciazione dell’accusa formulata, al difensore di fiducia domiciliatario, quando ilrapporto professionale fiduciario era ancora in essere.

Purtuttavia, non ha tenutoconto di altri indicatori confliggenti con la possibilità di formulare un tranquillantegiudizio di effettività della cognizione del processo, allegati dalla difesa, come, daun lato, lo stato di irreperibilità del ricorrente prima dell’esercizio dell’azionepenale, attestato dalla polizia giudiziaria incaricata di eseguire l’ordinanzacustodiale nell’agosto 2013 e riferito, ragionevolmente, ai giorni immediatamenteseguenti l’esecuzione della perquisizione domiciliare a suo carico, avvenuta nelmarzo 2013; dall’altro, l’assenza della prova dell’instaurazione di concreti rapportitra il ricorrente e il legale designato e dell’avvenuta comunicazione all’interessatodella dismissione del mandato da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; l’assenza della provadell’intercorrenza di contatti tra il ricorrente e il difensore di ufficio, nominato dalgiudice a seguito del venir meno del primo incarico professionale.

Si tratta di datievidentemente significativi ai fini del discrimine tra semplice inerzia informativa econdotta sintomatica di volontaria sottrazione alla sequela degli atti del processo,in ordine ai quali la Corte d’appello non ha fornito chiarimento alcuno.4.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deveessere annullata con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame, che tenga contodelle indicazioni date con la presente deliberazione.Sarà compito del giudice del rinvio, in particolare, approfondire i contornieffettivi della condizione di irreperibilità del richiedente, attestata dalla poliziagiudiziaria in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza coercitiva; in quale direzionesi siano svolte le ricerche della persona, ai fini dell’emissione del decreto dilatitanza; se le medesime siano state esaurienti e se possano evincersi specificiindicatori di una volontà del richiedente di affrancarsi dal processo; accertare se ilrapporto professionale con il difensore fiduciario nominato all’atto dellaperquisizione sia stato effettivo e se quest’ultimo, quando ha rinunciato almandato, ne abbia notiziato l’assistito.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte diappello di Venezia.Così deciso il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che si è riportata alla requisitoria in atti e ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Venezia ha respintola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la rescissione del giudicato formatosi sulla condannapronunciata dal Tribunale di Verona in data 8 ottobre 2015, divenuta irrevocabileil 30 marzo 2016.2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre il condannato, tramite il difensore,proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza dell'art. 629-biscod. proc. pen. e il difetto di motivazione. La difesa rappresenta: che la nominadel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e l'elezione di domicilioall’indirizzo dello studio di quest’ultimo, da parte dell’imputato, sono avvenutenella fase delle indagini preliminari e più esattamente in occasione della notifica diun provvedimento di perquisizione e sequestro eseguiti di Carabinieri di SanBonifacio; che il difensore di fiducia, il giorno prima della celebrazione deldibattimento di primo grado, ha rinunciato al mandato difensivo; che il ricorrenteè stato dunque assistito da un difensore d’ufficio all’uopo nominato il giornodell’udienza, è stato dichiarato assente e condannato dal giudice con sentenza poinon appellata dal legale di ufficio.Si evidenzia, in definitiva, che l'imputato non ha mai avuto conoscenza dellavocatio in ius e che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,l’avvenuta notifica del decreto di citazione presso il difensore fiduciario edomiciliatario non costituisce dato sufficiente per affermare con certezza laconoscenza del processo da parte dell’interessato o la sua volontaria sottrazionealla conoscenza della pendenza del processo. In definitiva, il ricorrente nonavrebbe mai avuto contatti con il difensore di fiducia, e quest’ultimo avrebbedismesso il mandato prima dell’apertura del giudizio dibattimentale senza darnecomunicazione al proprio assistito.3. Il Procuratore generale presso la corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Si ricade ratione temporis nel regime del processo in assenza, comedisegnato dalla legge n. 67 del 2014.Alla luce della disciplina richiamata (poi rivista dal d. lgs. n. 150 del 2022, nonin rilievo), è possibile celebrare un processo a carico di un imputato assentesoltanto quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimentoo si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti delmedesimo (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Per procedimento deveintendersi il “processo”, nel senso che l’imputato deve avere contezza dellacitazione a giudizio, ovvero del rimprovero a lui mosso, del luogo e del giorno incui si celebrerà l’udienza (Sez. U n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).La norma appena citata menziona alcuni indici di conoscenza del processo(dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misuracautelare, nomina di un difensore di fiducia) che non rappresentano presunzionidi conoscenza, ma che esemplificano circostanze da cui poter inferire il dato diconoscenza e che vanno intesi come parametri di riferimento per orientare ilgiudice nell’accertamento della conoscenza del processo o della volontariasottrazione dell’interessato alla sequela delle fasi del medesimo.L’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., in altri termini, nell’ottica diagevolare il compito del giudice, ha tipizzato alcuni casi in cui, ai fini della certezzadella conoscenza della vocatio in iudicium, può essere valorizzata una notifica chenon sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; «[…] l'aver eletto domicilio,l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia,sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a maniproprie, alla effettiva conoscenza del processo.Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciutoil processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle datecondizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciutol'atto regolarmente notificato secondo le date modalità» (così in motivazione Sez.U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420).In definitiva, in base alle espresse disposizioni di legge e all’interpretazionedelle Sezioni Unite, nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra lanotifica "possibile" — ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamenteconoscibile l'atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) — ela notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta,non porta l’atto ad effettiva conoscenza del destinatario, limitandosi a una fictio(Sez.5, n. 40489 del 26/11/2025, Cimpeanu, Rv. 289114; v. anche Sez. U, IsmailDarwish, cit., § 13.4).2.1. Quando non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in iusneppure con il supporto di tali indicatori, il menzionato art. 420-bis, comma 2,consente di procedere in assenza soltanto quando risulti che l’imputato si èvolontariamente sottratto «alla conoscenza del procedimento o di atti delprocedimento».Deve trattarsi di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario unaccertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. Inbase a tale criterio, la mancanza di diligenza informativa può essere unacircostanza valutabile nel caso concreto, ma non può essere di per sédeterminante, in via astratta, per potere affermare la ricorrenza di una"sottrazione volontaria": «se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino atrasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenzadegli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezzadella vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione dicambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente èun’operazione non consentita» (Sez.5, Cimpeanu, cit.; in motivazione, Sez. U n.23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]).2.2. È stato anche affermato che la circostanza che l'imputato abbianominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari e abbia elettodomicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza dellapendenza del processo e della vocatio in iudicium notificata presso il domiciliatario,quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perditadi contatti con l'imputato (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi, Rv.285780 – 01; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286712 – 01).Se, dunque, dubbi non possono sussistere quanto alla "colpevole mancataconoscenza del processo" nei casi in cui l'imputato si sottragga deliberatamente alprocesso, meno agevoli sono i casi in cui all'imputato possa al più muoversi unaddebito di negligenza, costituita dal mancato contatto con il difensore al fine diassumere informazioni sullo sviluppo del procedimento ovvero sul processo. Iltema attiene, in generale, al rapporto tra onere di informazione e di attivazionedell'imputato che abbia nominato un difensore di fiducia, presso il quale hadichiarato o eletto domicilio, e diritto alla effettiva conoscenza del processo.2.3. L’essenza dell’approccio interpretativo non muta nel caso in cuil’interessato sia stato dichiarato latitante, in particolar modo quando ilprovvedimento coercitivo sia stato emesso nel corso delle indagini preliminari esia rimasto ineseguito a causa del mancato reperimento del suo destinatario, comeaccaduto nel caso di specie.La già menzionata pronuncia delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] ha escluso che lacondizione del latitante possa automaticamente risolversi nella pienaconsapevolezza dell'esistenza e del contenuto del procedimento, ricordando comele decisioni della Corte Edu che hanno rilevato l'inadeguatezza del vecchio sistemacontumaciale rispetto ai principi convenzionali sono intervenute in casi di soggettinon solo contumaci, ma anche latitanti (v. Corte Edu, 5 settembre 2019, Rizzottoc. Italia; Corte Edu, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia; Corte Edu, 1 marzo 2006,Sejdovic c. Italia); e la successiva giurisprudenza di questa Corte, in sintonia conl’approdo del più autorevole organo nomofilattico, ha coerentemente stabilito che,ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nellaformulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato dilatitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento,non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettivaconoscenza da parte dell'imputato (Sez. 1, n. 2078 del 12/12/2023, dep. 2024,3. Orbene, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’istanza di rescissionedel giudicato non soltanto in ragione della nomina del difensore di fiducia,dell’elezione di domicilio presso quest’ultimo, della esecuzione della notificazioneal difensore domiciliatario della dichiarazione di latitanza e dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.,circostanze che di per sé potrebbero non essere sufficienti a dar contezzadell’avvenuta cognizione della vocatio in ius; ma ha attribuito rilievo determinanteall’avvenuta notificazione di un atto contenente la vocatio in ius, ovvero il decretodi citazione a giudizio per l’udienza dibattimentale, che contiene la compiutaenunciazione dell’accusa formulata, al difensore di fiducia domiciliatario, quando ilrapporto professionale fiduciario era ancora in essere. Purtuttavia, non ha tenutoconto di altri indicatori confliggenti con la possibilità di formulare un tranquillantegiudizio di effettività della cognizione del processo, allegati dalla difesa, come, daun lato, lo stato di irreperibilità del ricorrente prima dell’esercizio dell’azionepenale, attestato dalla polizia giudiziaria incaricata di eseguire l’ordinanzacustodiale nell’agosto 2013 e riferito, ragionevolmente, ai giorni immediatamenteseguenti l’esecuzione della perquisizione domiciliare a suo carico, avvenuta nelmarzo 2013; dall’altro, l’assenza della prova dell’instaurazione di concreti rapportitra il ricorrente e il legale designato e dell’avvenuta comunicazione all’interessatodella dismissione del mandato da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; l’assenza della provadell’intercorrenza di contatti tra il ricorrente e il difensore di ufficio, nominato dalgiudice a seguito del venir meno del primo incarico professionale. Si tratta di datievidentemente significativi ai fini del discrimine tra semplice inerzia informativa econdotta sintomatica di volontaria sottrazione alla sequela degli atti del processo,in ordine ai quali la Corte d’appello non ha fornito chiarimento alcuno.4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deveessere annullata con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame, che tenga contodelle indicazioni date con la presente deliberazione.Sarà compito del giudice del rinvio, in particolare, approfondire i contornieffettivi della condizione di irreperibilità del richiedente, attestata dalla poliziagiudiziaria in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza coercitiva; in quale direzionesi siano svolte le ricerche della persona, ai fini dell’emissione del decreto dilatitanza; se le medesime siano state esaurienti e se possano evincersi specificiindicatori di una volontà del richiedente di affrancarsi dal processo; accertare se ilrapporto professionale con il difensore fiduciario nominato all’atto dellaperquisizione sia stato effettivo e se quest’ultimo, quando ha rinunciato almandato, ne abbia notiziato l’assistito. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte diappello di Venezia.Così deciso il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19982/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris