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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 36121/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Rilevato che il 30 maggio 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Rilevato che il 30 maggio 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris