CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 ottobre 1990
Cassazione n. 37291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del TRIB. LIBE:RTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di: GIOFFRE' BRUNO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 11 gennaio 2023, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Messina che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 [capi 1), 2), 5), 8), 16), 17), 22) e 164) della imputazione provvisoria]. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra di Messina. La gravità indiziaria in ordine alla esistenza della organizzazione di che trattasi era desunta dalle risultanze dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Messina, compendiate nell'informativa finale del 18 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordine avevano avviato un'attività di videoripresa con telecamere collocate nel vico Bensaia del rione Giostra, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA], il quale era coadiuvato nell'attività illecita dai più stretti familiari. Le attività di videoripresa erano state accompagnate da un'articolata attività d'intercettazione, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici. Erano state successivamente acquisite le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione. Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. [OSCURATO:PERSONA] dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, ha valorizzato le dichiarazioni provenienti dal collaboratore Bonanno circa il coinvolgimento nella vicenda del ricorrente. Ha richiamato gli esiti delle videoriprese effettuate dagli organi inquirenti e ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti i singoli episodi in contestazione, desumendo tali episodi e dai rapporti instaurati con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende in esame, primo fra tutti il Cuscinà, anche la partecipazione del ricorrente all'associazione contestata al capo 164 della rubrica. Ha evidenziato come gli esiti delle indagini tecniche costituissero significativi elementi di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, con il patrocinio del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato i seguenti motivi di doglianza. 2.1 Erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 291, 292, 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen. e art. 74 d.P.R. 309/90 in relazione all'erronea qualificazione giuridica dei fatti oggetto di valutazione ed al principio di autonoma valutazione del giudice da cui è conseguita l'illogicità della motivazione. L'ordinanza impugnata è affetta da mancanza di motivazione o da motivazione soltanto apparente. I Giudici del riesame, senza compiere alcuna verifica - sia pure in termini indiziari - in ordine al contributo stabilmente .1runzionale reso da [OSCURATO:PERSONA] al gruppo criminale messinese, hanno desunto la sua partecipazione all'associazione criminosa contestata al capo 164) dell'imputazione provvisoria da alcune attività di cessione di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. Tali condotte, tuttavia, non sono suscettibili di esprimere sintomaticamente il contributo prestato dal ricorrente al contesto associativo. In mancanza di elementi atti a rivelare connotazioni funzionali e strutturali rispetto al ruolo di partecipe attribuito al ricorrente, non è desumibile la coscienza e volontà dell'indagato di fare parte della societas sceleris sulla scorta delle singole condotte di cessione di sostanza stupefacente contestate ai capi 1), 2), 5), 8) e 17). Tali condotte, peraltro, si sono svolte in un arco temporale molto ristretto (dal 17/12/2019 al 16/2/2020) rispetto al più ampio periodo di attività dell'associazione criminosa (dal dicembre 2019 con condotta tuttora permanente), in cui si sono registrati numerosissimi ac:quisti da parte dell'organizzazione presso altri soggetti fornitori. La contestazione dell'episodio di cui al capo 22) della rubrica, verificatosi a distanza di oltre un anno dai fatti precedenti, esclude uno stabile rapporto tra il ricorrente e la consorteria criminosa, rivelando l'erroneità della ricostruzione offerta dal Tribunale. In sostanza, i giudici del riesame, ripercorrendo pedissequamente e acriticamente i risultati delle attività di indagine confluiti nell'informativa di reato, hanno dedotto la partecipazione dell'odierno ricorrente alla contestata associazione solo sulla base di alcune forniture di sostanza stupefacente che l'odierno ricorrente ha effettuato in favore del soggetto di vertice dell'associazione, anche mediante l'intermediazione del Bonanno, ritenuto soggetto facente parte del contesto criminoso organizzato di cui si tratta. I giudici del riesame, senza valutare se possa essere di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori e acquirenti, si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, hanno apoditticamente fondato il loro giudizio sul presupposto che, ai fini della costituzione del rapporto associativo tra venditore e acquirente, sia sufficiente l'esistenza tra i singoli soggetti di una protratta comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere sostanza stupefacente sul mercato. Tuttavia, a fronte di tale assunto motivazionale, non può rii:enersi adempiuta la verifica che incombeva sui Giudici del riesame circa la individuazione del contributo offerto dal ricorrente al gruppo criminale operante. La reiterata disponibilità a fornire sostanze stupefacenti (di cui il sodalizio illecito fa traffico) integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti soltanto ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisca l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la ricorrenza della c.d. affectio societatis tra fornitore ed acquirente. 