CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze dedotte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del delitto contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della motivazione); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lo scostamento dal minimo edittale della pena comminata, è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice nella determinazione della pena è stato adeguatamente assolto, a pagina 6, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; che la decisione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti - che peraltro nella specie sono stati valutati e considerati inidonei - ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore D E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]