CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 36530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – iscritta al Registro delle Imprese di R oma al n. 04914190824 – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e dife sa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio legale Bruno. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] dell’amministrazione straordinaria della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in persona dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e del dottor professor [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI avverso il decreto n. 823 dei 3.11/3.12.2015del Tribunale di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 7 ottobre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1.La “A lmaviva Contact” s.p.a. ( con unico socio ) , incorporante la “Alicos” , domandava l’ammissione al passivo della amministrazione straordinaria della “[OSCURATO:PERSONA]”, s.p.a . di cui il Tribunale di Roma con sentenza in data 25.9.2008 aveva dichiarato lo stato di insolvenza. Esponevache, con scrittura privata del 27.6.2007, d enominata “contratto di servizio”, la “Alicos” si era obbligata ad eseguire servizi di assistenza, in particolaredi prenotazione, informazione e marketing, in favore de lla clientela di “Alitalia”, servizi indispensabili per l’espletamento del trasporto aereo. Esponeva che, sopraggiunta nella pendenza del contratto l’amministrazione straordinaria della “[OSCURATO:PERSONA]”, i commissari straordinari aveva no acconsentito all’emissione delle fatture ed al contestuale pagamento con riferimento ai servizi resi nei periodi compresi tra il 1° ottobre ed il 15 ottobre 2008, tra il 16 ottobre ed il 31 ottobre 2008, tra il 1° novembre ed il 15 novembre 2008 e tra il 16 novembre ed il 30 novembre 2008. Esponeva che i commissari straordinari solo in data12.1.2009 avevanointeso sciogliersi dal contratto pendente ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999. Chiedeva quindi l’ammissione al passivo in prededuzione chirografaria per l’importo di euro 106.470,18 a titolo di corrispettivo per prestazioni rese e rimaste insolute. 2.Il g.d. denegava la prededuzione ed ammetteva il credito in chirografo. Opinava nel senso che i corrispettivi invocati concernevano prestazioni rese in epoca antecedente all’apertura dell’amministrazione straordinaria;che non vi era provadell’espresso subentro nel contratto de i commissari straordinari ; che non vi era margine per la riconduzione del rapporto contrattuale allo schema della somministrazione e quindi per l’applicazione dell’art. 74 l.fall. 3.La “[OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo . Resistevanoi commissari straordinari. 4.Con decre to n. 823/2015 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione. Evidenziava il tribunaleche, sebbene in epoca antecedente allo scioglimento dal vincolo contrattuale i commissari straordinari avessero espressamente manifestatola volontà di dare esecuzione al contratto d’appalto di servizi di cui alla scrittura in data 27.6.2007ed avessero autor izza t o l’emissione di fattura relativamente a ben determinatiperiodi temporali,assicurando il pagamento dei compensi, nondimeno i commissari a vevano precisato che siffatte manifestazioni di volontà avevano carattere eccezionale , “per consentire alla società il pagamento degli stipendi” (cfr. decreto impugnato, pag. 9). Evidenziava dunque,il tribunale, che le manifestazioni di volontà ascrivibili ai commissari straordinari non davano conto della volontà di subingresso nel contratto pendente. Evidenziava quindi che in assenza di un’esplicita volontà di subentro non vi era margine per l’applicazione dell’art. 74 l.fall. e perché operasse l’onere di pagamento in prededuzione delle pres tazioni eseguite antecedente mente all’apertura dell’amministrazione straordinaria. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “A lmaviva Contact” s.p.a. ; ne ha chiesto in base adue motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. I commissari straordinari della “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. ha nno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 6.La ricorrent e ha depositato memoria.Del pari hanno depositato memoria i commissari controricorrenti. 7.Con il primo motivo l a ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. l’erronea applicazione degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270/1999 in relazione all’art. 74 l.fall. Deduce che ha errato il tribunale ad escludere, nonostante l’esecuzione spontanea – ovvero nonostante l’utilizzo con modalità del tutto identiche a quelle precedentidei servizi resi d a essa ricorrente - da parte dei commissari straordinari del contratto pendente e nonostante il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, che non vi fosse stato subingresso nel contratto di cui alla scrittura del27.6.2007 con conseguente applicazione dell’art. 74 l.fall . Deduce segnatamente che, a fronte della richiesta di modifica delle condizioni e dei termini contrattuali da essa ricorrente inoltrata con lettera del 19.9.2008, i commissari straordinari anziché sciogliersi dal contratto hanno optato per la continuazione,così come si evince “dal tenore del riscontro inviato ad Almaviva con la nota prot. n. CS-08/08P del 22 settembre 2008” (così ricorso, pag. 12). Deduce poiche, qualora i commissari avesse ro voluto sciogliersi dal vincolo contrattuale pendente, ben avrebbero potuto inserire una riserva di scioglimento nelle disposte autorizzazioni al pagamento anticipato delle fatture. Deduce del resto che la volontà di subentro nel contratto pendente , benché postulante la forma espressa,non richiede l’uso di formule solenni. Deduce infine che a nulla rileva che non ha esercitato la facoltà di cui all’art. 50, 3° co., del d.lgs. n. 270/1999, mettendo in mora la procedura. 8.Con il secondo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. l’erronea applicazione dell’art. 74 l.fall. in relazione agli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270/1999.Deduce cheil contratto siglato con “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. in bonis si qualifica alla stregua di un appalto di servizi ad esecuzione continuata. Deduce che per siffatta tipologia contrattuale ben si sarebbe ro giustificat e l’applicazione dell’art. 74 l.fall. e dunqueil riconoscimento della prededuzione. 9.Il primo motivo di ricorso va respinto. 10.Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente censura, in sostanza , il giudizio “di fatto” alla cui stregua il Tribunale di Roma ha escluso che i commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria della“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. fossero subentrati nel rapporto pendente con la ricorrente (“in tale quadro fattuale, emerge con chiarezza la univocità del comportamento del Commissario straordinario (…)”: così ricorso, pag. 12; l’affermazione dell’organo commissariale secondo cui la deroga nei termini di pagamento “non costituisce una modifica permanente delle condizioni contrattuali”,ben può integrare gli estremi della manifestazione di volontà richiesta ai fini del subingresso nel contratto:cfr. ricorso, pag. 13). Il primomotivo quindi si qualifica essenzialmente in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.D’altronde, propriamente il motivo di ricorso exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). In questo quadro le censure che il motivo in esame veicola,rilevano – se del caso – oltre che nel solco del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., ne l segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 11.In tal guisa si osserva quanto segue.Perun verso, nessuna delle figure di “an omalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla lucedella pronuncia delle sezioni unite testé menzionata –e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione - si scorge in relazione alle motiva zioni cui il tribunale ha ancorato il suo dictum. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato –lo si è premesso - il proprio iter argomentativo . Per altro verso, il tribunale di certo non ha omesso l’esame del fatto decisivo e controverso, ossiail riscontro del subingresso (o meno)dell’organo di gestione della procedura nel contratto pendente con la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui -in dipendenza dell’irrituale qualificazione dell’esperito motivo di impugnazione - la ricorrente neppure ha indicato il fatto decisivo e controverso eventualmente omesso dal giudice a quo. Per altro verso ancora, l’impugnato dictumè ineccepibile in diritto. Invero, il Tribunale di Roma ha - inappuntabilmente - rimarcat o che l’affermato postulato ben si accreditava alla luce della disposizione di cui all’art. 1 bis del d . lgs. . n. 134/2008, convertito nella legge n. 1 66 /2008, recante l’interpretazione autentica dell’art. 50, 2° co., del d.lgs. n. 270/1999. 12. In p a ri tempo la ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione degli esiti istruttori ( “la lettura testuale del riscontro inviato ad [OSCURATO:PERSONA] con la nota prot. n. CS-080/08P del 22 settembre 2008 del [OSCURATO:PERSONA] consentiva infatti di affermare che l’intenzione della procedura fosse quella di subentrare nei contratti”: co sì memoria della ricorrente, pag. 4; “ulteriore considerazione a favore della tesi del subentro la si sarebbe potuta ricavare dalla lettura delle fatture relative alla fase successiva all’apertura della procedura”: così memoria della ricorrente, pag. 4; “il Commissario straordinario (…) solo in data 12 gennaio 2009 e dopo l’ulteriore corrispondenza (…) si è avvalso della facoltà di sciogliersi dai predetti contratti”: così ricorso, pag. 13). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 13.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto . 14.Si è anticipato che il tribunale con motivazione ineccepibile ed immune da qualsivoglia forma di “anomalia” ha disconosciuto il subingresso dell’organo concorsuale nel “contratto di servizio” di cui alla scrittura privata del27.6.2007. Il che importa di per sé l’inapplicabilità dell’art. 74 l.fall., indipendentemente dalla puntuale qualificazione del contratto di cui alla scrittura del 27.7.2007. Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui il Tribunale di Roma nonha disconosciuto, in tesi, l’astratta riferibilità del con tratto di cui alla scrittura privata del 27.6.2007, contratto espressamente qualificat o in guisa di “appalto di servizi”(cfr. decreto impugnato, pag. 9), al novello disposto dell’art. 74 l.fall. in tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica. 15.In dipendenza del rigetto del ricorso la società ricorrent e va condannat a a rimborsare ai commissari controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 16.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ; c ondanna la ricorrent e , “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. , a rimborsare ai controricorrenti, commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R . n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in