2.2 Violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione espressa in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza integranti la fattispecie delittuosa dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestata al ricorrente al capo 164 della provvisoria imputazione, da cui consegue il vizio dell'erronea applicazione della legge penale che deriva da un errore in cui sono incorsi i giudici dei riesame nel conferimento della qualificazione giuridica dei fatti (c.d. errore di sussunzione). I giudici del riesame sono incorsi in errore nella parte in cui hanno affermato la ricorrenza di un rapporto costante e durevole tra [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore della sostanza stupefacente, e [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base dell'intero compendio investigativo, non si appezza un rapporto durevole tra l'odierno ricorrente ed il gruppo messinese, considerato che le singole condotte di cessione di sostanza stupefacente rientrano in un arco temporale di appena due mesi; inoltre, tra la cessione contestata al capo 17) e quella di cui al capo 22), è intercorso un intervallo temporale di un anno. A fronte di dette evenienze di natura investigativa, è illogico affermare che tra l'odierno ricorrente ed il gruppo messinese si sia creato un rapporto durevole, essendo le singole condotte frazionate nel tempo.Occorre poi rammentare come, ai fini della configurazione del reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere, sia pure finalizzata al commercio ed al traffico di stupefacenti, è necessaria la ricorrenza del dolo specifico, contrassegnato dalla consapevolezza di partecipare alla realizzazione del programma dell'organizzazione in maniera permanente. E' ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che dalla osservazione della durata dell'accordo tra fornitore e venditore dipenda la stabilità dei rapporti che connota la partecipazione all'associazione. La prova della partecipazione al sodalizio non può essere pertanto desunta dalla sola commissione dei reati -fine, essendo necessario che le condotte tenute in occasione della commissione del reato-fine, per la loro connotazione siano in grado di attestare oltre alla sussistenza della cessione, il ruolo specifico svolto dalla persona, funzionale alla vita dell'associazione ed alle sue dinamiche operative. 2.3 Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e ai criteri di proporzionalità della misura privativa della libertà da applicare in concreto. La motivazione dell'ordinanza in punto di presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria di cui all'art. 275, comma .3, cod. proc. pen. è illogica per contraddittorietà, atteso che i legami tra il fornitore e l'acquirente risultano essersi naturalmente interrotti due anni prima della cessazione del sodalizio. L'ordinanza impugnata è affetta da violazione legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., posto che la stessa non è logicamente motivata in relazione all'illustrazione degli elementi sulla base dei quali altre misure meno afflittive di quella della custodia cautelare in carcere non sarebbero idonee a fronteggiare le esigenze cautelari ritenute sussistenti. I giudici, con argomentare apparente ed illogico, hanno ritenuto sussistente la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria sul presupposto che gli arresti domiciliari non spezzerebbero i legami con i contesti criminali messinesi, considerato che il ricorrente ha assicurato per un periodo di; e` o non esiguo una costante fornitura di stupefacenti al gruppo criminale. In realtà, i legami tra il ricorrente e la consorteria risultano essersi recisi già nel febbraio dell'anno 2020, mentre la consorteria ha continuato ad operare per un lungo ed apprezzabile periodo di tempo (almeno fino al 7 novembre 2022, epoca di esecuzione della misura per i partecipanti). Sul punto la valutazione doveva essere più rigorosa, atteso che la nuova previsione normativa impone al giudice della ordinanza genetica ed anche al giudice del riesame di motivare in ordine alle ragioni specifiche per le quali risultino inadeguate altre misure coercitive diverse da quella di maggior rigore. Invero, le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur contemplando per la difesa una facoltà di allegazione, non valgono ad invertire l'onere della prova. 