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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2018

Cassazione n. 11180/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 27349-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; 2022 - ricorrente - 411 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2761/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2018 R.G.N. 2631/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. ' r.g. n. 27349/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], vedova dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA], vittima del terrorismo deceduta il 27 dicembre 2004, al vitalizio di cui alla L. n. 204 del 2006, art. 5, comma 3 bis, introdotto dalla legge n. 147 del 2013, a decorrere dal primo gennaio 2014.

La Corte d'appello ha respinto la tesi sostenuta dal Ministero dell'Interno, secondo la quale la fattispecie di cui all'art. 5 comma 3-bis della legge citata (istitutiva, a decorrere dal primo gennaio 2014, del diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni) andrebbe interpretata nel senso che il beneficio spetterebbe solo al coniuge e ai figli del soggetto, invalido permanente almeno nella misura del 50% in ragione di un attentato terroristico, che si trovi ancora in vita al momento di entrata in vigore della disposizione, ed anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico ed i figli siano nati successivamente allo stesso.

Ad avviso della Corte territoriale, il presupposto della esistenza in vita della vittima del dovere al momento di entrata in vigore della legge non emerge dalla lettera della disposizione, né a tale interpretazione inducono ulteriori elementi logici, neppure indicati.

Viceversa, la ratto della legge, individuata nella necessità di indennizzare il coniuge ed i figli per il dolore subito a causa dell'invalidità patita dal congiunto, è identica a prescindere dall'epoca del decesso del medesimo congiunto.

Dunque, l'indicazione del primo gennaio 2014 vale solo ad indicare l'iniziale decorrenza della prestazione.

La cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'Interno sulla base di unico motivo, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La Sesta Sezione di questa Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 7851 del 2021, ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria in ragione del suo rilievo nomofilattico.' r.g. n. 27349/2019 Ragioni della decisione Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., dell'art. 81 Cost., della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 5, commi da 3 bis a quater, così come novellata dall'art. 1.

Si sostiene che la ratio della norma sarebbe chiaramente ispirata all'intento di restringere la cerchia degli aventi diritto allo speciale vitalizio previsto dalla legge e che non sussistano margini per un'interpretazione analogica rispetto alla disciplina generale dettata in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ( legge n. 407 del 1998), la quale dispone l'attribuzione iure proprio del beneficio ai superstiti qualora dall'atto terroristico sia derivato il decesso del loro congiunto.

Il ricorrente, dopo aver riprodotto il testo delle disposizioni in esame, ha rilevato che il riferimento alla vittima invalida nella misura del 50% a causa dell'atto terroristico allude a chi è ancora in vita, in quanto solo chi lo è può trovarsi in tale condizione alla data del primo gennaio 2014 e non certo chi è deceduto.

In tal senso, dunque, quale parametro riferibile solo ai soggetti in vita, verrebbe in rilievo il d.p.r. n. 181 del 2009, che contiene i criteri per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'art. 6

I. n. 206 del 2004.

La sentenza avrebbe errato confondendo il concetto di invalidità complessiva (comprendente l'invalidità permanente, il danno biologico e quello morale) con quello di invalidità permanente (da intendersi come menomazione della capacità lavorativa di cui all'art. 3 d.p.r. n. 181 del 2009), che non era stata quantificata al momento del decesso e che costituiva l'unico parametro indennizzabile ed indennizzato attraverso il riconoscimento degli assegni vitalizi (art. 2, comma 1,

I. n.407 del 1998; art. 3, comma 3,

I. n. 206 del 2004).

Anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 22753 del 2018, ad avviso del ricorrente, dimostrerebbe la correttezza dell'interpretazione che esclude una totale equiparazione della categoria delle vittime del terrorismo a quella delle vittime della criminalità organizzata e ciò anche per ragioni di opportuna copertura finanziaria." r.g. n. 27349/2019 Con la successiva memoria, il Ministero ricorrente ha illustrato le ragioni sottese al motivo proposto, evidenziando l'ulteriore aspetto che l'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata determinerebbe una irragionevole estensione dei soggetti beneficiari di una prestazione la cui erogazione resterebbe priva di determinazione del termine finale.

Il motivo è infondato.

E' opportuno ricordare che la legge di bilancio per il 2014 (I. n. 147 del 2013, art. 1, commi 494 e 495) ha previsto che dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «3-bis.

A decorrere dal lo gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 3-ter.

Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.

L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al lo gennaio 2014. 3-quater.

Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

495. All'onere di cui al comma 494 [...], si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente • r.g. n. 27349/2019 articolo.

Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno L'intervento del legislatore si colloca nell'alveo delle modifiche apportate alla legge n. 206 del 2004 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice") che, come è noto, ha posto le basi di una sistematizzazione e di un ampliamento delle misure ristoratrici previste per la citata categoria, pur mantenendosi, per quanto non espressamente previsto dalla stessa legge, l'assetto delle disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6 ( vd. art. 1 comma 2

I. n. 206 del 2004).

Dunque, guardando, per quanto ora di interesse, alle prestazioni di cui all'art. 5 della

I. n. 206 del 2004, va osservato che il comma 3 di tale articolo appresta tutela, oltre che al soggetto rimasto vittima dell'attentato a cui comunque sopravvive, anche ai suoi familiari superstiti, Infatti, tale disposizione prevede che < A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.

Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non • r.g. n. 27349/2019 reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni > .

La novità introdotta dal legislatore del 2013 concerne dunque l'ampliamento dei destinatari dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 e dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, posto che viene superata la sfera della vittima o quella dei superstiti e si riconosce che le prestazioni in esame spettino al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto.

Si tratta, dunque, di un nuovo diritto spettante iure proprio a tali soggetti, con l'esplicita esclusione del caso in cui il coniuge poi deceduto o l'ex coniuge divorziato o i figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento abbiano già percepito le prestazioni previste dalla legge n. 204 del 2006 (art. 5, comma 3 ter, l. n. 204 del 2006).

Costoro vanno individuati nei superstiti della vittima dell'atto terroristico, già destinatari delle misure indicate dall' art. 5 comma 3 della legge cit. e che, per effetto della nuova disposizione, sarebbero risultati compresi nella previsione introdotta nel 2013, che individua i beneficiari per via del solo rapporto familiare esistente con la vittima.

Al di fuori di tale limitazione, che tende chiaramente ad evitare la duplicazione dei benefici, il testo del comma 3 bis dell'art. 5 cit. è estremamente chiaro nell'indirizzarsi < [...] al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso t..1. > Il testo di legge non esplicita la condizione che i beneficiari siano solo il coniuge ed i figli della vittima del terrorismo ancora in vita alla data dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, come pure sostiene il ricorrente.

In verità, il Ministero dell'Interno, con una certa intrinseca contraddizione, sostiene che la predetta condizione dell'esistenza in vita della vittima del ' r.g. n. 27349/2019 terrorismo alla data del primo gennaio 2014 sia testualmente prevista in virtù del fatto (che non può però non assumere valenza di elemento normativo da sottoporre a valutazione logica di tipo induttivo), che la norma richiede l'accertamento della invalidità permanente non inferiore al 50 per cento e che tale accertamento non può predicarsi se non di chi è in vita.

Tale argomentare si fonda sul presupposto erroneo che l'accertamento di cui si parla debba essere formulato in epoca successiva al decesso della vittima.

In verità, lo stato di invalido permanente di cui si discute è attribuito alla vittima del terrorismo che, evidentemente, non è deceduta in ragione dell'attentato e che proprio per essere stata già riconosciuta come vittima del terrorismo dalla legislazione vigente ha ottenuto anche la determinazione dei punti di invalidità necessari a quantificare i benefici medesimi.

All'accertamento delle invalidità permanenti provvedono, come è noto, le apposite commissioni mediche (artt. 5 e 3, d.P.R. n. 510 del 1999) in applicazione, da ultimo, del disposto del d.P.R. n. 243 del 2006, relativo alla materia del riconoscimento delle invalidità, integrato anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004, dal d.P.R. n. 181 del 2009.

Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto che il primo giudice aveva accertato che sul quantum della pretesa non vi fosse contestazione, ed, essendo la difesa dell'appellante rivolta esclusivamente a sostenere la necessità della esistenza in vita della vittima del terrorismo alla data del primo gennaio 2014, risulta estraneo anche al presente giudizio ogni questione relativa alla sussistenza dei presupposti concreti relativi alla ricorrenza della invalidità permanente almeno al 50 per cento in capo al coniuge della controricorrente a seguito dell'attentato terroristico.

