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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08742/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 aprile 2022, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 15 novembre 2019, con cui l'imputata era stata condannata - riconosciuti il vincolo della continuazione e le circostanze attenuanti generiche - alla pena, condizionatamente sospesa, di un anno di reclusione e 1.500,00 euro di multa: 1) per il reato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 204 del 2015, perché, nel suo esercizio commerciale, deteneva per la vendita e A-\ poneva in commercio 49 cosmetici contenenti sostanze dannosi per la salute; 2) per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., perché esercitava abusivamente la professione di farmacista, detenendo per la vendita 28 confezioni di medicinali utilizzabili come antibatterici, antinfiammatori, fungicidi; 3) per il reato di cui all'art. 147, comma 2, del d.lgs. n. 219 del 2006, per avere messo in commercio i medicinali del capo precedente senza l'autorizzazione di cui all'art. 6 dello stesso decreto; 4) per il reato di cui all'art. 443 cod. pen., per avere il detenuto per la vendita 5 confezioni di medicinali scaduti di validità.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di impugnazione, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, avendo i giudici d'appello ritenuto sussistente l'elemento soggettivo nonostante, all'esito delle risultanze istruttorie, mancasse o comunque non risultasse sufficientemente provata la componente volitiva dell'imputata in relazione alla vicenda occorsa.

Sostiene la difesa che l'imputata non era titolare del negozio e non aveva nessuna autonomia valutativa o decisionale, perché svolgeva le elementari funzioni di tenuta del negozio - sotto le direttive di tale Mogbo - ma non serviva la clientela, in quanto gli scaffali erano a prelievo diretto.

I giudici d'appello, quindi, sarebbero incorsi in errore, laddove hanno ritenuto responsabile l'imputata per i reati a lei ascritti affermando che, sebbene effettivamente dipendente presso il negozio di [OSCURATO:PERSONA]"[OSCURATO:PERSONA]", ella risultava al contempo titolare di una attività "[OSCURATO:PERSONA]" precedentemente esistente e ancora a lei intestata.

Infatti, di fronte ad un quadro burocratico trascurato e mal gestito, di fronte ai rapporti in realtà inequivocabili tra la Ndu e il Mogbo circa il fatto che questi avesse assunto la direzione del negozio e l'imputata vi avesse rinunciato, rimanendo come commessa, la Corte avrebbe valorizzato il solo dato amministrativo formale, non suffragato, peraltro, da nessun elemento da cui emergesse l'effettiva realtà materiale.

Lo schema tracciato nella sentenza è, secondo la difesa, quello di una responsabilità presunta e oggettiva: per il solo fatto di apparire ancora come titolare (per di più a propria insaputa) del negozio, la Ndu è stata ritenuta responsabile del fatto criminoso.

2.2. In secondo luogo, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Ribadendo quanto già dedotto con la prima doglianza, si sostiene che sia mancante la motivazione in relazione all'effettivo ruolo rivestito dall'imputata nella vicenda e alla sussistenza in capo alla stessa dell'elemento soggettivo doloso.

La riscontrata residua titolarità di una vecchia attività precedente, nella quale si era invece ormai avvicendato il Mogbo, nulla dice - per la difesa - circa un presunto ruolo che l'imputata avrebbe ancora potuto rivestire nella gestione del negozio.

La ricorrente rileva, inoltre, che si omette di spiegare come, dalla mera titolarità, conseguirebbe la volontà criminosa di procurarsi e mettere in vendita determinati tipi di prodotto.

Sarebbe invece contraddittoria la motivazione nella parte in cui, rilevati in capo alla Ndu una serie di oneri e cautele doverose, si è fatto ricadere il comportamento da quest'ultima tenuto nell'ambito di un atteggiamento doloso, laddove la condotta descritta riveste al più i caratteri tipici della colpa.

Illogica, poi, sarebbe la motivazione nella parte in cui la sentenza afferma che l'imputata avrebbe dovuto "rivolgersi ad un farmacista per ricevere aiuto" nella selezione dei prodotti ammissibili alla detenzione e alla vendita.

La Corte d'appello, quindi, avrebbe ingiustificatamente preteso che la stessa imputata si informasse presso la farmacia sulla natura dei prodotti che il suo datore di lavoro aveva introdotto in negozio, posto che un simile compito non rientrava né nelle mansioni né nelle competenze della Ndu.

2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 43 cod. pen. e 3 del d.lgs. n. 204 del 2015, sul rilievo che la Corte d'appello non ha tenuto conto della fattispecie colposa.