2.4 L'ordinanza è affetta da mancanza assoluta di motivazione circa le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con procedure di controllo elettronico e sotto il profilo della pericolosità del soggetto anche in relazione al tempo trascorso dai fatti. I giudici territoriali del riesame non hanno indicato le ragioni in base alle quali sarebbe inadeguata la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo ex art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. Il legislatore, con legge n. 47 del 16 aprile 2015, ha previsto un preciso obbligo motivazionale a carico del giudice, il quale deve indicare le ragioni per cui ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari con le proc:edure di controllo elettronico. La carcerazione preventiva, 7„b,9: ricordato la Corte Costituzonale e la Corte ,. Europea dei Diritti dell'Uomo, deve apparire come una soluzione estrema. In relazione al tempo trascorso dai fatti-reato i giudici della cautela non forniscono alcuna spiegazione, malgrado la difesa avesse sollecitato una riflessione sul punto in sede di discussione. In tema di misure cautelari, l'articolo 292, comma 2, lettera c 1 proc. pen. impone al giudice di valutare il profilo della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo trascorso dai fatti-reato, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un accresciuto affievolimento delle esigenze cautelari. Ai fini dell'apprezzamento del rischio di recidiva è necessario che il giudice della cautela indichi gli elementi concreti in base ai quali è possibile affermare che l'imputato, verificandosi l'occasione, potrà commettere reati della stessa specie. Ne deriva la necessità di uno specifico apprezzamento in punto di attualità delle esigenze cautelari per giustificare positivamente l'applicazione della misura in caso di fatto risalente nel tempo. Ciò trova ulteriore convincente conferma anche alla luce del novum normativo introdotto dalla legge numero 47 del 16 aprile 2015, laddove, quanto alle esigenze cautelari derivanti dal pericolo di fuga e dal pericolo di recidiva [art. 274, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen.] ha stabilito che si dia conto dell'attualità del perico o. Tale requisito impone un ulteriore sforzo motivazionale, risultando necessario che il giudice individui occasioni prossime favorevoli alla ricaduta nel reato. Tale sforzo motivazionale risulta particolarmente stringente ove si tratti di fatti risalenti nel tempo. L'ordinanza impugnata, sotto il profilo da ultimo indicato, risulta affetta da motivazione apparente e/o illogica: i giudici della cautela non hanno offerto alcuna specifica giustificazione a sostegno delle ragioni per le quali una misura diversa da quella della custodia in carcere fosse inidonea a soddisfare eventuali esigenze cautelari legate alla reiterazione dei reati. Per altro verso, non è stata valutata la possibilità di far fronte alle ritenute esigenze cautelari per mezzo della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. principii di adeguatezza e proporzionalità, che devono informare la scelta della misura da applicarsi/ hanno lo scopo di impedire indiscriminate compressioni della libertà personale e di evitare che la misura coercitiva sia sproporzionata alla funzione che essa deve soddisfare. I giudici del riesame, con mero ricorso a clausole di stile, hanno omesso di specificare in termini concreti perché l'applicazione di una misura coercitiva diversa da quella della custodia in carcere non avrebbe consentito la salvaguardia delle esigenze di tutela della reiterazione delle condotte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Relativamente ai singoli episodi afferenti al commercio di sostanze stupefacenti, ha evidenziato come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] abbiano trovato puntuale riscontro negli esiti delle indagini tecniche (in particolare intercettazioni delle conversazioni intervenute sul telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] e videoriprese degli incontri a cui ha partecipato il ricorrente presso l'abitazione di quest'ultimo). Il collaborante, a cui sono stati mostrati i fotogrammi delle riprese effettuate presso l'abitazione del Cuscinà, ha riconosciuto l'odierno ricorrente ed ha riferito che, nelle circostanze degli incontri, i due calabresi (Gioffrè e Pelle) si recavano insieme a ritirare i soldi delle partite di stupefacenti in precedenza consegnate al Cuscinà. Nel corso delle articolate dichiarazioni, il collaboratore di giustizia ha narrato l'origine dei rapporti instauratisi tra l'organizzazione capeggiata da Cuscinà ed il ricorrente, precisando che sul finire dell'anno 2019, il Gioffrè, servendosi della sua intermediazione, iniziò a rifornire il gruppo con continuità, a scadenze prestabilite. Le forniture riguardavano 500 grammi di cocaina alla volta in cambio della corresponsione dell'importo di euro 20.000 per ogni fornitura. Le dichiarazioni del collaborante, ha sostenuto il Tribunale, hanno trovato puntuale riscontro nelle risultanze dell'attività tecnica di videoripresa, analiticamente ripotate alle pagine 9 e seguenti della ordinanza impugnata. 