Peraltro, va osservato che, in linea con la tecnica legislativa utilizzata nell'apprestare strumenti di solidarietà e sostegno alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, oltre che dei loro familiari, anche il legislatore del 2013 ha provveduto a regolare in modo nuovo fatti del passato e ciò non comporta alcuna deroga al principio di irretroattività della legge.• r.g. n. 27349/2019 La dottrina, sul presupposto che il meccanismo giuridico in cui si risolve la retroattività intesa in senso proprio non agisce nel passato ma sul passato, ha precisato che la legge può ritenersi effettivamente retroattiva se il suo contenuto risulta più ampio rispetto all'ordinario e cioè se la stessa non intende limitarsi a prevedere un fatto per poi qualificarlo e regolarlo in maniera eventualmente diversa dalla precedente disciplina, ma intende anche considerare gli effetti quali derivanti dal fatto nella sua originaria qualificazione, per poi dar vita ad ulteriori effetti conformi al nuovo regime ed ulteriormente volti a modificare o neutralizzare le conseguenze di quanto prodottosi in virtù della disciplina relativa al passato.

In questo caso, non viene meno il principio logico e giuridico, che vuole che la norma produca effetti solo dal momento in cui essa è tale, quindi solo dal momento della sua entrata in vigore, ma se ne dilata il contenuto precettivo al fine di ricomprendervi sia i fatti ad essa successivi, cui vengono a riferirsi effetti diversi da quelli che si sarebbero prodotti nel passato, sia gli effetti già prodottisi di fatti passati cui si ricollegano, solo a far data dalla nuova norma, effetti idonei a rivedere gli effetti dagli stessi derivatene.

Questa Corte di cassazione, in tempi non recenti, ha avuto modo di far propria questa chiave di lettura della questione, e ciò chiarendo che «la retroattività normativa sussiste quando una disposizione di legge introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina dagli effetti già esauriti sotto una legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione, pur essendo possibile separare ontologicamente gli uni dagli altri e non sussistendo tra i medesimi un rapporto di inerenza o dipendenza> ( Cass. n. 2743 del 1975; Cass. n.2705 del 1982).

Diversamente, nell'ipotesi in cui la nuova legge intenda disciplinare ex novo una materia non escludendo dalla nuova disciplina fatti generatori già venuti in essere, si è pure affermato che lo stesso principio comporta, invece, che • r.g. n. 27349/2019 la nuova legge sia applicata ai fatti, agli «status» e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendo dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore: il che si verifica mediante la sopravvenuta introduzione di nuovi presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento di diritti od obblighi inerenti al fatto generatore ovvero mediante la sopravvenuta soppressione o limitazione di presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento suddetto, se ancora non espresso definitivamente. (Cass. n. 1350 del 1979; Cass. n. 1755 del 1981; Cass. n. 2705 del 1982).

Di tali principi si è fatta applicazione sino a tempi assai recenti (ad es. in materia di decadenza dall'impugnativa del licenziamento ex art. 32

I. n. 183 del 2010, Cass. 5243 del 2021).

Applicando tali principi al complesso normativo di cui si discute ed alla interpretazione data dalla sentenza impugnata, va esclusa la violazione del principio di irretroattività della legge per difetto di esplicita previsione, posto che la disciplina in esame ha inteso operare mediante la introduzione di una diversa fattispecie astratta costituita da nuovi elementi da accostare a specifici fatti generatori, anche se già storicamente avvenuti.

Inoltre, l'interprete non può che accordare rilievo al dato di diritto positivo che non richiede in alcun modo che il diritto di cui all'art. 5, commi 3 bis e 3 quater,

I. n. 206 del 2004 sia condizionato all'esistenza in vita del coniuge o genitore, vittima del terrorismo con invalidità permanente almeno pari al 50 per cento alla data del 1° gennaio 2014.

Tale evidenza testuale non è smentita neanche dalla considerazione, formulata dal ricorrente in seno alla memoria ex art. 378 c.p.c., che l'interpretazione qui accolta priverebbe di termine finale la fruizione dei benefici in oggetto.

Tale obiezione non è pertinente, giacché si tratta di assegno speciale ed assegno, entrambi di tipo vitalizio, riferiti, necessariamente, alla durata dell'esistenza in vita del loro titolare e non certo della vittima del terrorismo che ne era coniuge o genitore. i 8 r.g. n. 27349/2019 Infine, quanto alla denunciata violazione dell'art. 81 Cost., in disparte la genericità del riferimento, va osservato che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (di recente, Cass. n. 15879 del 2018; Cass. n. 3709 del 2014; Cass, sez. un., 12/11/2020, n. 25573).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo.

Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche, come la parte ricorrente, del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 201, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., SU, 9938/2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 27349-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; 2022 - ricorrente - 411 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2761/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2018 R.G.N. 2631/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. ' r.g. n. 27349/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], vedova dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA], vittima del terrorismo deceduta il 27 dicembre 2004, al vitalizio di cui alla L. n. 204 del 2006, art. 5, comma 3 bis, introdotto dalla legge n. 147 del 2013, a decorrere dal primo gennaio 2014. La Corte d'appello ha respinto la tesi sostenuta dal Ministero dell'Interno, secondo la quale la fattispecie di cui all'art. 5 comma 3-bis della legge citata (istitutiva, a decorrere dal primo gennaio 2014, del diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni) andrebbe interpretata nel senso che il beneficio spetterebbe solo al coniuge e ai figli del soggetto, invalido permanente almeno nella misura del 50% in ragione di un attentato terroristico, che si trovi ancora in vita al momento di entrata in vigore della disposizione, ed anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico ed i figli siano nati successivamente allo stesso. Ad avviso della Corte territoriale, il presupposto della esistenza in vita della vittima del dovere al momento di entrata in vigore della legge non emerge dalla lettera della disposizione, né a tale interpretazione inducono ulteriori elementi logici, neppure indicati. Viceversa, la ratto della legge, individuata nella necessità di indennizzare il coniuge ed i figli per il dolore subito a causa dell'invalidità patita dal congiunto, è identica a prescindere dall'epoca del decesso del medesimo congiunto. Dunque, l'indicazione del primo gennaio 2014 vale solo ad indicare l'iniziale decorrenza della prestazione. La cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'Interno sulla base di unico motivo, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La Sesta Sezione di questa Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 7851 del 2021, ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria in ragione del suo rilievo nomofilattico.' r.g. n. 27349/2019 Ragioni della decisione Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., dell'art. 81 Cost., della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 5, commi da 3 bis a quater, così come novellata dall'art. 1. Si sostiene che la ratio della norma sarebbe chiaramente ispirata all'intento di restringere la cerchia degli aventi diritto allo speciale vitalizio previsto dalla legge e che non sussistano margini per un'interpretazione analogica rispetto alla disciplina generale dettata in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ( legge n. 407 del 1998), la quale dispone l'attribuzione iure proprio del beneficio ai superstiti qualora dall'atto terroristico sia derivato il decesso del loro congiunto. Il ricorrente, dopo aver riprodotto il testo delle disposizioni in esame, ha rilevato che il riferimento alla vittima invalida nella misura del 50% a causa dell'atto terroristico allude a chi è ancora in vita, in quanto solo chi lo è può trovarsi in tale condizione alla data del primo gennaio 2014 e non certo chi è deceduto. In tal senso, dunque, quale parametro riferibile solo ai soggetti in vita, verrebbe in rilievo il d.p.r. n. 181 del 2009, che contiene i criteri per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'art. 6 I. n. 206 del 2004. La sentenza avrebbe errato confondendo il concetto di invalidità complessiva (comprendente l'invalidità permanente, il danno biologico e quello morale) con quello di invalidità permanente (da intendersi come menomazione della capacità lavorativa di cui all'art. 3 d.p.r. n. 181 del 2009), che non era stata quantificata al momento del decesso e che costituiva l'unico parametro indennizzabile ed indennizzato attraverso il riconoscimento degli assegni vitalizi (art. 2, comma 1, I. n.407 del 1998; art. 3, comma 3, I. n. 206 del 2004). Anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 22753 del 2018, ad avviso del ricorrente, dimostrerebbe la correttezza dell'interpretazione che esclude una totale equiparazione della categoria delle vittime del terrorismo a quella delle vittime della criminalità organizzata e ciò anche per ragioni di opportuna copertura finanziaria." r.g. n. 27349/2019 Con la successiva memoria, il Ministero ricorrente ha illustrato le ragioni sottese al motivo proposto, evidenziando l'ulteriore aspetto che l'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata determinerebbe una irragionevole estensione dei soggetti beneficiari di una prestazione la cui erogazione resterebbe priva di determinazione del termine finale. Il motivo è infondato. E' opportuno ricordare che la legge di bilancio per il 2014 (I. n. 147 del 2013, art. 1, commi 494 e 495) ha previsto che dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «3-bis. A decorrere dal lo gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al lo gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni». 