Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40008/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060KCKH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 29155/2024, di annullamento, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 ed ha rideterminato la pena in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni tre e mesi due di reclusione e C 20.000 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e anni due e mesi otto di reclusione e C 20.00,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA])-

2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, due separati ricorsi per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione sulla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. - I ricorsi sono inammissibili, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.

Contrariamente alle censure difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo della gravità dei fatti, della capacità organizzativa nell'attività illecita, e dei precedenti penali.

Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle knnmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle iknmende.Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060KCKH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 29155/2024, di annullamento, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 ed ha rideterminato la pena in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni tre e mesi due di reclusione e C 20.000 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e anni due e mesi otto di reclusione e C 20.00,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA])- 2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, due separati ricorsi per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione sulla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. - I ricorsi sono inammissibili, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alle censure difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo della gravità dei fatti, della capacità organizzativa nell'attività illecita, e dei precedenti penali. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle knnmende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle iknmende.Così deciso, il 1