4. Come ha adeguatamente argomentato il Tribunale, che ha vagliato gli elementi a carico dell'indagato, fornendo una motivazione coerente, il ricorrente risulta attinto da gravi indizi che consentono di confermare la misura cautelare in atto sia con riferimento alla sussistenza dei singoli reati fine, sia con riferimento alla sua partecipazione all'associazione contestata al capo 164 della rubrica. Le critiche difensive svolte nei primi due motivi di ricorso riguardano la ricorrenza di gravi indizi circa la partecipazione del ricorrente all'associazione ipotizzata. Si sostiene che il Tribunale non abbia adeguatamente argomentato sui profili attinenti alla partecipazione, essendosi limitato a desumere dal complesso indiziario riguardante i singoli episodi di cessione della sostanza stupefacente la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90. L'assunto è infondato. E' noto come l'accordo tra i diversi compartecipi all'associazione non debba necessariamente assumere la forma di un patto espresso consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti, iniziazioni o altre manifestazioni di formale adesione: al contrario, può ritenersi non necessario che intervenga un patto esplicito tra gli associati, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata tesa all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cfr. Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli e altri., Rv. 256969 - 01: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»; Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente ed altri, Rv. 202031 - 01:«Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniz azione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune»). Pertanto, è del tutto ininfluente, ai fini della ricorrenza della fattispecie in parola la individuazione precisa del momento in cui si è realizzato il "pactum sceleris" tra i partecipanti. Sul piano processuale la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di beni comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»). In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.). Nella precipua materia dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, si è precisato che integra la condotta di partecipazione la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (così Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249) Ebbene, diversamente da quanto ha sostenuto la difesa, il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo le circostanze di seguito indicate. - Le risultanze dell'indagine permettono di attribuire alla relazione illecita che ha avvinto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Cuscinà, capo del sodalizio operante in Messina, i tratti di un rapporto durevole, che si è dipanato lungo un non modesto arco temporale, comprovato dalle frequenti visite effettuate dai due presso l'abitazione del capo dell'organizzazione allo scopo di riscuotere i proventi delle forniture di stupefacenti. - I ripetuti incontri con [OSCURATO:PERSONA] si sono svolti secondo modalità che si ripetevano in modo eguale in tutti i casi. - [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato un costante canale di approvvigionamento a cui il vertice del sodalizio ha fatto ripetutamente ricorso per acquisire le rilevanti dotazioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina da immettere sul mercato. - L'entità dei traffici che tali forniture garantiva (ogni fornitura corrispondeva a gr. 500 di cocaina), il volume delle operazioni negoziali concluse, le ingenti somme di denaro che il maggiorente del sodalizio corrispondeva al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale controprestazione delle partite di stupefacente acquistate (euro 20.000,00 a fornitura) costituiscono precisi indici della stabilità e non occasionalità dei rapporti con il fornitore. Le argomentazioni del Tribunale, confortate dall'analitico richiamo alle modalità di svolgimento dei singoli incontri videoregistrati, supportano in modo logico e coerente l'assunto secondo il quale i rapporti instauratisi tra Gioffrè e Cuscinà fossero dotati del carattere della stabilità e tendenziale durevolezza. Sempre dalle modalità di svolgimento degli incontri descritti in motivazione si evince come Gioffrè avesse piena contezza di rapportarsi ad una struttura criminale della quale il Cuscinà rappresentava l'apice. Gli incontri, infatti, si svolgevano nel quartiere controllato dal Cuscinà e nelle riprese effettuate si individuano altri sodali che vi partecipavano o che introducevano il Gioffrè alla presenza del capoclan (cfr. pag. 11 della motivazione, in cui si evidenzia come nell'incontro avvenuto il 7 gennaio 2020 Gioffrè e Pelle fossero accompagnati nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; pag. 9 della motivazione, in cui si evidenzia come all'incontro del 17 dicembre 2019 avessero assistito Bonanno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 5. Deve quindi ritenersi immune da censure l'ordinanza impugnata sotto i profili lamentati dal difensore nei motivi di ricorso. Non sono suscettibili di incrinare il discorso giustificativo offerto dai giudici del gravame i rilievi che attengono alla durata del rapporto instauratosi tra Gioffrè e l'organizzazione di cui si tratta e l'intervallo decorso tra la fornitura oggetto di contestazione al capo 17) della rubrica e quella di cui al capo 22) della rubrica. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità anche un periodo non particolarmente lungo di osservazione può essere significativo sul piano della dimostrazione dell'adesione ad un sodalizio criminoso purchè sia possibile riconoscere nei comportamenti serbati il carattere della stabilità e della sistematicità (cfr. ex multis Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122:«In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato»). La questione coinvolge aspetti valutativi di merito non censurabili in questa sede al cospetto di una motivazione non apparente e non palesemente illogica. Il Tribunale, nel richiamare il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e nell'analizzare le circostanze riguardanti i singoli incontri videoregistrati, ha rimarcato i numerosi elementi dai quali è possibile desumere i caratteri della sistematicità con cui il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nel contestato sodalizio agivano nella conduzione degli illeciti traffici. Neppure è rilevante il fatto che ognuno dei partecipanti al sodalizio perseguisse propri interessi personali nell'ambito del comune scopo di immettere sul mercato la sostanza stupefacente. I motivi personali che inducono il singolo partecipe ad aderire all'associazione non rilevano ai fini della configurazione del reato [cfr. Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 20/05/20[9, Morabito, Rv. 276068 - 02:"In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistente l'ipotesi associativa anche a fronte di contrapposte pretese creditorie e debitorie tra i singoli partecipi)]. 6. Parimenti infondate risultano le doglianze attinenti al profilo della ricorrenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura in atto rispetto ad esse. I Giudici del riesame hanno ritenuto nel provvedimento impugnato che le esigenze di cautela ricorrenti nel caso in esame non potessero essere soddisfatte con una misura diversa da quella inframuraria, ponendo in ril evo la gravità dei fatti ipotizzati, la professionalità nell'agire, la reiterazione delle condotte, la negativa personalità del ricorrente, il quale, oltre ad essere gravato da un precedente in materia di armi, risultava ancora latitante all'atto della celebrazione dell'udienza davanti allo stesso Tribunale del riesame. Hanno poi sottolineato come il giudizio di pericolosità non possa essere validamente superato attraverso la invocata sottoposizione al regime degli arresti domiciliari, essendo tale misura inidonea a recidere i legami esistenti con i contesti criminali di appartenenza del ricorrente, con ciò implicitamente disattendendo la richiesta della sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di contrcllo a distanza (cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463:"Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen."). Hanno infine rimarcato come la difesa non avesse addotto alcun elemento idoneo ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie associativa elevata a carico del ricorrente nella contestazione provvisoria. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (ex multis Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388) Ebbene, è evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte d questa Corte: è stato espresso in modo adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. Secondo consolidato orientamento di legittimità, nella stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo "prova contraria", sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è insito il giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (in argomento, si veda, ex multis, Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). Pur essendo teittp orientamento richiamato assorbente dela questione della lamentata mancanza di attualità delle esigenze cautelari, merita comunque di essere precisato come l'ordinanza impugnata abbia nondimeno argomentato sulla esistenza di tale requisito. Quanto al profilo dell'attualità in relazione al lasso di tempo trascorso dai fatti, peraltro neppure particolarmente rilevante tenuto conto della data di adozione della misura genetica, il Tribunale ha ritenuto persistenti tali esigenze cautelari in considerazione della gravità delle condotte, della reiterazione di esse e del contesto associativo nel quale sono maturate. Deve in proposito rammentarsi come lo sforzo motivazionale richiesto al giudice sull'argomento, sebbene debba essere tanto più intenso quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, non richieda la previsione di specifiche occasioni recidivanti, essendo sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, valutazione adeguatamente operata alla stregua delle richiamate argo