495. All'onere di cui al comma 494 [...], si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente • r.g. n. 27349/2019 articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno L'intervento del legislatore si colloca nell'alveo delle modifiche apportate alla legge n. 206 del 2004 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice") che, come è noto, ha posto le basi di una sistematizzazione e di un ampliamento delle misure ristoratrici previste per la citata categoria, pur mantenendosi, per quanto non espressamente previsto dalla stessa legge, l'assetto delle disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6 ( vd. art. 1 comma 2 I. n. 206 del 2004). Dunque, guardando, per quanto ora di interesse, alle prestazioni di cui all'art. 5 della I. n. 206 del 2004, va osservato che il comma 3 di tale articolo appresta tutela, oltre che al soggetto rimasto vittima dell'attentato a cui comunque sopravvive, anche ai suoi familiari superstiti, Infatti, tale disposizione prevede che < A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non • r.g. n. 27349/2019 reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni > . La novità introdotta dal legislatore del 2013 concerne dunque l'ampliamento dei destinatari dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 e dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, posto che viene superata la sfera della vittima o quella dei superstiti e si riconosce che le prestazioni in esame spettino al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto. Si tratta, dunque, di un nuovo diritto spettante iure proprio a tali soggetti, con l'esplicita esclusione del caso in cui il coniuge poi deceduto o l'ex coniuge divorziato o i figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento abbiano già percepito le prestazioni previste dalla legge n. 204 del 2006 (art. 5, comma 3 ter, l. n. 204 del 2006). Costoro vanno individuati nei superstiti della vittima dell'atto terroristico, già destinatari delle misure indicate dall' art. 5 comma 3 della legge cit. e che, per effetto della nuova disposizione, sarebbero risultati compresi nella previsione introdotta nel 2013, che individua i beneficiari per via del solo rapporto familiare esistente con la vittima. Al di fuori di tale limitazione, che tende chiaramente ad evitare la duplicazione dei benefici, il testo del comma 3 bis dell'art. 5 cit. è estremamente chiaro nell'indirizzarsi < [...] al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso t..1. > Il testo di legge non esplicita la condizione che i beneficiari siano solo il coniuge ed i figli della vittima del terrorismo ancora in vita alla data dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, come pure sostiene il ricorrente. In verità, il Ministero dell'Interno, con una certa intrinseca contraddizione, sostiene che la predetta condizione dell'esistenza in vita della vittima del ' r.g. n. 27349/2019 terrorismo alla data del primo gennaio 2014 sia testualmente prevista in virtù del fatto (che non può però non assumere valenza di elemento normativo da sottoporre a valutazione logica di tipo induttivo), che la norma richiede l'accertamento della invalidità permanente non inferiore al 50 per cento e che tale accertamento non può predicarsi se non di chi è in vita. Tale argomentare si fonda sul presupposto erroneo che l'accertamento di cui si parla debba essere formulato in epoca successiva al decesso della vittima. In verità, lo stato di invalido permanente di cui si discute è attribuito alla vittima del terrorismo che, evidentemente, non è deceduta in ragione dell'attentato e che proprio per essere stata già riconosciuta come vittima del terrorismo dalla legislazione vigente ha ottenuto anche la determinazione dei punti di invalidità necessari a quantificare i benefici medesimi. All'accertamento delle invalidità permanenti provvedono, come è noto, le apposite commissioni mediche (artt. 5 e 3, d.P.R. n. 510 del 1999) in applicazione, da ultimo, del disposto del d.P.R. n. 243 del 2006, relativo alla materia del riconoscimento delle invalidità, integrato anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004, dal d.P.R. n. 181 del 2009. Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto che il primo giudice aveva accertato che sul quantum della pretesa non vi fosse contestazione, ed, essendo la difesa dell'appellante rivolta esclusivamente a sostenere la necessità della esistenza in vita della vittima del terrorismo alla data del primo gennaio 2014, risulta estraneo anche al presente giudizio ogni questione relativa alla sussistenza dei presupposti concreti relativi alla ricorrenza della invalidità permanente almeno al 50 per cento in capo al coniuge della controricorrente a seguito dell'attentato terroristico. Peraltro, va osservato che, in linea con la tecnica legislativa utilizzata nell'apprestare strumenti di solidarietà e sostegno alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, oltre che dei loro familiari, anche il legislatore del 2013 ha provveduto a regolare in modo nuovo fatti del passato e ciò non comporta alcuna deroga al principio di irretroattività della legge.