CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 31876/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro Ministero dell'Economia edelle Finanze avverso il decreto del 14/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] della lucania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della Lucania, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato il provvedimento con il quale il 10 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rilevando trattarsi di richiedente assistita da più di un difensore. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione c ensurando i l provvedimento per violazione degli artt.76,91 e 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per avere omesso il giudice di verificare che la richiesta di ammissione conteneva l’espressa revoca della nomina di ogni precedente di difensore diverso da quello al quale era conferito il mandato n el presente procedimento. Il ricorrente espressamente sottolinea di aver scelto di procedere con il ricorso immediato per cassazione, considerando che l’atto presentaprofili di abnormità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio. 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa decretarsi l’ammissibilità del ricorso per cassazione per atto abnorme avverso un provvedimento impugnabile; ciò in ragione del fatto chepuò qualificarsi come provvedimento abnorme solo l'atto non riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinati dal sistema processuale e che, per la conseguente sua non prevedibilità, non può rientrare fra gli atti impugnabili. Contro l'atto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice stesso ritenga di disporre la revoca in assenza delle condizioni di legge, è invece espressamente previstoil reclamo di cui all'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 davanti allo stesso ufficio giudiziario nell'ambito del quale è stato emesso. 5. Da quanto si evince dal ricorso, l’interessataha scientemente proposto il ricorso per cassazione, avendo chiaramente manifestato l’intento di dedurre l’abnormità del provvedimento. 6. Trova, dunque, applicazione il principio secondo il quale «E' inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge»(Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945 –01). 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de