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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01021/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 23 luglio 2021, il Tribunale del Riesame di Torino respingeva l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Biella, con la quale era stata disposto l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale esponeva che il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata, la misura della custodia cautelare in carcere, misura poi sostituita con quella degli arresti donniciliari presso l'abitazione sita in Biella, con autorizzazione ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa a Cossato; prima della conclusione dell'udienza preliminare, il giudice per l'udienza preliminare aveva aggravato la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], in data 20 maggio 2021, si era allontanato dal luogo di esecuzione della misura cautelare senza autorizzazione del giudice e per motivi non attinenti allo svolgimento di attività lavorativa e che nella stessa data era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto minacciato da quest'ultimo e colpito con due schiaffi al volto. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che l'ordinanza del giudice del Tribunale non affrontava nessuna delle doglianze difensive in ordine alla fondatezza ed alla legittimità dell'aggravamento della misura, che riguardavano la mancanza di qualsiasi accertamento del giudice di primo grado in merito alla inverosimiglianza della narrazione del querelante, quantomeno relativamente all'orario, essendosi il giudice banalmente limitato ad accettare acriticamente la versione offerta da [OSCURATO:PERSONA], pur trattandosi di querela sporta nel contesto di una sorta di faida esistente tra il nucleo [OSCURATO:PERSONA] e il nucleo Bortone,con cui [OSCURATO:PERSONA] intratteneva rapporti di vici- nato e conoscenza da anni,querela per la quale era poi intervenuta remissione. 1.3 Il difensore osserva che, secondo la versione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe bussato alla porta di casa sua alle ore 15.00, mentre la madre ed il fratello di [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che [OSCURATO:PERSONA] era arrivato tra le 14.30 e le 15.00, e che [OSCURATO:PERSONA] alle 14.45 si trovava pacificamente sul luogo di lavoro a Cossato; sul punto il Tribunale aveva verificato con Google maps che il percorso [OSCURATO:PERSONA] è di 13 minuti, senza considerare che tale riferimento indicava il tempo per raggiungere il comune nella parte più agevole e che ai 13 minuti dovevano essere aggiunti i minuti per timbrare, salire in auto, raggiungere l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], salutare il sig. [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva dato un passaggio e consentire a [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; il provvedimento del Tribunale non solo aveva quindi violato l'art. 276 comma 1 ter cod.proc.pen. in tema di necessario accertamento dell'intervenuta trasgressione per poter legittimamente disporre l'aggravamento della misura, ma era viziato da insanabile e manifesta contraddittorietà e illogicità nella valutazione del dato temporale al fine di valutare l'attendibilità dell'unico elemento indiziario circa la presunta trasgressione delle prescrizioni.

2. Il Procuratore generale depositava note scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore depositava conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Si deve infatti premettere che la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276, comma primo ter, cod.proc.pen., la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (vedi Sez. 4, Sentenza n. 32 del 21/11/2017, Monno, Rv. 271690 — 01).

Ciò premesso, dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze o illogicità nella motivazione del Tribunale, che ha riportato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito che, dopo le minacce ricevute nei giorni precedenti da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva accusato di avergli rubato un paio di scarpe, il 20 maggio 2021, verso le ore 15.00 aveva bussato alla porta di casa sua [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva detto che alcuni membri della famiglia Bottone lo volevano picchiare e lo aveva invitato a scendere in strada con lui, promettendogli che lo avrebbe difeso; si era recato quindi con [OSCURATO:PERSONA] nel palazzo dove questi abitava, e qui aveva trovato ad attenderlo sette-otto membri della famiglia Bottone; a quel punto proprio [OSCURATO:PERSONA] lo aveva accusato di furti ai danni della famiglia Bottone e lo aveva colpito con due forti schiaffi sul lato sinistro del volto.

Il Tribunale ha ritenuto attendibile il racconto di [OSCURATO:PERSONA] riscontrato sia dalle lesioni riscontrate sullo stesso (perforazione del timpano sinsitro) che dalla chat relativa allo scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo accusava il secondo del furto, ed ha considerato che nessun motivo aveva [OSCURATO:PERSONA] di denunciare [OSCURATO:PERSONA], visto che la controversia era in atto solo con la famiglia Bottone; il Tribunale ha anche valutato l'eccezione, riproposta con il ricorso per cassazione, relativa alla inconciliabilità degli orari, ritenendo che la distanza di 12 chilometri tra Cossato (luogo di lavoro di [OSCURATO:PERSONA]) e Biella (luogo in cui abita [OSCURATO:PERSONA]) ben poteva essere coperta in un tempo inferiore ai 15 minuti e che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che l'episodio era avvenuto "verso le ore 15.00"; sul punto, il ricorrente chiede una diversa valutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità.

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà degli indagati o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.