• r.g. n. 27349/2019 La dottrina, sul presupposto che il meccanismo giuridico in cui si risolve la retroattività intesa in senso proprio non agisce nel passato ma sul passato, ha precisato che la legge può ritenersi effettivamente retroattiva se il suo contenuto risulta più ampio rispetto all'ordinario e cioè se la stessa non intende limitarsi a prevedere un fatto per poi qualificarlo e regolarlo in maniera eventualmente diversa dalla precedente disciplina, ma intende anche considerare gli effetti quali derivanti dal fatto nella sua originaria qualificazione, per poi dar vita ad ulteriori effetti conformi al nuovo regime ed ulteriormente volti a modificare o neutralizzare le conseguenze di quanto prodottosi in virtù della disciplina relativa al passato. In questo caso, non viene meno il principio logico e giuridico, che vuole che la norma produca effetti solo dal momento in cui essa è tale, quindi solo dal momento della sua entrata in vigore, ma se ne dilata il contenuto precettivo al fine di ricomprendervi sia i fatti ad essa successivi, cui vengono a riferirsi effetti diversi da quelli che si sarebbero prodotti nel passato, sia gli effetti già prodottisi di fatti passati cui si ricollegano, solo a far data dalla nuova norma, effetti idonei a rivedere gli effetti dagli stessi derivatene. Questa Corte di cassazione, in tempi non recenti, ha avuto modo di far propria questa chiave di lettura della questione, e ciò chiarendo che «la retroattività normativa sussiste quando una disposizione di legge introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina dagli effetti già esauriti sotto una legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione, pur essendo possibile separare ontologicamente gli uni dagli altri e non sussistendo tra i medesimi un rapporto di inerenza o dipendenza> ( Cass. n. 2743 del 1975; Cass. n.2705 del 1982). Diversamente, nell'ipotesi in cui la nuova legge intenda disciplinare ex novo una materia non escludendo dalla nuova disciplina fatti generatori già venuti in essere, si è pure affermato che lo stesso principio comporta, invece, che • r.g. n. 27349/2019 la nuova legge sia applicata ai fatti, agli «status» e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendo dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore: il che si verifica mediante la sopravvenuta introduzione di nuovi presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento di diritti od obblighi inerenti al fatto generatore ovvero mediante la sopravvenuta soppressione o limitazione di presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento suddetto, se ancora non espresso definitivamente. (Cass. n. 1350 del 1979; Cass. n. 1755 del 1981; Cass. n. 2705 del 1982). Di tali principi si è fatta applicazione sino a tempi assai recenti (ad es. in materia di decadenza dall'impugnativa del licenziamento ex art. 32 I. n. 183 del 2010, Cass. 5243 del 2021). Applicando tali principi al complesso normativo di cui si discute ed alla interpretazione data dalla sentenza impugnata, va esclusa la violazione del principio di irretroattività della legge per difetto di esplicita previsione, posto che la disciplina in esame ha inteso operare mediante la introduzione di una diversa fattispecie astratta costituita da nuovi elementi da accostare a specifici fatti generatori, anche se già storicamente avvenuti. Inoltre, l'interprete non può che accordare rilievo al dato di diritto positivo che non richiede in alcun modo che il diritto di cui all'art. 5, commi 3 bis e 3 quater, I. n. 206 del 2004 sia condizionato all'esistenza in vita del coniuge o genitore, vittima del terrorismo con invalidità permanente almeno pari al 50 per cento alla data del 1° gennaio 2014. Tale evidenza testuale non è smentita neanche dalla considerazione, formulata dal ricorrente in seno alla memoria ex art. 378 c.p.c., che l'interpretazione qui accolta priverebbe di termine finale la fruizione dei benefici in oggetto. Tale obiezione non è pertinente, giacché si tratta di assegno speciale ed assegno, entrambi di tipo vitalizio, riferiti, necessariamente, alla durata dell'esistenza in vita del loro titolare e non certo della vittima del terrorismo che ne era coniuge o genitore. i 8 r.g. n. 27349/2019 Infine, quanto alla denunciata violazione dell'art. 81 Cost., in disparte la genericità del riferimento, va osservato che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (di recente, Cass. n. 15879 del 2018; Cass. n. 3709 del 2014; Cass, sez. un., 12/11/2020, n. 25573). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo. Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche, come la parte ricorrente, del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 201, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., SU, 9938/2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a
Sentenza Cassazione n. 11180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris