CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 20152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21008/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], per legge domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, da se stesso rappresentato e difeso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che dicesi rappresenta rlo e difende rlo unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 196/2022 depositata il 04/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: ma che alle medesime non ha diritto l’intimato, che ha ritenuto di costituirsi mediante deposito di procura in calce alla copia notificata del ricorso e senza notificare controricorso: e, pertanto, con modalità del tutto irrituali, tanto che nessuna utile attività difensiva può ritenersi quello aver qui svolto; p.q. m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il 04/07/2023 IL P