Più precisamente, secondo la difesa, nessuno degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale a sostegno del dolo dell'imputata è idoneo a dimostrare l'intenzionalità di quest'ultima.

Il rimprovero volto alla Ndu, infatti, è quello di non avere adottato doverose cautele, in spregio a quanto per di più richiesto dalle norme di legge, e di avere conseguentemente agito in modo negligente e trascurato a fronte di un oggettivo rischio da prodotti nocivi.

2.4. In quarto luogo, si denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen., in quanto il giudice nella sentenza impugnata non avrebbe tenuto adeguatamente conto né della circoscritta gravità del reato né della minima capacità a delinquere compatibile con le caratteristiche dell'imputata.

A tale conclusione la difesa perviene facendo leva su due massime d'esperienza: 1) la prima, per cui nell'odierno sistema commerciale l'approvvigionamento avviene, per la maggior parte, non su impulso autonomo del commerciante acquirente bensì su proposta di fornitori che coprono le varie aree di mercato in base alle filiere distributive e alle aree del territorio; 2) la seconda, per cui, in assenza di qualunque elemento che dia adito a una diversa rappresentabilità del fatto, si deve dare per assodato che un fornitore di zona abbia proposto in consegna i prodotti rinvenuti nel locale, come normale rifornimento per tutti i negozi del vicinato che potessero intercettare quell'interesse nella clientela.

2.5. Con un quinto motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in quanto il giudice nella sentenza impugnata non ha tenuto conto delle condizioni personali, familiari e sociali dell'imputata.3.

Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 novembre 2022, la difesa insiste nelle proprie conclusioni chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. I primi tre motivi di censura sono parimenti inammissibili e meritano di essere trattati congiuntamente, attengono alla titolarità dell'esercizio commerciale ritenuta rilevante sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

La motivazione fornita dai giudici d'appello circa l'attribuzione dei reati ascritti all'imputata, oltre ad essere intrinsecamente logica e coerente, risulta pienamente in linea con i dati probatori esaminati.

Circa la sussistenza dell'elemento oggettivo, infatti, la Corte ha avuto riguardo sia al dato formale che al dato materiale.

Per quanto concerne il dato formale, la sentenza ha evidenziato come quest'ultima risultasse titolare, al momento dell'ispezione, di una partita Iva denominata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]".

Da un punto di vista materiale, invece, è stato sottolineato quanto affermato dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che al momento dell'ispezione il Mogbo, ivi presente, aveva chiamato la Ndu che sopraggiunse e si presentò come la titolare dell'attività, fornendo la segnalazione certificata della sua attività a suo nome e riferendo la sua partita Iva.

Come logicamente dedotto dalla Corte territoriale, tali circostanze fattuali ben si prestano a dimostrare l'infondatezza dell'ipotesi difensiva: se la Ndu fosse stata una mera dipendente, il Mogbo non avrebbe avuto ragione di contattarla e soprattutto lei non avrebbe avuto motivo né di recarsi presso il negozio né di presentarsi come la titolare dello stesso e di mostrare la documentazione idonea a dimostrare l'esattezza di quanto dichiarato.

Quanto alla censura relativa alla asserita insussistenza del dolo, la stessa è stata correttamente ritenuta infondata, avendo l'imputata - come evidenziato dalla macroscopicità delle omissioni rilevate - accettato la possibilità che tra i prodotti messi in vendita ve ne fossero alcuni che non rispettavano la normativa posta a tutela dei consumatori.

È quindi giuridicamente corretta la qualificazione operata dai giudici d'appello in termini di dolo, quanto meno eventuale.

1.2. Il quarto e il quinto motivo di ricorso - che meritano di essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi relativi al trattamento sanzionatorio - sono anch'essi inammissibili.

I giudici d'appello, infatti, con riferimento alla dosimetria della pena, hanno correttamente ritenuto congruo un lieve scostamento dai minimi edittali in considerazione del quantitativo di prodotti detenuti e delle diverse tipologie cui gli stessi appartenevano.

La difesa contrasta tali conclusioni con il richiamo di massime di esperienza manifestamente inesistenti, secondo le quali il soggetto che pone in vendita abusivamente prodotti cosmetici o farmaceutici è necessariamente eterodiretto, in tali condotte, da fornitori che lo inducono, in forza di non meglio precisate prassi commerciali, a violare la legge in maniera inconsapevole.

Quanto, infine, alla contestata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima espansione, la difesa non deduce, neanche con il ricorso per Cassazione specifici elementi positivi di giudizio che avrebbero dovuto essere presi in considerazione.

2. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 aprile 2022, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 15 novembre 2019, con cui l'imputata era stata condannata - riconosciuti il vincolo della continuazione e le circostanze attenuanti generiche - alla pena, condizionatamente sospesa, di un anno di reclusione e 1.500,00 euro di multa: 1) per il reato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 204 del 2015, perché, nel suo esercizio commerciale, deteneva per la vendita e A-\ poneva in commercio 49 cosmetici contenenti sostanze dannosi per la salute; 2) per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., perché esercitava abusivamente la professione di farmacista, detenendo per la vendita 28 confezioni di medicinali utilizzabili come antibatterici, antinfiammatori, fungicidi; 3) per il reato di cui all'art. 147, comma 2, del d.lgs. n. 219 del 2006, per avere messo in commercio i medicinali del capo precedente senza l'autorizzazione di cui all'art. 6 dello stesso decreto; 4) per il reato di cui all'art. 443 cod. pen., per avere il detenuto per la vendita 5 confezioni di medicinali scaduti di validità. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di impugnazione, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, avendo i giudici d'appello ritenuto sussistente l'elemento soggettivo nonostante, all'esito delle risultanze istruttorie, mancasse o comunque non risultasse sufficientemente provata la componente volitiva dell'imputata in relazione alla vicenda occorsa. Sostiene la difesa che l'imputata non era titolare del negozio e non aveva nessuna autonomia valutativa o decisionale, perché svolgeva le elementari funzioni di tenuta del negozio - sotto le direttive di tale Mogbo - ma non serviva la clientela, in quanto gli scaffali erano a prelievo diretto. I giudici d'appello, quindi, sarebbero incorsi in errore, laddove hanno ritenuto responsabile l'imputata per i reati a lei ascritti affermando che, sebbene effettivamente dipendente presso il negozio di [OSCURATO:PERSONA]"[OSCURATO:PERSONA]", ella risultava al contempo titolare di una attività "[OSCURATO:PERSONA]" precedentemente esistente e ancora a lei intestata. Infatti, di fronte ad un quadro burocratico trascurato e mal gestito, di fronte ai rapporti in realtà inequivocabili tra la Ndu e il Mogbo circa il fatto che questi avesse assunto la direzione del negozio e l'imputata vi avesse rinunciato, rimanendo come commessa, la Corte avrebbe valorizzato il solo dato amministrativo formale, non suffragato, peraltro, da nessun elemento da cui emergesse l'effettiva realtà materiale. Lo schema tracciato nella sentenza è, secondo la difesa, quello di una responsabilità presunta e oggettiva: per il solo fatto di apparire ancora come titolare (per di più a propria insaputa) del negozio, la Ndu è stata ritenuta responsabile del fatto criminoso. 2.2. In secondo luogo, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ribadendo quanto già dedotto con la prima doglianza, si sostiene che sia mancante la motivazione in relazione all'effettivo ruolo rivestito dall'imputata nella vicenda e alla sussistenza in capo alla stessa dell'elemento soggettivo doloso. La riscontrata residua titolarità di una vecchia attività precedente, nella quale si era invece ormai avvicendato il Mogbo, nulla dice - per la difesa - circa un presunto ruolo che l'imputata avrebbe ancora potuto rivestire nella gestione del negozio. La ricorrente rileva, inoltre, che si omette di spiegare come, dalla mera titolarità, conseguirebbe la volontà criminosa di procurarsi e mettere in vendita determinati tipi di prodotto. Sarebbe invece contraddittoria la motivazione nella parte in cui, rilevati in capo alla Ndu una serie di oneri e cautele doverose, si è fatto ricadere il comportamento da quest'ultima tenuto nell'ambito di un atteggiamento doloso, laddove la condotta descritta riveste al più i caratteri tipici della colpa. Illogica, poi, sarebbe la motivazione nella parte in cui la sentenza afferma che l'imputata avrebbe dovuto "rivolgersi ad un farmacista per ricevere aiuto" nella selezione dei prodotti ammissibili alla detenzione e alla vendita. La Corte d'appello, quindi, avrebbe ingiustificatamente preteso che la stessa imputata si informasse presso la farmacia sulla natura dei prodotti che il suo datore di lavoro aveva introdotto in negozio, posto che un simile compito non rientrava né nelle mansioni né nelle competenze della Ndu. 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 43 cod. pen. e 3 del d.lgs. n. 204 del 2015, sul rilievo che la Corte d'appello non ha tenuto conto della fattispecie colposa. Più precisamente, secondo la difesa, nessuno degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale a sostegno del dolo dell'imputata è idoneo a dimostrare l'intenzionalità di quest'ultima. Il rimprovero volto alla Ndu, infatti, è quello di non avere adottato doverose cautele, in spregio a quanto per di più richiesto dalle norme di legge, e di avere conseguentemente agito in modo negligente e trascurato a fronte di un oggettivo rischio da prodotti nocivi. 