Così deciso il 26/11/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 23 luglio 2021, il Tribunale del Riesame di Torino respingeva l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Biella, con la quale era stata disposto l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale esponeva che il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata, la misura della custodia cautelare in carcere, misura poi sostituita con quella degli arresti donniciliari presso l'abitazione sita in Biella, con autorizzazione ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa a Cossato; prima della conclusione dell'udienza preliminare, il giudice per l'udienza preliminare aveva aggravato la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], in data 20 maggio 2021, si era allontanato dal luogo di esecuzione della misura cautelare senza autorizzazione del giudice e per motivi non attinenti allo svolgimento di attività lavorativa e che nella stessa data era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto minacciato da quest'ultimo e colpito con due schiaffi al volto. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che l'ordinanza del giudice del Tribunale non affrontava nessuna delle doglianze difensive in ordine alla fondatezza ed alla legittimità dell'aggravamento della misura, che riguardavano la mancanza di qualsiasi accertamento del giudice di primo grado in merito alla inverosimiglianza della narrazione del querelante, quantomeno relativamente all'orario, essendosi il giudice banalmente limitato ad accettare acriticamente la versione offerta da [OSCURATO:PERSONA], pur trattandosi di querela sporta nel contesto di una sorta di faida esistente tra il nucleo [OSCURATO:PERSONA] e il nucleo Bortone,con cui [OSCURATO:PERSONA] intratteneva rapporti di vici- nato e conoscenza da anni,querela per la quale era poi intervenuta remissione. 1.3 Il difensore osserva che, secondo la versione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe bussato alla porta di casa sua alle ore 15.00, mentre la madre ed il fratello di [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che [OSCURATO:PERSONA] era arrivato tra le 14.30 e le 15.00, e che [OSCURATO:PERSONA] alle 14.45 si trovava pacificamente sul luogo di lavoro a Cossato; sul punto il Tribunale aveva verificato con Google maps che il percorso [OSCURATO:PERSONA] è di 13 minuti, senza considerare che tale riferimento indicava il tempo per raggiungere il comune nella parte più agevole e che ai 13 minuti dovevano essere aggiunti i minuti per timbrare, salire in auto, raggiungere l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], salutare il sig. [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva dato un passaggio e consentire a [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; il provvedimento del Tribunale non solo aveva quindi violato l'art. 276 comma 1 ter cod.proc.pen. in tema di necessario accertamento dell'intervenuta trasgressione per poter legittimamente disporre l'aggravamento della misura, ma era viziato da insanabile e manifesta contraddittorietà e illogicità nella valutazione del dato temporale al fine di valutare l'attendibilità dell'unico elemento indiziario circa la presunta trasgressione delle prescrizioni. 2. Il Procuratore generale depositava note scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti premettere che la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276, comma primo ter, cod.proc.pen., la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (vedi Sez. 4, Sentenza n. 32 del 21/11/2017, Monno, Rv. 271690 — 01). Ciò premesso, dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze o illogicità nella motivazione del Tribunale, che ha riportato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito che, dopo le minacce ricevute nei giorni precedenti da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva accusato di avergli rubato un paio di scarpe, il 20 maggio 2021, verso le ore 15.00 aveva bussato alla porta di casa sua [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva detto che alcuni membri della famiglia Bottone lo volevano picchiare e lo aveva invitato a scendere in strada con lui, promettendogli che lo avrebbe difeso; si era recato quindi con [OSCURATO:PERSONA] nel palazzo dove questi abitava, e qui aveva trovato ad attenderlo sette-otto membri della famiglia Bottone; a quel punto proprio [OSCURATO:PERSONA] lo aveva accusato di furti ai danni della famiglia Bottone e lo aveva colpito con due forti schiaffi sul lato sinistro del volto. Il Tribunale ha ritenuto attendibile il racconto di [OSCURATO:PERSONA] riscontrato sia dalle lesioni riscontrate sullo stesso (perforazione del timpano sinsitro) che dalla chat relativa allo scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo accusava il secondo del furto, ed ha considerato che nessun motivo aveva [OSCURATO:PERSONA] di denunciare [OSCURATO:PERSONA], visto che la controversia era in atto solo con la famiglia Bottone; il Tribunale ha anche valutato l'eccezione, riproposta con il ricorso per cassazione, relativa alla inconciliabilità degli orari, ritenendo che la distanza di 12 chilometri tra Cossato (luogo di lavoro di [OSCURATO:PERSONA]) e Biella (luogo in cui abita [OSCURATO:PERSONA]) ben poteva essere coperta in un tempo inferiore ai 15 minuti e che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che l'episodio era avvenuto "verso le ore 15.00"; sul punto, il ricorrente chiede una diversa valutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà degli indagati o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 26/11/202
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