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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 26945/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5078/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in L'[OSCURATO:PERSONA] N . 14 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1060/2022 depositata il 14/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di L’aquila ha confermato la decisione del Tribunale che ha respinto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] volta ad ottenere il pagamento – anche nei confronti dei due soci fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - della somma di € 53.928,89 o della somma, diversa o maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente intercorso con la società Marinelli ed [OSCURATO:SOCIETA]., fondando la sua decisione sulla mancata produzione del contratto di conto corrente bancario e sulla mancata produzione dell’intera serie degli estratti del conto corrente sin dalla sua apertura, sì da non rendere possibile la determinazione del saldo e la legittimità dell’applicazione di condizioni contrattuali di cui non sta stata dimostrata la misura, ed osservando, altresì, che il saldo iniziale degli estratti conto prodotti fosse diverso da zero e in ogni caso non determinabile sulla scorta della mancata allegazione dell’intera serie delle movimentazioni del conto.

Con detta sentenza, qui gravata, la Corte d’Appello ha condannato «la parte appellante al pagamento all’appellato [OSCURATO:SOCIETA] ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della società e del Marinelli e che si è dichiarato antistatario, delle spese di lite» liquidate in euro 3.777,00 «per ciascuna delle parti appellate», oltre al rimborso forfettario ed agli ulteriori accessori di legge. 3.- Avverso detta sentenza l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale antistatario della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso affidandolo a due motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorrente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo, denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. violazione/falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. nonché dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014 per non aver la Corte di Appello di L’Aquila, nella determinazione delle spese legali poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. tenuto conto del cosiddetto criterio del disputatum applicabile nel caso di specie in ragione dell’integrale rigetto dell’appello spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. con cui aveva chiesto la condanna della correntista Marinelli ed [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e dei suoi fideiussori al pagamento in suo favore della somma di Euro 53.928,89.

2. Il secondo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. degli artt. 10 e 14 c.p.c. nonché dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 per non aver la Corte di Appello di L’Aquila nella determinazione delle spese legali di soccombenza poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., tenuto conto della «diversa posizione processuale» della correntista società rispetto a quella dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parimenti convenuti in giudizio dall’istituto di credito.

3. – Con detti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo evidentemente connessi, il ricorrente, nella qualità di difensore antistatario della parti convenute costituite Marinelli ed [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (debitore principale) ed [OSCURATO:PERSONA] (socio fideiussore), deduce che La Corte d'Appello di l'Aquila avrebbe errato nella determinazione delle spese di soccombenza riconosciute in favore dell’ avvocato antistatario: sia in relazione all'utilizzo di uno scaglione di valore errato che in relazione al riconoscimento di un compenso unico per l'attività prestata in favore della società correntista e del fideiussore, statuizione cui la Corte d’Appello era pervenuta all’esito di un procedimento di correzione ex art. 288 c.p.c. del dispositivo promosso tanto dall’odierno ricorrente che della [OSCURATO:SOCIETA].

Invero all’esito di detto procedimento la Corte d’Appello aveva respinto l’istanza di correzione materiale relativa all'erronea indicazione dell'ammontare delle spese di lite - osservando che non si trattava di un errore materiale ma di un'eventuale errore di giudizio e di valutazione non emendabile se non all'esito del gravame avverso il provvedimento –mentre aveva accolto l’istanza correzione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] emendando il dispositivo di condanna nel seguente modo: «Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellato [OSCURATO:SOCIETA] delle spese di lite che liquida in euro 3.777,00, oltre al rimborso forfettario e agli ulteriori accessori di legge, e all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della società e del Marinelli e che si è dichiarato antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 3.777,00 oltre al rimborso forfettario e agli ulteriori accessori di legge»).

Sicchè, all’esito del procedimento di correzione la sentenza oggi gravata era affetta dai due errori denunciati con i motivi di ricorso: erronea considerazione dello scaglione di riferimento (che avrebbe dovuto corrispondere, secondo il criterio del disputatum, a quanto preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede d’appello, ovvero euro 53.928,89); liquidazione in favore dell’avvocato intestatario di un compenso unico in relazione all'attività difensiva svolta nel processo di secondo grado in favore di due soggetti non aventi la «stessa posizione processuale» – come indicato nell'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 erroneamente applicato - essendo stati gli stessi convenuti sulla base di un petitume di una causa petendi diversa. 4.- Come eccepito dalla controricorrente il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

Tra l’avvocato che si dichiara antistatario e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali liquidati dal giudice, fermo il suo diritto di esigere il pagamento dal proprio cliente: sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente; che per ottenere l’intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto.

Dal che discende che rispetto alla sentenza che decide la controversia, il difensore antistario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia «sulla distrazione».

Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legttimità :«il difensore che abbia chiesto ladistrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza didistrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa didistrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione dellespese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata» (Cass.n. 3290/22; Cass.11919/2015; Cass. 26089/2014; cass. n. 4792/2006) « g iacchè l’erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d’opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista» (Cass. . 13516/2017 conforme a Cass.6481/2021). 5.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA], liquidate nell'importo di euro 2.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5078/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in L'[OSCURATO:PERSONA] N . 14 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1060/2022 depositata il 14/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di L’aquila ha confermato la decisione del Tribunale che ha respinto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] volta ad ottenere il pagamento – anche nei confronti dei due soci fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - della somma di € 53.928,89 o della somma, diversa o maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente intercorso con la società Marinelli ed [OSCURATO:SOCIETA]., fondando la sua decisione sulla mancata produzione del contratto di conto corrente bancario e sulla mancata produzione dell’intera serie degli estratti del conto corrente sin dalla sua apertura, sì da non rendere possibile la determinazione del saldo e la legittimità dell’applicazione di condizioni contrattuali di cui non sta stata dimostrata la misura, ed osservando, altresì, che il saldo iniziale degli estratti conto prodotti fosse diverso da zero e in ogni caso non determinabile sulla scorta della mancata allegazione dell’intera serie delle movimentazioni del conto. Con detta sentenza, qui gravata, la Corte d’Appello ha condannato «la parte appellante al pagamento all’appellato [OSCURATO:SOCIETA] ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della società e del Marinelli e che si è dichiarato antistatario, delle spese di lite» liquidate in euro 3.777,00 «per ciascuna delle parti appellate», oltre al rimborso forfettario ed agli ulteriori accessori di legge. 3.- Avverso detta sentenza l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale antistatario della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso affidandolo a due motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo, denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. violazione/falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. nonché dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014 per non aver la Corte di Appello di L’Aquila, nella determinazione delle spese legali poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. tenuto conto del cosiddetto criterio del disputatum applicabile nel caso di specie in ragione dell’integrale rigetto dell’appello spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. con cui aveva chiesto la condanna della correntista Marinelli ed [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e dei suoi fideiussori al pagamento in suo favore della somma di Euro 53.928,89. 2. Il secondo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. degli artt. 10 e 14 c.p.c. nonché dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 per non aver la Corte di Appello di L’Aquila nella determinazione delle spese legali di soccombenza poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., tenuto conto della «diversa posizione processuale» della correntista società rispetto a quella dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parimenti convenuti in giudizio dall’istituto di credito. 3. – Con detti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo evidentemente connessi, il ricorrente, nella qualità di difensore antistatario della parti convenute costituite Marinelli ed [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (debitore principale) ed [OSCURATO:PERSONA] (socio fideiussore), deduce che La Corte d'Appello di l'Aquila avrebbe errato nella determinazione delle spese di soccombenza riconosciute in favore dell’ avvocato antistatario: sia in relazione all'utilizzo di uno scaglione di valore errato che in relazione al riconoscimento di un compenso unico per l'attività prestata in favore della società correntista e del fideiussore, statuizione cui la Corte d’Appello era pervenuta all’esito di un procedimento di correzione ex art. 288 c.p.c. del dispositivo promosso tanto dall’odierno ricorrente che della [OSCURATO:SOCIETA]. Invero all’esito di detto procedimento la Corte d’Appello aveva respinto l’istanza di correzione materiale relativa all'erronea indicazione dell'ammontare delle spese di lite - osservando che non si trattava di un errore materiale ma di un'eventuale errore di giudizio e di valutazione non emendabile se non all'esito del gravame avverso il provvedimento –mentre aveva accolto l’istanza correzione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] emendando il dispositivo di condanna nel seguente modo: «Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellato [OSCURATO:SOCIETA] delle spese di lite che liquida in euro 3.777,00, oltre al rimborso forfettario e agli ulteriori accessori di legge, e all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della società e del Marinelli e che si è dichiarato antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 3.777,00 oltre al rimborso forfettario e agli ulteriori accessori di legge»). Sicchè, all’esito del procedimento di correzione la sentenza oggi gravata era affetta dai due errori denunciati con i motivi di ricorso: erronea considerazione dello scaglione di riferimento (che avrebbe dovuto corrispondere, secondo il criterio del disputatum, a quanto preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede d’appello, ovvero euro 53.928,89); liquidazione in favore dell’avvocato intestatario di un compenso unico in relazione all'attività difensiva svolta nel processo di secondo grado in favore di due soggetti non aventi la «stessa posizione processuale» – come indicato nell'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 erroneamente applicato - essendo stati gli stessi convenuti sulla base di un petitume di una causa petendi diversa. 4.- Come eccepito dalla controricorrente il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. Tra l’avvocato che si dichiara antistatario e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali liquidati dal giudice, fermo il suo diritto di esigere il pagamento dal proprio cliente: sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente; che per ottenere l’intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto. Dal che discende che rispetto alla sentenza che decide la controversia, il difensore antistario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia «sulla distrazione». Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legttimità :«il difensore che abbia chiesto ladistrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza didistrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa didistrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione dellespese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata» (Cass.n. 3290/22; Cass.11919/2015; Cass. 26089/2014; cass. n. 4792/2006) « g iacchè l’erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d’opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista» (Cass. . 13516/2017 conforme a Cass.6481/2021). 5.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA], liquidate nell'importo di euro 2.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut
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