2.4. In quarto luogo, si denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen., in quanto il giudice nella sentenza impugnata non avrebbe tenuto adeguatamente conto né della circoscritta gravità del reato né della minima capacità a delinquere compatibile con le caratteristiche dell'imputata. A tale conclusione la difesa perviene facendo leva su due massime d'esperienza: 1) la prima, per cui nell'odierno sistema commerciale l'approvvigionamento avviene, per la maggior parte, non su impulso autonomo del commerciante acquirente bensì su proposta di fornitori che coprono le varie aree di mercato in base alle filiere distributive e alle aree del territorio; 2) la seconda, per cui, in assenza di qualunque elemento che dia adito a una diversa rappresentabilità del fatto, si deve dare per assodato che un fornitore di zona abbia proposto in consegna i prodotti rinvenuti nel locale, come normale rifornimento per tutti i negozi del vicinato che potessero intercettare quell'interesse nella clientela. 2.5. Con un quinto motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in quanto il giudice nella sentenza impugnata non ha tenuto conto delle condizioni personali, familiari e sociali dell'imputata.3. Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 novembre 2022, la difesa insiste nelle proprie conclusioni chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi tre motivi di censura sono parimenti inammissibili e meritano di essere trattati congiuntamente, attengono alla titolarità dell'esercizio commerciale ritenuta rilevante sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La motivazione fornita dai giudici d'appello circa l'attribuzione dei reati ascritti all'imputata, oltre ad essere intrinsecamente logica e coerente, risulta pienamente in linea con i dati probatori esaminati. Circa la sussistenza dell'elemento oggettivo, infatti, la Corte ha avuto riguardo sia al dato formale che al dato materiale. Per quanto concerne il dato formale, la sentenza ha evidenziato come quest'ultima risultasse titolare, al momento dell'ispezione, di una partita Iva denominata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]". Da un punto di vista materiale, invece, è stato sottolineato quanto affermato dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che al momento dell'ispezione il Mogbo, ivi presente, aveva chiamato la Ndu che sopraggiunse e si presentò come la titolare dell'attività, fornendo la segnalazione certificata della sua attività a suo nome e riferendo la sua partita Iva. Come logicamente dedotto dalla Corte territoriale, tali circostanze fattuali ben si prestano a dimostrare l'infondatezza dell'ipotesi difensiva: se la Ndu fosse stata una mera dipendente, il Mogbo non avrebbe avuto ragione di contattarla e soprattutto lei non avrebbe avuto motivo né di recarsi presso il negozio né di presentarsi come la titolare dello stesso e di mostrare la documentazione idonea a dimostrare l'esattezza di quanto dichiarato. Quanto alla censura relativa alla asserita insussistenza del dolo, la stessa è stata correttamente ritenuta infondata, avendo l'imputata - come evidenziato dalla macroscopicità delle omissioni rilevate - accettato la possibilità che tra i prodotti messi in vendita ve ne fossero alcuni che non rispettavano la normativa posta a tutela dei consumatori. È quindi giuridicamente corretta la qualificazione operata dai giudici d'appello in termini di dolo, quanto meno eventuale. 1.2. Il quarto e il quinto motivo di ricorso - che meritano di essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi relativi al trattamento sanzionatorio - sono anch'essi inammissibili. I giudici d'appello, infatti, con riferimento alla dosimetria della pena, hanno correttamente ritenuto congruo un lieve scostamento dai minimi edittali in considerazione del quantitativo di prodotti detenuti e delle diverse tipologie cui gli stessi appartenevano. La difesa contrasta tali conclusioni con il richiamo di massime di esperienza manifestamente inesistenti, secondo le quali il soggetto che pone in vendita abusivamente prodotti cosmetici o farmaceutici è necessariamente eterodiretto, in tali condotte, da fornitori che lo inducono, in forza di non meglio precisate prassi commerciali, a violare la legge in maniera inconsapevole. Quanto, infine, alla contestata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima espansione, la difesa non deduce, neanche con il ricorso per Cassazione specifici elementi positivi di giudizio che avrebbero dovuto essere presi in considerazione. 2. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa
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